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# Regolamento delle scuole medie superiori

## Art. 1 Principio {#art_1}

1La direzione generale delle scuole medie superiori compete al Consiglio di Stato che la
esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento).
2Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio superiore (di seguito Sezione)
della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) sovrintende all’insegnamento nelle scuole medie superiori;
b) vigila sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia;
c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove
iniziative e innovazioni;
d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive sezioni e i rispettivi
uffici dipartimentali;
e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
f) propone l’apertura dei concorsi per l’assunzione di nuovi docenti;
g) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei
docenti e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego.
3Le scuole medie superiori possono organizzare anche attività nel settore dei corsi passerella o del
perfezionamento professionale sulla base di appositi regolamenti approvati dal Dipartimento.
Capitolo secondo
Collegio dei direttori

## Art. 2 Istituzione e composizione {#art_2}

È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie superiori, il quale è composto dei
direttori degli istituti.

## Art. 3 Compiti {#art_3}

1Il collegio tratta gli aspetti generali dell’insegnamento medio superiore e coordina le
attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2In particolare il collegio:
a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e
amministrativo;
b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio
di Stato e del Dipartimento;
1 Ingresso modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
2 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) coordina l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti, organizza le procedure
d’assunzione d’intesa con la Sezione e formula le proposte di incarico, nomina e trasferimento
dei docenti all’attenzione della Sezione;4
e) esamina le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti;
f) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.

## Art. 4 Presidente e segretario {#art_4}

1All’inizio di ogni anno scolastico il collegio designa un presidente, al quale compete la
direzione dei lavori.
2Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.

## Art. 5 Convocazione {#art_5}

Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione o dal
Dipartimento.

## Art. 6 Partecipazione {#art_6}

1La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria; chi non può partecipare è
tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.6

## Art. 7 Decisioni e verbale {#art_7}

1Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse
al Dipartimento e pubblicate all’albo dei docenti nei singoli istituti.
Capitolo terzo
Esperti di materia

## Art. 8 Designazione {#art_8}

1Per ogni disciplina e per ogni istituto il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di
materia a dipendenza dei problemi posti dall’insegnamento. Un esperto può assumere l’incarico per
più istituti.
2Gli esperti di materia sono di regola docenti o ricercatori attivi nelle università o nelle scuole
politecniche federali; alla Scuola cantonale di commercio l’incarico può essere affidato a operatori
che svolgono la loro attività professionale nel campo attinente alla disciplina d’insegnamento.

## Art. 9 Funzioni e compiti {#art_9}

1Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le
seguenti funzioni:
a) consulenza scientifica e didattica ai docenti;
b) coordinamento e valutazione dell’insegnamento;
c) vigilanza di carattere scientifico e didattico sull’insegnamento svolto dai docenti.
2Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia:
a) seguono regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi
dell’insegnamento; le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente;
b) promuovono incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e
per il coordinamento dell’attività didattica;
c) contribuiscono alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui
assicurano la direzione scientifica;
d) redigono alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; il giudizio sui docenti
al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
e) possono redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di
istituto o dalla Sezione;7
f) fanno parte delle commissioni preposte alle prove d’ammissione all’insegnamento;
g) mantengono contatti con gli esperti di materia della stessa disciplina di altri istituti;
h) partecipano agli esami finali secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
4 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
5 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
6 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
7 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
i) redigono alla fine di ogni anno scolastico un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella propria
disciplina;
j) possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

## Art. 10 Rapporti {#art_10}

I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione, la quale ne trasmette copia
agli interessati tramite le direzioni di istituto.

## Art. 11 Durata della carica {#art_11}

L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
TITOLO II
Degli allievi
Capitolo primo
Diritti, doveri e frequenza delle scuole

## Art. 12 Diritti {#art_12}

1Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai
regolamenti, le scuole medie superiori si preoccupano di fornire all’allievo le adeguate conoscenze
e competenze in campo culturale e professionale, l’acquisizione di un metodo di studio, la capacità
di giudizio critico, la partecipazione attiva e l’indispensabile esperienza educativa nell’ambito delle
sezioni, dei gruppi di lavoro e dell’intera comunità scolastica.
2L’allievo ha diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne
la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di
chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3Egli può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla
legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio
1992.

## Art. 13 Doveri {#art_13}

L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni
dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento consono al percorso di studio scelto
e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle
infrastrutture scolastiche.

## Art. 14 Definizione e statuto {#art_14}

È considerato allievo di scuola media superiore chi è iscritto ad un istituto in qualità di
allievo regolare, di uditore o di ospite.

## Art. 15 Allievo regolare {#art_15}

Un allievo è ammesso in qualità di allievo regolare quando è in possesso dei requisiti e
dei titoli di studio previsti dalla legge e dal presente regolamento o quando, in mancanza dei titoli di
studio, ha superato gli esami di ammissione prescritti.

## Art. 16 Allievo uditore {#art_16}

1Limitatamente ai primi tre anni delle scuole medie superiori, il Dipartimento, sentita la
direzione di istituto, può concedere lo statuto di uditore ad allievi in possesso dei requisiti formali
previsti per l’accesso agli esami di ammissione, ma che per il precedente curricolo scolastico non
sono in grado di affrontarli o superarli.
2L’allievo in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli esami di ammissione può essere ammesso
dalla direzione di istituto in qualità di uditore alla classe che precede quella alla quale sarebbe iscritto
se superasse gli esami di ammissione.
3…10
4L’allievo liceale ammesso quale uditore nella III classe deve sostenere, entro fine maggio, un
esame scritto e/o orale nelle discipline nelle quali è già stata assegnata la nota di maturità.11
8 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017,
464.
9 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
10 Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
11 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
5L’allievo uditore è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per gli allievi
regolari e la sua prestazione è valutata nello stesso modo.

## Art. 17 Passaggi {#art_17}

1Il consiglio di classe, nel corso dei primi mesi di scuola, considera con l’allievo uditore
di cui all’art. 16 cpv. 1, 2 e 4 l’opportunità di passare alla classe precedente a quella nella quale è
stato iscritto; la decisione spetta alla direzione di istituto sentito il consiglio di classe.
2L’allievo uditore che risulta promosso viene iscritto alla classe successiva in qualità di allievo
regolare, mentre quello che non risulta promosso può ripetere l’anno come allievo regolare.

## Art. 18 Allievo ospite {#art_18}

1La direzione di istituto può concedere lo statuto di allievo ospite:
a) all’allievo proveniente da un altro Cantone o da un altro Paese intenzionato a fare
un’esperienza di studio in Ticino o a presentarsi agli esami di ammissione previsti dal presente
regolamento;
b) all’allievo che ha abbandonato l’anno scolastico per gravi motivi di salute.
2Lo statuto di allievo ospite prevede un piano di studio, un periodo di frequenza e degli obblighi ivi
connessi decisi dalla direzione d’istituto.
3All’allievo ospite non viene rilasciato un attestato; su richiesta può essere rilasciata una
dichiarazione di frequenza con l’eventuale indicazione dei risultati registrati nelle discipline del suo
piano di studio.

## Art. 19 Iscrizioni {#art_19}

1Le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede scolastica secondo le modalità
previste dalla direzione di istituto. Nel caso di allievi minorenni, la domanda di iscrizione dovrà
essere sottoscritta dai detentori dell’autorità parentale.
2Le iscrizioni devono pervenire all’istituto entro il termine definito dalla Sezione, di regola il 30
giugno. Tale termine vale anche nel caso in cui soltanto più tardi potranno essere adempiute tutte
le condizioni per la conferma dell’iscrizione, in particolare nel caso in cui il richiedente debba
presentarsi agli esami di ammissione di fine agosto.13
3Le richieste motivate di cambiamento di scuola o di indirizzo ammesse dal presente regolamento
devono essere presentate per iscritto alle direzioni di istituto di regola entro i primi quindici giorni di
scuola per decisione.

