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title: "Legge della scuola"
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# Legge della scuola

## Art. 1 Definizione {#art_1}

1La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.
2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei comuni.
3L’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di
Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in
un’altra lingua.2
4Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.

## Art. 2 Finalità {#art_2}

1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative,
lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di
realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva
di educazione permanente:
a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la
rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una
visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali
democratici;
c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di
base e ricorrente;
d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

## Art. 3 Componenti della scuola {#art_3}

1Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli
allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.
2Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell’autorità parentale o i
rappresentanti legali designati dall’autorità tutelare.
3Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del
mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia.

## Art. 4 Ordinamento {#art_4}

1La scuola è ordinata nei seguenti gradi:
a) la scuola dell’infanzia;
b) la scuola elementare;
c) la scuola media;
d) le scuole postobbligatorie.
1 Titolo modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
2 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
3 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
2Gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole
dell’obbligo. Il primo anno di scuola dell’infanzia è facoltativo.4
3Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:
a) le scuole medie superiori;
b) …;5
c) le scuole professionali.6
4La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in
collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati
riconosciuti.7

## Art. 5 Leggi speciali {#art_5}

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da
leggi speciali.

## Art. 6 Obbligo scolastico e formativo8 {#art_6}

1Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute
all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola.10
1bisAl termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di
un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute
all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per
apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento.11
1terSu richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli
art. 58a e 58b.12
2Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima
hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.
3In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le
persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.
4Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e
dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
5L’obbligo scolastico termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il
proscioglimento prima della fine dell’anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal
Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d’età.13
6All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento da tale
obbligo.14
7I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del
certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico.15

## Art. 7 Gratuità {#art_7}

1La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per
gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede
nel Cantone.16
4 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2011,
651.
5 Lett. abrogata dalla L 169.2008; in vigore dal 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedente modifica: BU 2002,
104.
6 Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.
7 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU
2007, 708.
8 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
9 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
10 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
11 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
12 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
13 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
14 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
15 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
16 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
1bisEssa è gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno al massimo nell’ambito
di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal
Cantone partner.17
2Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai
consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.
3Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai comuni nei limiti
stabiliti dalle leggi speciali.
4Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio
di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran
Consiglio.18
Capitolo secondo
Autorità scolastiche

## Art. 8 Consiglio di Stato {#art_8}

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito
Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della
presente legge.

## Art. 9 Autorità comunali e consortili {#art_9}

1Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente
la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con
funzione consultiva.20
2Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica
sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

## Art. 10 Dipartimento competente21 {#art_10}

1Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola.
2Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:
a) promuove lo studio e l’esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità
della scuola;
b) può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività
scolastiche;22
c) assicura il coordinamento dell’attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull’insegnamento;
e) provvede all’organizzazione amministrativa generale della scuola;
f) cura l’informazione in materia scolastica;
g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta
lo ritenga opportuno;
h) riforma o annulla, su istanza o d’ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli
organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai
regolamenti scolastici.
3A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.23
Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

## Art. 11 {#art_11}

1Per l’adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di
organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche
degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo
secondo.
2Gli organi scolastici sono:
17 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
18 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; precedente modifica: BU
1993, 399.
19 Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
20 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
21 Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
22 Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
23 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
24 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2004,
448; BU 2013, 356.
a) nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, gli
esperti di materia e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;25
b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;
f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.26
3Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
4La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.
Capitolo terzo
Insegnamento e disposizioni organizzative

## Art. 12 Piani di studio {#art_12}

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati
dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono
riservate le disposizioni federali.

## Art. 13 Innovazioni e sperimentazione {#art_13}

1La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune
innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.
2I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi
scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.
3Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare
lo svolgimento di sperimentazioni sono:
a) il Consiglio di Stato qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
b) il Dipartimento, qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi
compresi i piani di studio e i metodi;
c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l’obbligo
d’informarne il Dipartimento.

