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title: "Regolamento di applicazione della legge organica comunale"
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# Regolamento di applicazione della legge organica comunale

## Art. 1 (art. 3 LOC) {#art_1}

Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione dei comuni sono:
- la legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003;
- la legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945;
- la legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005;
- la legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803.
Suddivisioni

## Art. 2 (art. 4 LOC) {#art_2}

1Il regolamento comunale stabilisce e elenca le frazioni e i quartieri.
2Il regolamento comunale può prevedere un’organizzazione di frazione o quartiere, inoltre un budget
finanziario a favore dei relativi organi con le modalità di utilizzo.
Sigillo comunale e stemmi

## Art. 3 (art. 8 LOC)5 {#art_3}

1Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali,
deve avere i seguenti requisiti:
- materiale: metallo;
- forma: rotonda o ovale;
- diametro: da 25 a 32 mm;
- dicitura: «Comune di ...»;
- effige: stemma comunale.
2È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di
materiale diverso.
3Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione
araldica dello stemma.
4Il regolamento comunale può prevedere che gli stemmi appartenenti agli ex comuni entrati a fare
parte del Comune a seguito di aggregazione appartengano a quest’ultimo.6
TITOLI II E III

## Art. 4 L’assemblea comunale - Il consiglio comunale {#art_4}

…7
Informazioni all’Assemblea e al Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso organismi esterni
(art. 13 cpv. 1 lett. b) e f), 193 cpv. 3 LOC)
1 Titolo modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
2 Ingresso modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
3 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
4 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedente modifica: BU 2008,
640.
5 Nota marginale modificata dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
6 Cpv. introdotto dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
7 Art. abrogato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.

## Art. 5 {#art_5}

1Il municipio informa annualmente l’Assemblea e il Consiglio comunale sull’esecuzione
di compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l’informazione è data di
regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.
2Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l’attività
attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi
al Comune.
3Avuto riguardo degli obiettivi dell’assegnazione dell’esecuzione del compito a organismi esterni, se
di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su:
- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell’organismo esterno (risultato d’esercizio, evoluzione avanzo,
disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall’esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste
maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall’organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.
4Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti
di norme statutarie o di convenzione.
5Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.
Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)9
Art. 5a10 1Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste
dall’art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari
dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di
quest’ultime:11
Competenze secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC
Limite di delega
Abitanti del Comune Importo massimo di regolamento
per oggetto in franchi
fino a 1’000 40’000
da 1’000 a 2’000 80’000
da 2’000 a 5’000 90’000
da 5’000 a 10’000 150’000
da 10’000 a 20’000 250’000
da 20’000 a 50’000 350’000
oltre 50’000 500’000
Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.
Convenzioni
Limite di delega
Abitanti del Comune Impegno massimo
annuo derivante
dalla convenzione
in franchi
Durata
massima della
convenzione
fino a 1’000 30’000 4 anni
da 1’000 a 2’000 40’000 4 anni
da 2’000 a 5’000 50’000 4 anni
da 5’000 a 10’000 60’000 4 anni
da 10’000 a 20’000 80’000 4 anni
da 20’000 a 50’000 100’000 4 anni
oltre 50’000 150’000 4 anni
8 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
9 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
10 Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
11 Cpv. modificato dal R 18.3.2026; in vigore dal 1.5.2026 - BU 2026, 116; precedenti modifiche: BU 2009,
374; BU 2019, 82.
2Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo
complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:12
Abitanti del Comune Importo massimo di
regolamento in franchi
fino a 1’000 30’000
da 1’000 a 5'000 60’000
da 5’000 a 10’000 100’000
da 10’000 a 20’000 150’000
da 20’000 a 50’000 200’000
oltre 50’000 250’000
Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in
cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.
Ufficio presidenziale: designazione e funzionamento

## Art. 6 (art. 23 e 48 LOC)13 {#art_6}

1In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice–presidente e, in
assenza di questi, da uno scrutatore.
2Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.
3Se per la designazione del presidente vi sono più proposte di candidati, le stesse sono messe
singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si
procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al
sorteggio.14
Redazione con mezzi tecnici

