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title: "Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande"
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provisions: 10
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# Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non
sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola
superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:
a) della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
b) del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
c) della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)
2Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito
dipendenti) è retto dal diritto privato.

## Art. 2 Assunzione {#art_2}

1L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport per il tramite della Sezione della formazione commerciale e dei servizi.1
2L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico
concorso.

## Art. 3 Durata del rapporto d’impiego {#art_3}

La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.

## Art. 4 Stipendio, previdenza e assicurazioni {#art_4}

1Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato
le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
2Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e
dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.

## Art. 5 Cassa pensioni {#art_5}

I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo
gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e
l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.

## Art. 6 Compiti dei dipendenti {#art_6}

Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri
e i compiti.
Cessazione del rapporto d’impiego

## Art. 7 a) per scadenza {#art_7}

Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito
dalla decisione di assunzione.

## Art. 8 b) per disdetta {#art_8}

Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).

## Art. 9 Altre disposizioni {#art_9}

Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento,
le disposizioni del CCLN.
1 Cpv. modificato dal R 16.9.2026; in vigore dal 18.9.2026 - BU 2026, 311; precedente modifica: BU 2014,
53.
173.190

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.
Pubblicato nel BU 2011, 111.
