---
title: "Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal"
id: ea7d05ec-a805-4313-b159-a2c6c26737a4
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "853.350"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/374
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ea7d05ec-a805-4313-b159-a2c6c26737a4
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21758/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f450c5b217ecb55e36d06d0817fa135679fa7f3dd523d0c28e862d2afdbd7d5d
provisions: 4
---

# Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal

## Art. 1 Competenza {#art_1}

1L’Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se sono
adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal
in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa
garanzia finanziaria.
2L’Ufficio è pure competente a decidere sull’assunzione da parte del Cantone dei costi delle
prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.

## Art. 2 Addebitamento {#art_2}

Le spese di partecipazione cantonale conseguenti all’applicazione dell’art. 41 cpv. 3
LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le
ospedalizzazioni fuori Cantone».

## Art. 3 Abrogazione e diritto transitorio {#art_3}

1Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a
verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art.
41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
2Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003
si applicano il diritto e la procedura previgenti.
3I ricoveri ospedalieri autorizzati dall’Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima
del 31 dicembre 2002 vengono addebitati all’EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse
emergere una differenza tra il contributo assegnato all’EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta
differenza verrà compensata tra il Cantone e l’EOC.

## Art. 4 Entrata in vigore {#art_4}

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed
entra in vigore il 1° gennaio 2003.
853.350
Pubblicato nel BU 2002, 455.
