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title: "Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria"
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# Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria

## Art. 1 Calcolo dell’imposta alla fonte (art. 50, 106, 107, 111 LT) {#art_1}

1La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte
conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.
2Per il calcolo dell’imposta alla fonte si applica per analogia l’articolo 50 capoverso 3 LT.

## Art. 2 Proventi compensativi (art. 105 cpv. 2 lett. b LT) {#art_2}

Sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività
lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione
contro gli infortuni, dall’assicurazione per l’invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni
in capitale versate in loro vece.

## Art. 3 Rimunerazioni dall’estero (art. 2 e 120 LT) {#art_3}

1Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in
Svizzera, il contribuente con domicilio o dimora fiscale nel Cantone è tassato secondo la procedura
ordinaria.
2Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone se:
a) la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d’impresa o di una sede fissa
del datore di lavoro nel Cantone;
b) viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede nel Cantone
è considerata il datore di lavoro effettivo; o
c) un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell’articolo 12 capoverso 2 della legge
sul collocamento del 6 ottobre 1989, personale a prestito a un’impresa acquisitrice nel Cantone
e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.
3Si considera debitore della prestazione imponibile ai sensi dell’articolo 120 LT:
a) lo stabilimento d’impresa o la sede fissa del datore di lavoro nel Cantone per la casistica di cui
al capoverso 2 lettera a;
b) la società con sede nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera b;
c) l’impresa acquisitrice nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera c.

## Art. 4 Obblighi di comunicazione (art. 120 LT) {#art_4}

1I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle imposte alla fonte e del
bollo l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 104 o 110 LT entro
otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.
2Se il datore di lavoro trasmette per via elettronica il conteggio dell’imposta alla fonte allestito tramite
l’applicativo ufficiale, egli può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio.
3I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la
riscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’Ufficio delle imposte alla
fonte e del bollo entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
Diffida per mancato inoltro dei conteggi dell’imposta alla fonte (art. 120 cpv. 2 LT)

## Art. 5 {#art_5}

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di 50 franchi.
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Attestazione in caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno per i lavoratori domiciliati in
Francia
Art. 5a1 In caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di un lavoratore domiciliato in
Francia, il datore di lavoro rilascia al lavoratore, su richiesta di quest’ultimo, un’attestazione secondo
l’articolo 201 capoverso 3 LT. L’attestazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il cognome, il nome e l’indirizzo del datore di lavoro al momento della fine del rapporto di lavoro;
b) il periodo dell’assoggettamento limitato durante il rapporto di lavoro nell’anno civile;
c) il tasso di occupazione medio, espresso in per cento, per il periodo di cui alla lettera b;
d) il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei nello Stato di residenza
per il periodo di cui alla lettera b;
e) il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei in Stati terzi per il periodo
di cui alla lettera b;
f) il numero di giorni di telelavoro o la quota di telelavoro espressa in per cento nello Stato di
residenza per il periodo di cui alla lettera b, senza tenere conto degli impieghi temporanei di cui
alle lettere d ed e.

## Art. 6 Restituzione (art. 121 cpv. 5 e art. 247 cpv. 1bis LT) {#art_6}

1Se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d’imposta alla fonte
troppo elevata e ha già consegnato i conteggi all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo,
quest’ultimo può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente.
2Non si procede alla restituzione dell’imposta alla fonte versata in eccedenza se questa è inferiore
o uguale a 20 franchi.
Capitolo secondo
Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone

## Art. 7 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT) {#art_7}

1Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore ai sensi dell’articolo 108
capoverso 1 lettera a LT se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a
120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
2Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all’articolo 105
capoverso 2 lettere a e b LT.
3I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo
di uno di essi ammonta almeno a 120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
4La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla
fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all’importo minimo di
120’000 franchi, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.
5In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l’importo minimo è calcolato secondo l’articolo 50
capoverso 3 LT.
6L’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo identifica d’ufficio le persone di cui ai capoversi 1-5
sulla base dei dati indicati dal debitore della prestazione imponibile nei conteggi dell’imposta alla
fonte. I dati relativi a queste persone vengono trasmessi all’autorità competente (art. 14 cpv. 1 lett.
a e art. 15 RLT) per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.
7Le persone che dispongono di proventi di cui all’articolo 108 capoverso 1 lettera b della legge
tributaria devono chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo il modulo per la dichiarazione
d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. L’autorità
competente (art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT) provvederà alla loro tassazione.

## Art. 8 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 109 LT) {#art_8}

1La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare all’autorità di tassazione
competente (art. 15 RLT) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta
di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2Una volta richiesta, la tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte anche se i coniugi divorziano oppure si separano
legalmente o di fatto.