## Art. 20 Obbligo di frequenza {#art_20}

L’allievo frequenta regolarmente i corsi obbligatori previsti dal piano settimanale delle
lezioni secondo l’orario della propria classe, i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto e
le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall’istituto.

## Art. 21 Esoneri {#art_21}

1L’allievo può essere esonerato dalla direzione di istituto dalle lezioni di educazione fisica
soltanto sulla base di un certificato medico attestante l’inidoneità o l’incapacità temporanea o
parziale a seguire il corso per motivi di salute; la richiesta di esonero annuale, semestrale,
temporaneo o parziale ed il certificato medico vanno presentati con congruo anticipo.14
2La direzione di istituto può autorizzare l’allievo, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la
frequenza dei corsi facoltativi o complementari.
3La Divisione può concedere esoneri per altri motivi.

## Art. 22 Assenze {#art_22}

1Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al
rientro alla direzione di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione
deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le
assenze arbitrarie.
2Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle
direttive del medico cantonale.
3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
Assenze ripetute o prolungate
12 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
14 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.

## Art. 23 {#art_23}

1Il docente di classe considera con l’allievo i problemi posti dalle assenze ripetute o
prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il consiglio di classe o richiede l’intervento
della direzione di istituto.
2La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell’anno
scolastico, la direzione di istituto può segnalare l’inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può
escludere l’allievo dagli esami o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla
classe successiva.
Abbandono
Art. 23a15 1L’abbandono degli studi in corso d’anno scolastico è registrato appena possibile, ma al
più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.
2La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non
annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l’allievo e la sua famiglia.
Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari

## Art. 24 Procedura prima della sanzione {#art_24}

1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio
chiarificatore con gli insegnanti.
2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, a
seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell’autorità
parentale.

## Art. 25 Sanzioni {#art_25}

1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può
adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione
l’allievo può essere tenuto a svolgere attività di carattere educativo secondo le disposizioni della
direzione di istituto.
2In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto
stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto
può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari:
a) l’esclusione dagli esami o, nel caso di classi intermedie, la mancata promozione alla classe
successiva;
b) l’esclusione dalla scuola.
3Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali se esso è
minorenne. Esse sono annotate sul registro della scuola e sulla pagella.
4L’allievo escluso da una scuola non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale
senza il consenso del Dipartimento.
5L’esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella
banca dati GAGI.16

## Art. 26 Azioni illecite durante gli esami {#art_26}

1La direzione di istituto esclude dagli esami, per una o più discipline, gli allievi colpevoli
di azioni illecite durante le prove.
2L’esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, che sarà predisposta dalla direzione
di istituto entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
3Nei casi particolarmente gravi il Dipartimento può decretare l’espulsione definitiva da tutti gli esami.
In questo caso gli esami sono considerati non superati.
TITOLO III
Funzionamento dell’istituto scolastico
Capitolo primo
Organizzazione della scuola
Anno scolastico
15 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
16 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.

## Art. 27 {#art_27}

1L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal
Dipartimento.
2Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione; il primo semestre termina di regola a fine
gennaio, il secondo a giugno.17

## Art. 28 Durata dell’ora-lezione {#art_28}

La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione nel rispetto
dei limiti definiti dalla legge.

## Art. 29 Composizione delle sezioni {#art_29}

Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 25 allievi.

## Art. 30 Dotazione oraria di istituto {#art_30}

Il Dipartimento, sentito il collegio dei direttori, definisce annualmente la dotazione oraria
di istituto (DOI) destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente
regolamento.

## Art. 31 Progetto e scelte qualificanti {#art_31}

1Gli istituti liceali elaborano il proprio piano di studio di sede in conformità con il Piano
degli studi liceali e nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai
regolamenti. La Sezione verifica la conformità del piano di studio di sede con il Piano degli studi
liceali.18
2Per la Scuola cantonale di commercio (SCC) fa stato il piano di studio approvato dal Consiglio di
Stato di cui all’art. 83.
3Gli istituti di scuola media superiore si caratterizzano anche attraverso l’elaborazione di un proprio
progetto, impostato su uno o più anni e fondato su scelte qualificanti, nei limiti dei margini di
autonomia riconosciuti. Il progetto è approvato dal collegio dei docenti dell’istituto.
4Per l’elaborazione del progetto le direzioni di istituto organizzano le riunioni degli organi scolastici,
dei gruppi disciplinari, dei settori di studio e delle aree disciplinari.

## Art. 32 Orario settimanale {#art_32}

1Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto. L’orario settimanale
può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato
l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana, la direzione di istituto
tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche. Per le discipline con laboratorio la
distribuzione rispetta la dotazione complessiva prevista dal piano settimanale delle lezioni delle
diverse discipline.19
3Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi
disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
4L’orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.

## Art. 33 Attività di approfondimento {#art_33}

1La direzione di istituto può organizzare o autorizzare giornate e settimane tematiche per
l’attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l’approccio
interdisciplinare all’insegnamento.
2L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.

## Art. 34 Uscite e attività particolari {#art_34}

1Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento possono essere
organizzate uscite culturali o sportive, nonché attività culturali e speciali di approfondimento di
tematiche inerenti alla salute, all’ambiente, all’economia e alla formazione civica della durata
massima complessiva di cinque giorni di scuola per classe e per anno scolastico. Per
l’insegnamento obbligatorio delle parti del programma di educazione fisica le cui attività devono
essere svolte fuori sede sono concessi due giorni supplementari per classe e per anno scolastico.
2L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.
3Il programma delle uscite e attività viene presentato per approvazione dal docente responsabile
alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.
17 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
18 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
19 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
4La direzione di istituto autorizza le uscite e le attività sulla base della loro attinenza con il piano di
studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai
docenti accompagnatori.
5Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti:
a) modi e tempi di presentazione delle richieste;
b) durata e collocazione delle uscite e attività durante l’anno scolastico e nel corso del ciclo degli
studi;
c) concessione di eventuali dispense;
d) limite massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi;
e) numero dei docenti accompagnatori;
f) presentazione di un rapporto consuntivo.
Giornate autogestite
Art. 34a20 1Allo scopo segnatamente di confrontare gli allievi con la responsabilità di informarsi, di
scegliere temi di discussione e approfondimento, di studiare tematiche particolari, di animare incontri
e di confrontarsi con diverse espressioni culturali, sono organizzate almeno due giornate annuali
autogestite.
2Le giornate sono organizzate direttamente dagli allievi che presentano alle direzioni di istituto per
approvazione l’elenco delle attività previste e un adeguato programma di svolgimento delle stesse.

## Art. 35 Aiuti e sostegni {#art_35}

1Per gli allievi che incontrano gravi difficoltà, le direzioni di istituto possono organizzare
attività di sostegno nel primo biennio.
2Le direzioni di istituto possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi di I classe,
anche con frequenza obbligatoria.

## Art. 36 Promovimento delle conoscenze linguistiche {#art_36}

Le direzioni di istituto, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture,
incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a
soggiorni in altre scuole in Svizzera e all’estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo
stesso scopo.
Capitolo secondo
Attività didattica e valutazione

## Art. 37 Programmazione dell’insegnamento {#art_37}

1Ogni docente programma il proprio insegnamento e espone il proprio piano agli allievi
all’inizio dell’anno scolastico.
2In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato
raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.
3Al docente può essere richiesto di consegnare una copia del suo piano di lavoro all’esperto di
materia e alla direzione di istituto.

