---
title: "Regolamento sui cani"
id: d975617d-d421-4ea2-985f-91eb9304265a
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "482.310"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/869
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d975617d-d421-4ea2-985f-91eb9304265a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22885/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 4646d38dbde081b930a516650ae9fceb4fc345351e630d70e45fae5882240d28
provisions: 28
---

# Regolamento sui cani

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della
legislazione cantonale sui cani.
2Il Dipartimento è in particolare competente per l’emanazione delle direttive concernenti il corso di
base per la detenzione di cani, il corso d’istruzione, l’autorizzazione degli istruttori cinofili e i test
attitudinali per la detenzione di cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci.

## Art. 2 Ufficio del veterinario cantonale {#art_2}

1L’Ufficio del veterinario cantonale è l’autorità cantonale competente per l’applicazione
della legislazione cantonale sui cani, a meno che la legge o il presente regolamento dispongano
diversamente.
2L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Comuni concernenti segnatamente:
a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario
cantonale;
b) la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;
c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;
d) la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.
Capitolo secondo
Registrazione

## Art. 3 Registrazione del detentore {#art_3}

1Il Comune di domicilio registra il detentore alla banca dati sui cani secondo l’articolo 30
capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE).
2Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere:
a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani);1
b) stipulato un’assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani).
3In caso di mancato adempimento dei requisiti di cui al capoverso 2, il Comune fissa un termine di
massimo sei mesi per frequentare il corso di base per la detenzione di cani, rispettivamente un
termine di massimo tre mesi per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile.
4Anche in assenza dei requisiti di cui al capoverso 2, il detentore deve essere registrato
immediatamente nella banca dati sui cani.
Capitolo terzo
Tassa sui cani e responsabilità civile

## Art. 4 Tassa sui cani {#art_4}

1Il Comune stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa sui cani.
2Per la determinazione dell’assoggettamento fanno stato i dati registrati nella banca dati sui cani
secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.
3Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario gli importi delle altre prestazioni previste dalla legge e
dal presente regolamento.
1 Lett. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
482.310

## Art. 5 Esonero {#art_5}

Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:
a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo;
c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità
secondo l’ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per
l’invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni
durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
d) i detentori di cani di servizio secondo l’articolo 69 dell’ordinanza sulla protezione degli animali
del 23 aprile 2008 (OPAn);
e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 10d dell’ordinanza sulla caccia
e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
f) i detentori di cani impiegati dai seguenti servizi, qualora dispongano di un attestato che ne
certifichi l’impiego di interesse pubblico:
- Alpine Rescue Team (ART)
- Protezione civile
- Soccorso Alpino Svizzero (SAS)
- Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT)
- Società Svizzera di Salvataggio, Sezione Lugano (SSSL)
- Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog)2
g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di
affidamento.

## Art. 6 Assicurazione di responsabilità civile {#art_6}

Ogni detentore deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni
causati dal suo cane per un importo minimo di tre milioni di franchi.
Capitolo quarto
Gestione dei cani

## Art. 7 Eccezioni all’obbligo di guinzaglio {#art_7}

Fanno eccezione all’obbligo di guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l’impiego
nel loro specifico ramo di utilità:
a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
b) i cani da soccorso;
c) i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e
dell’esercito;
d) i cani per disabili;
e) i cani da caccia.

## Art. 8 Eccezioni all’obbligo di conduzione singola {#art_8}

1L’obbligo di conduzione singola incombe a chi detiene, accudisce o conduce
temporaneamente il cane.
2Fanno eccezione all’obbligo di conduzione singola le seguenti categorie di cani durante l’impiego
nel loro specifico ramo di utilità:
a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
b) i cani da soccorso;
c) i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e
dell’esercito.
Capitolo quinto
Corso di base per la detenzione di cani
Autorizzazione
2 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198.
482.310

## Art. 9 {#art_9}

1L’autorità cantonale competente autorizza gli istruttori cinofili abilitati a tenere il corso di
base.
2Essa può revocare l’autorizzazione in caso di inadempienze o violazione dei relativi obblighi.
3Essa pubblica un elenco degli istruttori autorizzati sul proprio sito web.

## Art. 10 Modalità e contenuto {#art_10}

1Il corso di base per la detenzione di cani è un corso teorico della durata di almeno 6 ore.
2L’autorità cantonale competente emana delle disposizioni esecutive di carattere tecnico
concernenti il contenuto del corso di base.
3Il corso di base per la detenzione di cani comprende in particolare le nozioni fondamentali negli
ambiti seguenti, segnatamente nella normativa sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulla
legislazione cantonale sui cani, nell’educazione civica, nell’etologia dei cani e nella prevenzione di
incidenti.