## Art. 7 (art. 24 cpv. 2, 62 cpv. 4 e 5 LOC)15 {#art_7}

1Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.
2Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video
terminali, ecc.
3In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure:
a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
b) impedire a terzi l’accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di
approvazione del verbale;
c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell’approvazione del verbale da parte
del legislativo. Il regolamento comunale può prevedere la conservazione della registrazione per
scopi storico-archivistici; in tal caso devono essere disciplinate le modalità di conservazione,
tenendo conto della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.16
Assemblea - pubblicità

## Art. 8 (art. 26 e 55 LOC) {#art_8}

1Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell’assemblea.
2Esso deve in particolare regolare:
a) la partecipazione del pubblico e degli organi di informazione;
b) l’uso di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell’immagine.
Votazioni eventuali

## Art. 9 (art. 28 cpv. 4, 60 e 186 cpv. 2 LOC)17 {#art_9}

1Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.
2Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via
via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di
parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio.18
12 Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23; precedente modifica: BU 2019,
82.
13 Nota marginale modificata dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
14 Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
15 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
16 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
17 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
18 Cpv. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
3La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede
di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere
supplita dal voto finale sul complesso.19
Elezione dei delegati negli enti esterni - Voto segreto
(art. 13, 29, 30, 31a, 60, 61 LOC)
Art. 9a20 1I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell’elezione, del
numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da
eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell’urna.
2Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla
chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo
scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.
3La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere
è valida.
4Sono nulle le schede che:
a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione;
c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.
5I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla
cancelleria comunale.21
Messaggi municipali - Attribuzione alle Commissioni

## Art. 10 (art. 33, 56, 181 cpv. 3 LOC)22 {#art_10}

1Riservato quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, il municipio è
l’organo competente per designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi
municipali.
2Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il presidente della commissione della gestione sentiti
gli altri membri informa il municipio e il presidente del legislativo se la commissione intende avvalersi
della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell’art. 181 cpv. 3 let. b) LOC.24
Messaggi e rapporti - Rispetto del termine di trasmissione e deposito
(art. 33, 34, 56, 71 LOC)
Art. 10a25 Il termine di 30 giorni per i messaggi municipali e quello di 7 giorni per i rapporti
commissionali è calcolato a partire dal giorno successivo alla trasmissione o al deposito; il termine
è rispettato se la seduta del legislativo si tiene nel trentesimo, rispettivamente nel settimo giorno.
Messaggi e rapporti - Consultazione

## Art. 11 (art. 33, 56, 71 LOC)26 {#art_11}

1I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da
altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal
licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.
2È riservata la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema
di gestione elettronica
19 Cpv. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
20 Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 255.
21 Cpv. introdotto dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
22 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
23 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,
24 Cpv. modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
25 Art. introdotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
26 Nota marginale modificata dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica:
BU 1999, 316.
27 Art. modificato dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica: BU 1999,
(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 LOC)28
Art. 11a29 1I cittadini nei comuni in regime di assemblea comunale e i consiglieri comunali possono
segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i
rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo siano loro inviati in formato elettronico;
il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti
documenti.30
2Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Sedute commissionali in videoconferenza
(art. 70 cpv. 1bis e art. 104 LOC)
Art. 11b31 Se si tengono sedute commissionali in videoconferenza o si autorizzano membri a
parteciparvi in questa forma, i commissari sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all’integrità
delle discussioni, nel rispetto dell’art. 104 LOC.
Urgenza

## Art. 12 (art. 59 LOC) {#art_12}

Il municipio è l’organo competente per la richiesta tramite messaggio municipale di
discussione e deliberazione su un oggetto secondo la procedura dell’urgenza.
Rapporti di minoranza

## Art. 13 (art. 33 cpv. 3 e 71 cpv. 3 LOC)33 {#art_13}

I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti
commissionali.
Interpellanze: oggetti

## Art. 14 (art. 36 e 66 LOC) {#art_14}

1Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti di interesse comunale che
rientrano nell’ambito della sorveglianza del legislativo.
2Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al
municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.
Proposte di emendamento
(art. 38 LOC)
Art. 14a35 1La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero
una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti
marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.
2Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l’impostazione
della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o
incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.
Dimissioni e rinuncia alla carica di consiglieri comunali - Procedura