## Art. 38 Coordinamento dell’insegnamento {#art_38}

1Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti della stessa disciplina vengono
costituiti gruppi disciplinari di istituto e cantonali che esaminano e discutono periodicamente tutti i
problemi relativi all’interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte
metodologiche e ai criteri di verifica.
2I docenti che operano nei gruppi disciplinari di istituto applicano le disposizioni della direzione di
istituto, considerati i piani di studio e le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
3I docenti che operano nei gruppi disciplinari cantonali rappresentano il proprio istituto e seguono le
disposizioni della Sezione.21
4Alla fine dell’anno scolastico ogni gruppo disciplinare di istituto consegna un rapporto consuntivo
sull’attività didattica svolta alla direzione di istituto e all’esperto di materia.

## Art. 39 Valutazione {#art_39}

1Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante
elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.
20 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 231.
21 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia
frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto
individuale dei singoli partecipanti.
3Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo
valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all’allievo. In particolare la valutazione delle
prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6
rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.
5L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio
profitto.
6La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in
tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo
dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina
sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco
del periodo di valutazione considerato, d’intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in
modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e
che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione
adeguata.
8Alla metà del primo semestre e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione
della classe e di ciascun allievo.22
9…23

## Art. 40 Note e pagelle {#art_40}

1Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre.
2Le note vanno dall’1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso
dei mezzi punti.
3Le note relative al semestre, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla
promozione sono registrate dalla scuola.
4La pagella viene controfirmata dall’allievo, se maggiorenne, o dal detentore dell’autorità parentale.
5Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta e pagamento di una
tassa di fr. 50.-.
Giudizio
Art. 40a24 La pagella del primo semestre è accompagnata da un giudizio scritto per ogni singola
disciplina.
Capitolo terzo
Convitti, case dello studente e mense

## Art. 41 Direttive {#art_41}

Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente
e mense.
TITOLO IV
Ammissioni, promozioni, titoli
Capitolo primo
Ammissioni

## Art. 42 Ammissione in I classe senza esame {#art_42}

1Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza
esami di ammissione gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media e che
cumulativamente:
a) hanno ottenuto una media delle note nelle discipline considerate per la licenza (art. 67 cpv. 1
del regolamento della scuola media del 30 maggio 2018) di almeno 4.65 con al massimo
un’insufficienza e almeno il 4.5 in italiano;
22 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
23 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
24 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
25 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
b) hanno frequentato i corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco,
non hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5 nel corso di base.
2Possono pure iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami
di ammissione gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero, purché
conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione ad un
liceo riconosciuto ai sensi dell’O/RRM richiesti nel Cantone di provenienza.
3Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

## Art. 43 Ammissione in I classe con esame {#art_43}

1Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari previo
esami di ammissione:
a) gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all’art. 42
cpv. 1;26
b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni,
provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del Cantone, da scuole
pubbliche o private di altri Cantoni o svizzere all’estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM.
2Il contenuto degli esami di ammissione è definito agli art. 58 e 90.
3Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

## Art. 44 Ammissione in II e III classe {#art_44}

1Possono iscriversi in II e III classe gli allievi promossi in I rispettivamente in II classe di
una scuola media superiore e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere
all’estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel Cantone
di provenienza la promozione nelle classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana;
il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti agli art. 58 e 90.
2Possono iscriversi in III classe alla Scuola cantonale di commercio gli allievi in possesso della
maturità professionale commerciale e gli allievi che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità;
il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti all’art. 90.
3In eventuali altre situazioni la Sezione, d’intesa con la direzione di istituto, definisce caso per caso
il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta
dall’allievo.27
4Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
Organizzazione degli esami di ammissione e degli esami integrativi per cambiamento curricolare

## Art. 45 al liceo {#art_45}

1Gli esami di ammissione di cui agli art. 43 e 44 e gli esami integrativi per cambiamento
curricolare al liceo sono organizzati entro l’inizio di ogni anno scolastico, in uno o più istituti.
2La domanda d’iscrizione agli esami di ammissione dev’essere presentata entro il termine stabilito
dalla Sezione, di regola il 30 giugno, alla direzione di istituto che l’allievo intende frequentare.28
3Gli esami di ammissione in I classe vertono sul programma di IV media.
4Gli esami sono scritti e/o orali; gli esami di ammissione scritti durano 3 ore, gli esami orali circa 15
minuti.
5Ogni esame orale è condotto da un docente di disciplina con l’assistenza di un altro docente
dell’istituto.
6Le note degli esami sono assegnate dai docenti esaminatori, tenendo equamente conto dello scritto
e dell’orale; negli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo i docenti esaminatori
giudicano l’idoneità̀ dell’allievo a seguire il nuovo curricolo.29
Capitolo secondo
Promozioni

## Art. 46 Assegnazione delle note semestrali e finali {#art_46}

1Le prestazioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli
obiettivi del piano di studio.
2Le note finali di cui agli art. 78 e 96 sono assegnate alla fine dell’anno scolastico tenendo conto
delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
26 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
27 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017,
464.
28 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
29 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
3Se l’insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali e finali vengono da loro
concordate tenendo conto dei risultati dell’allievo.
4Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione di istituto prima della riunione
dei consigli di classe.
5Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la
nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale valuta il grado di raggiungimento
da parte dell’allievo degli obiettivi di apprendimento di quel semestre; mancando la nota del secondo
semestre, la nota finale non può essere assegnata.

## Art. 47 Condizioni per la promozione {#art_47}

1Le condizioni per la promozione sono definite agli art. 80 e 98.
2Il consiglio di classe può̀ decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti,
tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, se sono soddisfatti
i criteri degli articoli 80a e 98a.30
3Nei casi di cui al cpv. 2:
a) il consiglio di classe è presieduto dal direttore o, in caso di impossibilità, da un vicedirettore. Il
docente di classe introduce la discussione al consiglio di classe e redige il verbale della seduta,
che resta agli atti della scuola;31
b) ogni docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in
particolare quelli relativi all’evoluzione dell’allievo; possono intervenire anche i docenti dei corsi
facoltativi e dei corsi complementari;
c) la decisione è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per la promozione;
ogni docente esprime un voto, non è ammessa l’astensione, in caso di parità la promozione è
concessa;
d) qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione ha
luogo solo nel caso in cui, a giudizio del direttore o di chi ne fa le veci, sussistano le condizioni
per una decisione;32
e) la decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella
dell’allievo; le singole note non vengono modificate.

## Art. 48 Limite alle ripetizioni {#art_48}

1La ripetizione dell’anno scolastico è consentita una sola volta nel primo biennio e una
sola volta per il terzo anno; l’anno scolastico abbandonato è considerato non superato.33
2Una deroga ai limiti delle ripetizioni può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di
istituto, sentito il consiglio di classe.34
3Il candidato che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curricolo ha il diritto di ripetere l’ultimo
anno.
4Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di scuola; l’allievo promosso non può ripetere l’anno
scolastico.
5La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle
ripetizioni compete alla Divisione.
Capitolo terzo
Titoli

## Art. 49 Attestati {#art_49}

1Al termine degli studi liceali l’allievo riceve un attestato di maturità conforme alle
prescrizioni dell’O/RRM.
2Al termine degli studi alla Scuola cantonale di commercio l’allievo riceve un attestato cantonale di
maturità commerciale e un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato di commercio
formazione estesa.
3All’allievo promosso che ha seguito l’insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione
bilingue.
4Il Dipartimento rilascia gratuitamente i titoli. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.–
possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il
conseguimento.
30 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
31 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
32 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
33 Cpv. modificato dal R 30.4.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 94.
34 Cpv. modificato dal R 30.4.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 94.
5Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.–.

