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title: "Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni"
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# Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni

## Art. 1 A. Principio {#art_1}

1L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (di seguito SACD), così come
quello di un centro terapeutico diurno (CDT) o notturno (CNT), necessita di un’autorizzazione.
2L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (articoli 7-8) sono soddisfatti.
3Se i requisiti di qualità non sono soddisfatti o se i provvedimenti ordinati nella decisione di
autorizzazione non sono adottati, il Medico cantonale o l’Ufficio di sanità possono emettere una
multa nei confronti del servizio o del centro; in casi gravi il Consiglio di Stato può revocare
l’autorizzazione.3

## Art. 2 B. Definizioni {#art_2}

1È considerato SACD ogni persona giuridica che:
a) ha alle proprie dipendenze operatori sanitari ed eroga prestazioni sanitarie e di assistenza a
domicilio oppure,
b) è ubicato all’interno o nelle vicinanze di una casa di riposo per anziani (casa per anziani) ed
eroga prestazioni sanitarie e di assistenza presso gli appartamenti della struttura tramite gli
operatori della stessa (Spitex-in-house).
2È considerata CDT o CNT ogni struttura o persona giuridica che accoglie più di quattro persone
per periodi inferiori a 16 ore consecutive e che fornisce, nei propri spazi esclusivamente prestazioni
ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995 (OPre) rivolte ad un’utenza affetta da malattie croniche
(malattie non trasmissibili secondo l’UFSP).
C. Competenze

## Art. 3 I. Consiglio di Stato {#art_3}

Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.

## Art. 4 II. Dipartimento {#art_4}

Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per:
a) l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento;
b) l’emanazione di direttive sui requisiti di qualità.

## Art. 5 III. Medico cantonale {#art_5}

1Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui SACD, sui CDT e sui CNT e precisa i
requisiti strutturali e procedurali nella guida operativa per l’applicazione del presente regolamento
(di seguito guida operativa).
2Esso si avvale della collaborazione dei competenti uffici del Dipartimento, in particolare dell’Ufficio
di sanità.8
1 Titolo modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
2 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
3 Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390.
4 Art. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390; precedente modifica: BU 2023,
87.
5 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
6 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
7 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
8 Cpv. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390.
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D. Requisiti di qualità

## Art. 6 I. scopo {#art_6}

I requisiti essenziali di qualità hanno lo scopo di garantire le premesse di sicurezza
dell’utente e la qualità delle cure dei SACD, dei CDT e dei CNT.
II. Requisiti strutturali
1. In generale

