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title: "1.1.1 Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989"
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# 1.1.1 Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989

## Art. 1 I {#art_1}



## Art. 2 {#art_2}

P. 2 di 60
2 I limiti territoriali dei quartieri sono quelli definiti dalla mappa all’allegato
2 del presente Regolamento.
3 Ogni quartiere dispone di uno stemma, come risulta dall'allegato 3 del
presente Regolamento.
4 Il funzionamento e l’organizzazione dei quartieri sono disciplinati dal
Capitolo IX del Titolo II.
TITOLO SECONDO
Organizzazione politica
CAPITOLO I
Organi del Comune
Organi
Gli organi del Comune sono:
l'Assemblea comunale;
il Consiglio comunale;
il Municipio.
CAPITOLO II
L’Assemblea comunale
Composizione
L’Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritti politici in
materia comunale.
Attribuzioni
1 L’Assemblea comunale:
elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
decide sulle domande di referendum e di iniziativa comunale.
2 Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della legge
speciale.
CAPITOLO III
Il Consiglio comunale
Composizione ed elezione 5 6
1 Il Consiglio comunale è composto di 60 membri.

## Art. 3 b {#art_3}



## Art. 4 {#art_4}



## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}

P. 3 di 60
2 L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni 4 anni durante il mese
di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto
dell'anno precedente.
Eleggibilità
1 Sono eleggibili i cittadini domiciliati nel Comune aventi diritti politici in
materia comunale.
2 La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di
Stato, Municipale o di supplente, di dipendente del Comune e delle sue
aziende, ad eccezione dei docenti di ogni ordine, nonché dei cittadini
nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che
svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni
accessorie nell’ambito dell’Amministrazione comunale.
Dimissioni e rinuncia 7
1 Le dimissioni e la rinuncia alla carica di un Consigliere comunale, da
inoltrare per iscritto e motivate al Municipio, necessitano del preavviso
della commissione delle petizioni.
2 Le stesse sono oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia
il Consiglio comunale.
3 Il trasferimento di domicilio, il decesso ed i casi di sopravvenuta
incompatibilità non soggiacciono alla procedura dei capoversi
precedenti.
Attribuzioni 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
1 Il Consiglio comunale:
adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende
l’applicazione;
esercita la sorveglianza sull’Amministrazione comunale;
approva il preventivo del Comune e dell'azienda comunale ed il
fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il
moltiplicatore d'imposta ai sensi degli artt. 1 77 e 1 78 della Legge
organica comunale del 10 marzo 1 987 (LOC);
adotta e modifica il piano regolatore;
autorizza le spese di investimento;
esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e della sua azienda,
nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati
dal Municipio e delibera sulla loro approvazione;
decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di
progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la
permuta, l’affitto, la locazione, l’alienazione o il cambiamento di
destinazione dei beni comunali;

## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}

Art. 9
d.
e.
g.
h.
P. 4 di 60
approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la
costituzione in pegno di beni mobili;
autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a
compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di
servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;
accorda l’attinenza comunale;
nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme delle
specifiche leggi, in base agli statuti e ai regolamenti consortili;
nomina secondo la procedura prevista dalla LOC i delegati del
Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è
parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;
nomina le commissioni permanenti e speciali;
esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi
speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.
2 I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati
entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al
massimo entro quattro anni dalla medesima.
3 Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui
sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il
Consiglio comunale può concedere una proroga di 2 anni.
Art 9 bis Delega 1 5 1 6 1 7
1 Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di:
spese di investimento (art. 9 cpv. 1 let. e) sino ad un importo per
oggetto di CHF 250'000.--;
progettazione e esecuzione di opere pubbliche sulla base di
preventivi e di progetti definitivi (art. 9 cpv. 1 let. g) sino ad un
importo di preventivo di CHF 250'000.--;
acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione,
alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 9
cpv. 1 let. h) fino ad un importo di transazione o di valore del bene
oggetto dell’atto di CHF 250'000.--;
intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 9 cpv. 1
let. l) fino ad un importo di causa di CHF 250'000.--;
presentazione del referendum dei comuni ai sensi degli art. 42 Cost.
cant. e 1 47 Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre
201 8 (LEDP);
convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo
derivante dalla convenzione non superiore a CHF 75'000.--.
2 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del
cpv. 1 let. a) e b) non deve superare CHF 2'500'000.--.
.
.
m.
n.
0.
P.
q.
r.
d.
e.
f.
P. 5 di 60
Seduta costitutiva 1 8
1 Il Consiglio comunale, così convocato dal Municipio, si raduna in seduta
costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2 La seduta costitutiva viene aperta dal consigliere più anziano tra i
presenti, il quale chiama due scrutatori a formare e completare l’ufficio
provvisorio.
3 I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione federale e cantonale ad alle
leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal
Segretario comunale, del seguente tenore:
“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi
e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.
Ufficio presidenziale 1 9
1 Il Consiglio comunale, riservato l’articolo precedente, nomina
all’apertura della seduta costitutiva e, in seguito, all’apertura della prima
sessione ordinaria, l’ufficio presidenziale, così composto:
un presidente;
un vicepresidente;
due scrutatori.
2 Le cariche non sono obbligatorie.
Presidente
1 Il presidente mantiene l’ordine, sorveglia l’esecuzione del Regolamento,
dirige le discussioni e tutte le operazioni, pone le questioni e annuncia i
risultati delle votazioni; firma col segretario le risoluzioni, gli atti e la
corrispondenza del Consiglio comunale.
2 In caso di assenza il presidente è supplito nelle sue funzioni dal
vicepresidente e in mancanza di quest’ultimo dallo scrutatore più
anziano per età.
Scrutatori
Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente; essi
collaborano con il presidente per il mantenimento dell’ordine durante le
sedute e danno lettura degli atti che non sono stati distribuiti. Il presidente
può sostituire la lettura integrale del testo delle proposte col riassunto delle
stesse.
Art. 10
IArt. 11
Art. 12
Art. 13
P. 6 di 60
Verbale 20
1 Al Segretario comunale o, in sua assenza, ad altra persona designata dal
Sindaco, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:
la data e l’ordine del giorno;
l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e
quello degli assenti giustificati;
la trascrizione integrale delle risoluzioni;
nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della
votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché, in caso
di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con
l’indicazione del voto espresso;
il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le
dichiarazioni delle quali l’autore chiede la testuale verbalizzazione.
2 Il contenuto di cui alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla
fine di ogni trattanda.
3 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli
scrutatori alla fine di seduta.
4 Il testo integrale del verbale deve essere distribuito ai consiglieri almeno
7 giorni prima della seduta successiva nella quale esso viene approvato e
di nuovo firmato dal presidente e dal segretario.
5 Il Consiglio comunale può, volta per volta, dispensare dalla lettura con il
consenso unanime dei presenti.
Controllo e rettifiche
Il presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una
rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio
Atti del Consiglio comunale 21
1 Il Segretario è responsabile della tenuta e dell'archiviazione,
conformemente alla legge speciale, dei seguenti atti:
verbali delle sedute del Consiglio comunale;
corrispondenza del Consiglio comunale;
messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco;
mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali;
interrogazioni ed interpellanze.
2 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città:
dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, riservate le leggi
speciali;
dei messaggi municipali e dei relativi rapporti commissionali, con il
verbale di voto e riservate le leggi speciali;
delle mozioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il
verbale di voto;
delle interrogazioni e delle relative risposte municipali;
Art. 14
Art. 15
Art. 16
C
e
C
e
C
P. 7 di 60
delle interpellanze;
delle iniziative popolari, delle petizioni e dei relativi rapporti
commissionali e municipali, con il verbale di voto;
delle schede dei consiglieri comunali.
3 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città
dell'elenco delle commesse pubbliche, riservate le leggi speciali.
Sessioni ordinarie 22 23 24
1 Il Consiglio comunale si riunisce due volte all’anno in sessioni ordinarie.
2 La prima sessione (sessione primaverile) è convocata entro il 30 aprile e
si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente.
3 La seconda sessione (sessione autunnale), da tenersi entro il 31
dicembre, si occupa principalmente del preventivo dell’anno seguente.
4 Il presidente del Consiglio comunale, d’intesa con il Municipio, per
giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del
cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare
eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della
seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.
Sessioni straordinarie 25 26 27
1 Il Consiglio comunale si raduna in sessione straordinaria:
se il Municipio lo ritiene opportuno;
se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al
presidente.
2 Nel caso di cui al punto b) del cpv. 1, il presidente decide sulla regolarità
e sulla ricevibilità della domanda e, d’accordo con il Municipio, fissa la
data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo
prevale l’opinione del presidente.
3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del punto b) del cpv. 1
sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art.
38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal
Municipio.
4 Sono riservate le deliberazioni giusta leggi speciali che attribuiscono
competenze direttamente al Consiglio comunale. In questi casi le
proposte possono essere decise seduta stante.
Aggiornamenti
1 Il Consiglio comunale può, durante le sessioni, sospendere il dibattito e
aggiornare la discussione sull’oggetto dell’ordine del giorno per un
periodo di tempo non superiore a quindici giorni.
2 La proposta di aggiornamento, sentito il parere del presidente, del
Municipio e dei presidenti delle commissioni permanenti, deve essere
approvata dal Consiglio comunale.
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P. 8 di 60
Convocazione 28 29
1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente
d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione
personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno e
ora della convocazione e dell'ordine del giorno.
In caso di disaccordo sulla data di convocazione prevale l'opinione del
presidente.
2 La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei
casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal presidente.
3 La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno
antecedente alla riunione.
Gonfalone
Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone di Palazzo Civico.
Partecipazione 30
1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
3 Se un Consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo
deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve
segnalare il caso all’autorità di vigilanza.
Numero legale 31
1 Il Consiglio comunale può deliberare solo alla presenza della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Nel caso di mancanza del numero legale, il presidente procede ad una
nuova convocazione.
3 Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale si
procede come al cpv. 3 dell'art. 22.
Orario e luogo delle sedute 32 33
Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente in giorni consecutivi e di
regola nelle ore serali, dalle ore 1 9.00 in avanti, nella sala del Consiglio
comunale a Palazzo Civico.
Di regola esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi.
Funzionamento 34
1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal
presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce.
2 Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza
diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione
Art. 20
IArt. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
P. 9 di 60
solo a nome del Municipio; possono nondimeno intervenire per fatto
personale o se interpellati su problemi particolari.
3 Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza dare
segni manifesti di approvazione o disapprovazione e senza altrimenti
turbare le discussioni.
4 I rappresentanti degli organi di informazione possono seguire le sedute
negli spazi a loro riservati e possono effettuare la ripresa di immagini e
suoni nella sala del Consiglio comunale, previa approvazione del
presidente.
5 Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona
del pubblico o degli organi d’informazione tiene un contegno offensivo
o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo
espelle.
Messaggi, esami commissionali, urgenza, rinvio e ritiro 35 36 37
1 I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, motivati per iscritto,
devono essere trasmessi ai consiglieri immediatamente e in ogni caso
almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va
trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si
riferisce.
2 Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese
all’ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di
preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l’urgenza
da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta
costitutiva.
3 Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può
rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti
preventivi e consuntivi.
4 I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima
della deliberazione del Consiglio comunale.
Casi di collisione 38 39
1 Un Consigliere comunale non può prendere parte alle discussioni e al
voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei
suoi parenti secondo l’art. 83 LOC, ossia: coniuge, partner registrato,
convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii
e nipoti consanguinei, cognati.
2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano
regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.
3 L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto
privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la
collisione di interessi nei suoi membri.
Art. 26
Art. 27
P. 1 0 di 60
4 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con
funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Art 27 bis Segreto d'ufficio 40
1 I consiglieri comunali sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto
vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati
in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o
privati, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati o un
procedimento in corso.
2 L'autorità che comunica un'informazione o un documento coperto dal
segreto d'ufficio lo deve indicare esplicitamente.
Discussione
1) Modalità
1 La discussione è aperta dal presidente. Hanno la precedenza eventuali
domande di sospensione o pregiudiziali.
2 La discussione sull’oggetto può essere aperta solo quando la domanda
sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. È
ammessa, se richiesta, la discussione sull’entrata in materia.
3 La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni
singolo articolo e sul complesso.
4 I richiami sull’osservanza dell’ordine del giorno e del presente
Regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono
sempre la discussione, che non può venire interrotta per altri oggetti.
41 42 43
2) Diritto di parola, organizzazione e forma dei dibattiti
1 Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:
- dibattito libero;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.
2 La forma di deliberazione è decisa dall'ufficio presidenziale - su proposta
motivata della commissione interessata e d'accordo con i capigruppo e i
portavoce dei partiti che non formano gruppo - è indicata nell'ordine del
giorno.
Art 29 bis Dibattito libero 44
1 Ogni Consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo
stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale.
2 Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o
sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
Art. 28
Art. 29
P. 1 1 di 60
3 Gli interventi sono così organizzati: dapprima i capigruppo o i portavoce
dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; poi i consiglieri
comunali che si esprimono a titolo personale; in seguito i municipali; da
ultimo i relatori, riservato il diritto di replica.
4 Gli interventi dei consiglieri comunali sono limitati a:
- 1 0 minuti per i mozionanti, i relatori e in occasione delle entrate in
materia, per i capigruppo, i portavoce dei gruppi e dei partiti che non
formano gruppo;
- 5 minuti per i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale;
- 3 minuti in replica;
- 1 minuto per le dichiarazioni di voto.
5 Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alle discussioni solo a
nome del Municipio e possono inoltre intervenire per fatto personale
con una limitazione del tempo a 20 minuti. Il Sindaco può prendere la
parola in ogni momento, come pure in sua sostituzione il Vicesindaco. I
municipali possono intervenire sui messaggi solamente quali capo
dicastero e sostituto capo dicastero.
Art. 29 ter Dibattito ridotto 45
Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi e
dei partiti che non formano gruppo, il rappresentante del Municipio e i
relatori dei rapporti commissionali. Il tempo di parola è quello previsto per il
dibattito libero. È data facoltà all'ufficio presidenziale di proporre una
riduzione del tempo di parola. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
Art. 29 quater Procedura scritta 46
Nella procedura scritta il Consiglio comunale decide senza dibattito. Hanno
diritto di parola il mozionante, il relatore e il Municipale interessato. Sono
ammesse dichiarazioni di voto.
3) Richiesta della parola
La parola è chiesta al presidente il quale la accorda in ordine di iscrizione,
dando però sempre la precedenza a chi non l’avesse ancora ottenuta.
4) Abusi
1 L’oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta
dal Regolamento viene ammonito dal presidente.
2 In caso di persistenza il presidente lo richiama all’ordine, facendone
annotazione a verbale.
Art. 30
IArt. 31
P. 1 2 di 60
3 Il presidente richiama l’oratore che si scosta manifestamente
dall’oggetto in discussione. Se dopo due richiami l’oratore continua a
divagare, il presidente consulta il consesso per sapere se gli debba
essere tolta la parola. Il Consiglio comunale decide senza discussione.
5) Partecipazione del presidente
Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio
presidenziale fino all’esaurimento della trattanda.
6) Chiusura
1 Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al
Consiglio comunale l’ordine in cui i punti di questione saranno messi in
votazione.
2 È possibile il reclamo contro l’ordine di votazione proposto dal
presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale.
Votazione 47 48 49 50 51 52
1) Procedimento
a) Preliminari
1 Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione
avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
b) Eventuali
2 Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più
proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in
votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con
susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti
affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il
sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi
va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di
regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere
supplita dal voto finale sul complesso.
c) Finale
3 Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in
votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via
definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto
commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise
seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un
messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 1 77 cpv. 3
LOC.
Art. 32
Art. 33
Art. 34
P. 1 3 di 60
d) Regolamenti
4 L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire
mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono
proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio.
e) Nomine
5 La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto
pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la
procedura prevista dalla LOC.
f) Attinenza comunale
6 La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla
LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale
dell'8 novembre 1 994 (LCCit).
53 54
2) Sistema di voto
1 Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell’attinenza
comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un
gruppo sarà eseguita la controprova.
2 Nella votazione con il sistema elettronico un Consigliere comunale deve
votare al suo posto e non può azionare il pulsante di voto di un altro
Consigliere.
3 Si vota per appello nominale o voto segreto, se proposto da un
Consigliere comunale o da un gruppo e così deciso dalla maggioranza
dei votanti.
3) Quoziente
1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere
il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio
2 I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto
dall’art. 27 non sono computati nel numero dei presenti.
3 Gli oggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), dell'art. 9 devono ottenere
il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.
4 In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene
ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il
numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene
respinta.
5 In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di
competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit,
rispettivamente dalla LOC.
Art. 35
Art. 36
P. 1 4 di 60
Revoca di risoluzioni
Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi.
Art 37 bis Pubblicazione delle risoluzioni 56
1 Il presidente pubblica entro cinque giorni agli albi comunali le risoluzioni
del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso nonchè dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.
2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Interrogazioni 57 58
1 L’interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Municipio in ogni
tempo da uno o più consiglieri su oggetti d’interesse comunale.
2 L’interrogazione è presentata per il tramite della Cancelleria comunale,
che la invierà in copia a tutti i consiglieri.
3 Il Municipio risponde all’interrogazione per iscritto entro 90 giorni. La
risposta municipale è inviata in copia a tutti i consiglieri comunali dalla
Cancelleria.
4 Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una
comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato,
oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni,
indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti
negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il
Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale
impedimento.
Interpellanze 59 60 61 62
1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta
del Consiglio comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti
di interesse comunale.
2 Il presidente annuncia al Consiglio comunale l’interpellanza nella seduta
in cui viene presentata.
3 Se l’interpellanza è presentata, anche in formato elettronico, almeno 7
giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta
stessa.
4 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante
può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve
replica dell’interpellante e la duplica del Municipale.
Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo
decide.
Art. 37
Art. 38
Art. 39
P. 1 5 di 60
5 Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una
comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato,
oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni,
indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti
negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il
Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale
impedimento.
Mozioni 63 64 65
1 Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione,
proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non
sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di
modifica del medesimo.
2 Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio
comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o
nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire:
un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di
un mese;
un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di
quattro mesi. Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto
deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.
3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante
ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.
4 Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la
commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di
sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
6 Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della
commissione entro due mesi.
Referendum 66 67 68 69 70 71 72
1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui
alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi previsti
da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 1 5% dei cittadini
ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 60 giorni dalla pubblicazione
della risoluzione agli albi comunali.
3 La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al
Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
4 Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la
ricevibilità della domanda e pubblica la decisione agli albi comunali.
Art. 40
IArt. 41
P. 1 6 di 60
5 Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità il Municipio sottopone la
risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla
pubblicazione della decisione agli albi comunali.
Iniziativa 73 74 75 76 77 78
1) Oggetto e procedura
1 Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui
alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi stabiliti
da leggi speciali.
2 I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono
depositarne il testo, firmato da almeno tre promotori, presso la
Cancelleria comunale, che ne fa immediata pubblicazione agli albi. I
promotori designano un rappresentante autorizzato a ricevere le
comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più
tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale. La
raccolta delle firme deve avvenire entro 1 00 giorni dal deposito
dell'iniziativa alla Cancelleria comunale.
3 La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve
essere firmata da almeno il 1 5% dei cittadini, ritenuto un massimo di
3000 cittadini.
5 Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la
domanda è regolare e proponibile e pubblicare agli albi comunali la sua
decisione.
6 Riconosciutane la regolarità e la proponibilità il Municipio la sottopone al
Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
decisione agli albi, accompagnandola eventualmente con un
controprogetto.
7 Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere elaborata in forma
generica o elaborata.
79 80
2) Esame, decisione del Consiglio comunale e votazione
1 Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro
mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità
e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.
2 Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica il Consiglio
comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
3 Qualunque sia la forma dell’iniziativa, il Consiglio comunale può opporre
un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue
osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della
decisione del Consiglio comunale.
Art. 42
Art. 43
P. 1 7 di 60
Art 43 bis 81 82
3) Votazione popolare
1 Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa popolare, questa si ritiene
accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, essa è
sottoposta a votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla
pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. Il Municipio
tiene conto di altre eventuali votazioni nel fissare la data della votazione.
2 Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio
progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica
votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto
vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le
proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e
controprogetto vengano accettati.
3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.
Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante
l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le
risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del
popolo.
4) Ritiro
1 Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare
l’iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante
esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle
firme.
2 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo ma al più tardi entro 8
giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del
Consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.
3 Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del
Sindaco.
Diritto di petizione
1 Uno o più cittadini possono rivolgere al Municipio o al Consiglio
comunale una petizione su oggetti che concernono le rispettive
competenze.
2 La petizione deve essere esaminata entro sei mesi dalla data di consegna
alla Cancelleria comunale.
Art. 44
Art. 45
P. 1 8 di 60
CAPITOLO IV
I gruppi del Consiglio comunale
Requisiti 83
1 I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista.
2 Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri.
Costituzione
1 Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva.
2 Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome
del capogruppo e del suo sostituto.
Finanziamento 84 85 86
1 I gruppi sono finanziati mediante versamento di una somma annua per
ogni gruppo e di un supplemento per ogni Consigliere.
2 La somma annua corrisposta per ogni gruppo è di CHF 15’000.--, il
supplemento per ogni Consigliere è di CHF 3’000.--.
3 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni
quadriennio.
CAPITOLO V
Le commissioni del Consiglio comunale
Commissioni permanenti e speciali 87 88 89 90
1 Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva,
le seguenti commissioni permanenti:
commissione della gestione;
commissione edilizia;
commissione della pianificazione del territorio;
commissione delle petizioni.
2 È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali
per l’esame di determinanti oggetti o tematiche simili.
4 Il primo membro della lista convoca la seduta costitutiva delle
commissioni permanenti e speciali.
5 Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando un
rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
P. 1 9 di 60
Composizione e nomine 91 92 93 94
1 Le commissioni permanenti e speciali si compongono di tredici membri,
ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio
2 Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi
secondo il sistema di riparto stabilito dalla LEDP, con la variante che
anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero
partecipano al riparto in forza della maggior frazione.
4 I membri sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei
designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio
Ufficio presidenziale 95
1 Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un
presidente, un vicepresidente ed un segretario.
2 Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati
presso la Cancelleria comunale; il segretario redige il verbale.
3 Il protocollo di ogni commissione deve contenere una breve nota dei
lavori commissionali e la menzione della presenza o dell’assenza alle
riunioni dei membri della commissione.
Art 51 bis Segretario esterno 96
Ogni commissione permanente può richiedere di essere dotata di un segretario
esterno alla commissione.
Funzionamento 97 98 99
1 I membri delle commissioni sono tenuti ad intervenire alle sedute, salvo i
casi di legittimo impedimento.
2 Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola nelle ore serali e a Palazzo
Civico.
3 Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la
maggioranza dei membri che le compongono.
4 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parità decide il presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente.
5 Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della
Cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno
cinque giorni prima della seduta.
Rapporti 1 00
1 Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo
depositano presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta
del Consiglio comunale.
Art. 50
IArt. 51
Art. 52
Art. 53
P. 20 di 60
2 La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio ed ai
singoli consiglieri comunali.
3 Possono essere presentati rapporti di minoranza.
Esclusioni 1 01 1 02
1 Non possono fare parte della commissione della gestione:
i membri del Municipio e i supplenti;
i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, partner registrati, conviventi di
fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti
consanguinei, cognati;
coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del
Municipio, i loro supplenti o il Segretario comunale.
2 Coloro che rivestivano la carica di Municipale o supplente nell’anno
precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza
tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui
rivestivano la carica.
3 La carica di membro o di supplente della commissione è obbligatoria.
Sostituzione 1 03
I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni permanenti e speciali
nel corso della legislatura.
Compiti della commissione della gestione 1 04 1 05
1 L’esame della gestione è di competenza della commissione omonima.
2 Essa esamina e preavvisa:
il preventivo;
le proposte per progetti che richiedono una decisione del Consiglio
comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella
competenza esclusiva di un'altra commissione. In quest'ultimo caso la
commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti
finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio, il presidente,
sentiti gli altri membri della commissione, informa il Municipio e il
presidente del Consiglio comunale se la commissione intende
avvalersi di tale facoltà;
il consuntivo.
Compiti della commissione edilizia 1 06 1 07
La commissione edilizia esamina e preavvisa i progetti relativi alle opere
pubbliche di ogni genere.
A
r
t.
Art. 55
Art. 56
Art. 57
P. 21 di 60
Art 57 bis Compiti della commissione pianificazione del territorio 1 08
La commissione della pianificazione del territorio esamina e preavvisa le
proposte di adozione, aggiornamento o modifica del piano regolatore,
comprese quelle che scaturiscono da mozioni.
Compiti della commissione delle petizioni 1 09 1 1 0
La commissione delle petizioni esamina e preavvisa:
le dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è
tenuto a pronunciarsi;
le domande per la concessione dell’attinenza comunale;
le proposte di nuovi regolamenti comunali e di modifiche degli stessi non
demandate ad altra commissione permanente o speciale;
le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella
competenza di altre commissioni;
le proposte di particolare rilevanza giuridica.
Messaggi municipali: attribuzioni 1 1 1
Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il
messaggio e le proposte municipali.
Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione
secondo un criterio di preponderanza degli argomenti.
Esame degli atti 1 1 2
Le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti
dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi, per oggetti di loro pertinenza,
durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del
rapporto scritto.
Art 60 bis Rapporti con i funzionari dell'Amministrazione 1 1 3
1 All'atto di trasmissione del messaggio ai sensi dell'art. 59, o qualora una
mozione venga trasmessa alla commissione competente ai sensi dell'art.
40 cpv. 2, il Municipio avrà cura d'indicare il o i funzionari
dell'Amministrazione permanentemente autorizzati a conferire con i
commissari di cui al punto 2.
2 Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari
dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente
alla materia oggetto del messaggio o della mozione e nei limiti
temporali stabiliti dall'art. 1 05 LOC:
il relatore designato dalla commissione;
il presidente della commissione;
ogni membro della commissione che, avendone fatto richiesta, venga
in tal senso autorizzato dalla maggioranza della commissione.
b
d
e.
Art. 58
Art. 59
Art. 60
P. 22 di 60
CAPITOLO VI
Il Municipio
Composizione ed elezione 1 1 4 1 1 5
1 Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari
comunali in base alle competenze previste dalla legge.
2 Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti.
3 La carica è obbligatoria.
4 L’elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio
Il Municipio 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 20 1 21
1 Il Municipio, riservate le competenze delegate:
pianifica l'attività del Comune, dirige l’Amministrazione comunale e
prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse
del Comune, comprese le procedure amministrative;
propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’Assemblea e del
Consiglio comunale;
informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è
interpellato;
svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai
regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai
regolamenti comunali;
tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle
imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai
regolamenti;
esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 1 07 LOC e 23-26
del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del
30 giugno 1 987 (RALOC);
allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla
legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 1 77 cpv. 2
LOC;
provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva
contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei
limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al
rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune;
fa eseguire i regolamenti comunali;
assume i collaboratori comunali secondo le modalità previste dal
ROCCL;
delibera in tema di commesse pubbliche;
preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza
dello stesso;
I
A
r
t. 6
Art. 62
d.
e.
g.
h.
m.
n.
0.
P. 23 di 60
amministra l'azienda comunale, i legati, i beni comunali e i fondi
speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni
anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affidata a terzi;
rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
adotta il sigillo comunale in conformità all’art. 3 RALOC;
tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di
procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio
2 Il Municipio esercita le competenze delegategli ai sensi dell'art. 9 bis.
3 Il Municipio, riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui
problemi comunali di particolare interesse generale.
Art 62 bis Delega 1 22 1 23 1 24 1 25
1 Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi
dell'Amministrazione e dell'azienda comunale, nonché ai rispettivi
funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle
della Legge edilizia cantonale del 1 3 marzo 1 991 (LE) e della LEDP che la
LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio,
come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi
speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza
municipale.
2 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso
appronterà i necessari controlli.
3 Contro le decisioni oggetto di delega è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 1 5 giorni dall'intimazione.
Art. 62 ter Controllo finanze 1 26 1 27 1 28 1 29
1 Il Municipio istituisce un servizio comunale di Controllo finanze ai sensi
dell'art. 180 cpv. 3 LOC.
2 Il Municipio disciplina le modalità operative.
Dicasteri 1 30
1 Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di
sua competenza e l’esecuzione delle decisioni municipali.
2 Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
3 L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del
quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.
4 Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti.
Seduta costitutiva
1 Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del Sindaco.
2 Esso provvede alla nomina tra i suoi membri del Vicesindaco,
all’istituzione dei dicasteri e alla nomina delle commissioni e delle
P.
q.
r.
S.
Art. 63
Art. 64
P. 24 di 60
delegazioni, nonché alla convocazione del Consiglio comunale in seduta
costitutiva e all’incombenza di cui all’art. 62 lett. s) del presente
Regolamento.
Sedute 1 31 1 32 1 33
1 Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della
settimana.
2 Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco nel rispetto dei disposti
dell'art. 93 LOC.
3 Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro
preparazione in applicazione dell'art. 98 LOC. Per la preparazione e lo
svolgimento delle sedute il Municipio può dotarsi di un sistema di
gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la
riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, riservato l'art. 1 04 LOC. Le
sedute hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo Civico; se speciali
ragioni lo giustificano, esse possono essere tenute in altro locale, purché
non sia un pubblico esercizio.
4 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i
municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne
fa le veci.
5 Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta
dei suoi membri.
6 I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è
presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero
necessario a comporla.
7 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a
mancare la maggioranza assoluta.
8 I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli
appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il Municipale o i municipali
mancanti.
Funzionamento
Per quanto concerne il funzionamento del Municipio si fa riferimento alle
relative norme della LOC.
Pubblicazione delle risoluzioni e informazione 1 34
1 Il Sindaco provvede entro 5 giorni all’esposizione delle risoluzioni
municipali agli albi comunali, se ciò è previsto dalle leggi o è richiesto