## Art. 50 Condizioni e decisione di rilascio {#art_50}

1Le condizioni di ottenimento dei titoli di cui all’art. 49 sono definite agli art. 81,
rispettivamente 99 e 102.
2Alle decisioni sulle note di maturità è applicabile per analogia l’art. 46.
3Il consiglio di classe che decide sul rilascio degli attestati è presieduto dal direttore.

## Art. 51 Esami di maturità liceale {#art_51}

1Gli esami di maturità liceale sono organizzati annualmente nei singoli istituti,
conformemente alle direttive per l’organizzazione degli esami di maturità nei licei del Cantone
emanate dalla Divisione, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza
dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici.
2I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti, discussi nell’ambito
del gruppo disciplinare dell’istituto con i colleghi che insegnano in IV classe, approvati dall’esperto
di materia e quindi trasmessi alla direzione di istituto.
3L’esame orale è condotto dai docenti titolari coadiuvati dall’esperto di materia, o da un suo sostituto
designato dal Dipartimento su proposta della direzione di istituto.
4La durata dell’esame scritto è di quattro ore per le prove di italiano e matematica e di tre ore per le
altre discipline; la durata dell’esame orale è di circa quindici minuti.
5Le note dell’esame scritto e orale sono concordate tra gli esaminatori; in caso di disaccordo decide
l’esperto di materia o il suo sostituto.

## Art. 52 Esami di maturità commerciale e di attestato federale di capacità {#art_52}

1Gli esami di maturità commerciale sono organizzati annualmente alla Scuola cantonale
di commercio, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi
esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici. E’ applicabile per analogia l’art.
51 cpv. 2-5, ad eccezione di quanto previsto per la durata dell’esame scritto, che è di quattro ore
per le prove di italiano ed economia aziendale e di tre ore per le altre discipline.
2Gli esami per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità presso la Scuola cantonale di
commercio si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali.

## Art. 53 Rapporto al Dipartimento {#art_53}

Al termine delle sessioni d’esame le direzioni di istituto inviano al Dipartimento un
rapporto sull’organizzazione, lo svolgimento e i risultati degli esami.
TITOLO V
Studi liceali
Capitolo primo
In generale
Comprensori liceali
Art. 53a35 1Per ogni istituto liceale il Dipartimento definisce il comprensorio di frequenza, sentiti i
comuni interessati.
2Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la sede liceale secondo i comprensori stabiliti.
3Per frequentare una sede liceale esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale o l’allievo
maggiorenne deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione entro il 10 giugno precedente
l’inizio dell’anno scolastico. La Sezione può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui
ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali;
essa può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.

## Art. 54 Piano di studio {#art_54}

Il piano di studio liceale è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla
Conferenza dei direttori della pubblica educazione ed è approvato dal Consiglio di Stato.

## Art. 55 Discipline di maturità {#art_55}

1L’insieme delle discipline di maturità è costituito dalle discipline fondamentali, di
un’opzione specifica, di un’opzione complementare e dal lavoro di maturità.
2Le discipline fondamentali sono:
35 Art. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 116.
a) l’italiano;
b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco);
c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino);
d) la matematica;
e) la biologia;
f) la chimica;
g) la fisica;
h) la storia;
i) la geografia;
j) la filosofia;
k) le arti visive o la musica.36
3L’opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:
a) latino;
b) greco;
c) francese;
d) tedesco;
e) inglese;
f) spagnolo;
g) fisica e applicazioni della matematica;
h) biologia e chimica;
i) economia e diritto;
j) musica;37
k) arti visive;38
l) filosofia, pedagogia/psicologia.39
4L’opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti:
a) fisica;
b) chimica;
c) biologia;
d) applicazioni della matematica;
e) informatica;
f) storia;
g) geografia;
h) insegnamento religioso;
i) economia e diritto;
j) pedagogia/psicologia;
k) arti visive;
l) musica;
m) sport.
5Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro di maturità; si tratta di un lavoro
autonomo, di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.
6L’insegnamento della disciplina greco in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero
minimo di iscritti in I e in II classe di 5 allievi.40
7L’insegnamento del francese, disciplina fondamentale a partire dalla I classe, avviene sulla base
di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso facoltativo
di francese, e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso facoltativo di francese in IV
media.41
8La musica come opzione specifica è offerta solo nei licei di Bellinzona e di Lugano 1.42
9Arti visive come opzione specifica è offerta nei licei di Locarno e di Mendrisio.43
10L’opzione specifica filosofia, pedagogia/psicologia è offerta nel liceo di Locarno.44
36 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
37 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
38 Lett. introdotta dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
39 Lett. introdotta dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.
40 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
41 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70; precedente modifica: BU 2020,
88.
42 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
43 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2020,
88.
44 Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 87.

## Art. 56 Discipline obbligatorie {#art_56}

1In base all’O/RRM sono istituiti un corso obbligatorio di economia e diritto e uno di
informatica.
2L’educazione fisica e l’introduzione alla storia dell’arte sono obbligatorie per tutti gli allievi.

## Art. 57 Corsi facoltativi {#art_57}

1In base all’O/RRM, sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese.
2L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.
3Gli istituti, nell’ambito della DOI, offrono corsi complementari facoltativi:
a) di musica strumentale di un’ora settimanale di pianoforte, violino, flauto e chitarra riservati agli
allievi che seguono o hanno seguito il corso di musica. L’insegnamento viene impartito di regola
a gruppi di due allievi;
b) di attività corali e di musica d’insieme di due ore settimanali per tutti gli allievi;
c) di teatro di due ore settimanali per tutti gli allievi.
Capitolo secondo
Contenuto degli esami di ammissione

## Art. 58 Casistica {#art_58}

1Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a):
a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica;
l’esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline;
b) se intendono seguire il latino oppure il francese 2, devono superare un esame scritto e orale di
latino rispettivamente di francese; sono esonerati gli allievi che hanno seguito il latino
rispettivamente il corso facoltativo di francese alla scuola media ottenendo la sufficienza.47
2Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame scritto e orale in italiano,
matematica e in altre due lingue, di cui almeno una nazionale, e un esame orale in storia; l’esame
è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo un’insufficienza non inferiore al
3.48
3Gli allievi che adempiono i criteri di cui all’art. 42 cpv. 1 senza avere almeno il 4.5 in italiano ma
avendo il 4 devono sostenere un esame scritto e orale in italiano. L’esame è superato con la
sufficienza.49
4Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 3:
a) devono superare il numero di esami ed adempiere alle condizioni di ammissione definiti caso
per caso dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione sulla base della documentazione
prodotta dall’allievo;
b) per l’ammissione alla III classe, devono sostenere di regola entro la fine dell’anno scolastico e
al più tardi entro la fine di agosto un esame scritto e orale per il recupero delle note di maturità
nella disciplina arti, in fisica per chi segue l’opzione specifica fisica e applicazioni della
matematica, rispettivamente in chimica per chi segue l’opzione specifica latino, greco, francese,
tedesco, inglese, spagnolo, biologia e chimica, economia e diritto, musica o arti visive.50
Capitolo terzo
Lezioni settimanali

## Art. 59 Piano settimanale delle lezioni {#art_59}

Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati.
Capitolo quarto
Scelte dell’allievo

## Art. 60 Discipline fondamentali {#art_60}

1In I classe, nell’ambito delle discipline fondamentali, l’allievo sceglie:
45 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
46 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
47 Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70; precedente modifica: BU 2020,
88.
48 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
49 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 116.
50 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco;
una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino;
le arti visive o la musica.
2Il latino può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino alla scuola media
indipendentemente dalla nota conseguita.
3L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire la fisica. Tale scelta è obbligatoria per chi intende
seguire dalla II classe le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica o biologia e
chimica.51

