---
title: "Regolamento della pedagogia speciale"
id: ec560d25-57cd-421e-a302-13f40f5c6a76
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "413.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/213
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ec560d25-57cd-421e-a302-13f40f5c6a76
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23238/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 5196617950e678e042e54266e64b22f236666374af754fd1cdc1cb3278ce07fa
provisions: 43
---

# Regolamento della pedagogia speciale

## Art. 1 Dipartimento {#art_1}

1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento), è
l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011
(di seguito legge) e il presente regolamento.
2Il Dipartimento in particolare è competente per:
a) coordinare a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione
con i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti;
b) definire la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure
supplementari di pedagogia speciale;1
c) concedere, limitare o revocare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle scuole speciali
private e i riconoscimenti dei prestatari privati;2
d) stipulare le convenzioni con i prestatari privati;
e) definire i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni;
f) decidere le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità
parentale al termine della procedura di monitoraggio;
g) emanare direttive in materia di pedagogia speciale.

## Art. 2 Divisione della scuola {#art_2}

1La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia
speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni
la pianificazione cantonale.
2La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del
Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di
prestazione.

## Art. 3 Sezione della pedagogia speciale {#art_3}

1La Sezione della pedagogia speciale (SPS) è preposta all’applicazione delle direttive
emanate dal Dipartimento o delle decisioni della Divisione della scuola concernenti la pedagogia
speciale.
2Essa vigila e sovrintende all’insegnamento e all’organizzazione scolastica sia nel settore pubblico
che in quello privato e all’esecuzione dei provvedimenti di pedagogia speciale; la SPS può avvalersi
della collaborazione dei direttori di scuola speciale, dei capiservizio dell’educazione precoce
speciale e degli operatori scolastici di ogni ordine e grado.
3Per i beneficiari delle misure di pedagogia speciale che frequentano una scuola postobbligatoria
fino al raggiungimento del ventesimo anno di età la SPS opera anche in collaborazione con l’Ufficio
cantonale dell’assicurazione invalidità e, per coloro che frequentano le scuole professionali, con la
Divisione della formazione professionale.
4In particolare la SPS:
a) coordina e pianifica le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i
servizi cantonali competenti;
b) studia ed esamina l’evoluzione della pedagogia speciale e promuove iniziative e innovazioni
nel rispetto delle disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990;
1 Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
2 Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
c) decide le misure di pedagogia speciale e preavvisa quelle svolte presso istituti riconosciuti di
altri cantoni o presso istituti all’estero;
d) definisce i compiti dei prestatari qualificati della pedagogia speciale se non già precisati altrove;
e) verifica periodicamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le scuole speciali
private e vigila sull’attività dei docenti.
Capitolo secondo
Procedure di applicazione dei provvedimenti
Sezione 1
Misure di pedagogia speciale

## Art. 4 Misure di base {#art_4}

1Sono considerate misure di base prima della scolarizzazione obbligatoria:
a) gli interventi logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di 2 unità d’intervento
alla settimana;
b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità per una
durata massima di 4 unità d’intervento alla settimana per i primi sei mesi, in seguito di 2 unità;
c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il
sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;
d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo
di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle
sezioni regolari di scuola dell’infanzia;
e) la frequenza di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 8 ore
settimanali, di 10 ore se combinate con interventi di educazione precoce speciale, logopedia e
psicomotricità.
2Sono considerate misure di base durante i primi quattro anni di scolarizzazione obbligatoria:
a) gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla
settimana e per una durata massima di quattro anni;
b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un
massimo di 2 unità d’intervento alla settimana;
c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il
sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;
d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo
di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle
sezioni regolari;
e) la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei
bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.
3Sono considerati misure di base dal quinto all’undicesimo anno di scolarizzazione obbligatoria gli
interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana
e per una durata massima di quattro anni.
4Sono considerate misure di base durante la scolarizzazione postobbligatoria la continuazione della
scolarizzazione speciale e la valutazione logopedica.

## Art. 5 Misure supplementari {#art_5}

Sono considerate misure supplementari le misure definite dall’art. 7 della legge che
eccedono quelle indicate dall’art. 4 del presente regolamento.

## Art. 6 Durata delle unità di intervento {#art_6}

La durata delle unità d’intervento è stabilita dal Dipartimento.
Sezione 2
Procedura per l’attribuzione delle misure

## Art. 7 Misure di base {#art_7}

1Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni.
2La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dalla SPS per il settore privato
e per quello pubblico postobbligatorio, dal Servizio dell’educazione precoce speciale per il settore
pubblico prescolastico e dal Servizio di sostegno pedagogico per il settore pubblico della scuola
dell’obbligo.
4 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
3La SPS assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta,
la tempistica e la documentazione necessaria.