dall’interesse generale.
2 Il Municipio informa la popolazione su problemi comunali di particolare
interesse, segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa,
dibattiti, comunicati e il sito web della Città.
Art. 65
Art. 66
Art. 67
P. 25 di 60
Spese non preventivate 1 35 1 36
Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il
consenso del Consiglio comunale fino all’importo massimo di CHF 100’000.--
CAPITOLO VII
Il Sindaco
Attribuzioni generali 1 37 1 38
1 Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina
l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con
le competenze conferite dalla legge.
2 Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei
collaboratori e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti,
sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del
Municipio.
Supplenza
In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in
assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente
per età.
Competenze e funzioni del Sindaco 1 39
Le attribuzioni particolari del Sindaco sono disciplinate dall'art. 1 1 9 LOC.
CAPITOLO VIII
Commissioni e delegazioni di nomina municipale
Commissioni e delegazioni obbligatorie 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44
1 Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla
legge:
abrogato;
commissione scolastica;
delegazione tributaria;
abrogato;
abrogato.
2 Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un
municipale.
3 Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno gli
attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le
rispettive materie.
Art. 68
Art. 69
Art. 70
IArt. 71
Art. 72
d.
e.
P. 26 di 60
Art 72 bis Autorità regionale di protezione (ARP) 1 45 1 46 1 47
Il Municipio nomina il presidente, i membri permanenti, i loro supplenti e i
segretari delle ARP che hanno sede nel Comune, conformemente alla Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore
dell'adulto dell’8 marzo 1999 (LPMA).
Commissioni facoltative 1 48 1 49 1 50
1 Il Municipio nomina le commissioni previste dalla legislazione comunale
e ogni altra commissione che ritiene opportuna per l'espletamento dei
suoi compiti.
3 Anche per queste commissioni vale la norma stabilita dall’art. 72 cpv. 2.
Attribuzioni 1 51 1 52
1 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e
delegazioni svolgono gli incarichi loro assegnati dall’esecutivo.
2 Le commissioni hanno il diritto di prendere visione degli atti riguardanti
l'Amministrazione comunale relativi a oggetti di loro pertinenza durante
il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.
Funzionamento 1 53 1 54
1 Le commissioni facoltative si compongono di un numero di membri
definito dal Municipio.
2 Esse nominano nel proprio seno un presidente. Il segretario può essere
esterno alla commissione.
3 Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei
membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.
CAPITOLO IX
Organizzazione dei quartieri
Servizi 1 55 1 56 1 57
1 Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni
quartiere.
2 Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'Assemblea
comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo
conto dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di
voto.
3 Gli uffici e i servizi dell'Amministrazione sono razionalmente ripartiti sul
territorio comunale.
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
P. 27 di 60
Commissioni di quartiere 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62
1 Le commissioni di quartiere sono organismi di natura consultiva di
partecipazione della comunità locale alla vita cittadina e sono
rappresentative degli interessi dei singoli quartieri. In particolare, esse
hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la
collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed
amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della
popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica
amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere.
2 L'Amministrazione comunale, compatibilmente con i bisogni e le risorse
diponibili, mette a loro disposizione spazi idonei attrezzati per lo
svolgimento della relativa attività.
3 Il Municipio ogni quadriennio, entro il mese di luglio, ratifica le seguenti
commissioni di quartiere: Brè-Aldesago, Barbengo, Besso, Breganzona,
Cadro, Carabbia, Carona, Cassarate-Castagnola, Centro, Cureggia,
Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco,
Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla, Viganello e Villa Luganese.
4 Il Municipio deve consultare la commissione di quartiere in caso di
progetti e questioni importanti che toccano il quartiere e può sostenere
progetti di interesse pubblico proposti dalla commissione di quartiere.
5 Il Municipio può istituire commissioni ad hoc su specifici temi,
coinvolgendo più commissioni di quartiere.
6 Il Municipio istituisce un ufficio quartieri con il compito di fungere da
intermediario tra le commissioni di quartiere, l'Amministrazione
comunale e il Municipio e, più in generale, di attuare gli indirizzi voluti
dall'Esecutivo.
Art 77 bis Composizione e organizzazione 1 63 1 64
1 Le commissioni di quartiere sono composte da persone residenti nel
quartiere secondo la seguente chiave di riparto:
- un rappresentante per ogni partito rappresentato in Municipio,
proposto dal rispettivo partito;
- un egual numero di rappresentanti eletti dall'assemblea di quartiere
entro 45 giorni dall'inizio della legislatura, possibilmente scelti tra le
associazioni e i patriziati esistenti nel quartiere, se da essi richiesto.
2 I membri hanno lo stesso potere di rappresentanza. Il membro riceve
un'indennità di CHF 1 00.-- per ogni seduta, per un massimo di CHF 500.-
- per anno di legislatura.
3 Ogni commissione di quartiere elegge - a maggioranza assoluta dei suoi
membri - il presidente della commissione. In caso di parità o di mancato
raggiungimento della maggioranza richiesta viene eletto, tramite
ulteriore votazione, il candidato che raggiunge il maggior numero di
voti.
Art. 77
P. 28 di 60
4 Il presidente della commissione di quartiere convoca, anche su istanza di
almeno un terzo dei membri della commissione, la commissione di
quartiere e presiede le relative sedute.
5 Tutti i presidenti delle commissioni di quartiere si riuniscono, di regola,
una volta all'anno nella conferenza dei presidenti con lo scopo di
assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative
intraprese dalle commissioni.
6 L'assemblea di quartiere è convocata dalla commissione di quartiere, di
regola, una volta all'anno allo scopo di informare i cittadini sull'attività
svolta, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle
scelte del Municipio e su altri temi di attualità.
7 Di regola, il Municipio incontra la popolazione dei diversi quartieri una
volta nel corso della legislatura.
8 Per altri aspetti organizzativi qui non espressamente indicati fanno stato
le indicazioni dell'ufficio quartieri.
9 Al Consiglio comunale viene inviato un rapporto annuale sull'attività
delle commissioni di quartiere inserito nel consuntivo.
Scioglimento 1 65 1 66 1 67
1 Il Municipio ha la facoltà di sciogliere le commissioni di quartiere in caso
di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 6
mesi.
2 La costituzione di una nuova commissione di quartiere deve avvenire
entro il termine di sei mesi dalla decisione di scioglimento.
TITOLO TERZO
I dipendenti comunali
Assunzione dei dipendenti 1 68 1 69 1 70 1 71
1 Il Municipio nomina il Segretario comunale e i collaboratori del Comune
previsti da leggi speciali o dal Regolamento organico delle collaboratrici
e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 1 2 novembre 201 8.
2 Il Municipio può assumere altre persone in caso di necessità secondo le
modalità previste dal ROCCL.
Nomina 1 72 1 73
Periodo di prova 1 74 1 75
Art. 78
Art. 79
Art. 80
IArt. 81
P. 29 di 60
Rapporto di impiego 1 76 1 77 1 78
La costituzione del rapporto di impiego, i diritti e i doveri dei collaboratori, la
loro responsabilità per danni e disciplinare, come pure la fine del rapporto di
impiego, sono regolati dal ROCCL e dalle specifiche norme cantonali.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi 1 79 1 80
Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i collaboratori abilitati ad
allestire perizie o rapporti di contravvenzione, il delegato per l’inventario
obbligatorio per il decesso, gli agenti comunali di polizia e i messaggeri
rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il
relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio, del seguente
tenore:
“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e
di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.
Segretario comunale 1 81 1 82
1) Attribuzioni generali
1 Il Segretario comunale è responsabile della cancelleria ed è il capo del
personale
2 Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati
da leggi e Regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco.
1 83 1 84 1 85
2) Attribuzioni particolari
In particolare il Segretario:
firma col Sindaco o chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli
estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono
riservate le competenze secondo la LOC e il presente Regolamento.
redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio;
è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e
dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e
sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 (LArch).
esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero del 1 8 aprile 1 91 1 (LAC).
è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
b
d
e.
P. 30 di 60
TITOLO QUARTO
Onorari, stipendi, diarie e indennità
Grado di occupazione, onorari del Sindaco e dei municipali 1 86 1 87
1 Il grado di occupazione del Sindaco è del 60%; quello dei municipali è
del 50%.
2 L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di
cui al cpv. 1 , è calcolato in base allo stipendio massimo della classe 25
della scala degli stipendi prevista dal ROCCL.
3 I membri del Municipio ricevono inoltre le indennità per le sedute delle
commissioni e delegazioni di cui fanno parte.
4 I supplenti municipali ricevono CHF 200.-- per ogni seduta dell'esecutivo
a cui sono chiamati a partecipare e CHF 1 00.-- per le altre missioni.
5 Gli onorari del Sindaco e dei municipali sono adeguati al rincaro.
Diarie ed indennità per missioni 1 88 1 89
1 Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i
seguenti importi:
CHF 1 5'000.-- per il Sindaco;
CHF 1 0'000.-- per il Vicesindaco;
CHF 5'000.-- per i municipali.
2 Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i
membri delle commissioni e delegazioni, ad eccezione dei municipali,
ricevono le seguenti diarie ed indennità:
per giornata: CHF 1 25.--;
per mezza giornata: CHF 70.--;
per ogni pernottamento: CHF 1 40.--.
3 Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di
prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di
trasporto, mentre che, per i viaggi in aereo, sarà riconosciuta la tariffa
economy.
4 Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi
accordati da altri enti.
5 Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il
Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie
fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese
effettivamente sopportate.
Diarie e indennità 1 90 1 91 1 92 1 93
1 I Consiglieri comunali ricevono un’indennità di CHF 1 40.-- per ogni
seduta del Consiglio comunale e per ogni seduta delle commissioni
permanenti e speciali alle quali partecipano integralmente. L'indennità è
h , 0
0 00 ro - <j Lo 00
P. 31 di 60
dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo mezz’ora dopo
l'inizio o partenza mezz’ora prima del termine della seduta.
2 Di principio i membri delle delegazioni e commissioni nominate dal
Municipio ricevono un'indennità di CHF 1 40.-- per ogni seduta alla quale
partecipano integralmente. L'indennità è dimezzata in caso di
partecipazione parziale, ossia arrivo 1 /2 ora dopo l'inizio o partenza 1 /2
ora prima del termine della seduta. Per i membri di commissioni
facoltative ai sensi dell'art. 73 possono essere stabilite, in via di
Ordinanza, indennità fino a CHF 1 '000.-- per seduta
3 Il presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua
supplementare di CHF 3'000.--.
I presidenti delle commissioni permanenti ricevono un'indennità annua di
CHF 1 '200.--.
I presidenti delle commissioni speciali ricevono un'indennità annua
supplementare di CHF 600.--.
4 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni
quadriennio.
Stipendi dei dipendenti 1 94
Gli stipendi dei collaboratori del Comune sono determinati dal ROCCL.
TITOLO QUINTO
Gestione finanziaria e contabilità
Art 89 bis Contenuto dei messaggi municipali 1 95
I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed
amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nel conto
degli investimenti.
Bilancio preventivo e conto consuntivo 1 96 1 97
1 Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio
preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi
speciali e dell'azienda comunale.
2 I conti si estendono alla gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art 90 bis Controllo finanziario e di gestione 1 98 1 99 200 201
1 Per il controllo dell'esatezza formale e materiale dei conti consuntivi il
Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che
redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.
3 Nell’ambito delle sue competenze quale organo con funzione di
vigilanza finanziaria sull'Amministrazione comunale la commissione della