## Art. 61 Opzione specifica {#art_61}

1L’allievo al momento dell’iscrizione alla II classe sceglie l’opzione specifica.
2Possono scegliere l’opzione specifica tedesco o inglese gli allievi che hanno seguito i rispettivi corsi
in I classe.
3Possono scegliere l’opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola
media e il corso di greco e latino in I classe.
4Possono scegliere l’opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola
media e in I classe.
5Possono scegliere l’opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in I classe.
6Possono scegliere l’opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua
oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino
in I classe.
7Possono scegliere l’opzione specifica musica gli allievi che in I classe hanno seguito musica come
disciplina fondamentale e un corso di musica strumentale o di tecnica del canto.52
8Possono scegliere l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica gli
allievi che hanno scelto il corso di disciplina fondamentale fisica in I classe; tale scelta comporta la
frequenza di un corso di matematica di livello approfondito a partire dalla II classe.53
9Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi istituire sulla base del piano degli
studi liceali, delle iscrizioni e della DOI.54
10Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano
di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.55

## Art. 62 Opzione complementare {#art_62}

1L’allievo al momento dell’iscrizione alla III classe sceglie l’opzione complementare.
2Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano
di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.
Insegnamento bilingue italiano-tedesco al Liceo di Locarno
Art. 62a56 1A partire dalla II classe al Liceo di Locarno è offerta la possibilità di seguire un percorso
bilingue italiano-tedesco.
2Il percorso bilingue prevede l’insegnamento delle discipline matematica, storia e geografia in lingua
tedesca.
3L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine della I classe.
4La direzione di istituto stabilisce, d’intesa con la Sezione, il numero delle classi e i criteri di
ammissione.

## Art. 63 Quarta lingua {#art_63}

1L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire una quarta lingua. Tale scelta è
obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe un’opzione specifica nel settore delle lingue.
2La quarta lingua può essere scelta tra francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco.
Limitazioni
51 Cpv. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
52 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2018,
53 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
54 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
55 Cpv. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
56 Art. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.

## Art. 64 {#art_64}

1Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione
specifica.
2La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione
complementare.
3La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle
arti visive o dello sport quale opzione complementare.58
Lavoro di maturità

## Art. 65 a) caratteristiche {#art_65}

1Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere
interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in
modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e
acquisisca una metodologia di base.
2I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale
da parte di ogni allievo.
3L’allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre della III classe
tra i progetti offerti dall’istituto; la direzione di istituto assicura un’equilibrata ripartizione dei temi tra
i settori di studio.

## Art. 66 b) organizzazione e valutazione {#art_66}

1Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.
2Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa
disciplina, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l’attività è condotta in compresenza dai
docenti, i quali concordano la nota di maturità.
3Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo
docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.
4Sulla base delle iscrizioni, la direzione di istituto stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto
della DOI.
5Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l’allievo non può
presentarsi agli esami di maturità.
6La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell’elaborato
scritto e della presentazione orale.
Cambiamenti curricolari

## Art. 67 a) dalla I alla II classe {#art_67}

1L’allievo promosso al termine della I classe passando alla II classe può chiedere di
cambiare la seconda e/o la terza lingua.
2Nelle discipline non seguite in I classe o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti
sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale.
3La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.

## Art. 68 b) nelle classi ulteriori {#art_68}

1Passando dalla II alla III classe i cambiamenti dell’opzione specifica, della seconda o
della terza lingua sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale
nella nuova opzione specifica e in eventuali altre discipline non seguite; inoltre l’allievo che cambia
da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto,
musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica
deve superare un esame integrativo scritto e orale anche nelle discipline matematica e fisica.59
2L’allievo che cambia da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo,
economia e diritto, musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica
deve sostenere un esame scritto e orale nella disciplina fisica per il recupero della nota di maturità.
L’esame deve essere sostenuto di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine
di agosto.60
3È escluso ogni cambiamento nel passaggio dalla III alla IV classe.
c) modalità
57 Art. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
58 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
59 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
60 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.

## Art. 69 {#art_69}

1La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione di istituto entro il
termine stabilito dalla Sezione, di regola il 30 giugno.61
2La direzione di istituto può subordinare l’accettazione del cambiamento alle possibilità
organizzative relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.
3Gli esami integrativi hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Capitolo quinto
Insegnamenti coordinati

## Art. 70 Settori di studio {#art_70}

1I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e
definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2Il settore di studio delle lingue comprende l’italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue
moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.
3Il settore di studio della matematica, dell'informatica e delle scienze sperimentali comprende la
matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l’informatica.62
4Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende la storia, la geografia,
l’economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, l’insegnamento religioso.
5Il settore di studio delle arti comprende le arti visive, la musica, l’introduzione alla storia dell’arte.

## Art. 71 Educazione fisica, opzione complementare informatica {#art_71}

1L’educazione fisica e l’opzione complementare sport costituiscono un settore specifico.
2…63

## Art. 72 Insegnamento delle scienze sperimentali {#art_72}

1Le scienze sperimentali comprendono le discipline fisica, chimica e biologia insegnate
in forma coordinata.
2-3…64

## Art. 73 Insegnamento delle scienze umane {#art_73}

1Le scienze umane comprendono le discipline storia, filosofia, geografia, economia e
diritto e sono insegnate in forma coordinata sull’arco del quadriennio.
2Il settore delle scienze umane comprende parzialmente l’insegnamento dell’educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate di questo insegnamento sono:
a) storia e economia e diritto in I classe;
b) storia e economia e diritto in II classe;
c) storia, geografia e filosofia in III classe;
d) storia, geografia e filosofia in IV classe.
3La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è assegnata
dalle discipline:
a) economia e diritto in I e II classe;
b) geografia in III classe;
c) storia in IV classe.
4La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio
1990.
5L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si completa, in
particolare in II classe, con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste
tematiche in base all’art. 33.

## Art. 74 Insegnamento delle arti {#art_74}

Le arti comprendono in I e II classe un insegnamento di arti visive o di musica e in I
classe, per tutti gli allievi, un’introduzione alla storia dell’arte.
61 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
62 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
63 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
64 Cpv. abrogati dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
65 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
66 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.

## Art. 75 Opzione specifica {#art_75}

1Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica,
economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.
2Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno viene assegnata una nota unica; se l’insegnamento
è impartito da due docenti la nota è concordata.

## Art. 76 Opzione complementare pedagogia/psicologia {#art_76}

L’opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.

## Art. 77 Progetti di insegnamento interdisciplinare {#art_77}

1Le direzioni di istituto, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare,
promuovono progetti d’insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio
diversi.
2I docenti interessati definiscono l’obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione.
3I progetti di insegnamento interdisciplinare sono approvati dalla direzione di istituto.
Capitolo sesto
Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli

## Art. 78 Note finali {#art_78}

1Le note finali riguardano le discipline di maturità, le discipline obbligatorie e i corsi
facoltativi.
2…67
3La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della IV classe.

## Art. 79 Note di maturità {#art_79}

1Nel calcolo della nota di maturità delle discipline con esame, i risultati dell’ultimo anno
d’insegnamento e quelli ottenuti all’esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media
aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell’art. 46, e la nota dell’esame,
arrotondata verso l’alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0,25 o 0,75.
2La nota dell’esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la
nota dell’esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia;
la nota dell’esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia.
3Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica, la nota
finale di II classe di fisica e la nota finale di III classe di chimica sono note di maturità.
4Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica biologia e chimica, la nota finale di II classe di
chimica e la nota finale di III classe di biologia sono note di maturità.
5Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese,
spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive la nota finale di II classe di chimica e la nota finale
di III classe di fisica sono note di maturità.
6Per tutti gli allievi la nota finale di II classe di arti visive o musica è nota di maturità.
7In caso di cambiamento dell’opzione specifica tra la II e la III classe le note di maturità sono definite
in base al nuovo indirizzo; è fatto salvo quanto previsto all’art. 68 cpv. 2.

