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title: "Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto"
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# Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

## Art. 1 I. Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di
locazione e di affitto.

## Art. 2 II. Uffici di conciliazione {#art_2}

1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all’esecuzione delle
disposizioni concernenti l’attività e il funzionamento degli Uffici di conciliazione in materia di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto.
2Il Dipartimento, in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza l’istruzione e la
formazione permanente delle persone che compongono l’ufficio.

## Art. 3 III. Contratto-quadro di locazione {#art_3}

1Il Consiglio di Stato conferisce l’obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione
qualora il loro campo d’applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso
conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia.
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Art. 4 IV. Moduli ufficiali {#art_4}

1Il modulo ufficiale per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modifiche
unilaterali, così come il modulo per la notificazione della disdetta, sono obbligatori; essi sono
allestiti dal Dipartimento.
2I moduli ufficiali, oltre a quanto previsto dalle norme federali sulla locazione (CO e OLAL), devono
inoltre contenere:
1. l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
2. la data e la firma del locatore o del suo rappresentante;
3. nel caso di notificazione della disdetta, la possibilità per il conduttore di chiedere la
motivazione per scritto.1
3In caso di penuria di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del
territorio cantonale, l’uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.
4In caso di pigione scalare (art. 269c CO) è sufficiente per la notificazione dell’aumento di pigione
la presentazione della copia della pattuizione di pigione.
5I moduli sono a disposizione nelle Cancellerie comunali.
6Possono essere tuttavia autorizzati dal Dipartimento moduli da utilizzare con elaboratori
elettronici.

## Art. 5 Autorità di vigilanza e rendiconto {#art_5}

1Gli uffici sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.
2Gli uffici trasmettono al Dipartimento un rapporto semestrale di gestione che indica il numero
delle cause sottoposte all’autorità, i motivi di contestazione e l’esito delle medesime, affinché
possa adempiere all’obbligo di relazione di cui all’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 9
maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL).
V. Deposito di garanzia:
a. Deposito obbligatorio
1 Cpv. modificato dalla L 24.11.2014; in vigore dal 16.1.2015 - BU 2015, 5.
222.100

## Art. 6 {#art_6}

1Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di
garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al
conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie
sostitutive.
2Il libretto di risparmio o di deposito rimane presso una di queste banche, quale deposito di
garanzia intestato al conduttore. La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di
entrambe le parti o a seguito di decisione giudiziale.
3Il locatore che nelle medesime condizioni riceve un libretto di risparmio o di deposito o altro
valore, deve collocarlo entro 10 giorni presso la banca quale deposito di garanzia intestato al
conduttore.
4Il locatore che aliena l’ente locato per il quale è stata prestata garanzia è tenuto a trasferire
all’acquirente (nuovo locatore) la disponibilità del deposito di garanzia presso la banca.
5…2

## Art. 7 b. Ricevuta {#art_7}

1Il depositario allestisce una ricevuta in due copie sulla quale menziona il motivo del
deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno al conduttore.
2In caso di alienazione (art. 6 cpv. 4), il depositario, su richiesta del nuovo locatore, modifica la
ricevuta comunicandolo alle parti.

## Art. 8 c. Ritiro e interessi {#art_8}

1Il ritiro totale o parziale delle somme dei valori depositati in garanzia può essere
effettuato soltanto nei modi previsti all’articolo 257e capoverso 3 CO.
2Per il ritiro degli interessi maturati sul libretto di risparmio o di deposito o sugli altri valori
depositati basta la sola firma del conduttore.
3In caso di contestazione tra il conduttore e il locatore o la banca depositaria, è applicabile la
procedura degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile del 9 dicembre 2008.

## Art. 9 d. Sublocazione {#art_9}

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche alle garanzie fornite dai
sublocatori e dai subaffittuari.

## Art. 10 e. Divieto di deroghe {#art_10}

Le disposizioni del presente titolo non possono essere escluse o modificate in via
contrattuale a sfavore del conduttore.

## Art. 11 f. Disposizioni penali {#art_11}

1Chiunque contravviene alle disposizioni del presente titolo è punito con la multa fino a
2’000 franchi.
2Se il contravventore ha agito nell’ambito della sua professione di fiduciario o di amministratore, o
ha agito per fine di lucro l’Autorità giudiziaria non è vincolata da questo massimo di pena.
3L’applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.
4Quando un’infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di
persone senza personalità giuridica, oppure di una ditta individuale, le sanzioni sono applicabili
alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.
5La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale sono solidalmente
responsabili del pagamento della multa e delle spese.
VI. Perito comunale degli immobili:

## Art. 12 a. Designazione {#art_12}

1Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare consulenza
e effettuare constatazioni nell’ambito dei rapporti locativi; il Consiglio di Stato può autorizzare i
Comuni a designare più periti e più supplenti; il supplente sostituisce il perito nei casi di
esclusione, ricusazione, assenza o altro impedimento; in caso di necessità o urgenza essi
possono intervenire anche fuori del comprensorio di nomina.
2Quando il perito non può essere sostituito dal supplente, il Municipio può incaricare un perito
straordinario.
3Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo supplente.
2 Cpv. abrogato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.
222.100
4Prima di assumere la carica, il perito e il supplente rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnato loro dal Municipio.
5L’incarico scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se entro quattro
mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma.
6Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il perito e il supplente possono
recedere dall’incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
7Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal municipio e dall’amministrazione comunale
del comprensorio di nomina.
8Il perito e il supplente devono possedere sufficienti conoscenze tecniche e pratiche nel settore
edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione specifica.
9Il Dipartimento cura l’aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno nel Foglio ufficiale
la lista dei periti.

## Art. 13 b. Procedura {#art_13}

1Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione.
2Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d’ufficio.3
3I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l’intervento; lo Stato assume i costi degli
interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione.
4Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le modalità di intervento
e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti.

## Art. 14 VII. Entrata in vigore {#art_14}

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e
entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale
civile svizzero.4
Pubblicata nel BU 2010, 328.
3 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 328.