## Art. 14 Libri di testo e materiale scolastico {#art_14}

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

## Art. 15 Anno scolastico {#art_15}

1La durata dell’anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei
settimane e mezzo effettive; l’apertura dell’anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio
settembre e la chiusura verso la metà di giugno.
2…
3Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali,
intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.
4La durata dell’anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il
calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.
5In tutti i gradi di scuola l’insegnamento è distribuito sull’arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì
al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.
6Tutti gli allievi delle scuole dell’obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.
7L’istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e
durante le vacanze.
8Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell’anno
scolastico e possono svolgersi anche il sabato.
9Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.
10Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.
25 Lett. modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 82.
26 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
27 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
28 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
29 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2002,
104; BU 2004, 448; BU 2008, 553; BU 2009, 239; BU 2011, 651.
Durata dell’ora-lezione
Art. 15a30 1Nelle scuole cantonali la durata dell’ora-lezione è di 50 minuti.
2Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

## Art. 16 Comprensori di frequenza {#art_16}

Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

## Art. 17 Uso di spazi scolastici {#art_17}

1Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di
terzi, compatibilmente con l’attività scolastica.
2Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d’uso, ritenuto che
l’utilizzazione per attività d’interesse pubblico, di regola, è gratuita.
Collette
Art. 17a32 Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione
degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni
scolastiche.
Capitolo quarto33
Assicurazione scolastica

## Art. 18 Istituzione {#art_18}

1Gli allievi delle scuole pubbliche dell’infanzia, elementari, medie, speciali e
postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una
copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.
2La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche
comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.
3Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli
allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.
4Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:
a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro
e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
b) la responsabilità civile dello Stato, dei comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di
edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei
capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle
coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.
Prestazioni
Art. 18a35 1Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:
a) in caso di decesso, un’indennità di 10'000 franchi;
b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle
capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene
accordata un’indennità massimale di 50'000 franchi. Fa stato il grado d’invalidità accertato
conseguente all’infortunio. Il limite di 50'000 franchi è estendibile dal Consiglio di Stato.
2La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati
da persone e Enti secondo l’art. 18 fino a un massimale di 3’000'000 franchi per caso. Per i danni
materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.
Premi
Art. 18b36 1Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.
30 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
31 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
32 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
33 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
34 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004,
448.
35 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004,
448.
36 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
2Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel
che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all’art. 18 cpv. 3, che sono
a loro carico.
3L’ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.
Amministrazione e assicurazione
Art. 18c37 1Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all’amministrazione
dell’assicurazione.
2Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad
esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
del 17 dicembre 2004.
Capitolo quinto
…38
Art. 19-22 …39
Capitolo sesto40
Insegnamento religioso e sulle religioni41
Modalità di insegnamento
Art. 2342 1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento
religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e
alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell’art. 15 della
Costituzione federale.
2L’insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito
obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria.
3La frequenza dell’insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all’inizio
di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali,
rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.
4Per l’insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei
piani di studio, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica
competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità
scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
5Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano
l’organizzazione dell’insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti.
Capitolo settimo43
Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia
Art. 23a44 1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed
educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono
promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica nonché l’educazione alla cittadinanza
e alla democrazia.
2L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che avviene con
cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro delle discipline previste
dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie
superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Alla
37 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
38 Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
39 Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 1997,
404; BU 2007, 708; BU 2012, 185.
40 Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
41 Titolo modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335.
42 Art. modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335; precedente modifica: BU 1993,
105.
43 Capitolo modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche:
BU 2002, 10; BU 2016, 239.
44 Art. modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU
2002, 10; BU 2016, 239.
materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale
e intercantonale.
3I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti
che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola.
4Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito.
TITOLO II
Conduzione degli istituti scolastici

## Art. 24 Istituto scolastico {#art_24}

1L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli
allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di
conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.
2L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle
disposizioni di applicazione.
3Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da
gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca,
dell’innovazione e della sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire
in modo autonomo.45
4L’entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal
Consiglio di Stato con un regolamento.46
5Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le
scuole elementari e le scuole dell’infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni
convenzionati sono riunite in un solo istituto.47
6La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali
e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.48
7Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

## Art. 25 Organi di conduzione dell’istituto {#art_25}

1La conduzione dell’istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle
componenti della scuola.
2Gli organi di conduzione sono i seguenti:
a) la direzione;
b) il collegio dei docenti.
3Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:
a) l’assemblea degli allievi;
b) l’assemblea dei genitori;
c) il consiglio d’istituto.
4Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente
secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.
5Per l’esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire
commissioni speciali in forme anche miste.