## Art. 80 Condizioni di promozione {#art_80}

1La promozione alla classe successiva è ottenuta:
a) con la sufficienza in tutte le discipline di maturità e nelle discipline obbligatorie e – in I classe –
nella quarta lingua e/o fisica se scelte dall’allievo;
b) se nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze, non ci siano
note inferiori al 3 e la media delle note sia almeno pari al 4.
2Le note dei corsi facoltativi definiti dall’art. 57 non contano ai fini della promozione.
3La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina di maturità o obbligatoria comporta la
mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l’esonero dall’educazione fisica.
Promozione per decisione del consiglio di classe
67 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
68 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
69 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
Art. 80a70 1Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati
prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora
siano soddisfatti solo due dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a condizione che:
a) manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure;
b) ci sia una sola nota inferiore al 3, oppure;
c) ci siano al massimo 3 insufficienze.
2Qualora in I classe l'allievo segua una quarta lingua e/o il corso di fisica, il consiglio di classe può
decidere se promuovere un allievo che soddisfi solo uno dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a
condizione che:
a) manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure;
b) ci sia una sola nota inferiore al 3, oppure;
c) ci siano al massimo 3 insufficienze.

## Art. 81 Condizioni di ottenimento dell’attestato di maturità {#art_81}

1Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle discipline di maturità:
a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al
massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
b) non figurino più di quattro note inferiori al 4.
2Sull’attestato sono iscritte separatamente le note finali di:
a) informatica in II classe;
b) economia e diritto in II classe;
c) educazione fisica in IV classe;
d) insegnamento religioso in IV classe;
e) corsi facoltativi in IV classe.71
3Sull’attestato è pure iscritto il titolo del lavoro di maturità.
4Per gli allievi che hanno seguito l’insegnamento bilingue, sull’attestato figura la menzione «maturità
bilingue italiano-tedesco».72

## Art. 82 Esami di maturità {#art_82}

Sono oggetto di un esame scritto e orale:
a) l’italiano;
b) la seconda lingua nazionale (francese o tedesco);
c) la matematica;
d) l’opzione specifica;
e) le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.
TITOLO VI
Studi alla Scuola cantonale di commercio
Capitolo primo
In generale

## Art. 83 Piano di studio {#art_83}

1Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è conforme al vigente piano di
formazione impiegata/impiegato di commercio AFC per la formazione di base organizzata dalla
scuola.
2Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è approvato dal Consiglio di Stato.

## Art. 84 Discipline obbligatorie {#art_84}

1L’insieme delle discipline obbligatorie è costituito dalle discipline fondamentali e da
un’opzione. Le discipline fondamentali sono:
a) l’italiano;
b) il francese;
c) il tedesco;
d) l’inglese;
e) la comunicazione;
f) l’economia aziendale;
g) il diritto;
h) l’economia politica;
70 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
71 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
72 Cpv. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
i) la matematica;
j) l’informatica;
k) le scienze naturali;
l) la storia;
m) la geografia;
n) l’educazione fisica;
o) il progetto interdisciplinare;
p) l’area di sperimentazione.73
2L’opzione è scelta fra le seguenti proposte:
a) francese;
b) comunicazione;
c) letterature comparate;
d) matematica applicata all’economia;
e) geografia.74
3L’insegnamento del francese disciplina fondamentale a partire dalla I classe avviene sulla base di
due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso facoltativo di
francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso facoltativo di francese in IV media
indipendentemente dalla nota conseguita.75
4L’opzione letterature comparate riunisce due discipline, una delle quali è l’italiano e l’altra è una
delle seguenti lingue seconde: francese, tedesco o inglese. La direzione d’istituto definisce d’intesa
con la Sezione quali abbinamenti offrire.76

## Art. 85 Economia aziendale {#art_85}

La direzione di istituto definisce d’intesa con la Sezione il numero di corsi tematici tenuto
conto della DOI.

## Art. 86 Progetto interdisciplinare {#art_86}

1Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) il numero di gruppi è definito dalla direzione di istituto, tenuto conto della DOI;
b) di regola i progetti concernono due discipline;78
c) …79
2Gli allievi scelgono il progetto entro la fine della III classe.

## Art. 87 {#art_87}

…80

## Art. 88 Insegnamento bilingue {#art_88}

1In III e IV classe è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.
2La direzione di istituto, d’intesa con la Divisione, definisce le modalità di attuazione.

## Art. 89 Insegnamento religioso e corsi complementari {#art_89}

1L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.
2A tutti gli allievi è offerto un corso complementare di teatro di due ore settimanali. La direzione di
istituto, d’intesa con la Sezione, può organizzare nell’ambito della DOI corsi complementari ai fini di
estendere l’offerta formativa nei settori di studio delle scienze umane, delle arti e delle lingue.81
Capitolo secondo
Contenuto degli esami di ammissione
Contenuti
73 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
74 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2020,
88.
75 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70.
76 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
77 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
78 Lett. modificata dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2020,
88.
79 Lett. abrogata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
80 Art. abrogato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
81 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.

## Art. 90 {#art_90}

1Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a):
a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica;
l’esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline;
b) se intendono seguire il corso di francese 2 devono superare un esame scritto e orale; sono
esonerati gli allievi che hanno seguito il corso facoltativo di francese alla scuola media
ottenendo la sufficienza.83
2Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b):
a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco,
inglese, matematica e un esame orale in storia e geografia; l’esame è superato con la
sufficienza in tutte le discipline o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non
più di una nelle quattro discipline con esame scritto;
b) se intendono seguire il corso di francese 2, devono superare un esame scritto e orale.
3Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 1:
a) devono superare gli esami scritti e orali e recuperare la formazione professionale pratica definiti
caso per caso dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione a dipendenza del precedente
curricolo scolastico;
b) per l’ammissione in III classe, devono superare gli esami e recuperare la formazione
professionale pratica definiti dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione.
4Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 2:
a) se sono in possesso della maturità professionale commerciale, devono superare un esame
scritto e orale in scienze naturali se non hanno frequentato con successo fino alla III classe il
corso della disciplina complementare scienze/ecologia/ambiente; devono pure recuperare la
formazione professionale pratica definita caso per caso dalla direzione di istituto d’intesa con
la Sezione;
b) se sono in possesso di un attestato federale di capacità commerciale, devono sostenere un
esame scritto e orale in italiano, tedesco, inglese, matematica e scienze naturali; l’esame è
superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo una insufficienza non inferiore
al 3.
5Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 3 devono superare il numero di esami, adempiere alle condizioni di
ammissione e recuperare la formazione professionale pratica definiti caso per caso dalla Divisione
sulla base della documentazione prodotta dall’allievo.
6Gli allievi che adempiono i criteri di cui all’art. 42 cpv. 1 senza avere almeno il 4.5 in italiano ma
avendo il 4 devono sostenere un esame scritto e orale in italiano. L’esame è superato con la
sufficienza.84
Capitolo terzo
Lezioni settimanali

## Art. 91 Piano settimanale delle lezioni {#art_91}

Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati.
Capitolo quarto
Scelte dell’allievo

## Art. 92 Opzione {#art_92}

1L’allievo al momento dell’iscrizione alla III classe decide l’opzione.
2Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano
di studio, delle iscrizioni e della DOI.
3È escluso il cambiamento dell’opzione nel passaggio dalla III alla IV classe.
4Possono iscriversi all’opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che
hanno superato un esame di ammissione.

