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title: "Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario"
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# Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Legge autoambulanze e
stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di
soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).

## Art. 2 Dipartimento competente {#art_2}

Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato
dell’applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.

## Art. 3 Comprensori regionali {#art_3}

Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:
- Tre Valli (distretti di Blenio, Leventina e Riviera ./. Claro)
- Bellinzonese (distretti di Bellinzona ./. Isone e Medeglia + Claro)
- Locarnese (distretti di Locarno e Vallemaggia)
- Luganese (distretto di Lugano + Isone, Medeglia e Campione d’ltalia ./. Maroggia, Melano,
Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
- Mendrisiotto (distretto di Mendrisio + Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)

## Art. 4 Requisiti {#art_4}

1Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità
dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.
2Essi concernono segnatamente:
- l’immediatezza d’intervento,
- la composizione degli equipaggi,
- la dotazione in personale operativo,
- la formazione continua del personale professionale e volontario,
- le modalità di mobilizzazione,
- la composizione del parco veicoli (autoambulanze, automediche e veicoli comando),
- la dotazione in attrezzature e materiale medico-tecnico,
- le strutture di conduzione ed amministrative,
- le strutture logistiche.
3Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi
autolettiga (di seguito Federazione).

## Art. 5 Riconoscimento {#art_5}

1Il Dipartimento è competente per l’approvazione dei regolamenti comunali e consortili
(per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti
dall’art. 10 della Legge.
La relativa istanza deve essere corredata da:
- convenzione (art. 10 Legge),
- statuto e regolamento,
- effettivo del personale impiegato a titolo professionale e volontario e relativa formazione
sanitaria,
- effettivo e descrizione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione,
- certificazione di allacciamento alla centrale cantonale di allarme.
812.110
2Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla
Legge.

## Art. 6 Tariffe {#art_6}

1Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri
istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.
2Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15
cpv. 2 lett. c Legge).
3La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che
non rientrano nella LAMal.

## Art. 7 Sussidi all’esercizio {#art_7}

1I costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti
dall’applicazione dei criteri giusta l’art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e
finanziaria.
2Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente,
avviene in base alla formula seguente:
Costi totali riconosciuti
./. ricavi da prestazioni
./. sussidi cantonali
= pro-capite teorico cantonale
./. altri contributi e ricavi da altre attività
= pro-capite regionale.
3I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro
fine ottobre corredati da:
- conto d’esercizio
- dettaglio dei costi per il personale
- dettaglio degli investimenti.
4Il Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere
presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.

## Art. 8 Sussidi agli investimenti {#art_8}

1Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite
della Federazione che ne regola le modalità.
2La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di
fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.1
3L’acquisto è subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente per la concessione del
sussidio.
4Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di
comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento. I sussidi sono
versati ad acquisto avvenuto e comprovato.

## Art. 9 Sussidi alla formazione {#art_9}

1Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il
tramite della Federazione che ne regola le modalità.
2La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di
fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.2
3Prima dell’inizio del corso deve essere chiesta l’autorizzazione all’autorità competente per la
concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.
4La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.

## Art. 10 Centrale di allarme {#art_10}

1La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le
distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.
2A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano
tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro
pervenute.
1 Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
2 Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
812.110

## Art. 11 Incidenti maggiori {#art_11}

Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione alfine di disciplinare
l’organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell’ambito del dispositivo
incidente maggiore (DIM).

## Art. 12 Aggiornamento degli enti {#art_12}

Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l’adeguamento
dell’organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge
autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.

## Art. 13 Norme transitorie {#art_13}

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli
statuti per l’approvazione del Consiglio di Stato.

## Art. 14 Abrogazione {#art_14}

È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e
sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).

## Art. 15 Entrata in vigore {#art_15}

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002, 435.