## Art. 11 Attestazione di frequenza {#art_11}

1Gli istruttori cinofili autorizzati rilasciano alla fine del corso di base un attestato di
frequenza ad ogni partecipante.
2Entro un mese dalla conclusione del corso, l’istruttore comunica all’autorità cantonale competente
nome, cognome e indirizzo di ogni partecipante a cui ha rilasciato l’attestato di frequenza.
3Il partecipante esibisce l’attestato di frequenza al momento della registrazione come detentore nella
banca dati sui cani presso il Comune di domicilio.

## Art. 12 Eccezione all’obbligo di frequentazione {#art_12}

1Fanno eccezione all’obbligo di frequentazione del corso di base per la detenzione di
cani i detentori che possono dimostrare di avere detenuto un cane nei dieci anni precedenti.
2Per dimostrare la detenzione precedente di un cane, è riconosciuta solo la registrazione quale
detentore alla banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.
Capitolo sesto
Cani pericolosi

## Art. 13 Comuni {#art_13}

1In caso di segnalazione da parte di privati cittadini concernente cani presunti pericolosi,
il Comune procede a un primo accertamento e, se del caso, adotta le misure di polizia urgenti.
2Qualora i fatti siano comprovati, il Comune notifica senza indugio il caso all’Ufficio del veterinario
cantonale.
Capitolo settimo
Restrizioni
Sezione 1
Campo di applicazione

## Art. 14 Elenco delle razze soggette a restrizioni {#art_14}

1È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009
delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 LCani):
a) Terrier di tipo bull
- Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- American pit bull
b) Molossoidi
3 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025,
396.
4 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025,
396.
5 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025,
396.
6 Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
482.310
- Rottweiler
- Fila brasileiro
- Dogo argentino
- Alano (Deutsche Dogge)
- Bulldog americano
- Dogue de Bordeaux
- Mastiff
- Bullmastiff
- Mastino napoletano
- Tosa Inu
- Cane Corso
- Cane pastore del Caucaso
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore dell’Asia centrale
- Cane da pastore dell’Anatolia
- Mastino del Tibet
- Presa canario
c) Cani da pastore
- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore della Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale
- Cane lupo di Saarloos
d) Altre razze
- Dobermann
2Il detentore deve presentare eventuali attestati genealogici che attestano l’appartenenza di un cane
a una specifica razza.
3Se non vengono presentati attestati o se l’appartenenza alla razza è dubbia per altri motivi, decide
l’Ufficio del veterinario cantonale.

## Art. 15 Detentori {#art_15}

Le restrizioni si applicano a tutti coloro che detengono un cane di cui all’articolo 14 LCani
domiciliati nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all’anno.
Sezione 2
Autorizzazione di detenzione e oneri per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni
e loro incroci

## Art. 16 Obbligo di autorizzazione di detenzione {#art_16}

1I detentori di cani di cui all’articolo 14 LCani sono soggetti all’obbligo di autorizzazione
di detenzione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale.
2Il detentore deve ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in possesso del cane.
3Per i cuccioli dei cani di cui all’articolo 14 LCani non ceduti a terzi la domanda di autorizzazione
deve essere presentata entro il quarto mese di età.

## Art. 17 Domanda di autorizzazione di detenzione {#art_17}

1La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune di domicilio con la
seguente documentazione:
a) estratto del casellario giudiziale;
b) attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla legge;
c) eventuali attestati genealogici.
2Il Comune di domicilio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’ordinanza sulla
protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn).
482.310
3Il Comune di domicilio preavvisa la domanda e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del
veterinario cantonale.
4L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di detenzione.

## Art. 18 Revoca dell’autorizzazione di detenzione {#art_18}

1Le autorizzazioni possono essere revocate se il titolare ha violato ripetutamente le
prescrizioni concernenti la protezione degli animali, le prescrizioni della legislazione cantonale sui
cani o se ha disatteso un ordine dell’autorità.
2L’Ufficio del veterinario cantonale può revocare un’autorizzazione se i presupposti non sono più
adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, gli oneri non sono rispettati.