## Art. 26 Consiglio d’istituto {#art_26}

1Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.
2Il consiglio d’istituto è composto:
a) dai membri del consiglio di direzione;
b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
c) da tre genitori di allievi minorenni;
d) da tre allievi;
e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.
3Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.50
45 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in
vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
46 Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in
vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
47 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
48 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
49 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
50 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
4Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:
a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle
infrastrutture scolastiche;
c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
e) esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.

## Art. 27 Direzione degli istituti {#art_27}

1Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più
vicedirettori, e al consiglio di direzione.
2Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può
eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell’istituto, ripartire tra essi diversamente le
competenze fissate dalla legge.51
3Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:
a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione;
b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di
direzione.52
4I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un’unica direzione.

## Art. 28 Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali {#art_28}

1Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in
base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.
2Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di
concorso.
3Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell’insegnamento con rapporto
di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

## Art. 29 Compiti del direttore degli istituti cantonali {#art_29}

1Il direttore ha i seguenti compiti specifici:
a) rappresenta l’autorità scolastica nell’istituto e l’istituto di fronte all’autorità scolastica e verso
terzi;
b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli
operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale
sull’insegnamento impartito nell’istituto;53
d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e,
qualora sia necessario, sui docenti nominati;
e) richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina il docente o l’operatore scolastico
specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di
applicazione;54
f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di
direzione.
2Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro
funzioni.55
3Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o
d’impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

## Art. 30 Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili {#art_30}

1Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla
competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.
2Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.
51 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
1993, 41.
52 Cpv. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedenti modifiche: BU
1993, 41; 1996, 261.
53 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
54 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
55 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
56 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
3Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione
dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

## Art. 31 Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili {#art_31}

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:
a) rappresenta l’autorità di nomina nell’istituto e l’istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso
terzi;
b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest’ultimo non esiste;
d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e
presenta all’autorità di nomina e all’ispettorato una relazione annuale sull’insegnamento
impartito nell’istituto;
e) collabora con l’ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogicodidattica;58
f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e,
qualora sia necessario, sui docenti nominati;
g) richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina e all’ispettorato il docente o l’operatore
scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle
disposizioni di applicazione;59
h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di
direzione laddove esiste;
i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di
direzione.

## Art. 32 {#art_32}

…60

## Art. 33 {#art_33}

…61

## Art. 34 Consiglio di direzione {#art_34}

1Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di
almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l’autorità di
nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si
compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.62
2Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.63
3I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico
per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.
4I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento o, laddove
ciò non è possibile, di un adeguato compenso.64
5Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso
può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

## Art. 35 Compiti {#art_35}

Il consiglio di direzione:
a) cura l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall’autorità
scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite
dagli altri organi dell’istituto;
c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per
sezione nelle scuole elementari e dell’infanzia;65
57 Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
58 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
59 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
60 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
61 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 1993,
41.
62 Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.
63 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
64 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
65 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui
ricorsi contro le valutazioni scolastiche;66
e) cura la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto;
f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
g) redige all’intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull’andamento dell’istituto;
h) decide sull’ammissione degli allievi;
i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
l) allestisce l’orario settimanale delle lezioni.
m) negli istituti cantonali postobbligatori elabora un programma sul plurilinguismo degli allievi, che
deve essere sottoposto al collegio dei docenti e successivamente approvato dal Dipartimento.67

## Art. 36 Collegio dei docenti {#art_36}

1Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e
supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.69
2Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei
docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all’inizio di ogni anno scolastico.
3Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione
oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.
4La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
5Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle
altre componenti.
6Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

## Art. 37 Compiti {#art_37}

1Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei
docenti:70
a) definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici,
didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione;
b) procede allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica
cantonale;
c) promuove le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c);
d) definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto;
e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;71
f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto;
g) discute e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di
direzione;
h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
2Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell’istituto che deve essere approvato dal
Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche
consortili, per le scuole comunali o consortili.
3Il collegio dei docenti negli istituti cantonali postobbligatori si pronuncia sul programma sul
plurilinguismo degli allievi.72

## Art. 38 Consiglio di classe e docente di classe {#art_38}

1Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio
di classe.73
2Esso è presieduto dal docente di classe.
3I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.74
Assemblea degli allievi
66 Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
67 Lett. introdotta dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
68 Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
69 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
70 Frase modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
71 Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
72 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
73 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
74 Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.