## Art. 7 {#art_7}

1I SACD, i CDT e i CNT devono disporre dei seguenti requisiti strutturali:
a) un direttore amministrativo che:
1. goda di buona reputazione;
2. disponga di una formazione in ambito economico o in gestione del personale di livello
terziario o, in caso di diploma estero, di livello Bachelor con almeno 180 crediti (ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System o CFU Crediti Formativi Universitari);
3. disponga di un’esperienza lavorativa in Svizzera di almeno due anni a tempo pieno in ambito
gestionale o amministrativo;
4. possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
b) un direttore sanitario che:
1. goda di buona reputazione;
2. presenti un estratto specifico per privati del casellario giudiziale;
3. sia un operatore sanitario abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale
a titolo indipendente o dipendente ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 della legge sulla promozione
della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) e disponga di una
formazione nello specifico settore descritto dalla missione del SACD, del CDT o del CNT;
4. disponga di una formazione in gestione sanitaria di livello MAS (Master of Advanced
Studies) o, in caso di diploma estero, di una formazione analoga con almeno 60 ECTS/CFU;
5. disponga di un’esperienza lavorativa in Svizzera di almeno due anni a tempo pieno in ambito
sanitario;
6. possieda i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
Le funzioni di direttore amministrativo e sanitario possono essere assunte contemporaneamente ad
altre funzioni operative, ma non possono essere cumulabili;
c) una sede professionale stabile e adeguata allo scopo a beneficio del permesso di abitabilità e
conforme alla destinazione di zona;
d) un locale o un sistema informatico sicuri dove conservare le cartelle sanitarie per la durata
prevista dalle normative in vigore secondo quanto precisato nella guida operativa;
e) un documento che esplicita:
- la missione;
- la filosofia delle cure;
- la copertura geografica;
- gli orari d’apertura;
- il tipo di prestazioni erogate;
- le fasce d’età prese a carico;
- le informazioni da fornire all’utente (diritti del paziente, qualifiche del personale curante,
ruolo dei volontari);
- l’inventario aggiornato delle apparecchiature medico-tecniche e la conformità della loro
manutenzione con l’ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (ODmed);
- la pianta organica del personale con la relativa formazione;
- un piano di formazione e aggiornamento professionale;
f) una cartella sanitaria (insieme della documentazione socio-sanitaria) allestita dagli operatori
coinvolti nella cura per ogni utente che indichi:
- le generalità della persona;
- i bisogni di assistenza emersi nella valutazione iniziale;
- il piano di cura;
- le prestazioni erogate;
- l’identità dell’operatore che le ha effettuate;
- le date d’inizio e di fine del trattamento;
- il mandato medico per le prestazioni erogate;
g) le norme d’igiene ambientale e per il personale chiare e regolarmente aggiornate;
9 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
10 Art. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390; precedente modifica: BU 2023,
87.
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h) direttive interne adeguate per garantire il coordinamento di specifici interventi socio-sanitari
preventivi e/o curativi all’interno dei SACD, dei CDT o dei CNT così come con altri enti o fornitori
di prestazioni esterni;
i) un piano per la medicina del personale atto a prevenire la trasmissione di malattie tra il
personale curante e gli utenti, conforme alle direttive del Medico cantonale;
j) le misure necessarie per garantire il rispetto della protezione della sfera personale degli utenti
e della protezione dei dati.
k) l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui il servizio o
il centro non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica
del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei
contratti individuali.
1bisDi regola ogni SACD, CDT e CNT deve avere il proprio direttore amministrativo e sanitario,
tuttavia, in presenza di giustificati motivi, è possibile che più servizi o centri facciano capo alla stessa
persona. Le funzioni di direttore amministrativo e sanitario non sono cumulabili, mentre possono
essere assunte contemporaneamente ad altre mansioni presso il servizio o il centro, purché si tratti
di mansioni affini a quella svolta come direttore.
2. CDT e CNT
2I CDT e i CNT devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti strutturali
supplementari:
a) un accesso a tutti i locali agibile per le persone disabili;
b) un guardaroba o armadi separati per utenti e personale;
c) un numero di servizi igienici adeguato al numero massimo di utenti che possono essere accolti
contemporaneamente (di cui due agibili per le persone disabili) e almeno un servizio igienico
separato riservato al personale;
d) una doccia agibile per le persone disabili;
e) una cucina professionale di dimensioni adeguate (almeno 16m2), locali di supporto e
attrezzatura per la preparazione di pasti per il numero massimo di utenti e personale presenti
contemporaneamente (se la preparazione dei pasti avviene in sede);
f) più locali per attività terapeutiche in comune dalle dimensioni adeguate (almeno 5m2 per
utente) incluso l’utilizzo di parti della cucina professionale;
g) un giardino terapeutico esterno di dimensioni adeguate (almeno 9m2 per utente) con una
superficie minima di 140m2 facilmente accessibile, delimitato nei suoi confini, privo di barriere
architettoniche e arredato adeguatamente per lo svolgimento delle attività terapeutiche
(percorsi sensoriali, aree di sosta, sistemi di seduta, fioriere/orti, pergolato con tavoli e sedute
ecc.);
h) un punto infermeria dotato di un punto acqua per l’erogazione di piccole prestazioni
infermieristiche;
i) un locale amministrativo di dimensioni adeguate (almeno 12m2);
l) un deposito per il materiale di consumo e a supporto delle prestazioni adeguato;
m) i requisiti strutturali per il rilascio dell’abitabilità per spazi collettivi.
3I CDT e i CNT devono inoltre adottare le misure adeguate secondo le norme in vigore per garantire
in tutti i locali sia il necessario comfort acustico (per la riduzione del rumore dei carrelli, delle sedie,
del calpestio, del brusio di sottofondo ecc.) che quello luminoso (installando luci indirette per evitare
zone d’ombra e abbagliamenti, favorendo l’uniformità fra i diversi ambienti, utilizzando colori per
definire i contrasti ecc.).
4Oltre ai requisiti summenzionati i CDT devono infine disporre di uno o più locali destinati al riposo
(“sala riposo”) con una poltrona (almeno 6m2) ogni 10 utenti.
5Oltre ai requisiti summenzionati i CNT devono infine disporre di un numero di camere singole (di
almeno 10m2) o camere doppie (di almeno 20m2) adeguato al numero di utenti previsti; tali camere
sono situate all’interno del centro o all’interno del reparto protetto se si tratta di un centro situato in
una struttura sociosanitaria ai sensi della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz).
6In considerazione di situazioni particolari l’autorità competente per il rilascio dell’agibilità può
eccezionalmente concedere una deroga al rispetto del requisito di cui al cpv. 2 lett. g.
III. Requisiti procedurali
1. In generale