## Art. 9 Art. 89 {#art_9}

P. 32 di 60
gestione ha il diritto di prendere conoscenza, tramite il Municipio, del
contenuto dei rapporti dell’organo di controllo, come pure di richiedere
informazioni ritenute necessarie e verifiche supplementari.
Norme per la gestione finanziaria 202
Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del
conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di
pagamento sono retti dalla LOC, nonché dal Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 201 9 (RGFCC).
Art 91 bis Società private 203 204 205
1 Unitamente ai consuntivi, annualmente e separatamente, il Municipio
trasmette per informazione al Consiglio comunale i conti annuali di tutte
le società, di qualsiasi forma giuridica, alla quale la Città partecipa.
Incassi e pagamenti
Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti
bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.
Autorizzazioni a riscuotere 206
Il Segretario comunale, il direttore, il vicedirettore e i collaboratori della
Divisione finanze designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per
conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare
pagamenti in contanti.
Diritto di firma 207
Sindaco, Vicesindaco, Segretario comunale e i collaboratori della Divisione
finanze designati dal Municipio hanno diritto di firma collettiva per le
operazioni relative ai conti correnti. I diritti di firma sono definiti da apposita
risoluzione municipale.
TITOLO SESTO
I beni comunali
Suddivisione 208
1 I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni
patrimoniali.
2 I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente
all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti
in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.
IArt. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
P. 33 di 60
3 L’uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento sui beni
amministrativi del 30 gennaio 1 989.
4 I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico
diretto.
Alienabilità 209
1 I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere dati in
pegno.
2 I beni patrimoniali possono essere alienati purchè non siano pregiudicati
gli interessi collettivi.
Amministrazione
1 L’amministrazione dei beni comunali compete al Municipio.
2 Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l’inventario dei beni
amministrativi e patrimoniali, mobili e immobili del Comune, nonché
l’elenco dei passivi separati per categoria.
3 Esso tiene inoltre aggiornati gli inventari dei beni immobili di spettanza
dei fondi e legati affidati alla sua amministrazione.
Alienazioni e locazioni 21 0
1 Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o
legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e
annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.
2 In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o
quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il
Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative
dirette.
3 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.
Lavori, forniture prestazioni di servizio 21 1 21 2 21 3 21 4
TITOLO SESTO BIS
Opere pubbliche
Art 99 bis Opere edili e del genio civile 21 5 21 6
1 Per la progettazione di opere con mandati a terzi il Municipio, se non
dispone di una linea di credito nell'ambito del preventivo del conto di
gestione corrente, presenta al Consiglio comunale la richiesta di credito
per il progetto di massima e la stima dei costi di realizzazione.
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
P. 34 di 60
2 Sulla base del progetto di massima e della stima dei costi approvati dal
Consiglio comunale, il Municipio presenta al legislativo la richiesta di
credito per l’allestimento del progetto e del preventivo definitivi.
3 Sulla base del progetto e del preventivo definitivi il Municipio presenta
al Consiglio comunale la richiesta per il credito di costruzione.
4 Nei casi in cui il credito di costruzione votato dal Consiglio comunale
supera l’ammontare complessivo di 1 milione di franchi, il Municipio
informa il Consiglio comunale due volte all’anno, entro fine giugno e
entro fine dicembre, sullo stato di avanzamento dell’opera e
sull’evoluzione dei costi in rapporto ai lavori ancora da eseguire e al
credito votato.
TITOLO SETTIMO
Enti esterni, azienda comunale
Art. 99 ter Ente autonomo di diritto pubblico 21 7 21 8
1 Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità
giuridica anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2 Lo statuto deve in particolare contenere:
- scopi e compiti;
- organi, loro competenze e funzionamento;
- meccanismo di controllo degli organi comunali;
- misura in cui l'ente soggiace al controllo degli organi comunali;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.
Esso è adottato dal Consiglio comunale, secondo le modalità previste
per il Regolamento comunale e deve essere approvato dal Consiglio di
Stato.
3 Il Comune può attribuire il compito all'ente di diritto pubblico mediante
mandato di prestazione. È applicabile l'art. 1 93b LOC.
4 I conti dell'ente devono essere approvati dal Consiglio comunale.
5 Lo scioglimento, possibile in ogni tempo se non vi si oppongono
interessi preponderanti, è deciso dal Consiglio comunale secondo le
modalità previste dallo statuto e ratificato dal Consiglio di Stato.
Azienda 21 9 220
1 È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 1 92b e seguenti LOC
per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua
potabile.
2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della
LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciali
e direttive settoriali.
A
r
t.
l
o
o
P. 35 di 60
TITOLO SETTIMO BIS
Protezione dei dati
Art 100 bis Protezione dei dati e trasparenza 221 222
Il Municipio nomina il delegato alla protezione dei dati, il delegato alla
trasparenza e il responsabile dell'informazione attiva in base alla Legge
sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 201 1 (LIT).
Al delegato sono attribuite le competenze delle specifiche legislazioni. Egli
redige un resoconto annuo delle attività per il Municipio e il Consiglio
Art. 100 ter Archivi dati 223
1 Il Comune può gestire archivi dati per la registrazione, la gestione, e il
controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione
possono contenere dati personali degni di particolare protezione e
profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla
corrispondenza o dalla natura dell'affare.
2 L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi
comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle
necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
3 Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la
gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla
protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.
Art. 100 quater Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili 224 225
1 Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto
settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico
sistema informativo.
2 Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo
archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i
diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di
sicurezza.
3 Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio
comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel
rispetto delle disposizioni della LArch.
P. 36 di 60
TITOLO SETTIMO TER
Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni
contenute
Art. 100 quinquies Politica dell’alloggio e dei locali di attività a pigioni
contenute 226
1 Il Comune promuove il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a
pigioni accessibili alla maggioranza della popolazione (redditi medi e
bassi), con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e delle
persone anziane, come pure alla qualità ecologica delle abitazioni e alla
loro distribuzione adeguata nel territorio della Città.
2 Esso promuove pure la disponibilità di locali di attività a pigioni
contenute, compatibili con il contesto residenziale.
3 Il Municipio elabora un programma coerente con gli obiettivi dei cpv. 1 e
2 e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla realizzazione del
programma.
4 Per attuare questa politica, il Comune:
promuove le necessarie misure pianificatorie volte a favorire il
mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigione moderata. Cura
inoltre la consulenza di enti, privati e cittadini per l'attuazione degli
obbiettivi in materia di alloggio a pigione moderata. A questo scopo
designa un servizio all'interno dell'Amministrazione comunale o
delega a terzi questo compito;
costituisce e/o partecipa a una o più organizzazioni di utilità pubblica
riconosciute ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale che
promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 21
marzo 2003 (LPrA), per attuare il programma di cui ai capoversi
precedenti, segnatamente tramite acquisti, ristrutturazioni e nuove
costruzioni;
può acquistare terreni da destinare alla costruzione di abitazioni e
locali di attività a pigione moderata e può metterne a disposizione di
organizzazioni di utilità pubblica riconosciute;
può sostenere iniziative di altri enti che offrono abitazioni o locali di
attività a pigioni moderate;
può sostenere anche iniziative della cassa pensioni di Lugano se
compatibili con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2.
d.
e.
P. 37 di 60
TITOLO SETTIMO QUATER
Art. 100 sexties Protezione ambientale 227
1 Il Comune di Lugano, alfine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso
razionale dell'energia, può favorire l'utilizzo di fonti energetiche indigene
rinnovabili (energia solare, calore ambientale, geotermia, legna),
tenendo tuttavia in considerazione le zone già approvigionate con il gas.
2 Prende d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di
esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico.
3 Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato secondo le disposizioni federali e
cantonali in materia.
4 Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e
tutela i contenuti naturalistici del territorio.
5 Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il
riciclaggio dei rifiuti.
6 Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione.
7 Il Comune e le aziende da esso controllate rinunciano all'acquisto di
nuove partecipazioni dirette o indirette ad aziende che gestiscono
centrali e impianti nucleari o a carbone. Essi devono vendere le
partecipazioni esistenti di questo tipo non appena sia possibile farlo
senza subire perdite finanziarie superiori al 5% del costo d'acquisto.
TITOLO OTTAVO
Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe
Decisione digitale 228 229
Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato
tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base
legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di
valutazione.
Art 101 bis Ricorsi 230
1 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di
Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del
Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo,
a meno che la legge non disponga altrimenti.
2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione
impugnata non dispongano altrimenti.
In questi casi il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di
ricorso la sospensione della decisione.

## Art. 10 I {#art_10}

P. 38 di 60
Multa, cauzione 231
1 Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti
comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è
affidata.
2 Il massimo della multa è di CHF 10’000.--; restano riservate le leggi
speciali.
3 I rapporti contravvenzionali e le multe fino a CHF 300.-- possono essere
delegati ai servizi dell'Amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti
in via d'ordinanza municipale.
Procedura, pagamento e prescrizione
La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono
disciplinati dagli articoli 1 47 - 1 50 LOC.
TITOLO NONO
Regolamenti, ordinanze, tasse ed indennità
Regolamenti 232 233
1 Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che
rientrano nelle sue competenze.
2 I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali,
per un periodo di 45 giorni durante il quale è data facoltà di referendum.
È ammesso il ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni a
contare dall'inizio dell'esposizione. Essi sono successivamente trasmessi
al Consiglio di Stato per l'approvazione. Il dispositivo della risoluzione di
approvazione va pubblicato all'albo comunale.
Ordinanze 234
1 Il Municipio disciplina in via d’ordinanza materie di competenza propria
o ad esso delegate da leggi o regolamenti.
2 Le ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 30 giorni
durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
Tasse ed indennità
Le tasse e tariffe in materia di polizia locale nonché l’ammontare delle
indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati che
esulano dai normali compiti, sono stabilite da speciale regolamento.
Art. lI 02
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
P. 39 di 60
Sportule
Il Municipio fissa tramite ordinanza l’ammontare delle tasse di cancelleria.
Raccolta della legislazione comunale 235
1 Il Municipio cura la pubblicazione e l'aggiornamento della legislazione
comunale della Città di Lugano.
4 L’inclusione nella raccolta o l’esclusione di una norma legale e le
indicazioni contenute nella stessa circa l’abrogazione totale o parziale di
un regolamento o di un’ordinanza non pregiudicano le questioni che
possono sorgere circa l’applicazione e l’interpretazione delle norme
legislative ed esecutive di cui si tratta.
TITOLO DECIMO
Disposizioni finali
LOC 236
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono
le disposizioni della LOC, del relativo regolamento di applicazione e del
RGFCC, nonché ogni altra norma legale applicabile.
Entrata in vigore
1 Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio
di Stato.
2 Esso sarà poi stampato e consegnato a ogni cittadino attivo del Comune
che ne farà richiesta, dietro pagamento della tassa di cancelleria. Il
documento è pure reperibile sul sito della Città di Lugano.
Art 110 bis Riduzione dei costi 237
Gli importi definiti dall'art. 48 cpv. 2 sono ridotti del 20% per gli anni 2016-
201 8.
Norma abrogativa
Sono abrogati il Regolamento comunale e il Regolamento interno del
Consiglio comunale del 20 novembre 1 951, approvati dal Consiglio di Stato il
1 febbraio 1 952, nonché ogni altra disposizione incompatibile.
Art. 107
Art. 108