## Art. 39 {#art_39}

1L’assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione
plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l’organo rappresentativo degli allievi.
2Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.
3Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo
parziale.

## Art. 40 Compiti {#art_40}

1L’assemblea degli allievi:
a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli allievi;
b) esprime l’opinione degli allievi nelle consultazioni;
c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

## Art. 41 Assemblea dei genitori {#art_41}

1L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi
iscritti in un istituto.
2Essa è istituita in ogni istituto.

## Art. 42 Compiti {#art_42}

L’assemblea dei genitori:
a) formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori;
b) esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

## Art. 43 Riunioni di classe {#art_43}

1I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta
all’anno nell’intento di favorire:
a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;75
b) l’informazione sui piani di studio e sui metodi d’insegnamento;76
c) l’esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa
e didattica.
2Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a
partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione
dei docenti interessati.

## Art. 44 Disposizioni comuni {#art_44}

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge
valgono le seguenti disposizioni:
a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di
urgenza;
b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’avviso di convocazione;
c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri,
ad eccezione dell’assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei
membri, e dell’assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei
membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate
secondo il sistema della proporzionale;
e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
TITOLO III
Il docente: professionalità e stato giuridico
Capitolo primo
Definizione e abilitazione

## Art. 45 Definizione {#art_45}

1Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell’istruzione e
dell’educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell’istituto in cui opera.
75 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
76 Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
2Il docente, attraverso un’efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli
allievi, favorire l’acquisizione del sapere e promuoverne l’elaborazione critica stimolando la
partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.
3L’insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla
trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e
umana del docente.77

## Art. 46 Libertà d’insegnamento e autonomia didattica {#art_46}

1Al docente sono riconosciute la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica, nel
rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.78
2Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età,
della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

## Art. 47 Abilitazione {#art_47}

1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o
federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.
2Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l’abilitazione
all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.80
3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è
conseguita.
4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di
accordi intercantonali o internazionali.
Docenti in formazione
Art. 47a81 1Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del
Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che
hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d’insegnamento da
attribuire ai candidati ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI.
2Nel caso di attribuzione di ore d’insegnamento, queste sono assegnate dall’autorità di nomina nella
forma dell’incarico e per tutta la durata dell’abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono
applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995.
3I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell’art. 8 della medesima legge.

## Art. 48 {#art_48}

…82
Art. 49-51 ...83
Capitolo secondo
Stato giuridico
Rapporto d’impiego
Art. 5284 Il rapporto d’impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei
vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
TITOLO IV
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi
Capitolo primo
77 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
78 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
79 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU
2002, 103.
80 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
81 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013,
259.
82 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002,
103; BU 2008, 553.
83 Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
84 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
Doveri e diritti dei genitori

## Art. 53 Doveri dei genitori {#art_53}

1I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti
educativi.
2Per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare
frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.

## Art. 54 Sanzioni {#art_54}

1In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a
intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo
1987.
2In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a 1'000
franchi.
3Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

## Art. 55 Diritti dei genitori {#art_55}

I genitori hanno il diritto:
a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
b) di essere compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto;
c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato,
rispettivamente agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
d) di proporre istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente
superiori contro le decisioni o l’operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o
organi scolastici subordinati;
e) di partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della
presente legge.
Capitolo secondo
Doveri e diritti degli allievi

## Art. 56 Doveri degli allievi {#art_56}

Gli allievi hanno il dovere:
a) di adempiere agli obblighi di frequenza della scuola;88
b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