## Art. 8 {#art_8}

1I SACD, i CDT e i CNT devono garantire i seguenti requisiti procedurali:
11 Art. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390; precedente modifica: BU 2023,
87.
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a) che l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del personale avvenga entro il limite delle
conoscenze dello stesso, acquisite mediante formazione sanitaria comprovata da diploma o
certificato e nel rispetto degli obblighi professionali (art. 64 LSan);
b) che l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre (cure di base)
possa essere delegata a famigliari curanti (ovverosia parenti in linea ascendente e discendente,
fratelli e sorelle, coniuge, partner registrato, suoceri, nuore e generi, cognate e cognati, partner
che convive con l’utente nella medesima economia domestica da almeno cinque anni)
maggiorenni a condizione che siano stati appositamente istruiti in merito all’erogazione di tali
prestazioni e sulla compilazione della documentazione sanitaria (decorso) e che tali prestazioni
siano state precedentemente pianificate e la loro esecuzione delegata dalla direzione sanitaria
del SACD, del CDT o del CNT;
c) che le disposizioni emanate dal Medico cantonale sulle mansioni del direttore sanitario nonché
sulle qualifiche del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate vengano
rispettate;
d) che il direttore sanitario e il direttore amministrativo non svolgano attività lucrativa (con qualsiasi
tasso di occupazione) indipendente come operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria
responsabilità a titolo indipendente;
e) che la prima valutazione e le successive rivalutazioni dei bisogni dell’utente siano effettuate da
un infermiere per mezzo di uno strumento conforme agli standard attuali (interRAI);
f) che il piano di cura sia steso dall’infermiere responsabile del caso che effettua la valutazione
nel rispetto dei principi di libertà, dignità e integrità dell’utente nonché secondo i criteri di
efficacia e del principio di economicità (art. 5 LSan);
g) che le statistiche sanitarie, gestionali e contabili siano raccolte e trasmesse allo Stato
conformemente a quanto previsto dalla legislazione federale e cantonale.
2. CDT e CNT
2I CDT e i CNT devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti procedurali
supplementari:
a) rispetto delle disposizioni sulla dotazione in personale curante emanate dal Medico cantonale;
b) rispetto delle normative relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate
alimentari.

## Art. 9 IV. Istanza di autorizzazione {#art_9}

1I SACD, i CDT e i CNT devono presentare l’istanza di autorizzazione o di rinnovo al
Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità.12
2L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
a) gli statuti dell’ente giuridico gestore;
b) l’estratto del Registro di commercio;
c) tutta la documentazione necessaria a comprova dell’adempimento dei requisiti stabiliti dalle
normative in vigore.13
3L’istanza deve essere completata entro 30 giorni, in caso contrario l’Ufficio di sanità si riserva la
facoltà di procedere alla chiusura del dossier.14

## Art. 10 V. Verifica dei requisiti {#art_10}

1Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene
mediante ispezione da parte del Medico cantonale e dell’Ufficio di sanità.
2Successivamente ogni SACD, CDTS e CNTS produce annualmente un’autodichiarazione di
conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche
senza preavviso, da parte del Medico cantonale o dell’Ufficio di sanità.
VI. Modifiche dei requisiti
Art. 10a15 1I SACD, CDT, CNT sono tenuti a comunicare all’Ufficio di sanità eventuali modifiche
relative alla direzione amministrativa o sanitaria entro 7 giorni dalla presa di conoscenza delle
stesse.
2In caso di assenza prolungata (da 30 fino a un massimo di 90 giorni) del direttore amministrativo o
del direttore sanitario è necessario comunicare all’Ufficio di sanità il nominativo del sostituto ad
12 Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390; precedente modifica: BU 2023,
87.
13 Lett. modificata dal R 15.3.2023; in vigore dal 1.5.2023 - BU 2023, 87.
14 Cpv. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390.
15 Art. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390.
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interim; il sostituto del direttore sanitario deve essere un infermiere già attivo presso il servizio o il
centro ed essere iscritto al Registro delle professioni sanitarie NAREG da almeno 2 anni.

## Art. 11 E. Disposizioni transitorie {#art_11}

1Per i servizi e i centri già a beneficio dell’autorizzazione d’esercizio all’entrata in vigore
della modifica del 15 marzo 2023, i requisiti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3 devono essere
soddisfatti al più tardi entro il 1° maggio 2028.
2Per i servizi e i centri già a beneficio dell’autorizzazione d’esercizio all’entrata in vigore della
presente modifica il requisito di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b n. 4 deve essere soddisfatto al più tardi
entro il 31 dicembre 2031.
3Per i servizi e i centri già a beneficio dell’autorizzazione d’esercizio all’entrata in vigore della
presente modifica il requisito di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. k deve essere soddisfatto al più tardi entro il
30 giugno 2026.

## Art. 12 F. Abrogazione ed entrata in vigore {#art_12}

È abrogato il regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e
cura a domicilio del 22 maggio 2007.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore.17
Pubblicato nel BU 2011, 172.
16 Art. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 390; precedente modifica: BU 2023,
87.
17 Entrata in vigore: 25 marzo 2011 - BU 2011, 172.
