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title: "Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi"
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provisions: 27
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# Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1Lo Stato assicura l’integrazione sociale e professionale degli invalidi ed attua a tal uopo i
provvedimenti previsti da questa legge.
2I provvedimenti fondati su questa legge sono complementari rispetto a quelli garantiti dalla legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità (in seguito: LAI).2
3Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il
promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone
anziane, sulla Legge sull’assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.3

## Art. 2 Scopo {#art_2}

Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi, le
risorse disponibili sul territorio e l’applicazione dei provvedimenti necessari all’integrazione sociale e
professionale degli invalidi:
a) con iniziative proprie;
b) con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o
che svolgono un’attività nel quadro di questa legge.
Pianificazione cantonale
Art. 2a5 1Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione
dell’offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da
sostenere.
2Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la
sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l’approvazione. La pianificazione approvata
viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.
Definizione
a) Invalido6
1 Ingresso modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU
2007, 710.
2 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
3 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedenti modifiche: BU 2005,
457; BU 2007, 710.
4 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
5 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
6 Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

## Art. 3 {#art_3}

1È considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo
presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica, si trovi
in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la propria autonomia; in
particolare: capacità di guadagno, svolgimento delle attività di vita quotidiane, relazioni sociali,
spostamenti, formazione e perfezionamento.
2Possono beneficiare delle prestazioni della Legge, gli invalidi residenti nel Cantone.
b) Istituti per invalidi
Art. 3a8 Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le
case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.
c) Servizi di integrazione
Art. 3b9 Sono servizi di integrazione sociale e professionale quelli organizzati da enti (enti di
integrazione), che offrono segnatamente le prestazioni seguenti: consulenza e assistenza agli invalidi,
ai loro famigliari ed enti; corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; formazione;
altre attività e progetti.
Autorizzazione d’esercizio ad istituti per invalidi
Art. 3c10 1Per l’avvio e la gestione di istituti per invalidi è necessaria l’autorizzazione dal
Dipartimento competente.
2L’istituto per invalidi può accogliere invalidi soltanto dopo l’ottenimento dell’autorizzazione.
3L’autorizzazione è concessa agli istituti che adempiono a requisiti qualitativi e economici, in
particolare di tipo logistico, finanziario, organizzativo, e nell’ambito della gestione degli ospiti e del
personale.
4Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione.
5Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni
di quest’ultimo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
6Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione qualora i requisiti per il suo rilascio
non siano più adempiuti; contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
Riconoscimento degli istituti per invalidi e degli enti di integrazione ai fini del sussidiamento
Art. 3d11 1Il Dipartimento competente può riconoscere gli istituti per invalidi gestiti da enti pubblici o
privati, che sono in possesso dell’autorizzazione d’esercizio, che rispondono ad un bisogno ai sensi
dell’art. 2a e che adempiono ai requisiti imposti dalla Legge federale sulle istituzioni che promuovono
l’integrazione degli invalidi.
2Il Dipartimento può inoltre riconoscere enti per i servizi di integrazione organizzati ai sensi dell’art.
3b, che rispondono a differenti bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel
rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ritenuti dal Dipartimento.
3Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori requisiti e determina la procedura e la documentazione
necessaria per la domanda di riconoscimento.
4Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora
venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.
5Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
6Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 4 Postulato generale {#art_4}

L’integrazione secondo questa legge deve svilupparsi e tradursi:
a) nel rispetto della dignità e della personalità dell’invalido;
7 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
8 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
710.
9 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
10 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
11 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31; precedente modifica: BU 2007,
710.
b) nell’impegno in un’azione permanente di terapia, d’educazione e di socializzazione;
c) nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non alienante;
d) nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate.
Capitolo II
Centro cantonale d’accertamento e di formazione professionale e sociale12

## Art. 5 Funzioni {#art_5}

Il Centro cantonale d’accertamento e di formazione professionale e sociale (in seguito:
CAFPS) svolge funzioni di:
a) accertamento professionale;
b) orientamento professionale;
c) prima formazione professionale;
d) riformazione professionale;
e) collocamento;
ai sensi della legge sull’AI, in collaborazione con gli organi dell’AI.

## Art. 6 Sede e organizzazione {#art_6}

1Il CAFPS ha sede a Gerra Verzasca. Possono essere istituite sottosedi regionali.14
2L’organizzazione interna del CAFPS è stabilita mediante regolamento approvato dal Consiglio di
Stato.15
3Rimangono riservate le disposizioni legali ed esecutive della LAI.16
Capitolo III
Provvedimenti
Provvedimenti generali