## Art. 9 Disciplinamento dei casi di rigore {#art_9}

1Su richiesta delle persone assoggettate all’imposta alla fonte che versano alimenti di
cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera c LT e a cui si applica il tariffario A, B, C o H, al fine di attenuare
1 Art. introdotto dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 262.
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i casi di rigore nel calcolo dell’imposta alla fonte, l’autorità fiscale può riconoscere deduzioni per i
figli al massimo fino all’ammontare degli alimenti.
2Se nell’applicare uno di questi tariffari sono stati presi in considerazione gli alimenti, la tassazione
ordinaria ulteriore è effettuata soltanto se la persona assoggettata all’imposta alla fonte ne fa
richiesta. In caso di richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, questa è effettuata fino al termine
dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

## Art. 10 Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria {#art_10}

1Una persona precedentemente assoggettata all’imposta alla fonte è tassata secondo la
procedura ordinaria per l’intero periodo fiscale se:
a) ottiene il permesso di domicilio;
b) sposa una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.
2L’imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di
domicilio o al matrimonio. L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

## Art. 11 Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte {#art_11}

1Se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura
ordinaria e successivamente assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente è tassato secondo
la procedura ordinaria ulteriore per tutto l’anno e fino al termine dell’assoggettamento all’imposta
alla fonte.
2Il lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio è assoggettato nuovamente all’imposta
alla fonte a contare dall’inizio del mese successivo al divorzio o alla separazione legale o di fatto da
un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.
3Eventuali pagamenti anticipati effettuati prima del passaggio all’imposizione alla fonte e le imposte
trattenute alla fonte sono computati.
Capitolo terzo
Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone e persone giuridiche senza
sede o amministrazione effettiva nel Cantone

## Art. 12 Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 112 LT) {#art_12}

1Sono considerati introiti giornalieri di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all’estero
i proventi lordi di cui all’articolo 112 capoverso 3 LT, divisi per il numero dei giorni di
rappresentazione e di prova. Fanno parte degli introiti giornalieri segnatamente:
a) i proventi lordi, comprensivi delle indennità e dei proventi accessori, nonché le prestazioni in
natura; e
b) tutte le spese, i costi e le imposte alla fonte pagati dall’organizzatore.
2Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della
determinazione di tale quota è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero.
3Fanno parte degli introiti giornalieri anche le rimunerazioni che non sono versate direttamente alla
persona assoggettata all’imposta alla fonte, bensì a una terza persona.
4Le prestazioni in natura sono valutate di regola secondo le disposizioni valide per l’assicurazione
vecchiaia e superstiti.
5I proventi e le indennità esenti da trattenuta sono stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni tenuto
conto delle disposizioni federali in materia di imposta federale diretta.

## Art. 13 Creditori ipotecari (art. 114 LT) {#art_13}

Sono considerati proventi imponibili di creditori ipotecari residenti all’estero i proventi
lordi derivanti da crediti secondo l’articolo 114 LT. Ne fanno parte anche gli interessi che non sono
versati direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte, bensì a una terza persona.
Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all’estero (art. 115 e 116 LT)

## Art. 14 {#art_14}

1Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari
domiciliati all’estero di cui agli articoli 115 e 116 LT soggiacciono all’imposta alla fonte.
2Se l’imposta alla fonte non viene riscossa perché l’imposizione spetta all’altro Stato contraente, il
debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del
beneficiario è all’estero e verificare periodicamente questa situazione.
Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all’estero (art. 115 e 116 LT)
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## Art. 15 {#art_15}

1Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale versate a
beneficiari domiciliati all’estero di cui agli articoli 115 e 116 LT soggiacciono sempre all’imposta alla
fonte. È applicabile l’articolo 38 LT.
2L’imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario di una prestazione in
capitale di un istituto di previdenza con sede nel Cantone:
a) presenta all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo la relativa domanda entro tre anni dal
versamento della prestazione; e
b) allega alla domanda una lettera di conferma dell’autorità fiscale competente dell’altro Stato
contraente avente diritto secondo cui:
1. essa è a conoscenza della prestazione in capitale, e
2. il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi
della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (art. 118 LT)

## Art. 16 {#art_16}

1Le persone assoggettate all’imposta secondo l’articolo 4 capoverso 1 LT i cui proventi
lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili nel Cantone almeno
nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all’Ufficio delle imposte alla
fonte e del bollo entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale una richiesta scritta di
tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata, per il
periodo fiscale in questione.
2Nell’ambito della procedura di tassazione l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo verifica se la
persona assoggettata all’imposta alla fonte nell’anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi
residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 15-17 e 19-22 LT dapprima i proventi lordi
mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.

## Art. 17 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio (art. 119 LT) {#art_17}

1Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d’ufficio a una tassazione
ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione
estrema a favore o a sfavore del contribuente.
2Per l’avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio si applica l’articolo 193 LT
sulla prescrizione del diritto di tassare.

## Art. 18 Riparto intercomunale del gettito d’imposta alla fonte {#art_18}

Il gettito dell’imposta alla fonte è ripartito:
a) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 1 lettera a LT, in base al Comune in cui il singolo
contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento;
b) per le persone di cui all’articolo 121 capoverso 1 lettera b LT, in base al Comune in cui il singolo
contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
c) per i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 2 LT, in base al Comune in cui il singolo
contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

## Art. 19 Procedura di conteggio semplificata (art. 37a cpv. 6 LT) {#art_19}

1Se l’articolo 37a LT e le disposizioni del presente articolo non prevedono altrimenti, le
disposizioni della legge tributaria sull’imposta alla fonte e le altre disposizioni del presente
regolamento si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.
2L’imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di
compensazione AVS.
3Le disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre
1947 relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al
versamento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.
4Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne
informa l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, se il datore di lavoro ha sede o domicilio nel
Cantone. Questi riscuote l’imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale.
5Dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, la cassa di compensazione AVS versa le imposte
incassate all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Entrata in vigore
640.120

## Art. 20 {#art_20}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2021.
Pubblicato nel BU 2020, 373.