## Art. 93 Insegnamento bilingue {#art_93}

1L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine della II classe.
2La direzione di istituto stabilisce, d’intesa con la Sezione, il numero dei corsi e i criteri di
ammissione.85
3L’allievo che ha scelto l’insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche in IV classe.
82 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
83 Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 70.
84 Cpv. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 116.
85 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

## Art. 94 Corsi tematici {#art_94}

1Nei casi in cui l’insegnamento di una disciplina preveda la possibilità di scelta fra diversi
corsi tematici, l’allievo esprime le proprie preferenze entro la fine dell’anno precedente.
2Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi tematici organizzare, sulla base
del piano degli studi, delle iscrizioni e della DOI.
Capitolo quinto
Insegnamenti coordinati

## Art. 95 Settori di studio {#art_95}

1I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono
un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2Il settore di studio delle lingue comprende l’italiano e le lingue francese, tedesco e inglese.
3Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l’economia aziendale,
l’economia politica, la geografia, la storia. Esso comprende parzialmente anche l’insegnamento
dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate di questo
insegnamento sono:
a) economia aziendale, diritto e geografia in I classe;87
b) economia aziendale, diritto, geografia e storia in II classe;
c) economia aziendale, diritto, economia politica e storia in III classe.88
4La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è assegnata
in I, II e III classe dalle seguenti discipline:
a) economia aziendale in I classe;
b) diritto in II classe;
c) diritto in III classe.
5La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio
1990.
6Il settore di studio della matematica, dell’informatica e delle scienze sperimentali comprende la
matematica, la matematica applicata all’economia, le scienze naturali e l’informatica.89
7Il settore di studio teorie, strumenti e pratiche della comunicazione comprende la comunicazione e
il corso di informatica per la comunicazione.90
8L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si completa con
l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all’art.
33.
Capitolo sesto
Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli

## Art. 96 Note finali {#art_96}

1Le note finali riguardano le discipline obbligatorie, l’insegnamento religioso e i corsi
complementari.
2La nota finale di area di sperimentazione in I classe comprende la valutazione del laboratorio di
diritto.91

## Art. 97 Note di maturità {#art_97}

1Nel computo delle note di maturità per le discipline con esame i risultati dei due semestri
dell’ultimo anno e quelli ottenuti agli esami hanno lo stesso peso.92
2Le note di maturità delle altre discipline sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno
d’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
Condizioni di promozione
86 Art. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
87 Lett. modificata dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
88 Lett. modificata dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
89 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
90 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
91 Cpv. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
92 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,

## Art. 98 {#art_98}

1Nei primi tre anni la promozione alla classe successiva è data:
a) con la sufficienza in tutte le discipline obbligatorie;
b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze
non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia almeno pari al 4.
2La promozione alla IV classe è data se le condizioni del cpv. 1 sono adempiute e se eventuali
insufficienze nelle discipline francese, comunicazione e geografia acquisite al termine della II classe
ed eventuali insufficienze nelle discipline diritto e informatica acquisite al termine della III classe non
compromettono l’ottenimento dell’attestato di maturità commerciale e i risultati conseguiti agli esami
di cui all’art. 102 permettono l’ottenimento dell’attestato federale di capacità alla fine della IV classe.
3Nel computo della media contano doppio le note di italiano, tedesco, economia aziendale,
matematica e inglese.
4La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina o obbligatoria comporta la mancata
promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l’esonero dall’educazione fisica.
Promozione per decisione del consiglio di classe
Art. 98a94 Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati
prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora:
a) sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3, manca al massimo un punto al totale
corrispondente alla media del 4, oppure;
b) sussistendo al massimo tre insufficienze, si verifica almeno la media del 4.

## Art. 99 Condizioni di ottenimento dell’attestato di maturità commerciale {#art_99}

1Per ottenere l’attestato di maturità commerciale è necessario che nelle discipline
obbligatorie:
a) sia raggiunto al minimo un punteggio totale di 88 punti, 84 per gli allievi che sono esonerati
dall’educazione fisica; nel calcolo del totale dei punti le note delle discipline d’esame sono
moltiplicate per due;
b) non figurino più di quattro note inferiori al 4 di cui al massimo tre nelle discipline d’esame.95
2L’attestato di maturità reca:
a) le note delle seguenti discipline:
1. italiano
2. francese
3. tedesco
4. inglese
5. comunicazione
6. economia aziendale
7. diritto
8. economia politica
9. matematica
10.scienze naturali
11.informatica
12.storia
13.geografia
14.educazione fisica e sportiva
15.progetto interdisciplinare
16.opzione
17.area di sperimentazione;96
b) il titolo del progetto interdisciplinare;
c) il titolo dei corsi tematici di economia aziendale della IV classe;
d) …97
3Sono pure iscritte separatamente le note finali dell’insegnamento religioso e dei corsi
complementari seguiti dall’allievo.98
93 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
94 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
95 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
96 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2018,
97 Lett. abrogata dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
98 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2018,
4…99

## Art. 100 Provvedimento eccezionale di concessione dell’attestato di maturità {#art_100}

1Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento dell’attestato di maturità
benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 99, può decidere di concedergli l’attestato
nel caso in cui sussistano almeno 87 punti, 83 per gli allievi che sono dispensati dall’educazione
fisica, al massimo 4 insufficienze, di cui al massimo 3 nelle discipline d’esame e le condizioni per
l’ottenimento dell’AFC.100
2La decisione, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è iscritta nella tabella della
scuola e nella pagella dell’allievo.
3Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con
diritto di voto tutti i docenti delle discipline obbligatorie le cui note figurano nell’attestato di maturità
e il cui insegnamento è stato impartito fino all’ultimo anno; qualora, per motivi di forza maggiore, si
verifichino assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di
istituto, sussistano le condizioni per una decisione.101
4Il consiglio di classe è presieduto dal direttore o, in caso di impossibilità, da un vicedirettore. La
discussione è introdotta dal docente di classe il quale redige il verbale della seduta; ogni docente
avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.102
5La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per l’attribuzione della
maturità; ogni docente esprime un voto indipendentemente dalle discipline che insegna, non è
ammessa l’astensione, in caso di parità l’attestato di maturità è concesso.103

## Art. 101 Esami di maturità {#art_101}

1Sono oggetto di un esame scritto e orale:
a) l’italiano;
b) l’inglese;
c) il tedesco;
d) l’economia aziendale;
e) la matematica.
2L’esame deve svolgersi essenzialmente sul programma delle ultime due classi.104
3…105

## Art. 102 Condizioni di ottenimento dell’attestato federale di capacità {#art_102}

1Per ottenere l’AFC di impiegato di commercio formazione estesa l’allievo deve
sostenere gli esami secondo i disposti federali.
2L’AFC è conferito al termine della IV classe in base ai disposti del vigente regolamento federale.
3-8…106
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 103 Norma transitoria della modifica del 18 marzo 2020 {#art_103}

1Durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la nota di informatica del primo anno
non conta ai fini della promozione.
2Durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la nota di informatica del secondo anno non
conta ai fini della promozione e non viene iscritta sull’attestato di maturità.
3Gli articoli 32, 47, 55 cpv. 2 lett. k), 58, 61, 68, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 80a, 81 e gli allegati entrano
in vigore progressivamente partendo dalle classi I nell’anno scolastico 2020/2021, per le classi II
99 Cpv. abrogato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
100 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedente modifica: BU 2018,
101 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
102 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
103 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
104 Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
105 Cpv. abrogato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
106 Cpv. abrogati dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
107 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2020,
175.
nell’anno scolastico 2021/2022, per le classi III nell’anno scolastico 2022/2023 e per le classi IV
nell’anno scolastico 2023/2024.
4Una mancata promozione nei primi 3 anni che comporta il passaggio dalla formazione liceale retta
dal presente regolamento senza le modifiche del 18 marzo 2020 a quella retta dal medesimo
regolamento con le modifiche del 18 marzo 2020 non conta ai sensi dell’art. 48.
5Il Dipartimento definisce le norme per il passaggio dalla formazione liceale retta dal presente
regolamento senza le modifiche del 18 marzo 2020 a quella retta dal medesimo regolamento con le
modifiche del 18 marzo 2020 a seguito di mancata promozione negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2023
Art 103a108 1Gli articoli 84, 86, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 entrano in vigore progressivamente
partendo dalle classi I nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi II nell’anno scolastico 2024/2025,
per le classi III nell’anno scolastico 2025/2026 e per le classi IV nell’anno scolastico 2026/2027.
2Una mancata promozione nei primi 3 anni che comporta il passaggio dalla formazione SCC retta
dal presente regolamento senza le modifiche del 22 marzo 2023 a quella retta dal medesimo
regolamento con le modifiche del 22 marzo 2023 non conta ai sensi dell’art. 48.
3Il Dipartimento definisce le norme per il passaggio dalla formazione SCC retta dal presente
regolamento senza le modifiche del 22 marzo 2023 a quella retta dal medesimo regolamento con le
modifiche del 22 marzo 2023 a seguito di mancata promozione negli anni scolastici 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026.

## Art. 104 Abrogazioni {#art_104}

Sono abrogati:
a) il regolamento della legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987;
b) il regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008;
c) il regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000.

## Art. 105 Entrata in vigore {#art_105}

Il presente regolamento unitamente ai suoi allegati è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.
Pubblicato nel BU 2016, 282.
108 Art. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116.
Allegato A109
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS greco
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 4 4 4
Quarta lingua: greco 3 – – –
Matematica 4C 4C 4 4
Fisica 3FH 3E 3E –
Chimica 3E 3E – –
Biologia – – 3E 3E
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 3 3 4
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 33,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è
integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà
classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle
attività di laboratorio.
109 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato B110
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS latino
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3B
– – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4C 4 4
Fisica 3FH 3E 3E –
Chimica 3E 3E – –
Biologia – – 3E 3E
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 4 4 4
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 33,5/36,5 34,5 35 34
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è
integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà
classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle
attività di laboratorio.
110 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato C111
Liceo - Piano settimanale opzioni specifiche OS francese, OS inglese, OS tedesco, OS
spagnolo
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 3 3 3
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3B – – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4C 4 4
Fisica 3FH 3E 3E –
Chimica 3E 3E – –
Biologia – – 3E 3E
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 4 4 5
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è
integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà
classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle
attività di laboratorio.
111 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato D112
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS economia e diritto e OS arti visive
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 3 3 3
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3FB – – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4C 4 4
Fisica 3FH 3E 3E –
Chimica 3E 3E – –
Biologia – – 3E 3E
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 4 4 5
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 29,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è
integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà
classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle
attività di laboratorio.
112 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato E113
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS musica
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 3 3 3
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3FB – – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4C 4 4
Fisica 3FH 3E 3E –
Chimica 3E 3E – –
Biologia – – 3E 3E
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specificaI – 4 4 5
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 29,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è
integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà
classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle
attività di laboratorio.
I. Obbligatorio un corso di musica strumentale.
113 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedenti modifiche: BU
2018, 243; BU 2020, 88.
Allegato F114
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS fisica e applicazioni della matematica
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 3 3 3
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3FB – – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4 5 5
Fisica 3E 2E – –
Chimica 3E 2E 2 –
Biologia – 2E 3E 2
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 4 4 5
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe e il laboratorio di
matematica, 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si
svolge di regola con metà classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
114 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedenti modifiche: BU
2018, 243; BU 2020, 88.
Allegato G115
Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS biologia e chimica
Italiano 4C 4C 4 4
Seconda lingua: francese 2 o
tedesco 3B 3B 3 3
Terza lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese 3B 3B 3 3
Terza lingua: latino 4 3 3 3
Quarta lingua: francese 1 o
francese 2 o tedesco o inglese o
spagnolo
3FB – – –
Quarta lingua: latino 4 – – –
Matematica 4C 4 5 5
Fisica 3E 2E 2 2
Chimica 3E 2E – –
Biologia – 2E 3E –
Informatica 1,5D 1,5D – –
Storia 2 2 2 3G
Geografia – – 2DG 2
Filosofia – – 2 2
Arti: musica o arti visive 2 2 – –
Introduzione alla storia dell’arte 2 – – –
Opzione specifica – 4 4 5
Opzione complementare – – 2 2
Lavoro di maturità – – 1A 1A
Economia e diritto 2G 2G – –
Educazione fisica 3 3 2 3
Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35
A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2
ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo
semestre di IV classe.
B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora
in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di
regola con metà classe.
C. Il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe e il laboratorio di
matematica, 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si
svolge di regola con metà classe.
D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella
disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle
ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1
ora settimanale per un anno scolastico.
E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di
laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di
laboratorio può essere svolta concentrata su un anno
d’insegnamento o distribuita sul biennio.
F. Scelta opzionale.
G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla
cittadinanza e alla democrazia.
115 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato H116
Scuola cantonale di commercio - Piano settimanale
ItalianoA 4 1 SP 4 1 CCO 4 4
Francese 2 1 CCO 2 – –
TedescoA 3 1 CCO 3 1 SP 3 3
IngleseA 3 1 CCO 3 1 SP 3 3
ComunicazioneB 3 1 P, 2
SP 2 1 P, 1
CCO – –
Economia aziendaleA 4 2 SP 4 1 P, 1
SP 3 2 CCO 6
DirittoC 1 1 P 2 2 CCO 2 2 SP –
Economia politica – – 2 2 CCO 2
MatematicaA 4 1 SP 3 4 1 CCO 4
Scienze naturaliA 3 1 CCO 3 1 SP 2 2
Informatica – – 2 2 P –
Storia – 2 2 2
Geografia 2 2 2 CCO – –
Educazione fisica 2 2 3 3
Progetto
interdisciplinareD – – – 3
Area di sperimentazioneE 4,5 4,5 4,5 –
OpzioneF – – 2 2
Totale ore 35,5 36,5 36,5 34
Sono indicate:
Per ogni classe, nella colonna di sinistra il numero di ore-lezione a settimana,
nella colonna di destra il numero di queste ore da dedicare a:
– Campi di competenze operative (CCO)
– Situazioni problema (SP)
– Pratica professionale (P)
A. I laboratori:
– di italiano, 1 ora in I classe,
– di matematica, 1 ora in I classe,
– di economia aziendale, 1 ora in II classe,
– di tedesco, 1 ora in II classe,
– di inglese, 1 ora in II classe,
– di scienze naturali, 1 ora in II classe
sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe.
B. In I classe 1 ora è dedicata al corso di informatica per la comunicazione, si
svolge di regola a metà classe ed è integrata nella disciplina.
C. In I classe l’ora di laboratorio di diritto si svolge di regola con metà classe.
D. Riunisce due discipline, una delle quali deve essere economia aziendale o
economia politica e la seconda una delle discipline di cui all’art. 84 lettere a),
b), c), d), e), g), i), j), k), l), m) e n). Le 3 ore sono svolte come lavoro
autonomo.
E. Comprende le parti pratiche integrate (PPI).
F. L’insegnamento dell’opzione comunicazione, dell’opzione letterature
comparate, dell’opzione matematica applicata all’economia e dell’opzione
geografia può essere organizzato per blocchi tematici.
116 Allegato modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 116; precedenti modifiche: BU
2018, 243; BU 2021, 131.
