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title: "Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole"
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# Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

## Art. 1 {#art_1}

I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità
scolastica al verificarsi dei casi elencati.
Ordine di scuola Caso Medico
● Scuola dell’infanzia,
elementare, media, speciale,
scuole post-obbligatorie a
tempo pieno e scuole
professionali.
Assenza per malattia/infortunio
superiore ai 14 giorni.
N.B. Assenze inferiori o uguali ai
14 giorni sono giustificate dai
genitori.
Certificato rilasciato
dal medico curante.
● Scuola dell’infanzia,
elementare, media, speciale,
scuole post-obbligatorie a
tempo pieno e scuole
professionali.
Rientro a scuola dopo una
malattia infettiva,
indipendentemente dalla durata
dell’assenza:
secondo le Direttive del Medico
cantonale concernenti
l’ammissione e l’esclusione degli
allievi dalla scuola in caso di
malattie infettive.
Certificato rilasciato
dal medico curante.
● Scuola elementare, media,
speciale, scuole postobbligatorie a tempo pieno e
scuole professionali.
Incapacità prolungata a
frequentare le lezioni di
educazione fisica per ragioni di
salute.
N.B. In caso di manifesta
impossibilità alla frequenza (es.
traumi fissati con gesso), la
presentazione del certificato non è
necessaria.
Certificato del
medico curante,
secondo l’apposito
modulo del Medico
cantonale.
Certificato (e visita)
del medico
scolastico se
l’incapacità a
seguire le lezioni si
protrae oltre la
durata di 1 mese.
● Scuola elementare e media,
scuole post-obbligatorie a
tempo pieno e scuole
professionali.
Incapacità a frequentare periodi
di scuola fuori sede per ragioni
di salute.
Certificato del
medico curante.
● Scuola dell’infanzia. Ammissione quale nuovo allievo
alla scuola.
Certificato del
medico curante
secondo l’apposito
modulo del Medico
cantonale.

## Art. 2 {#art_2}

In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni,
il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della
sede scolastica.

## Art. 3 {#art_3}

Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

## Art. 4 {#art_4}

La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
402.185
Pubblicata nel BU 2007, 484.