## Art. 19 Corso d’istruzione e test attitudinali {#art_19}

1Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione di detenzione, il detentore deve rispettare i
seguenti oneri, pena la revoca della stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’Ufficio del
veterinario cantonale:
a) frequentazione del corso d’istruzione (art. 12 LCani);
b) test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane;
c) ripetizione del test attitudinale nel corso del terzo anno di età del cane per l’ottenimento
dell’attestato di capacità.
2L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’attestato di capacità.
Sezione 3
Casi particolari e deroghe

## Art. 20 Casi particolari {#art_20}

1Chi si trasferisce da un altro Cantone o Paese con il proprio cane di cui all’articolo 14
LCani è soggetto alle restrizioni previste dal presente capitolo e deve presentare la domanda di
autorizzazione di detenzione entro trenta giorni dall’annuncio presso il Comune di domicilio.
2Chi entra in possesso di un cane di cui all’articolo 14 LCani di età superiore ai tre anni, o si
trasferisce in Ticino con il proprio cane di età superiore ai tre anni, entro sei mesi dall’entrata in
possesso del cane o dal trasferimento deve frequentare il corso d’istruzione e sottoporsi al test
attitudinale per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo gli articoli 12 e 13 LCani.

## Art. 21 Deroghe alle restrizioni {#art_21}

1Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione di cani:
a) degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e
dell’esercito durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità;
b) assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’OMAI;
c) detenuti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
d) detenuti occasionalmente da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.
2I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’Ufficio del veterinario cantonale sono
esonerati dalla frequentazione del corso d’istruzione secondo l’articolo 12 LCani.
Sezione 4
Vigilanza

## Art. 22 Vigilanza del Comune {#art_22}

La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Comune.
Capitolo ottavo
Cani incustoditi

## Art. 23 Comune {#art_23}

1Il Comune interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi sul suolo pubblico e in
particolare:
a) verifica l’identità del cane e provvede a contattare il detentore;
b) in caso di detentore sconosciuto o di detentore non reperibile, provvede al collocamento
temporaneo del cane presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dallo Stato.
482.310
2I Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più
enti per il soccorso agli animali.

## Art. 24 Enti per il soccorso agli animali {#art_24}

Gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato:
a) mettono a disposizione strutture per cani incustoditi;
b) collaborano con i Comuni per il collocamento dei cani incustoditi;
c) fatturano i costi del collocamento all’Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario
stabilito dal Consiglio di Stato.
Capitolo nono
Contravvenzioni

## Art. 25 Multe disciplinari {#art_25}

Le contravvenzioni di diritto cantonale sono punite con la multa disciplinare e i relativi
importi sono elencati nell’allegato.
Capitolo decimo
Disposizioni finali

## Art. 26 Abrogazione {#art_26}

Il regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009 è abrogato.

## Art. 27 Disposizioni transitorie {#art_27}

1L’articolo 14 si applica anche alle domande di autorizzazione di detenzione pendenti al
momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2L’articolo 18 si applica anche alle autorizzazioni di detenzione esistenti al momento dell’entrata in
vigore del presente regolamento.

## Art. 28 Entrata in vigore {#art_28}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione dell’articolo 3
capoverso 2 lettera a e degli articoli 9−12 che entrano in vigore il 1° giugno 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 396.
Allegato
Multe disciplinari
1 Registrazione e identificazione del cane
1.1 Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione
e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui
cani
art. 2 LCani fr. 80
1.2 Mancata identificazione del cane tramite
microchip
art. 2 LCani fr. 80
2 Obblighi del detentore
2.1 Mancata stipulazione di un’assicurazione
di responsabilità civile
art. 5 LCani fr. 80
2.2 Mancata attuazione delle precauzioni necessarie
per impedire la fuga del cane
art. 7 cpv. 2 LCani fr. 200
2.3 Mancata segnalazione della fuga del cane art. 7 cpv. 3 LCani fr. 100
2.4 Mancato rispetto dell’obbligo di tenuta al
guinzaglio
art. 7 cpv. 4 LCani fr. 80
2.5 Mancato uso della museruola art. 7 cpv. 4 LCani fr. 100
2.6 Mancata conduzione singola art. 7 cpv. 5 LCani fr. 100
482.310
3 Escrementi
3.1 Mancata raccolta degli escrementi art. 10 cpv. 2 LCani fr. 200
4 Aree di svago
4.1 Mancato rispetto degli obblighi del detentore
all’interno delle aree di svago
art. 11 cpv. 3 LCani fr. 200
5 Formazione obbligatoria
5.1 Mancata frequenza del corso di base
per la detenzione di cani
art. 11a LCani fr. 150
Pubblicato nel BU 2025, 396.