## Art. 57 Sanzioni disciplinari {#art_57}

1Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle
disposizioni di applicazione delle leggi speciali.
2L’allievo deve essere preventivamente sentito.
3Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate
al municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni.89

## Art. 58 Diritti degli allievi {#art_58}

1Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola
e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza
e di credenza.
2Essi hanno inoltre il diritto:
a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
85 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
86 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
87 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
88 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
89 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
90 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o
operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’istituto, i quali sono tenuti a
rispondere direttamente;
e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d’intervento
come all’art. 55 lett. d);
f) di partecipare alla vita dell’istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della
presente legge.
Sanzioni disciplinari
Art. 58a91 1Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all’obbligo formativo e la relativa
procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione.
2La persona deve essere preventivamente sentita.
Doveri e diritti durante l’obbligo formativo
Art. 58b92 1Alle persone tenute all’obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o
per apprendisti, si applicano gli art. 56–58.
2Le altre persone tenute all’obbligo formativo:
a) devono adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo;
b) hanno il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della
loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza;
c) hanno il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li
concernono.
TITOLO V
L’educazione speciale e il sostegno pedagogico
Capitolo primo

## Art. 59 …93 {#art_59}

…94

## Art. 62a Art. 60-62 …95 {#art_62a}

…96
Capitolo secondo
Sostegno pedagogico

## Art. 63 Servizi di sostegno pedagogico {#art_63}

1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.98
2I servizi hanno lo scopo di:
a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di
disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e
d’insegnamento;
c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.
3Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle
norme di applicazione.
TITOLO VI
Gli altri servizi scolastici
Capitolo primo
91 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
92 Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
93 Capitolo abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
94 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007,
708.
95 Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.
96 Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007,
708.
97 Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.
98 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
…99
Art. 64-65 ...100
Capitolo secondo
Servizi di documentazione e di ricerca
Biblioteche scolastiche
Art. 66101 1Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente
destinata agli allievi.
2Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono
avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.
3Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la
formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

## Art. 67 Centro cantonale di documentazione {#art_67}

1È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione
di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale scolastico a
destinazione dei docenti e degli istituti.
2Il Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali.
Art. 68 ...102
Rapporti con la RSI
Art. 69103 1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del
settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.
2Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione
dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.
Capitolo terzo
Educazione fisica e sport104

## Art. 70 Educazione fisica e sport105 {#art_70}

Il Cantone promuove l’educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione
federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.
Capitolo quarto
Mobilità e scambi linguistici106

## Art. 71 Servizio mobilità e scambi {#art_71}

1È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi,
apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue
nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e
all’estero.
2L’organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio
di Stato.
99 Capitolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
100 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
101 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997,
404.
102 Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002,
103.
103 Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU
2004, 448.
104 Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
105 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
106 Capitolo modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
107 Art. reintrodotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145; precedente modifica: BU
2004, 246.
Capitolo quinto
Corsi speciali108

## Art. 72 Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione {#art_72}

1Nelle scuole di ogni ordine e grado sono organizzati corsi di lingua italiana per allievi di
altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l’insegnamento.
2Per svolgere i compiti di cui al cpv. 1 vengono assunti dal Consiglio di Stato dei docenti di lingua e
integrazione.
3Il fabbisogno di personale docente, il suo statuto, i comprensori di attività, le modalità organizzative
dei corsi e delle attività nonché le questioni finanziarie sono disciplinate dal Consiglio di Stato tramite
regolamento.
4Per gli interventi nelle scuole comunali i comuni pagano le tariffe previste dal regolamento e
assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso; il regolamento prevede i casi in cui il
comune, tramite convenzione pluriennale, può assumere direttamente la competenza di organizzare
i corsi e le attività con il sostegno finanziario del Cantone.
TITOLO VII
…110
Art. 73-79 ...111
TITOLO VIII
Finanziamento cantonale delle scuole comunali112
Tipologia dei contributi
Art. 79a113 1Il Cantone riconosce ai comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che
considera le diverse attività di insegnamento. L’importo di riferimento del contributo è definito
annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso:
a) per le sezioni di scuola dell’infanzia con refezione;
b) per le sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione;
c) per le sezioni di scuola elementare.
2Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale
impartita dai docenti di appoggio e dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione
continua. L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.114
3Il Cantone riconosce ai comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei
docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce
annualmente l’importo.
4Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per
altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.
Perequazione e versamento dei contributi
Art. 79b115 1I contributi di cui all’art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.
Riduzione lineare
Art. 79c116 I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa
per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l’insieme delle
108 Capitolo introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
109 Art. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287; precedenti modifiche: BU
1993, 399; BU 2016, 68.
110 Titolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
111 Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
112 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
113 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
114 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287.
115 Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
116 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2016,
68.
quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende
progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima
della riduzione lineare.
TITOLO IX117
Insegnamento privato

