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title: "Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici"
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# Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

## Art. 1 Tipi di imposta {#art_1}

1Il Cantone preleva secondo questa legge un’imposta di bollo e un’imposta sugli
spettacoli cinematografici.
2All’imposta di bollo sono sottoposti:
a) i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge;
b) gli atti notarili;
c) …1
d) i documenti bancari enumerati dalla legge.
PARTE I
IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA
TITOLO I
Contratti soggetti

## Art. 2 Tipi di contratto {#art_2}

1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma
scritta o parificata a quella scritta:
a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art.
713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive,
la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie
prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati
da architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe;2
d) mediazione immobiliare.
2Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi
indicati nel precedente capoverso.

## Art. 3 Interpretazione dei contratti {#art_3}

Nel giudicare del contenuto di un contratto sono determinanti la vera e concorde volontà
dei contraenti e non gli eventuali termini e denominazioni usati nel testo.

## Art. 4 Stipulazione in forma scritta {#art_4}

1Per stipulazione in forma scritta s’intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno
o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.
2I contratti in forma scritta sono soggetti all’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella
forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO)
o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.

## Art. 5 Forme parificate {#art_5}

Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti:
a) quelli portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in
modo riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall’altro contraente;
1 Lett. abrogata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
2 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.
b) quelli costituiti da due documenti che si integrano portanti l’uno la firma di un contraente e l’altro
la firma dell’altro;
c) le ordinazioni ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale
mediante telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante;
d) le delibere dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.

## Art. 6 Sovranità fiscale cantonale {#art_6}

Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che:
a) sia avvenuta nel Cantone almeno l’apposizione dell’ultima firma che ha concluso la
negoziazione contrattuale, secondo la forma scritta definita dall’art. 4 o riconosciuta ai sensi
dell’art. 5 lett. b);
b) sia stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non
destinati ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a);
c) i documenti di cui all’art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.

## Art. 7 Esenzioni {#art_7}

1Sono esenti dall’imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli
enumerati nell’art. 2.
2Inoltre sono esenti:
a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o
a tribunali arbitrali;
b) i contratti di valore inferiore a franchi 5’000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo
professionale o di commercio;
c) i contratti di valore inferiore a franchi 1’000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo
professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell’imposta sostitutiva giusta
gli art. 14 segg.;
d) i rinnovi taciti di contratti;
e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni
soggette all’imposta cantonale sulle donazioni e successioni;
f) i contratti di valore non determinato e non determinabile;
g) i patti di prelazione e di ricupera;
h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o
cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti
dell’articolo 87a della Legge tributaria;3
i) i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle
parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel
Cantone, che esercita un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo
marginalmente in Svizzera.4
3Qualora potessero esservi dubbi sull’assoggettamento all’imposta di bollo o all’esenzione di un tipo
di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 11, sottoporlo preventivamente
alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente
a ricorso. Il termine per l’applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando
la decisione relativa all’assoggettamento è cresciuta in giudicato.
Un eventuale ricorso di diritto pubblico all’Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto
sospensivo.
TITOLO II
Calcolo e pagamento dell’imposta

## Art. 8 Ammontare dell’imposta {#art_8}

1L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille
del valore determinato o determinabile.
2L’imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’000.- quando nessuna delle parti ha domicilio
o sede nel Cantone.
Determinazione del valore:

## Art. 9 a) in generale {#art_9}

Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali:
3 Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 1996,
481.
4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13.
a) fa stato il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono
di semplice riferimento;
b) se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole
contrattazioni sono sommati;
c) se è stabilita una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità;
d) in caso di prestazioni successive vanno sommate le rimunerazioni di tutte le prestazioni previste
incondizionatamente per la durata certa del vincolo contrattuale;
e) in caso di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti,
l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni stabilisce l’imposta avuto riguardo
dell’importanza economica del rapporto contrattuale;
f) clausole di adeguamento delle rimunerazioni successive all’indice del rincaro sono ininfluenti;
g) in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore
viene imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto
rappresenta in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile
solo il valore aggiuntivo;
h) atti di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze,
liquidazioni e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto
basilare bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).

## Art. 10 b) in particolare {#art_10}

1Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme particolari:
a) per contratti con oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili e immobili fa stato il
prezzo pattuito;
b) per i mutui il valore della cosa mutuata;
c) per gli appalti la mercede complessiva pattuita;
d) per la mediazione immobiliare la provvigione pattuita.
2Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà stabilire altre norme particolari di
determinazione del valore dei contratti in consonanza con le disposizioni della presente legge.

