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title: "Legge cantonale sul registro di commercio"
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# Legge cantonale sul registro di commercio

## Art. 1 Organizzazione1 {#art_1}

È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.

## Art. 2 Autorità di vigilanza {#art_2}

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento4 competente quale autorità di vigilanza
amministrativa sul registro di commercio.

## Art. 3 Controllo cantonale delle finanze5 {#art_3}

La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.
Art. 4-5 …7
Rimedi di diritto8
Art. 69 1Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda
Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
2Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20
aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa

## Art. 7 del 24 settembre 2013.10 {#art_7}

…11

## Art. 8 Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione {#art_8}

Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio
del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo
d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).
1 Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.
2 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002,
128.
3 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
390.
4 Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.
5 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
6 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
7 Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
8 Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
9 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
390.
10 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010,
260.
11 Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
12 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
224.100

## Art. 9 Pubblicazioni {#art_9}

Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per
tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

## Art. 10 Tasse {#art_10}

L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le
iscrizioni al registro di commercio.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio
federale15, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.16
Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.
13 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
14 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
15 Approvazione federale: 21 maggio 1997.
16 Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.