## Art. 8 Misure supplementari {#art_8}

1Per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva.
2La Commissione consultiva dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il
tramite della procedura di valutazione standard (di seguito PVS), prevista dall’accordo
intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (di
seguito accordo).
3Prima di attuare la PVS è necessaria l’autorizzazione della SPS o, per delega, dei servizi di cui
all’art. 7 cpv. 2; la SPS ne determina le modalità di utilizzo.
4Le misure supplementari sono decise dalla SPS, sentito il preavviso della Commissione consultiva.
5Le decisioni non possono avere carattere retroattivo.
6Le misure supplementari sono rivalutate periodicamente; i tempi di verifica sono indicati nella
decisione della SPS.

## Art. 9 Compiti della Commissione consultiva {#art_9}

La Commissione consultiva, nel rispetto dei principi definiti dall’accordo e dalla
pianificazione cantonale, nonché avuto riguardo all’economicità delle misure, assume i seguenti
compiti:
a) preavvisa la validità pedagogica delle misure richieste;
b) propone, se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure.

## Art. 10 Composizione della Commissione consultiva {#art_10}

1La Commissione consultiva è composta di un pedopsichiatra, di uno psicologo e di un
pedagogista specializzato, esterni al Dipartimento e formati all’uso della PVS. La SPS assicura il
coordinamento.6
2La Commissione consultiva può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, previo
consenso della Divisione della scuola.
3Il funzionamento e le modalità operative sono definiti dal Dipartimento.

## Art. 11 Provvedimenti particolari {#art_11}

1Prima di attuare i provvedimenti particolari previsti agli art. 10 e 11 della legge, è
necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione alla SPS.7
2In assenza di autorizzazione i costi non sono riconosciuti.
3La partecipazione finanziaria, le modalità e le procedure inerenti all’art. 11 della legge sono regolate
dalla convenzione intercantonale degli istituti sociali del 13 dicembre 2002.

## Art. 12 Procedura di monitoraggio {#art_12}

1In caso di scelta non condivisa e in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 della legge, l’autorità
scolastica procede durante l’anno scolastico al monitoraggio e alla valutazione della situazione
dell’allievo nella scuola regolare, associando l’autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione.
2Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un
rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell’allievo e la sua
evoluzione.
3Nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di
sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione
consultiva di cui all’art. 8.
4L’autorità parentale può richiedere che un prestatario riconosciuto di sua scelta sia associato, a
spese dello Stato, alla PVS.
5In caso di nuovo disaccordo, il Dipartimento decide in merito.
Capitolo terzo
Organizzazione dell’offerta8
Pianificazione
5 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
6 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
7 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
8 Capitolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

## Art. 13 {#art_13}

Nell’ambito della pianificazione dei bisogni rilevati, il Consiglio di Stato può richiedere ai
prestatari riconosciuti di assicurare specifiche risposte a bisogni educativi particolari.

## Art. 14 Centri di competenza {#art_14}

1Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che:
a) sono luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale;
b) forniscono interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle
forme di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi
generalizzati dello sviluppo.
2I Centri di competenza devono:
a) disporre di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento;
b) far capo a prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una
supervisione regolare;
c) svolgere attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione
continua al personale.

## Art. 15 Scolarizzazione speciale {#art_15}

1La scolarizzazione speciale, che può essere organizzata in esternato o in internato,
avviene per sezioni, secondo le seguenti modalità:
a) gruppi educativi per bambini e giovani non scolarizzabili;
b) gruppi di scuola speciale inclusi in sezioni regolari;
c) sezioni di scuola speciale;
d) sezioni di scuola speciale per la preparazione all’inserimento professionale.
2Le sezioni di scuola speciale possono essere organizzate in modo autonomo oppure a tempo
parziale in collaborazione con sezioni di scuola regolare.

## Art. 16 Professionisti qualificati {#art_16}

1Gli operatori dell’educazione precoce speciale, della logopedia, della psicomotricità e
della scolarizzazione speciale devono disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti
di riconoscimento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.
2Per le misure previste all’art. 7 lett. c), d) ed e) della legge, la SPS può richiedere l’assunzione di
operatori con profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento.9
3Agli operatori di cui al cpv. 2, a dipendenza dell’onere di lavoro e del genere di attività svolta, si
applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, rispettivamente dal regolamento dei corsi di lingua italiana e
delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.10
Capitolo quarto
Scuole speciali
Sezione 1
Disposizioni comuni per le scuole speciali pubbliche e private

## Art. 17 Frequenza {#art_17}

1La frequenza della scuola speciale in età d’obbligo scolastico è, di regola, a tempo
pieno.
2Per decisione della SPS la frequenza può avvenire a tempo parziale, tenuto conto dei limiti posti
dalla disabilità dell’allievo e dalle finalità dell’insegnamento speciale.11

## Art. 18 Scolarizzazione a domicilio {#art_18}

La scolarizzazione individuale a domicilio può essere concessa da una a dieci ore alla
settimana.