## Art. 11 Percezione dell’imposta {#art_11}

1La percezione dell’imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della
Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all’Amministrazione
cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
data di stipulazione.5
2Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10’000.-, può essere usata carta da bollo.
3Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell’apposizione dell’ultima
firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della
negoziazione contrattuale.
4Qualora un contratto fosse subordinato all’approvazione da parte di un’autorità, il termine di 60
giorni decorre dalla data di ratifica.

## Art. 12 Autoaccertamento trimestrale {#art_12}

1È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne
giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla
chiusura di ogni trimestre dell’anno solare. La dichiarazione dev’essere allestita sulla base di una
registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo.
2La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli.
3Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione
di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.

## Art. 13 Responsabilità contributiva {#art_13}

1L’imposta di bollo è dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti
sopporteranno internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per
convenzione privata.
2La Confederazione, il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o
cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca
dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia.
3Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50
per cento ed a carico interamente del privato.
5 Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570.
TITOLO III
Imposta sostitutiva

## Art. 14 Esonero e tassazione sostitutiva {#art_14}

1Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall’imposizione
dei diritti di bollo sui contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o
in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione all’attività aziendale, purché paghino un’imposta
sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale.
2L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un
accertamento induttivo del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le
posizioni contabili destinate a calcolare l’imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili.
3La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle
garanzie.

## Art. 15 Imponibile e tasso dell’imposta sostitutiva {#art_15}

1L’imponibile dell’imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili,
segnatamente degli acquisti e delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle
posizioni contabili hanno origine in negozi tra il contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite
contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), compresi tuttavia i valori e le forme
altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell’art. 7 lett. c).
2L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell’imponibile globale accertato.
Effetti

## Art. 16 Limiti dell’esonero {#art_16}

1Il contribuente al beneficio dell’imposta sostitutiva non può trasferire l’onere
dell’imposta, in nessuna misura, a carico delle controparti contrattuali.
2Il pagamento dell’imposta sostitutiva non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta di
bollo su contratti stipulati per atto notarile e su negozi conclusi con contratti per scrittura privata o in
forme parificate, imponibili giusta l’art. 2 con oggetto affari estranei all’attività aziendale o non
accertabili con il metodo induttivo.

## Art. 17 Applicazione {#art_17}

1Il regolamento di applicazione stabilirà disposizioni procedurali e di dettaglio
segnatamente con riguardo all’istanza di esonero, alla valutazione dell’imponibile, ai periodi di
accertamento e di revisione dell’imponibile, ai controlli e all’incasso dell’imposta e di acconti.
2Per regolamento l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere estesa ad altre attività oltre
quelle che si fondano su acquisti, produzione e vendita (art. 15), a condizione che le contrattazioni
inerenti alla rispettiva attività aziendale siano facilmente accertabili sulla base delle posizioni
contabili.
PARTE II
IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI NOTARILI6
TITOLO I
Campo d’applicazione

## Art. 18 Oggetto {#art_18}

Soggiacciono all’imposta di bollo gli istromenti e i brevetti precisati dalla legge.
TITOLO II
Istromenti

## Art. 19 Copia destinata all’Archivio notarile {#art_19}

È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di
valore determinato o determinabile.

## Art. 20 Esenzioni e tassa di archivio {#art_20}

1È esente dall’imposta di bollo la copia destinata all’Archivio notarile di:
6 Titolo modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
7 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
a) istromenti di costituzione e aumento di capitale di società anonima e di s.a.g.l., così come ogni
altro atto soggetto alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo;
b) istromenti di trasformazione di pegni immobiliari nonché raggruppamento o frazionamento di
pegni immobiliari;8
c) testamenti pubblici;
d) contratti successori;
e) contratti matrimoniali qualunque sia il regime dei beni, nonché qualsiasi altra regolamentazione
di pretesa riferita al regime matrimoniale;9
ebis) convenzioni patrimoniali tra partner registrati;10
f) rinnovi e cessioni di diritto di compera;
g) promesse di compravendita;
h) istromenti contenenti negozi giuridici unilaterali;
i) istromenti contenenti dei semplici accertamenti formali come le pubblicazioni di testamenti, le
attestazioni notarili di decisioni di assemblee generali di società anonima o altre constatazioni
notarili;
k) istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali;
l) istromenti di valore determinato o determinabile inferiore a franchi 10’000.-;
m) istromenti di costituzione della proprietà per piani (Codice civile svizzero, articolo 712 a-t), i
contratti di adeguamento della proprietà per piani originaria, i contratti di conversione della
proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore
il 1° gennaio 1912 in proprietà per piani trasformata secondo le nuove prescrizioni della Legge
federale 19 dicembre 1963 che modifica il Libro quarto del Codice civile svizzero;11
n) istromenti aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell’art. 7.
o) istromenti aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust;12
p) istromenti aventi quali oggetto casi di ristrutturazione ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e
3quater della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni.13
2L’insinuazione all’Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall’imposta di bollo è soggetta a
una tassa di archivio da fr. 30.- a fr. 100.-.