## Art. 15 (art. 45 LOC)36 {#art_15}

1Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e
motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.
2Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio
comunale.
3...
28 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedenti modifiche:
BU 2012, 440; BU 2015, 316.
29 Art. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedenti modifiche: BU 2008,
640; BU 2012, 440; BU 2015, 316.
30 Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
31 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 262.
32 Art. reintrodotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136; precedente modifica: BU 1999,
33 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
34 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
35 Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
36 Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
37 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
4Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono
alle procedure dei capoversi precedenti.
Designazione dei membri nelle Commissioni

## Art. 16 (art. 34 e 73 LOC) {#art_16}

Se un gruppo propone più candidati rispetto ai seggi cui ha diritto, le proposte sono
messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti,
si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al
sorteggio.
Mozioni in consiglio comunale

## Art. 17 (art. 67 LOC)39 {#art_17}

1Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda “mozioni e interpellanze” devono
essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o
speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.
1bisSe la commissione condivide il preavviso municipale d’irricevibilità secondo l’art. 67 cpv. 2 lett.
a) LOC e il mozionante non ritira la mozione, l’oggetto può essere messo all’ordine del giorno della
più prossima seduta di consiglio comunale.41
2Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all’art. 67 cpv. 5 LOC entro due
mesi e mettere l’oggetto all’ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio
comunale.
3Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è
contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce
alla stessa.42
4Le mozioni pendenti ad inizio legislatura decadono se il mozionante non è più in carica; è riservato
il caso in cui le mozioni siano riprese ad inizio legislatura da consiglieri comunali in carica.43
TITOLO IV
Il municipio
Dicasteri

## Art. 18 (art. 90 LOC) {#art_18}

1I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all’inizio di ogni quadriennio. Gli stessi
corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.
2...44
Sottoscrizione di un impegno alla riservatezza
(art. 94 cpv. 2bis, art. 98 cpv. 6, 104 e 105 cpv. 1 LOC)
Art. 18a45 1I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali
è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno ad un
suo uso conforme all’art. 104 LOC.
2Un impegno alla riservatezza e all’integrità delle discussioni nel rispetto dell’art. 104 LOC va pure
sottoscritto se si tengono sedute municipali in videoconferenza o si autorizzano membri di municipio
a parteciparvi in questa forma.
Sistema di voto

## Art. 19 (art. 98 e 99 LOC) {#art_19}

1Le votazioni avengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i
municipali non possono astenersi.
2Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.
38 Art. reintrodotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136; precedente modifica: BU 1999,
39 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
40 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
41 Cpv. introdotto dal R 18.3.2026; in vigore dal 1.5.2026 - BU 2026, 116.
42 Cpv. introdotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
43 Cpv. introdotto dal R 18.3.2026; in vigore dal 1.5.2026 - BU 2026, 116.
44 Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,
45 Art. modificato dal R 5.7.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 262; precedente modifica: BU 2014,
300.
3In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta
in sospeso, con l’obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all’autorità di vigilanza.
4Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.
Verbale

## Art. 20 (art. 103 LOC) {#art_20}

1La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro.
2Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.
3Per la redazione del verbale è ammesso l’uso di mezzi informatici.
Estratti

## Art. 21 (art. 61, 74, 99, 111 LOC)47 {#art_21}

1Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell’assemblea o del consiglio comunale
sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione
dei presenti e del risultato della votazione.
2È inoltre data la facoltà al municipio di completare l’estratto con l’indicazione, nelle linee essenziali,
della motivazione.
Conservazione degli atti

## Art. 22 (art. 106 LOC) {#art_22}

1Il municipio garantisce tramite una persona responsabile la conservazione ordinata
degli atti concernenti l’amministrazione del comune (registri, processi verbali, contratti e
convenzioni, messaggi e rapporti, corrispondenza, ecc.).
2È inoltre riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.
Misure di polizia:
a) ordine, tranquillità e sicurezza

