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title: "Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino"
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# Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino

## Art. 1 {#art_1}

L’Amministratore apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in
tutto il territorio del Cantone Ticino.

## Art. 2 {#art_2}

Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua
cancelleria, come pure nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al
suo spirituale ministero.

## Art. 3 {#art_3}

L’Amministratore apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però
convenuto che la sua sede definitiva dovrà essere in seguito stabilita in una delle città del cantone,
che sarà scelta di comune accordo.
Il Governo del Cantone Ticino provvederà al detto Amministratore apostolico un alloggio
conveniente coi fondi a ciò riservati.

## Art. 4 {#art_4}

Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Ticino si obbliga a costituire
all’Amministrazione apostolica propria del Cantone Ticino e direttamente dipendente dalla Santa
Sede un patrimonio, il cui annuo reddito non sarà inferiore a franchi diciassettemila (fr. 17 000.-).
Questa somma, per franchi dodicimila (fr. 12 000.-), costituirà l’assegno dell’Amministrazione
apostolica, e per franchi cinquemila (fr. 5000.-) sarà erogata per le spese occorrenti alla istituzione
di cattedre di filosofia e teologia, destinate alla istruzione dei chierici di ambedue i riti, romano ed
ambrosiano, intorno ai quali riti non sarà fatta alcuna innovazione.

## Art. 5 {#art_5}

Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di
Pollegio la somma di franchi seimila (fr. 6000.-).

## Art. 6 {#art_6}

L’Amministratore apostolico avrà completa libertà su tutto ciò che riguarda
l’ordinamento, l’istruzione e l’amministrazione del Seminario o Seminari del Cantone. Sarà per
conseguenza in suo potere nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti.

## Art. 7 {#art_7}

Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno
pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause
pie, che secondo ragione, equità o consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi
morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como.

## Art. 8 {#art_8}

Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso
di tre mesi.1
Pubblicata nel BU 1884, 171.
1 Ratifiche avvenute il 2 dicembre 1884.