## Art. 21 Ammontare dell’imposta sugli istromenti {#art_21}

1L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.- per
mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.
2Per le costituzioni, le estensioni e gli aumenti di pegni immobiliari e le fideiussioni l’ammontare
dell’imposta è di fr. 1.-- per mille o frazione di mille.14

## Art. 22 Determinazione del valore degli istromenti {#art_22}

1La determinazione del valore degli istromenti viene fatta dall’Archivista notarile.
2Per la determinazione del valore valgono le seguenti norme:
a) per i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al
minimo tuttavia quello di stima ufficiale.
In caso di permuta fa stato il prezzo attribuito al fondo di maggior valore e comunque al minimo
il valore ufficiale di stima dello stesso;
b) il valore di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in
applicazione della Legge tributaria;15
c) in caso di trasferimento di fondi contro prestazione di una rendita è determinante il valore
ufficiale di stima della proprietà immobiliare;
d) per i contratti di costituzione di ipoteca e di fideiussione il valore corrisponde all’ammontare
dell’importo garantito. In deroga all’art. 9 lettera b) al valore dell’importo garantito non viene
cumulato quello del rapporto di mutuo o di debito;
e) per i contratti di superficie fa stato la somma delle indennità convenute;
f) per i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del
valore di stima ufficiale del fondo;
8 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
9 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
10 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
11 Lett. modificata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102.
12 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
13 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
14 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
15 Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
g) per i contratti di costituzione di altre servitù fa stato il valore della controprestazione, ma solo
nei limiti che sia chiaramente espresso o desumibile dalla negoziazione.
3Valgono inoltre le disposizioni degli art. 9 e 10.

## Art. 23 Percezione dei diritti d’archivio e responsabilità {#art_23}

1L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione
di bollette.
2I diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. Vale
analogicamente la norma dell’art. 13 cpv. 2.
3Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento
del bollo d’archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in
parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato.
4Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei
confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l’art. 22 lett. b), che devono
essere incassati direttamente nei confronti delle parti.

## Art. 24 Decisione formale di tassazione {#art_24}

1Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio,
l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione
unitamente all’usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo
secondo l’art. 23 cpv. 4).
2Altrimenti l’Archivista notarile è tenuto a emanare una decisione formale di tassazione solo se il
notaio o le parti ne facciano richiesta entro 60 giorni dall’intimazione della bolletta o rispettivamente
dalla trasmissione della bolletta all’attenzione delle parti ad opera del notaio. La facoltà delle parti di
presentare la richiesta si estingue in ogni caso dopo un anno dalla intimazione della bolletta al
notaio.
TITOLO III
Brevetti

## Art. 25 Contratti per brevetto {#art_25}

Sono soggetti all’imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile.

## Art. 26 Ammontare dell’imposta sui contratti per brevetti {#art_26}

1L’imposta di bollo è di fr. 1,50 per mille o frazione di mille del valore determinato o
determinabile se il contratto corrisponde ai tipi di cui all’art. 2.
2L’imposta di bollo è di fr. 30.-, se il brevetto contiene un tipo di contratto esente ai sensi dell’art. 7.
3L’ammontare dell’imposta è soggetto al limite massimo nei casi di applicazione dell’art. 8 cpv. 2.

## Art. 27 Determinazione del valore {#art_27}

Per la determinazione del valore valgono le norme relative all’imposta di bollo per i
contratti per scrittura privata.

## Art. 28 Percezione dell’imposta e responsabilità {#art_28}

1Il notaio ha cura di far bollare il brevetto dalla Divisione delle contribuzioni, procedendo
direttamente oppure invitando le parti a procedervi. Se il notaio anticipa il pagamento, egli è
surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti.
2Quanto ai termini di trasmissione del brevetto alla Divisione delle contribuzioni e alla responsabilità
contributiva sono applicabili per analogia gli art. 11 e 13 della presente legge.