## Art. 23 (art. 107 cpv. 2 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 LOC)49 {#art_23}

Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la
facoltà di adottare misure:51
- per il mantenimento dell’ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di
rumori molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d’inquinamento, ecc.);
- per reprimere le azioni manifestamente illecite;
- per la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.;
- per la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo;
- per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe,
inquinamenti, ecc.
b) pubblica salute e igiene

## Art. 24 (art. 107 cpv. 2 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 LOC)52 {#art_24}

Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la
facoltà di adottare misure:54
- per la tutela della pubblica salute e dell’igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie,
nettezza urbana, ecc.);
- per il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle
derrate alimentari;
- per la costruzione e la manutenzione delle condotte d’acqua e delle fognature, per la vuotatura
dei pozzi neri, ecc.;
- per la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri;
46 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
47 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
48 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204; precedente modifica: BU 2008,
640.
49 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
50 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
51 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
52 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
53 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
54 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
- per la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell’esecuzione di lavori o opere
feriali.
c) beni comunali: gestione e uso comune

## Art. 25 (art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 LOC)55 {#art_25}

Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la
facoltà di adottare misure:57
- per assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti
e degli edifici pubblici;
- per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od
ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
- per assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le
circostanze lo giustificano;
- per eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il
deturpamento dell’estetica e delle bellezze dell’abitato;
- per disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.
d) beni comunali: uso particolare

## Art. 26 (art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 LOC)58 {#art_26}

Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la
facoltà di adottare misure:60
- per disciplinare l’occupazione stabile o provvisoria dell’area pubblica;
- per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le
esposizioni pubblicitarie;
- per disciplinare l’uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d’altro genere che si
svolgono sulle strade e piazze pubbliche.
Mezzi d’informazione

## Art. 27 (art. 112 LOC) {#art_27}

1L’informazione alla popolazione su problemi comunali di particolare interesse può
essere fatta dal municipio segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti,
comunicati.
2È inoltre riservata la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
Tasse di cancelleria:

## Art. 28 a) ammontare {#art_28}

1Il municipio fissa con ordinanza l’ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto
del principio della proporzionalità.62
b) eccezioni63
2Per le tasse e i disborsi relativi alle celebrazioni dei matrimoni e alle registrazioni delle unioni
domestiche presso i comuni, inoltre per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti
pubblici da parte del segretario fanno stato le disposizioni di leggi speciali.64
c) eccezioni
3Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti
pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.
d) casi di esenzione
(art. 116 LOC)
4Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.
55 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
56 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
57 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
58 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
59 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
60 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
61 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
62 Cpv. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
63 Nota marginale modificata dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
64 Cpv. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
TITOLO V
Il sindaco
Sindaco - rappresentanza

## Art. 29 (art. 118 LOC) {#art_29}

Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune
si esercita nel rispetto dell’art. 90 cpv. 4.
Art. 30 ...65
TITOLO VI
I dipendenti comunali
Dipendenti comunali
(art. 110 cpv. 1 lett. e), 125 e 136 LOC)66
Art. 3167 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende comunali e i
docenti delle scuole comunali.
Perito straordinario

## Art. 32 (art. 125 LOC) {#art_32}

1Il perito comunale non può svolgere la sua funzione se si trova in collisione di interessi
ai sensi dell’art. 100 della legge.
2Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d’altra natura, il municipio
provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.
Segreto d’ufficio

## Art. 33 (art. 131 LOC) {#art_33}

1L’obbligo del segreto d’ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende
ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.
2In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti
a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le
circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.
Provvedimenti disciplinari

## Art. 34 (art. 134 cpv. 1 lett. c) LOC)68 {#art_34}

1Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal
municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per
mantenere in servizio il dipendente.
2La decisione deve indicare la durata del provedimento e ha l’effetto di togliere al dipendente la
garanzia dell’impiego per la durata in carica.
3Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi.
TITOLO VII
Il Segretario comunale
Supplente del segretario

## Art. 35 (art. 141 LOC) {#art_35}

1La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio
o di altra persona non comporta l’assunzione delle competenze specifiche del segretario.
2Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l’attribuzione delle
competenze.
Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario

## Art. 36 (art. 141 cpv. 2 LOC) {#art_36}

Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve
dall’uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell’archivio e della cancelleria comunale.
65 Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
66 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
67 Art. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
68 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Formazione di base e continua dei segretari comunali