## Art. 80 Libertà dell’insegnamento privato {#art_80}

1L’insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.
2Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il
Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più
discipline in un’altra lingua.118
3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato
può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano;
la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.119
Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate120

## Art. 81 {#art_81}

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo
statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.121
2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli
delle scuole pubbliche.
Disposizioni comuni:

## Art. 82 a) finalità {#art_82}

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire
le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello
equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.122
b) autorizzazione
2L’apertura e l’esercizio di scuole dell’infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono
subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.123
3L’autorizzazione dev’essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.
c) requisiti
4Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private,
deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza, accompagnata da un progetto pedagogico, da un
piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai
docenti, che sono previsti dal regolamento.124
5…125
6L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.126
Disposizioni speciali per le scuole parificate:

## Art. 83 a) requisiti {#art_83}

1I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche.
2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli
arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente
legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.127
117 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
118 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
119 Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
120 Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
121 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
122 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
123 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
124 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedenti modifiche: BU
2010, 513; BU 2011, 651.
125 Cpv. abrogato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
126 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
127 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
b) vigilanza
3L’insegnamento privato nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è
sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.128
c) certificato cantonale
4I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

## Art. 84 {#art_84}

…129
Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

## Art. 85 a) vigilanza {#art_85}

1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono
sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.
b) passaggio alle scuole dell’obbligo pubbliche131
2Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non
parificate alle scuole dell’obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di
accertamento.132
c) passaggio alle scuole medie superiori
3Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è
subordinato al superamento di esami d’ammissione.133

## Art. 86 Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità134 {#art_86}

1L’apertura e l’esercizio di una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità
sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità si tiene in Svizzera,
salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter
formativo.135
2Chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve presentare
al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario
e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono
previsti dal regolamento.136
3L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.137
4L’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti; l’adeguatezza
dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si
tiene in Svizzera.138
5Il passaggio di allievi dalle scuole private medie superiori preparatorie alla maturità alle scuole
medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.139

## Art. 87 Scuole professionali private {#art_87}

L’istituzione e l’esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli
esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.
Accordi internazionali
Art. 87a140 Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private
riconosciute da Stati esteri.
128 Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
129 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993,
41.
130 Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
131 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
132 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
133 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
134 Nota marginale modificata dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
135 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
136 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010,
513.
137 Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU
2004, 448.
138 Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
139 Cpv. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
140 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.

## Art. 88 {#art_88}

…141

## Art. 89 Servizi scolastici {#art_89}

Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per
le scuole pubbliche:
a) orientamento scolastico e professionale;
b) …;142
c) servizio medico scolastico;
d) servizio dentistico scolastico.
Contributo per materiale scolastico143
Art. 89a144 1Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d’obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi
due anni di scuola dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private parificate in Ticino, il
Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.145
2Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio
dell’allievo in Ticino al 1° novembre.146

## Art. 90 Insegnamento nelle famiglie {#art_90}

Per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente
autorizzare l’insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso
corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni
esecutive e dei piani di studio.
Tasse
Art. 90a148 1Per l’istruzione delle pratiche d’autorizzazione previste dal presente titolo, come
pure per compiti speciali di visita, di controllo, d’ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento,
sono percepite tasse e spese.
2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita, ritenuto
un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi.
3Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle
singole tasse.