## Art. 19 Organizzazione delle sezioni di scuola speciale {#art_19}

Nell’ambito dell’organizzazione circondariale delle sezioni di scuola speciale possono
essere attuate modalità collaborative fra le scuole speciali pubbliche e private.
Docente di classe
9 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
10 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.
11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

## Art. 20 {#art_20}

1Ogni sezione di scuola speciale ha almeno un docente di classe, che definisce gli
obiettivi annuali per gli allievi e per la sezione. In particolare egli:
a) progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la sezione e quelle
individualizzate;
b) redige il diario giornaliero delle attività;
c) attua progetti d’integrazione con la sezione o individualmente con singoli allievi;
d) informa regolarmente l’autorità parentale sull’attività svolta con l’allievo;
e) redige per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno.
2In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore.

## Art. 21 Corsi e attività complementari {#art_21}

L’insegnamento e l’attività della sezione di scuola speciale possono essere completati
da periodi di scuola fuori sede, da attività didattiche particolari e da corsi preprofessionali.
Sezione 2
Scuole speciali pubbliche

## Art. 22 Istituti scolastici {#art_22}

1Giusta gli art. 24 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990, sono istituiti:
a) l’Istituto di scuola speciale del Sottoceneri, il cui circondario comprende i distretti di Mendrisio
e Lugano;
b) l’Istituto di scuola speciale del Sopraceneri, il cui circondario comprende gli altri distretti.
2Le sezioni, dislocate logisticamente in altri istituti scolastici, sono attribuite ad uno dei due
circondari.
3I compiti principali degli istituti sono:
a) la promozione dell’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione
regionale delle loro sezioni;
b) la differenziazione delle risposte alle esigenze specifiche degli allievi mediante attività
particolari;
c) il rafforzamento della collaborazione tra le loro sezioni e gli istituti scolastici nei quali esse sono
inserite logisticamente;
d) il sostegno alla partecipazione dei detentori dell’autorità parentale, alla loro collaborazione e al
loro coinvolgimento.
Scuola fuori sede
Art. 22a12 1Gli istituti possono organizzare periodi di scuola fuori sede.
2La partecipazione finanziaria delle famiglie è analoga a quella prevista per le famiglie degli allievi
delle scuole comunali e delle scuole medie.

## Art. 23 Direzione degli istituti {#art_23}

1Alla direzione di istituto sono applicabili gli art. 27 e segg. della legge della scuola del
1° febbraio 1990.
2La direzione di istituto, in particolare:
a) verifica il progetto individualizzato per ogni allievo, assicurandone l’adeguata applicazione;
b) richiede, se necessario, ulteriori misure di pedagogia speciale;
c) tiene i rapporti con gli istituti scolastici ospitanti e organizza i trasporti e le refezioni;
d) promuove e pianifica le attività in favore dei detentori dell’autorità parentale.

## Art. 24 Collegio dei docenti {#art_24}

1I docenti di un istituto formano il collegio dei docenti.
2I compiti e le norme di funzionamento sono quelli previsti dall’art. 37 della legge della scuola del 1°
febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.
3I docenti delle scuole speciali hanno il diritto di partecipare all’attività del collegio docenti dell’istituto
ospitante, senza diritto di voto.

## Art. 25 Inserimento nelle sedi di altri istituti scolastici {#art_25}

1Le sezioni di scuola speciale sono inserite di regola negli istituti scolastici ordinari, in
modo da favorire la collaborazione tra i docenti nonché il contatto e la socializzazione tra gli allievi.
2Le sezioni di scuola speciale inserite negli istituti scolastici cantonali usufruiscono gratuitamente
delle loro strutture logistiche e organizzative.
12 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 172.
3Le autorità scolastiche comunali e le direzioni di istituto cantonali collaborano con la SPS per la
sistemazione logistica delle sezioni di scuola speciale; in caso di divergenze per gli istituti cantonali
decide il Dipartimento.13
Sezione 3
Scuole speciali private

## Art. 26 Ammissione e dimissione degli allievi {#art_26}

Le ammissioni e le dimissioni degli allievi devono essere preavvisate dalla SPS.

## Art. 27 Direttore e docenti {#art_27}

1Il direttore della scuola speciale privata deve disporre degli stessi requisiti e assumere
gli stessi compiti previsti per il direttore dell’istituto della scuola speciale pubblica.
2I docenti e i prestatari qualificati sono assunti dalla scuola speciale previo esame degli atti di
concorso da parte della SPS.15
3Ai docenti e ai prestatari qualificati si applicano i requisiti e i compiti previsti per i corrispondenti
operatori del settore pubblico.
Capitolo quinto
Servizio dell’educazione precoce speciale

## Art. 28 Istituzione e scopi {#art_28}

1È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (di seguito Servizio); esso è
organizzato in sedi regionali, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare.
2Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano
problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso.
3Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino
e l’inserimento sociale e scolastico.