## Art. 37 (art. 142 e 144 LOC) {#art_37}

1La Sezione degli enti locali assume la direzione strategica e il coordinamento della
formazione di base e continua dei segretari comunali.
2Il conseguimento del diploma cantonale ai sensi dell’art. 142 LOC che abilita all’esercizio della
carica di segretario comunale, nonché la formazione continua dei segretari comunali, sono
disciplinati dal regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali
del 28 ottobre 2009.
3I municipi collaborano al raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte dei segretari.
4L’Istituto della formazione continua tiene una banca dati sulla frequenza dei moduli di formazione
di sua competenza e li trasmette alla Sezione degli enti locali. Nei casi di ripetuto mancato
adempimento dei presupposti minimi di formazione da parte di un segretario comunale, la Sezione
degli enti locali informa i municipi.
TITOLO VIII

## Art. 38 I beni comunali {#art_38}

…70
TITOLO IX
Regolamenti, ordinanze, convenzioni, svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi
esterni al Comune71
Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio

## Art. 39 (art. 186 LOC)72 {#art_39}

1Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere:
a) il nome del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art.
3 e 4 LOC);
b) i limiti territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC);
c) la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 LOC e 3 RALOC);
d) gli organi del comune, il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9,
42 e 81 LOC);
e) ...;
f) le modalità per la supplenza dei membri dell’ufficio presidenziale (art. 6 RALOC);
g) le modalità per la pubblicità dell’assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 LOC e 8
RALOC);
h) i limiti di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 LOC);
i) il sistema di voto in materia di concessione dell’attinenza comunale (art. 60 cpv. 3 LOC);74
l) il numero dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di
funzionamento della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34
e 68 cpv. 3 LOC);
m) le modalità di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle
discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 LOC);
n) la denominazione delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative,
disciplinandone competenze e funzionamento (art. 91 LOC);
o) le tasse e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 LOC);
p) ...;
q) l’importo annuo complessivo delle nuove spese correnti non iscritte nel preventivo che possono
essere fatte dal municipio, avuto riguardo dei criteri dell’art. 5a (art. 170 cpv. 3 LOC);75
r) le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 LOC);
69 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 – BU 2023, 176; precedenti modifiche: BU 1994,
423; BU 1999, 316; BU 2008, 640 e 695; BU 2009, 559; BU 2020, 21.
70 Art. abrogato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica: BU 1999,
71 Titolo modificato dal R 5.7.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 262.
72 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
73 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedente modifica: BU 1999,
316; BU 2008, 640.
74 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
75 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
s) la retribuzione e il rimborso spese dei membri di municipio (art. 117 LOC);76
t) la base legale per le banche dati residuali non disciplinate dal diritto settoriale;77
u) le funzioni e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi
e doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi
occorre procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di
cauzioni, infine le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli
stipendi; è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle
funzioni, dei relativi requisiti e delle classificazioni (art. 126, 135 LOC);78
v) la designazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma
collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 110 cpv. 3 LOC).79
2Le materie di cui alle lettere o), r) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale
ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.
Regolamento comunale: contenuto facoltativo

## Art. 40 (art. 186 LOC)80 {#art_40}

Il regolamento comunale può contenere:
a) la facoltà di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale
diverso (art. 3 cpv. 3 RALOC);
b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante
al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell’amministrazione e alle
commissioni amministratrici delle aziende comunali (art. 9 cpv. 4 LOC);82
c) a delega a favore del municipio e la subdelega a favore dell’amministrazione, delle competenze
di cui all’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LOC e per le convenzioni di cui all’art. 193a LOC, avuto
riguardo dei criteri dell’art. 5a (art. 13 cpv. 2 LOC);83
d) le modalità di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell’assemblea
comunale (art. 25 cpv. 2 LOC);
e) ...;
f) i casi per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 LOC);
g) l’istituto dell’interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità
(art. 65 LOC);
h) la forma e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 LOC);
i) il numero dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone
la partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 LOC);
l) le altre commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 LOC);
m) i compiti particolari da affidare alla commissione della gestione (art. 72 cpv. 2 LOC);
n) le modalità per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC);
o) …;84
p) i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche
gratuitamente, giornate di lavoro (art. 109 cpv. 3 LOC);85
q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 LOC) e le ulteriori
indennità ai membri degli organi comunali;86
r) la delega all’amministrazione in materia contravvenzionale (art. 147, 148 LOC).87
Regolamenti: esposizione - modalità