## Art. 91 Penalità {#art_91}

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione
fa impartire od impartisce l’insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da
1'000 franchi a 10'000 franchi, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010. Resta riservata l’azione penale.
TITOLO X150
Banca dati151
Sistema d’informazione per la gestione degli allievi e degli istituti
141 Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
142 Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
143 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67.
144 Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall’anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.
145 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 67; precedente modifica: BU
2011, 651.
146 Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.
147 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
148 Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
149 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010,
260.
150 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
151 Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
Art. 91a152 1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento,
gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve:
a) alla gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi;
b) alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali;
c) a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
d) a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative;
e) ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione;
f) a scopo di ricerca e statistica.
2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli
organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle
decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se
strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura
penale.
Procedura di richiamo
Art. 91b153 Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i
seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:
a) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi
scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;154
b) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
c) quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi
dipartimentali;155
d) quelli necessari all’adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai
servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.
Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati
Art. 91c156 1I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se
l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili
all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o
il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.157
2La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se
l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo
rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.158
3I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla
base di convenzioni specifiche.
Conservazione e sicurezza dei dati
Art. 91d159 1I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della
carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca
educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla
conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della
statistica e della ricerca educativa.160
2Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della
carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.161
3Il Dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi
informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite dei dati.
Diritto suppletivo e norme esecutive
152 Art. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedenti modifiche: BU
2015, 523; BU 2018, 336.
153 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
154 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
155 Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
156 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
157 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
158 Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
159 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
160 Cpv. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163.
161 Cpv. reintrodotto dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedente modifica: BU
2018, 336.
Art. 91e162 1Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto
federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.
2Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente
le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione
di dati a terzi e le misure di sicurezza.
TITOLO XI163
Contenzioso
Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione

## Art. 92 degli istituti {#art_92}

1Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla
conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.165

## Art. 93 Ricorso contro le decisioni del Dipartimento {#art_93}

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

## Art. 94 {#art_94}

1Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso
al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.167

## Art. 95 Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato {#art_95}

1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso in materia di assicurazione scolastica
Art. 95a169 Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi
dell’assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine
di 30 giorni dall’intimazione di tali decisioni.

## Art. 96 Ricorso contro le valutazioni scolastiche {#art_96}

1In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d’esame.
2Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all’ispettorato scolastico; in tutte
le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell’istituto scolastico.
3Contro le decisioni dell’ispettorato scolastico e della direzione dell’istituto scolastico è dato ricorso
al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
4Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4
febbraio 1998.
5Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
Norme applicabili
162 Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
163 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
164 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
165 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
166 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
167 Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
168 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
169 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
170 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009,
26.

## Art. 97 {#art_97}

Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il
termine di ricorso è di quindici giorni.
Procedura di reclamo
Art. 97a172 1Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di
reclamo, che è gratuita.
2Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione
all’autorità che l’ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.
TITOLO XII173
Disposizioni transitorie

## Art. 98 Valutazione dell’insegnamento della civica {#art_98}

A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e
alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione
dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio.
TITOLO XIII175
Disposizione abrogative e finali

## Art. 99 Modifica di leggi esistenti {#art_99}

La legge della scuola del 29 maggio 1958, la legge sulla scuola media del 21 ottobre
1974, la legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il
decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per
la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente
l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente
l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile, del 15 marzo
1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le
professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola
cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo
concernente l’istituzione della Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5
novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per
programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di
Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:176

## Art. 100 Entrata in vigore {#art_100}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.177
Disposizioni transitorie
BU 2011, 238 (modifica del 22 febbraio 2011)
Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 89a cpv. 2 è
compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34
della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.
BU 2013, 356 (modifica del 13 agosto 2013)
171 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedenti modifiche: BU 2009, 26;
BU 2013, 474; BU 2015, 194.
172 Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
173 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
174 Art. reintrodotto dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU
2016, 239.
175 Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU
2015, 523.
176 Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
177 Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.
È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una
direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore
l’art. 27 cpv. 3 lett. d) e l’art. 33.
BU 2020, 165 (modifica del 9 marzo 2020)
La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2020.
Pubblicata nel BU 1991, 287.