## Art. 7 a) per gli istituti per invalidi17 {#art_7}

Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli
invalidi:
a) la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di istituti per invalidi;
b) l’acquisto o la locazione di edifici, stabilimenti, appartamenti e locali adattabili a istituti per invalidi,
nonché l’acquisto di attrezzature di base;
c) l’acquisto di altre attrezzature e dell’arredamento per l’abitazione, l’occupazione e la ricreazione
degli istituti specificati sub a) e b);
d) il finanziamento delle spese d’esercizio degli istituti specificati sub a) e b);
e) …;
f) …
b) per gli enti di integrazione
Art. 7a19 Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli
invalidi l’istituzione e il finanziamento di servizi d’integrazione promossi da enti riconosciuti.
Provvedimenti particolari
12 Titolo modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.
13 Art. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.
14 Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.
15 Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.
16 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
17 Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
18 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999,
32; BU 2001, 259.
19 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

## Art. 8 {#art_8}

1Sono considerati provvedimenti particolari d’integrazione sociale e professionale degli
invalidi:
a) l’assunzione dei costi supplementari derivanti dalla creazione di possibilità di occupazione presso
aziende, uffici, economie domestiche individuali o collettive ecc.;
b) l’assunzione dei costi supplementari derivanti da soluzioni d’abitazione, di sostegno e di
ricreazione;
c) la partecipazione finanziaria agli oneri derivanti da collocamenti di invalidi in istituti riconosciuti
da altri cantoni.
2…

## Art. 9 Collaborazione degli enti pubblici {#art_9}

Nella gestione degli enti pubblici devono essere favorite l’integrazione e le attività
professionali degli invalidi, segnatamente mediante l’assunzione di persone invalide e l’assegnazione
di commesse a centri e laboratori per invalidi.

## Art. 10 Collaborazione degli enti sussidiati {#art_10}

1La concessione di sussidi e aiuti cantonali e comunali, l’appalto di opere pubbliche e le
delibere di forniture allo Stato possono essere subordinate all’impegno dell’assegnatario, secondo
modalità da stabilire caso per caso, ad assumere persone invalide al beneficio di provvedimenti di
reintegrazione sociale o professionale in virtù di questa legge.
2L’obbligo di assumere persone invalide può essere invece assolto mediante l’impegno
dell’assegnatario ad affidare l’esecuzione di lavori o di fasi del processo produttivo a centri e laboratori
per invalidi.

## Art. 11 Scelta dei provvedimenti {#art_11}

1Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli che più
favoriscono l’integrazione dell’invalido nella società; di regola, si può optare per l’accoglimento in
istituto solo dopo avere sperimentato senza esito positivo altri provvedimenti o quando possano
essere escluse altre soluzioni.21
2Nei casi suscettibili di evoluzione deve essere facilitato il passaggio da strutture di lavoro e
d’abitazione protette a soluzioni che favoriscono l’indipendenza e l’autonomia dell’invalido.
Capitolo IV
Sussidiamento
Sussidi:
a) per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, ammodernamento, l’acquisto di immobili e

## Art. 12 di attrezzature di base22 {#art_12}

1Per i provvedimenti di cui all’art. 7, lett. a) e b) può essere concesso un sussidio sino ad
un massimo del 70% della spesa riconosciuta finanziabile.
2…
3Nella commisurazione dei sussidi si deve tener conto della capacità finanziaria del beneficiario, di
eventuali sussidi concessi da altri enti e delle esigenze della pianificazione cantonale.
b) per l’esercizio e l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili;
aa) principio24
20 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 1999,
33.
21 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
22 Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
23 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 2001,
259.
24 Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259.

## Art. 13 {#art_13}

26 1Per principio il finanziamento dei provvedimenti menzionati all’art. 7 lett. c) e d) è
assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.
2Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti
all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle
disposizioni legali e degli accordi tariffali vigenti.
3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
ba) determinazione del contributo globale
Art. 13a27 1Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle
seguenti entrate:
a) rette e tariffe praticate nei confronti degli ospiti secondo l’art. 18;
b) le prestazioni assicurative particolari (oltre alle rendite) previste dalle leggi sull’AVS, sull’AI e sulle
PC;
c) altre partecipazioni derivanti da accordi con assicurazioni malattia o infortunio;
d) i redditi del patrimonio dell’istituto per invalidi come pure una quota parte delle elargizioni o
donazioni di enti pubblici o privati.
2Per quanto riguarda le spese computate il Consiglio di Stato può riconoscere, tenuto conto della
capacità finanziaria del beneficiario, gli interessi e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a
terzi, nei limiti stabiliti dal Regolamento.

## Art. 14 {#art_14}

…28
c) per i servizi di integrazione29
Art. 14a30 1Per principio il finanziamento dei provvedimenti di cui all’art. 7a è assicurato da tutte le
entrate d’esercizio e dal contributo fisso dello Stato.
2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato e
non può superare il 75% delle spese riconosciute.