## Art. 41 (art. 187 LOC) {#art_41}

L’esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo
avviso all’albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.
76 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
77 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
78 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
79 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
80 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
81 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,
82 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
83 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
84 Lett. abrogata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
85 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
86 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
87 Lett. introdotta dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
Regolamenti: entrata in vigore

## Art. 42 (art. 190 LOC) {#art_42}

1L’assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei
regolamenti comunali, riservata l’approvazione dell’Autorità superiore.
2È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.
Regolamenti: distribuzione tasse

## Art. 43 (art. 191 LOC) {#art_43}

1Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.
2È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.
Ordinanze municipali: ricorso

## Art. 44 (art. 192 LOC) {#art_44}

Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo
di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione.
Delega d’attuazione di investimenti a soggetti esterni
(art. 193 cpv. 1bis LOC)
Art. 44a89 1Assemblea e Consiglio comunale possono delegare a soggetti esterni la messa in atto
di loro risoluzioni secondo gli art. 13 cpv. 1 lett. e/g e 175 LOC che la legge non attribuisce in modo
vincolante al Comune. I destinatari della delega sono enti pubblici o soggetti privati di proprietà
pubblica, i cui interessi sono toccati dall’oggetto della risoluzione.
2L’atto di delega prevede contenuti quali:
a) oggetto della delega, modi e termini d’attuazione, eventuali controprestazioni;
b) modalità informative e di controllo a favore del Comune per garantire il rispetto della risoluzione
del legislativo;
c) procedure da seguire in caso di prospettive di modifiche progettuali e finanziarie, con clausola
di competenza a favore del legislativo comunale per le decisioni al riguardo;
d) obbligo di sottostare nell’attuazione alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001
e alle altre leggi puntualmente applicabili all’oggetto.
3È riservato l’ossequio dei disposti di legge speciale, delle procedure di competenza dei comuni e
degli art. 174, 176 e 193a e b LOC.
TITOLO X
Della vigilanza sui comuni
Dipartimento competente

## Art. 45 (art. 194 LOC)90 {#art_45}

Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l’applicazione della legge
e delle relative disposizioni esecutive.
Art. 46 ...91
Sezione degli enti locali
(art. 194 LOC)92
Art. 4793 1La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito
di:
a) vigilare sull’amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le
misure di sua competenza;
b) ispezionare secondo necessità l’amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle
sue constatazioni;
c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione;
d) emanare le direttive ai comuni per l’applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono;
88 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
89 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 262.
90 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
91 Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
92 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
93 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
e) ...;94
f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.
2È inoltre informato di ogni provvedimento dell’amministrazione cantonale concernente i comuni.
Denuncia privata

## Art. 48 (art. 196 cpv. 1, 196a, 196b LOC)95 {#art_48}

1Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione
all’autorità di vigilanza.96
2La denuncia va inoltrata nella forma dell’istanza d’intervento.

## Art. 49 {#art_49}

…97
Mancata approvazione dei conti

## Art. 50 (art. 206 LOC) {#art_50}

1La mancata approvazione dei conti comunali dev’essere segnalata dal municipio al
Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato:
- dal messaggio municipale;
- dal rapporto della commissione della gestione;
- dall’estratto del verbale del legislativo.
2Analoga procedura dev’essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei
conti o di sorpassi di credito.
TITOLO XI
Disposizioni finali
Termine di adeguamento
(art. 217 cpv. 1 LOC)
Art. 50a99 Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno
adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.

## Art. 51 Entrata in vigore {#art_51}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore100 a contare dalla data di pubblicazione.
Pubblicato nel BU 1987, 206.
94 Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,
95 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
96 Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
97 Art. abrogato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 499; precedenti modifiche: BU 1999,
316; BU 2008, 640.
98 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
99 Art. introdotto dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
100 Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.