## Art. 11 Art. 109 {#art_11}

IArt. 111
P. 40 di 60
Per il Consiglio comunale
Il presidente
Fabio Amadò
Il Segretario
Armando Zoppi
Gli scrutatori
Francesca Felder
Marco Probst
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 4 marzo 1 989.
Pubblicato periodo compreso tra il 20 marzo e il 1 8 aprile 1 989.
Approvato dal Dipartimento dell’Interno, per delega del Consiglio di Stato, con
ris. del 1 9 dicembre 1 989.
Allegati:
1 stemma comunale
2 limiti del territorio e quartieri
3 stemmi dei quartieri
Allegato 1
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P. 42 di 60
Allegato 2
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Allegato 3
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P. 44 di 60
P. 45 di 60
1 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
2 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 11 42,
3 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
4 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 aprile 2022, esposto al pubblico dal 7 aprile al
7 giugno 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione n. 3276 del 1 3 giugno
2022.
5 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
6 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
7 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 11 42,
8 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 maggio 1 995, esposto al pubblico dal 9 maggio all'8
giugno 1 995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris .no. 1 37-RE-3906 del 23
giugno 1 995.
9 Modificato d’ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.
1 0 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 1 Cpv. 1 lett. a) e f) modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico
dal 1 7 giugnio al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-
1 1 1 42, del 28 ottobre 2010.
1 2 Cpv. 1 lett. c) modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 201 2, esposto al pubblico dal
4 ottobre al 1 9 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-
1 21 22, del 3 dicembre 2012.
1 3 Cpv. 1 lett. o) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposte al
pubblico dal 4 febbraio al 4 aprile 201 6, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris. no.
1 37-RE-1 3908, del 1 3 luglio 201 6.
1 4 Cpv. 1 lett. c), m) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposte al
pubblico dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 137-RE-1 5692, del 23 settembre 2020.
1 5 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 1 2 ottobre al 1 3
novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-6382 del 23
novembre 2000.
P. 46 di 60
1 6 Cpv. 1 lett. a., b., c., d., f., e cpv. 2 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 201 0,
esposti al pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli Enti locali
con ris. no. 1 37-RE-1 1 142, del 28 ottobre 201 0.
1 7 Cpv. 1 lett. e) modificata dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposta al pubblico dal
4 febbraio al 4 aprile 201 6, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 3908, del 1 3 luglio 201 6.
1 8 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 9 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
20 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
21 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
22 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
23 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti al pubblico dal 17
giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
24 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
25 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
26 Cpv. 3 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 11 42, del 28
ottobre 201 0.
27 Cpv. 4 adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 17
28 Modificato dal Consiglio Comunale l'1 1 ottobre 1 994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al
1 6 novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-3421 del
1 6 dicembre 1 994.
29 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
30 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
31 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
P. 47 di 60
32 Modificato dal Consiglio Comunale il 4 ottobre 1 993, esposto al pubblico dal 14 ottobre al
1 2 novembre 1 993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-31 71 del
1 3 giugno 1 994.
33 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
34 Cpv. 4 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
35 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
36 Marginale, cpv. 2 e cpv. 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti al
pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no.
1 37-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0.
37 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
38 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
39 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
40 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
41 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° giugno 1 999, esposto al pubblico dal 4 giugno al 5
luglio 1 999, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5833 del 1 6 luglio
1 999.
42 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
43 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5724, del
9 novembre 2020.
44 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5724, del 9
novembre 2020.
45 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5724, del 9
novembre 2020.
46 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5724, del 9
novembre 2020.
P. 48 di 60
47 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
48 Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti al pubblico dal 17
giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
49 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4
ottobre al 1 9 novembre 2012, aaprovato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 21 22, del 3 dicembre 2012.
50 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
51 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
23 settembre 2020.
52 Cpv. 5 e 6 adottati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
53 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
54 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
55 Cpv. 5 introdotto dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
56 Adottato dal Consiglio Comunale l'1 1 ottobre 1 994, esposto al pubblico dal 1 7 ottobre al 1 6
novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 1 6
dicembre 1 994.
57 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
58 Cpv. 4 introdotto dal Consiglio Comunale il 1 3 novembre 201 7, esposto al pubblico dal 16
novembre 201 7 al 2 gennaio 201 8, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-
RE-1 4491 .
59 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 1 2 ottobre al
60 Modificato dal Consiglio Comunale il 29 marzo 201 0, esposto al pubblico dal 1 ° aprile al 17
maggio 201 0, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-1 1 041 dell'8
giugno 2010.
61 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
62 Cpv. 5 modificato dal Consiglio Comunale il 1 3 novembre 201 7, esposto al pubblico dal 16
P. 49 di 60
novembre 201 7 al 2 gennaio 201 8, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-
RE-1 4491 .
63 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
64 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4
ottobre al 1 9 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-
1 21 22, del 3 dicembre 2012.
65 Cpv. 2 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
23 settembre 2020.
66 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
67 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 7 dicembre 2001 , esposto al pubblico dal 21
dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-
RE-71 83 del 30 gennaio 2002.
68 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con
ris. no. 137-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0.
69 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico dal 1 7
70 Cpv. 5 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
71 Cpv.1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 1 37-RE-1 5692, del 23
72 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 30 marzo 2021 , esposto al pubblico dal 1 aprile
al 31 maggio 2021 , approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 001 437, del 1 6 luglio
2021 .
73 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
74 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
75 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con
ris. no. 137-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0 .
76 Cpv. 4 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17
77 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 1 37-RE-1 5692 del 23
P. 50 di 60
78 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 30 marzo 2021 , esposto al pubblico dal 1 aprile
al 31 maggio 2021 , approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. 001 437, del 1 6 luglio
2021 .
79 Modificato dal Consiglio Comunale l'1 1 ottobre 1 994, esposto al pubblico dal 1 7 ottobre al
1 6 novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-3421 del
1 6 dicembre 1 994.
80 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
81 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 1 2 ottobre al 1 3
novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-6382 del 23
novembre 2000.
82 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
83 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
84 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 6 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 1 9
dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no.
1 37-RE-7754 del 6 marzo 2003.
85 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
86 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
87 Modificato dal Consiglio Comunale l’8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16
aprile 1 993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-2445 del 5
agosto 1 993.
88 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1 996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2
maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-4326 del 17
maggio 1996.
89 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
90 Cpv. 3 abrogato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9
settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
91 Modificato dal Consiglio Comunale l’8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16
aprile 1 993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-2432 del 2
agosto 1 993.
92 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposta al
pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-1 11 42, del 28 ottobre 201 0, a partire dalla legislatura 201 2-201 6 entrerà in
P. 51 di 60
vigore la modifica dell'art. 50 cpv. 1 , 3 e 4 (1 3 membri, senza supplenti).
93 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0 ed approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 1 1 42, del 28 ottobre 2010.
94 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010 con valenza per la Legislatura 201 3-
201 6, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti
locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0.
95 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
96 Adottato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 4
aprile 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-1 3908, del 1 3 luglio
201 6.
97 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposta al
pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-1 11 42, del 28 ottobre 201 0, a partire dalla Legislazione 201 2-201 6 entrerà in
vigore la modifica dell'art. 52 cpv. 3 (tolto il riferimento ai supplenti).
98 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010 con valenza per la Legislatura 201 3-
201 6, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti
locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0.
99 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
1 00 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 01 Cpv. 1 lett. a modificata dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 2012, esposto al pubblico dal 4
ottobre al 1 9 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-
1 21 22, del 3 dicembre 2012.
1 02 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
1 03 Cpv. 1 modificato e cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 2012, esposto al
pubblico dal 4 ottobre al 1 9 novembre 201 2, approvato dalla Sezione degli Enti locali con
ris. no. 137-RE-1 21 22, del 3 dicembre 2012.
1 04 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 2 ottobre 1 998, esposto al pubblico dal 2 novembre
al 2 dicembre 1 998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-5494 del 1 7
dicembre 1 998.
1 05 Cpv. 2 lett. b) modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal
1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 1 1 42, del 28 ottobre 2010.
1 06 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1 996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2
maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-4326 del 17
maggio 1996.
1 07 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 2 ottobre 1 998, esposto al pubblico dal 2 novembre
al 2 dicembre 1 998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-5494 del 1 7
P. 52 di 60
dicembre 1 998.
1 08 Adottato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1 996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2
maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-4326 del 17
maggio 1996.
1 09 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 2 ottobre 1 998, esposto al pubblico dal 2 novembre
al 2 dicembre 1 998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-5494 del 1 7
dicembre 1 998.
1 1 0 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposta al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
1 1 1 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 2 ottobre 1 998, esposto al pubblico dal 2 novembre
al 2 dicembre 1 998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-5494 del 1 7
dicembre 1 998.
1 1 2 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
1 1 3 Adottato dal Consiglio Comunale il 6 giugno 1 995, esposto al pubblico dal 9 giugno al 1 0
luglio 1995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 37-RE-3952 del 26
luglio 1 995.
1 1 4 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 1 5 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
1 1 6 Modificato d’ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.
1 1 7 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 1 8 Cpv. 1 , prima frase, lett. a), e), n), p) modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0,
esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali
con ris. no. 1 37-RE-1 1 142, del 28 ottobre 201 0.
1 1 9 Cpv. 1 lett. g) modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° ottobre 201 2, esposto al pubblico dal
4 ottobre al 1 9 novembre 2012, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-
1 21 22, del 3 dicembre 2012.
1 20 Cpv. 1 lett. g), i) e p) modificate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposte al pubblico
dal 9 luglio al 9 settembre 2020, approvate dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 5692, del 23 settembre 2020.
1 21 Lett. m modificata dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicata agli albi comunali
dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800,
del 21 aprile 2023.
1 22 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 1 2 ottobre al 1 3
novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23
novembre 2000.
1 23 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti al pubblico dal 17
giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
P. 53 di 60