## Art. 15 d) … {#art_15}

…31
e) per i provvedimenti particolari
Art. 15a32 1Per i provvedimenti di cui all’art. 8 lett. a) e b), può essere concesso un contributo fisso,
stabilito a preventivo, sino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.
2Per i provvedimenti di cui all’art. 8 lett. c) il sussidio viene concesso tenuto conto del costo del
collocamento unitamente alla partecipazione del beneficiario.
Diritto ai sussidi
Art. 15b33 1L’erogazione dei sussidi di cui agli art. 12, 13 e 14a è subordinata al riconoscimento giusta
l’art. 3d.
2Per gli istituti di nuova creazione i sussidi di cui all’art. 12 sono subordinati ad una decisione di
riconoscimento preliminare da parte del Dipartimento competente.
3L’erogazione dei sussidi di cui all’art. 15a, è subordinata ad una verifica della copertura del
fabbisogno sul territorio.
25 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259; precedente modifica: BU 1988,
363.
26 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
27 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
28 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999,
32; BU 2001, 259; BU 2005, 354.
29 Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
30 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 2001,
259; BU 2005, 354.
31 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
32 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
33 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
4Nell’assunzione del personale, gli istituti per invalidi e gli enti di integrazione riconosciuti ai sensi
dell’art. 3d, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la
precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono
in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.34
5La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono
disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di
lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di
lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla
commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la
conformità dei contratti individuali.35

## Art. 16 Istanze di sussidio36 {#art_16}

1…38
2…39
3Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione delle istanze di sussidio
e la documentazione necessaria.
4…40
Verifiche economiche, quantitative e qualitative dei provvedimenti sussidiati41

## Art. 17 {#art_17}

1Le informazioni di tipo economico, quantitativo e qualitativo relative ai provvedimenti
erogati in base a questa Legge devono essere sottoposti all’approvazione del Dipartimento
competente.
2Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche, ispezioni e revisioni e dare le istruzioni
necessarie.

## Art. 18 Approvazione di tariffe e rette {#art_18}

Gli istituti ed i servizi beneficiari di sussidi a’ termini degli articoli precedenti soggiacciono
all’obbligo dell’approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Dipartimento.

## Art. 19 Restituzione dei sussidi43 {#art_19}

1Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi,
dedotto il 5% per ogni anno d’esercizio:
a) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
b) quando il beneficiario non si attenga alle disposizioni di questa legge e delle relative norme
d’applicazione ed alle condizioni specifiche stabilite in funzione della loro esecuzione;
c) quando le strutture o le attrezzature sussidiate siano destinate ad altro scopo o alienate;
d) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione
falsa.
2…44
3È riservata l’azione penale.
Ipoteca legale
34 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 197.
35 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 107.
36 Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14; precedenti modifiche:
BU 2007, 710; BU 2009, 31.
37 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
38 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
39 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
40 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
41 Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
42 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
43 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
44 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

## Art. 20 {#art_20}

1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un’ipoteca
legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
2L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è
determinato dalla data dell’iscrizione.
Capitolo V
Organizzazione, vigilanza
Autorità competenti:

## Art. 21 a) Consiglio di Stato {#art_21}

1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’integrazione sociale e professionale degli
invalidi.
2Esso è in particolare competente a:
a) stabilire le norme d’applicazione della legge;
b) …;
c) designare il Dipartimento competente;
d) applicare la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi del 6
ottobre 2006.46

## Art. 22 b) Dipartimento {#art_22}

1Il Dipartimento attende all’esecuzione e al coordinamento dei provvedimenti previsti da
questa legge ed ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità.
2In particolare, il Dipartimento:
a) …;
b) controlla periodicamente il rispetto delle condizioni di autorizzazione e riconoscimento;
c) propone i provvedimenti di cui agli art. 7, 7a e 8;
d) …;
e) sollecita l’applicazione dell’art. 9 in riferimento ai casi concreti;
f) …;
g) cura l’informazione circa i problemi dell’integrazione degli invalidi.47
3…48

## Art. 23 Commissione consultiva {#art_23}

1Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per l’integrazione degli
invalidi.
2La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente. In particolare essa è chiamata
ad esprimere avviso sulla pianificazione cantonale giusta l’art. 2a e su questioni riguardanti le scelte
di politica sociale in favore delle persone invalide.49
3Essa può essere chiamata a contribuire allo sviluppo delle relazioni fra istituti d’integrazione ed
istanze imprenditoriali e sindacali.
4Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento
d’applicazione.

## Art. 24 Rappresentanza dello Stato {#art_24}

Allo Stato dev’essere garantita la facoltà di designare un suo rappresentante a far parte
dell’organo amministrativo degli istituti sussidiati.
Capitolo VI
Norme finali
45 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
46 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
47 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
48 Cpv. abrogato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.
49 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

## Art. 25 {#art_25}

…50
a) ...
Art. 25a ...51
b) ...

## Art. 25b {#art_25b}

…52
c) strategia cantonale
Art. 25c53 Il Dipartimento è l’autorità competente ad allestire e definire i contenuti della strategia
cantonale giusta l’art. 10 della Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli
invalidi del 6 ottobre 2006.

## Art. 26 Entrata in vigore {#art_26}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum questa legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.54
Pubblicata nel BU 1979, 173.
50 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
51 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
710.
52 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
710.
53 Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
54 Entrata in vigore: 1° luglio 1979 - BU 1979, 173.