## Art. 29 Altri brevetti e atti notarili: esenzione {#art_29}

Gli altri brevetti non contenenti contratti e segnatamente le autenticazioni, nonché tutti
gli altri atti notarili compresi i protesti e le dichiarazioni di autenticità delle copie degli istromenti sono
esenti da imposta di bollo.
TITOLO IV16
…
16 Titolo abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

## Art. 30 {#art_30}

…17
PARTE III
IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI

## Art. 31 Tipi di documenti imponibili {#art_31}

1Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da
istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di
risparmio:
a) gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi
estinti durante l’anno;
b) gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca;
c) gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una
cartella ipotecaria;
d) gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;
e) i primi estratti di conti bancari tenuti all’attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge
federale sulle banche e le casse di risparmio.
Fanno eccezione:
- i conti salario,
- i conti speciali aperti esclusivamente per l’utilizzo di carte di credito,
- i conti di deposito a risparmio,
- i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale
(II pilastro),
- i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A),
- i conti che non raggiungono durante l’anno un saldo di fr. 1’000.- o che non fruttano un
interesse annuo di almeno fr. 10.-;18
f) i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l’emissione di estratti;
g) gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;
h) i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari;
i) gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di
cessione di un avere parziale;
k) i contratti di locazione di cassette di sicurezza.
2Sono esenti i rinnovi taciti.
3L’imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell’imposta di bollo sui contratti, qualora il documento
bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.

## Art. 32 Ammontare e percezione dell’imposta {#art_32}

1L’imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta
mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento.
2Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di
autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso dell’imposta (e
di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.

## Art. 33 Responsabilità contributiva {#art_33}

L’imposta è dovuta dall’istituto bancario. Esso è legittimato ad addebitare l’imposta ai
clienti.
PARTE IV
IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI
Ammontare dell’imposta sugli

## Art. 34 spettacoli cinematografici {#art_34}

Sul prodotto lordo, al netto dell’IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata
un’imposta del 7 per cento.
Destinazione dell’imposta
17 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
18 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5.
19 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.

## Art. 35 {#art_35}

1Il ricavo dell’imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la
cinematografia.20
2Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive
circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica
per essere d’interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.
3Il ricavo dell’imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e
all’aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.21

## Art. 36 Esenzioni {#art_36}

Possono essere esonerati dall’imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti
culturali ed in genere di pubblico interesse, che non perseguono fini di lucro.

## Art. 37 Responsabilità contributiva {#art_37}

1L’imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore
prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.
2Il gestore paga l’imposta all’unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che
provvede all’emissione di bollette previa la procedura di accertamento.
PARTE V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI
TITOLO I
Organizzazione e autorità di tassazione

## Art. 38 Autorità di vigilanza {#art_38}

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il
tramite del Dipartimento competente.

## Art. 39 Autorità di applicazione {#art_39}

L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si
avvale dell’ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri.
Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta
applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria
del 21 giugno 1994.

## Art. 40 Segreto d’ufficio {#art_40}

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul
segreto d’ufficio.

## Art. 41 Informazioni delle Autorità {#art_41}

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria
sull’assistenza della autorità.
TITOLO II
Tassazione e rimedi di diritto

## Art. 42 Accertamento e tassazione {#art_42}

1L’accertamento del valore dei contratti per scrittura privata o per brevetto notarile e la
relativa tassazione, ivi comprese le tassazioni in seguito ad autoaccertamento e quelle globali e la
tassazione dei documenti bancari avvengono a cura della Divisione delle contribuzioni.
2L’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall’Archivista
notarile.
20 Cpv. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536; precedente modifica: BU
1994, 85.
21 Cpv. introdotto dalla L 10.11.1993; in vigore dal 18.3.1994 - BU 1994, 85.
22 Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 36.
23 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570; precedente modifica: BU 1994,
345.
25 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
26 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
3…27
4La tassazione dell’imposta sugli spettacoli cinematografici è eseguita dalla Divisione delle
contribuzioni.

## Art. 43 Tassazione d’ufficio {#art_43}

Qualora esistano indicazioni sufficienti per provare l’esistenza di fattispecie imponibili
secondo la presente legge ed il contribuente si rifiutasse di dare informazioni e di presentare
documenti, la Divisione delle contribuzioni può procedere, previa diffida, a una tassazione d’ufficio.