1 24 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
1 25 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
1 26 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2
agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-11 1 42, del 28
ottobre 201 0.
1 27 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
1 28 Marginale e cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 4 ottobre 201 6, esposto al pubblico
dal 6 ottobre al 21 novembre 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-
RE-1 4007, del 25 novembre 201 6.
1 29 Articolo modificato dal Consiglio Comunale l'8 febbraio 2022, esposto al pubblico dal 10
febbraio all'1 1 aprile 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 002898, del
25 aprile 2022.
1 30 Cpv. 3 e 4 adottati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposti al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
1 31 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 32 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
1 33 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
1 34 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
1 35 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 36 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2
agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-11 1 42, del 28
ottobre 201 0.
1 37 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
1 38 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali
dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800,
del 21 aprile 2023.
P. 54 di 60
1 39 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 40 Modificato dal Consiglio comunale l'1 1 ottobre 1 994, pubblicato agli albi comunali dal 1 7
ottobre al 1 6 novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-
RE-3421 del 1 6 dicembre 1994.
1 41 Modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2001 , pubblicato agli albi comunali dal 21
dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-
RE-71 83 del 30 gennaio 2002.
1 42 Cpv. 1 lett. b. modificato dal Consiglio comunale il 1 4 giugno 201 0, pubblicato agli albi
comunali dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-1 11 42, del 28 ottobre 201 0.
1 43 Cpv. 1 lett. d. e e. abrogato dal Consiglio comunale il 1 4 giugno 2010, pubblicato agli albi
comunali dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-1 11 42, del 28 ottobre 201 0.
1 44 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 1 6 maggio 2022, pubblicato agli albi comunali
dal 1 9 maggio al 1 8 luglio 2022, approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione n.
003462, del 2 agosto 2022.
1 45 Adottato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001 , esposto al pubblico dal 21 dicembre
2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-71 83
del 30 gennaio 2002.
1 46 Marginale e art. modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico
dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 1 1 42, del 28 ottobre 2010 .
1 47 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposto al pubblico dal 4
1 48 Modificato dal Consiglio Comunale l'1 1 ottobre 1 994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al
1 6 novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-3421 del
1 6 dicembre 1 994.
1 49 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-11 1 42, del
28 ottobre 201 0.
1 50 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17
giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-11 1 42, del
28 ottobre 201 0.
1 51 Modificato dal Consiglio Comunale l'1 1 ottobre 1 994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al
1 6 novembre 1 994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-3421 del
1 6 dicembre 1 994.
1 52 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 53 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 2016, esposto al pubblico dal 4
1 54 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio comunale il 1 6 maggio 2022, pubblicati agli albi comunali
P. 55 di 60
dal 1 9 maggio al 1 8 luglio 2022, approvati dalla Sezione degli enti locali con decisione n.
003462, del 2 agosto 2022.
1 55 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 56 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 3-RE-1 1 1 42,
1 57 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio Comunale il 1 ° febbraio 201 6, esposti al pubblico dal 4
febbraio al 4 aprile 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3908,
1 58 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 59 Cpv. 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 in seguito alla mozione
no. 3349 del 3 maggio 2007 dell'on. Martino Rossi, esposti al pubblico dal 3 dicembre 2009
al 4 gennaio 2010, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 0829, del 28
gennaio 201 0.
1 60 Cpv. 1 , 2, 3, 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposti al pubblico
dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-
1 1 1 42, del 28 ottobre 2010 .
1 61 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposti al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
1 62 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 6
luglio al 6 settembre 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 26 settembre 2023.
1 63 Inserito dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposti al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
1 64 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 aprile 2022, esposto al pubblico dal 7 aprile al
7 giugno 2022, approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione n. 3276 del 1 3 giugno
2022.
1 65 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 66 Cpv. 2 lett. a) e c), cpv. 3,4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti
al pubblico dal 1 7 giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-1 11 42, del 28 ottobre 201 0 .
1 67 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposti al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
1 68 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 9 maggio 1 998, esposto al pubblico dal 25 maggio al
24 giugno 1 998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1 998.
1 69 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
P. 56 di 60
del 28 ottobre 201 0 .
1 70 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposto al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
1 71 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
1 72 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 9 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al
24 giugno 1 998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1 998.
1 73 Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali
dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800,
del 21 aprile 2023.
1 74 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 75 Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali
dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800,
del 21 aprile 2023.
1 76 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 9 maggio 1 998, esposto al pubblico dal 25 maggio al
24 giugno 1 998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris.
no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1 998.
1 77 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposto al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
1 78 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
1 79 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 80 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
1 81 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
1 82 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
1 83 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposta al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
1 84 Lett. e) adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
P. 57 di 60
1 85 Lett. c modificata dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposta al pubblico dal 1 7 marzo
al 2 maggio 201 6, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 , del 30
maggio 201 6.
1 86 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 87 Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposti al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
1 88 Modificato dal Consiglio Comunale l’11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al
1 89 Cpv. 1 , 3 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 14 marzo 201 6, esposti al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
1 90 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 6 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 1 9
dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no.
1 37-RE-7754 del 6 marzo 2003.
1 91 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 0 dicembre 2007, esposto al pubblico dal 1 4
dicembre 2007 al 1 4 gennaio 2008, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-
RE-1 0073 del 27 marzo 2008. Entrata in vigore con la Legislatura 2008-201 2, come da ris.
mun. 23 gennaio 2008.
1 92 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposto al pubblico dal 17
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
1 93 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 1 6 maggio 2022, pubblicato agli albi comunali
dal 1 9 maggio al 1 8 luglio 2022, approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione n.
003462, del 2 agosto 2022.
1 94 Modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi comunali dal 9
febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 004800, del
21 aprile 2023.
1 95 Adottato dal Consiglio Comunale l’8 novembre 1993, esposto al pubblico dall’11 novembre
all’11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2940
del 25 marzo 1 994.
1 96 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
1 97 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
1 98 Adottato dal Consiglio Comunale l’8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16
aprile 1 993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-2445 del 5
agosto 1 993.
1 99 Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2000, esposto al pubblico
dal 4 febbraio al 6 marzo 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli
enti locali con ris. no. 1 37-RE-6587 del 26 marzo 2001.
P. 58 di 60
200 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposti al pubblico dal 17
giugno al 2 agosto 201 0, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 1 1 42,
del. 28 ottobre 201 0.
201 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico dal 1 7
del. 28 ottobre 201 0.
202 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2
agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-11 1 42, del 28
ottobre 201 0.
203 Adottato dal Consiglio Comunale l’8 novembre 1993, esposto al pubblico dall’11 novembre
all’11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 1 39-RE-2940
del 25 marzo 1 994.
204 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
205 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17
206 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
207 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 6/7 febbraio 2023, pubblicato agli albi
comunali dal 9 febbraio all’11 aprile 2023, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris.
no. 004800, del 21 aprile 2023.
208 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
23 settembre 2020.
209 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
21 0 Cpv. 1 e 2 modificati dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposti al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
23 settembre 2020.
21 1 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al
21 2 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 7 dicembre 2001 , esposto al pubblico dal 21
dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-
RE-71 83 del 30 gennaio 2002.
21 3 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 2010, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2
agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-11 1 42, del 28
ottobre 201 0.
21 4 Articolo abrogato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
21 5 Adottato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1 998, esposto al pubblico dal 25 maggio al
P. 59 di 60
24 giugno 1 998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris.
no. 1 37-RE-5333.
21 6 Cpv. 4 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposto al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
21 7 TITOLO modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 17
21 8 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7 giugno al 2
agosto 201 0, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-11 1 42, del 28
ottobre 201 0.
21 9 Marginale modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 17
220 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
23 settembre 2020.
221 Adottato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 2007, esposto al pubblico dal 16 febbraio
2007 al 1 9 marzo 2007, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-9665 del
1 9 aprile 2007.
222 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposto al pubblico dal 17
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
223 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 1 3 novembre 201 7, esposto al pubblico dal 1 6
novembre 201 7 al 2 gennaio 201 8, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-
RE-1 4491 .
224 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 1 3 novembre 201 7, esposto al pubblico dal 16
novembre 201 7 al 2 gennaio 201 8, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-
RE-1 4491 .
225 Cpv. 3 adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al 9
settembre 2020, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
226 Nuovo Titolo VIIter e nuovo art. 1 00ter approvati dal Consiglio comunale in data 1 6
novembre 201 5 in relazione all'iniziativa "Per abitazioni accessibili a tutti", di cui l'art. 1 00ter
costituisce un controprogetto. La menzionata iniziativa è stata formalmente ritirata il 1 9
novembre 201 5.
227 Nuovo Titolo VIIquater e nuovo art. 1 00sexties approvati dal Consiglio comunale in data 26
marzo 201 8 in relazione alla mozione n. 3667 "Lugano Città energeticamente sostenibile",
esposto al pubblico dal 29 marzo al 1 4 maggio 201 8, approvato dalla Sezione degli Enti locali in
data 6 agosto 2019, con ris. no. 1 37-RE-1 5232.
228 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposto al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
229 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio
al 9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del
P. 60 di 60
23 settembre 2020.
230 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 5692, del 23
231 Articolo adottato dal Consiglio Comunale il 1 3 novembre 201 7, esposto al pubblico dal 16
novembre 201 7 al 2 gennaio 201 8, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-
RE-1 4491 .
232 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 giugno 201 0, esposto al pubblico dal 1 7
giugno al 2 agosto 201 0, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con
ris. no. 137-RE-1 1 1 42, del 28 ottobre 201 0.
233 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposto al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
234 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 2016, esposto al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
235 Cpv. 1 , 2 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 marzo 201 6, esposti al pubblico dal 1 7
marzo al 2 maggio 201 6, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-1 3841 ,
236 Modificato dal Consiglio Comunale il 1 4 marzo 201 6, esposto al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
237 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 201 6, esposto al pubblico dal 1 7 marzo al 2
maggio 201 6, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 1 37-RE-13841 , del 30
maggio 201 6.
