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title: "Regolamento sul demanio pubblico"
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provisions: 14
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# Regolamento sul demanio pubblico

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

Se non indicato diversamente dal presente regolamento, il Dipartimento del territorio,
tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI), è incaricato dell’esecuzione della
Legge sul demanio pubblico.

## Art. 2 Limite dei laghi e dei corsi d’acqua2 {#art_2}

1Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato alla quota di m 194.50 sul livello
del mare; quello del lago Ceresio alla quota di m 271.20.
2Il limite può estendersi oltre tali quote quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di
confine inequivocabili.
3Sono considerate opere di sistemazione o di correzione solo quelle che come tali sono state
autorizzate dall’autorità competente.

## Art. 3 Demarcazione dei confini delle acque pubbliche {#art_3}

1Ove il confine delle acque pubbliche demarcato nell’ambito di una procedura di
misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1. Dicembre 1952 differisca con
il confine stabilito dalla legge (art. 4), occorre procedere con l’aggiornamento dei dati catastali. Le
differenze di poco conto possono essere trascurate.
2Qualora la misurazione catastale sia stata eseguita dopo tale data, i rilievi catastali vengono fatti
rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di evidente contrasto col nuovo diritto.
3L’Ufficio del demanio (UD), previa audizione degli interessati, decide sulle rettifiche necessarie.
Contro tale decisione gli interessati possono adire, nel termine di 30 giorni, il Giudice civile del luogo
in cui si trova il fondo, In caso di mancata contestazione la rettifica è iscritta a registro fondiario.

## Art. 4 {#art_4}

…4

## Art. 5 Estinzione della demanialità ed alienazione {#art_5}

1L’estinzione della demanialità conformemente all’art. 8 della legge, compete all’UD sino
ad un valore di fr. 30’000.--, alla SAI sino ad un valore di fr. 50’000.-- ed ai Servizi generali sino a fr.
100’000.--. Per valori superiori e sino al limite di fr. 500’000.-- la competenza spetta al Consiglio di
Stato.6
2L’eventuale successiva alienazione è regolata dalla legge sulla gestione finanziaria del 20 gennaio
1986.
1 Art. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619; precedente modifica: BU 1997,
163.
2 Nota marginale modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU
1997, 163.
4 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
5 Art. modificato dal R 14.1.2000; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 3.
6 Cpv. modificato dal R 12.1.2010; in vigore dal 15.1.2010 - BU 2010, 6; precedente modifica: BU 2007,
619.
720.110
3L’alienazione avviene di regola previa pubblica sollecitazione d’offerte; fanno eccezione
segnatamente le alienazioni con vincoli d’interesse pubblico e quelle di poca entità che possono
avvenire per trattativa diretta.
a) e b) …
Art. 6-7 …7
c) autorità competenti
Art. 88 1Le autorizzazioni sono rilasciate dall'UD.
2Le concessioni sino a 20 anni sono rilasciate dalla SAI; le altre dal Consiglio di Stato.9
3I contratti di diritto amministrativo vengono stipulati dall'istanza competente al rilascio
dell'autorizzazione o della concessione.

## Art. 9 {#art_9}

…10

## Art. 10 {#art_10}

…11
Tasse:

## Art. 11 a) ammontare {#art_11}

1Per l’uso del demanio pubblico le tasse sono fissate come segue:
a) Occupazione di strade, piazze e altri
fondi
1. pozzetti, camere, cabine elettriche
e telefoniche
– opere sino a 1 mq di superficie,
da fr. 20.– a fr. 30.– a corpo
– opere di dimensioni superiori,
da fr. 20.– a fr. 30.– il mq
2. condotte (aeree o sotterranee) di
acqua, gas, elettricità,
teleriscaldamento, fognatura, servizi
di telecomunicazione
– in generale, all’anno da fr. 1.50 a fr. 3.00 il ml
– allacciamenti di poca entità (tassa
unica)
da fr. 15.– a fr. 30.– il ml
3. sonde geotermiche (tassa unica) fr. 300.– a corpo
4. aree di cantiere/deposito, ponteggi
e impalcature
– all’interno del campo stradale, al
giorno
da fr. 0.60 a fr. 1.00 il mq
– fuori dal campo stradale, al giorno da fr. 0.30 a fr. 0.50 il mq
5. infrastrutture per esercizi pubblici o
altre attività commerciali (tavolini,
banconi, bancarelle, edicole e simili)
– durature o permanenti, all’anno da fr. 10.– a fr. 300.– il mq
– provvisorie, al giorno da fr. 2.– a fr. 10.– il mq
6. pannelli pubblicitari, all’anno da fr. 500.– a fr.
1200.–
a corpo
7. insegne, cassoni bifacciali e simili, da fr. 300.– a fr. 500.– a corpo
7 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
8 Art. modificato dal R 8.4.1997; in vigore dall'11.4.1997 - BU 1997, 163.
9 Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.
10 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
11 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000,
3.
12 Art. modificato dal R 18.10.2017; in vigore dal 20.10.2017 - BU 2017, 348; precedente modifica: BU
2016, 466.
720.110
8. posteggio ad uso esclusivo
– all’interno dell’abitato, all’anno da fr. 720.– a fr.
6000.–
a corpo
– fuori dall’abitato, all’anno da fr. 300.– a fr. 800.– a corpo
9. parcheggio pubblico a pagamento,
da fr. 200.– a fr.
1200.–
a corpo
b) Appoggio ad opere cantonali
1. solette e simili (tassa unica) fr. 150.– il ml
2. cancelli, cinte e simili (tassa unica) fr. 20.– il ml
c) Occupazione di corsi d’acqua, laghi e
rive
1. coperture di corsi d’acqua con
ponti, passerelle simili, all’anno
da fr. 15.– a fr. 30.– il mq
2. terrazze, giardini, orti, piscine e
altre opere
– ad uso privato, all’anno fr. 42.– il mq
– ad uso commerciale (alberghi,
ristoranti, campeggi, ecc), all’anno
fr. 56.– il mq
3. impianti per lo stazionamento di
natanti
– impianti collettivi (porti) in generale,
dal 6% all’8% dei
proventi lordi annuali
risultanti dall’esercizio
del porto
– impianti collettivi (porti) dopo la
durata di ammortamento stabilita nel
piano di finanziamento, all’anno
dal 9% al 15% dei
proventi lordi annuali
risultanti dall’esercizio
del porto
– pontili, darsene e porticcioli ad uso
privato, all’anno
fr. 42.– il mq
– pontili, darsene e porticcioli ad uso
commerciale, all’anno
fr. 56.– il mq
– boe, all’anno fr. 800.– a corpo
– pali di attracco e anelli, all’anno fr. 300.– a corpo
– binari, sollevatori, all’anno fr. 600.– a corpo
4. infrastrutture per l’accesso ai laghi
– pontili e scale ad uso privato,
fr. 42.– il mq
– pontili e scale ad uso commerciale,
fr. 56.– il mq
– rampe, scivoli, all’anno fr. 400.– a corpo
5. impianti di demarcazione
– boe di demarcazione, all’anno fr. 100.– a corpo
– collane, all’anno fr. 10.– il ml
– pali di direzione, all’anno fr. 100.– a corpo
6. stabilimenti balneari
– pubblici a pagamento, all’anno fr. 60.– il ml
– campeggi, all’anno fr. 200.– il ml
7. zattere, all’anno fr. 56.– il mq
8. condotte subacquee, all’anno fr. 1.50 il ml
d) Espansione di acqua in impianti
edificati sulla proprietà privata,
da fr. 1.– a fr. 50.– il mq
2Gli usi non contemplati nel capoverso precedente sono soggetti ad una tassa fissata in
corrispondenza del 6% del valore del bene demaniale. Per gli usi a scopo commerciale è applicabile
un tasso dell’8%. Il valore del bene demaniale è determinato secondo i criteri applicabili in ambito
espropriativo.
720.110
3In ogni caso la tassa demaniale non può essere inferiore a fr. 100.--.
4L’applicazione delle clausole di indicizzazione nei casi singoli compete all’UD.13

## Art. 12 b) pagamento {#art_12}

1Le tasse di utilizzazione sono esigibili in via anticipata.
2Le tasse periodiche il cui importo complessivo è inferiore a fr. 5000.--, sono esigibili in un’unica
soluzione anticipata.
3Il pagamento rateale è soggetto ad un interesse del 5% annuo.

## Art. 13 c) esenzioni {#art_13}

1Sono di regola esenti da tasse:
1. le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche, religiose, filantropiche, la cui
durata è limitata nel tempo ed in particolare raccolta di firme per iniziative e referendum,
processioni, collette, distribuzione di manifesti e simili;
2. gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate e aree di svago pubbliche,
debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate e pensiline
d’attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per l’attracco pubblico e temporaneo
di natanti e posteggi pubblici se gratuiti, condotte pubbliche per l’acqua ed il gas, cavi aerei o
sotterranei pubblici, posa containers per la raccolta di rifiuti.14
2…15
3I beneficiari dell’esenzione non possono consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il presente
regolamento, sarebbero suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la
revoca dell’autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo.
4L’istante deve motivare e comprovare la sua richiesta.16
5Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni momento, a semplice richiesta dell’Ufficio del demanio,
la prova della sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l’esenzione.17
d) ...

## Art. 13a {#art_13a}

…18
Pannelli pubblicitari sulle strade
cantonali in zona edificabile
Art. 13b19 1Il Comune, prima di rilasciare l’autorizzazione all’uso speciale del demanio per pannelli
pubblicitari, posati sulle strade cantonali all’interno delle zone edificabili, deve ottenere il consenso
delle autorità cantonali competenti, che possono stabilire oneri e condizioni.
2Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune viene notificata all’Ufficio del demanio per il riparto
annuale dei proventi.

## Art. 14 Tasse di giudizio e spese {#art_14}

1…20
2Nell’atto di autorizzazione o concessione sono conteggiate a parte le spese speciali, ad esempio
quelle per l’elaborazione di perizie o per accertamenti che domandano conoscenze tecniche
particolari, il richiedente dev’essere preventivamente informato sulle spese presumibili e di regola
invitato ad effettuare un congruo anticipo.21
13 Cpv. introdotto dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.
14 Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU
2000, 3.
15 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU
2000, 3.
16 Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
17 Cpv. introdotti dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
18 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351; precedente modifica: BU 2000,
2000, 3.
19 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 466; prec modifica: BU 2000, 3.
20 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
21 Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 351.
720.110

## Art. 15 Costruzioni e opere esistenti {#art_15}

1Possono in particolare essere mantenute conformemente all’articolo 28 della Legge sul
demanio le costruzioni e le altre opere eseguite in buona fede, fino al livello medio dello specchio
delle acque, prima del 1° dicembre 1952, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge sulla
delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952.
2Per il mantenimento di tali costruzioni ed opere non sono esigibili tasse d’uso.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

1È abrogato il regolamento d’esecuzione della Legge sul demanio pubblico del 24 giugno
1987.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.22
Pubblicato nel BU 1994, 454.
22 Entrata in vigore: 2 settembre 1994 - BU 1994, 454.