## Art. 44 Reclami {#art_44}

1Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle
contribuzioni, dall’ Archivista notarile e dall’ Ufficiale dei registri in virtù della presente legge (art. 42)
è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.
2Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l’ imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal
contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre
il termine di reclamo.
3Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’ Archivista notarile decorre dall’intimazione della
decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall’intimazione della bolletta.
4Ogni reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione che emanerà una
decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria.28
5In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell’imposta
sugli utili immobiliari, l’esito di un eventuale ricorso contro l’imposta sugli utili immobiliari avrà
automaticamente effetto sul bollo d’archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione
ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell’imponibile dell’utile
immobiliare.29

## Art. 45 Ricorsi {#art_45}

Contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall’intimazione può essere
presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.

## Art. 46 Esecutività {#art_46}

1Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell’imposta salvo decisione
contraria dell’Autorità.
2Le decisioni delle autorità preposte all’applicazione della presente legge sono parificate alle
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.

## Art. 47 Incasso {#art_47}

L’incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è
affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall’Ufficio di
esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.

## Art. 48 Prescrizione della tassazione e del credito {#art_48}

1Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell’obbligo
contributivo.
2La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso.
La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all’accertamento o alla riscossione
dell’imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta e pure dall’apertura di
una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.
3Il diritto di tassare e il credito d’imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni.
TITOLO III
Contravvenzioni

## Art. 49 Sottrazione d’imposta {#art_49}

1Viene punito con multa fino a cinque volte l’imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si
sottrae intenzionalmente o per negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla presente
legge.
27 Cpv. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
28 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
29 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
2La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione.
3In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l’importo di dieci volte l’imposta
sottratta.
4È sempre dovuta, oltre la multa, l’imposta sottratta.

## Art. 50 Altre contravvenzioni {#art_50}

1Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge da parte di contribuenti e terzi
(art. 52 cpv. 3) o di pubblici ufficiali e funzionari vengono punite con multe fino a fr. 5’000.- ed in
caso di recidiva sino a fr. 10’000.-.
2La multa non potrà essere superiore a quella comminata per la stessa fattispecie ai sensi dell’art.
49.

## Art. 51 Prescrizione delle contravvenzioni {#art_51}

1L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive con la
prescrizione del credito fiscale sottratto.
2Le interruzioni della prescrizione e la prescrizione assoluta sono regolate in analogia dell’art. 48.

## Art. 52 Responsabilità {#art_52}

1Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una
responsabilità contributiva.
2Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all’imposizione di
contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione
paritaria dell’importo della multa.
3La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone
giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e
contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge
tributaria.30

## Art. 53 Procedura {#art_53}

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della
Legge tributaria.
PARTE VI
Disposizioni finali

## Art. 54 Applicazione {#art_54}

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

## Art. 55 Riduzione dei tassi d’imposta {#art_55}

1Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di
singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno
essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge.
2Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e
potranno essere rinnovate.
Abolizione dell’imposta limitata al 200432
Art. 55a33 L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte
dovute per l’anno 2004.

## Art. 56 Abrogazione {#art_56}

Con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma contraria e
incompatibile e segnatamente la legge sul bollo del 16 giugno 1966.
Disposizioni transitorie
30 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
31 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
32 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54.
33 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54; introdotto dalla L 4.6.2002 -
BU 2002, 235.

## Art. 57 {#art_57}

1Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della legge sul bollo
del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto
precedente.
2Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere c) e d) della
Legge sul bollo del 16 giugno 1966 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella
legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3Procedure con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere a) e b) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966
aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge sono invece disciplinate dal nuovo diritto, a meno
che il passato diritto sia più favorevole per il contribuente.

## Art. 58 Regime transitorio per le tassazioni globali {#art_58}

1Tassazioni globali adottate, vigente la Legge sul bollo del 16 giugno 1966, per un
periodo che va oltre alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute decadute con
quella data.
2A titolo transitorio esse potranno tuttavia formare la base di una tassazione sostitutiva dell’importo
di fr. 0,75 per mille giusta gli art. 14 segg. della presente legge. Gli effetti transitori potranno durare
sino alla scadenza del periodo convenuto vigente la passata legge sul bollo, ma in nessun caso
oltre il 31 dicembre 1987.
3Trascorso quel termine la tassazione sostitutiva potrà essere accordata solo avverandosi
integralmente le condizioni stabilite dalla presente legge.

## Art. 59 Entrata in vigore {#art_59}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
3La parte IV “Imposta sugli spettacoli cinematografici” entra in vigore il 1° dicembre 1986.
Pubblicata nel BU 1986, 289.