## Art. 29 Definizione delle misure {#art_29}

1Le misure assicurate dal Servizio sono:
a) l’educazione precoce speciale;
b) la logopedia;
c) la psicomotricità;
d) l’ergoterapia.
2Le misure di cui al cpv. 1 comprendono:
a) la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie;
b) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per favorire l’integrazione scolastica.

## Art. 30 Ammissione e presa a carico {#art_30}

1L’inizio della presa a carico dei bambini da parte del Servizio può avvenire dalla nascita
fino all’inizio dell’obbligo scolastico.
2L’intervento può essere prolungato fino al termine della scuola dell’infanzia. In situazioni
eccezionali e nei casi in cui un accompagnamento all’integrazione scolastica fosse necessario, esso
può estendersi oltre la fine della scuola dell’infanzia.
3Il Servizio garantisce la consulenza terapeutica necessaria agli allievi di scuola speciale e le
valutazioni specialistiche su richiesta della SPS.16

## Art. 31 Organizzazione del Servizio {#art_31}

1Il Servizio è costituito da un caposervizio e da operatori scolastici specializzati,
qualificati nella presa a carico pedagogica e terapeutica.
2Nella gestione dell’attività, il caposervizio può essere coadiuvato a tempo parziale dal personale in
dotazione al Servizio designato dalla SPS. L’onere di lavoro e i compiti sono stabiliti dalla SPS.17
Compiti del caposervizio
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
14 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
16 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
17 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

## Art. 32 {#art_32}

Il caposervizio assicura il coordinamento e la gestione dell’attività del Servizio e in
particolare:
a) l’ammissione e la dimissione dei bambini (osservazione e valutazione);
b) l’assegnazione dei bambini ai singoli operatori e la verifica dei piani pedagogici;
c) la consulenza, la supervisione e le riunioni di sintesi diagnostiche con gli operatori;
d) i contatti con altri servizi cantonali, medici specialisti e cliniche universitarie;
e) il sostegno alle famiglie confrontate con la nascita di un figlio disabile.

## Art. 33 Compiti degli operatori scolastici specializzati del Servizio {#art_33}

Gli operatori scolastici specializzati del Servizio:
a) collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini;
b) preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro
assegnati;
c) mantengono una documentazione aggiornata relativa al dossier di ogni bambino, agli interventi
eseguiti e al programma di attività;
d) collaborano con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto
individualizzato, degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari;
e) redigono un rapporto annuale con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato, il lavoro
messo in atto, l’evoluzione raggiunta nelle varie fasi di sviluppo e ne discutono regolarmente
con l’autorità parentale;
f) collaborano tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete;
g) propongono al caposervizio momenti di formazione continua e formazioni specifiche.

## Art. 34 Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati del Servizio {#art_34}

Agli operatori scolastici specializzati del Servizio si applica lo statuto lavorativo previsto
dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

## Art. 35 Forme di intervento e collaborazione {#art_35}

1Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità:
a) interventi individuali al domicilio del bambino, nelle sedi del Servizio, nelle scuole, negli istituti
o in forme miste;
b) attività in piccoli gruppi;
c) inserimento dei bambini con bisogni educativi particolari nelle scuole comunali, in
collaborazione con l’autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico;
d) collaborazione attiva con l’autorità parentale.
2Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole e garantisce la consulenza agli
operatori e ai docenti che si occupano di bambini con bisogni educativi particolari.
Capitolo sesto
Prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale

## Art. 36 Riconoscimento {#art_36}

1I prestatari che intendono esercitare in privato nel settore della pedagogia speciale
devono disporre delle qualifiche professionali e degli standard di qualità previsti dalla Conferenza
dei direttori cantonali della pubblica educazione.
2Il riconoscimento avviene mediante la stipulazione di una convenzione individuale o di categoria
con il Dipartimento nella quale sono indicate le tariffe e la durata delle unità d’intervento.18
3L’elenco dei prestatari privati riconosciuti è reso pubblico dalla SPS.19

## Art. 37 Commissioni e vigilanza sulle convenzioni {#art_37}

1È istituita la Commissione di vigilanza sulle convenzioni (di seguito Commissione).
2La Commissione si compone di rappresentanti del Dipartimento e dei prestatari.
3I compiti della Commissione, la designazione dei membri e la durata del mandato sono definiti dal
Dipartimento.

## Art. 38 Disdetta della convenzione {#art_38}

1Se un singolo membro o un’associazione di categoria non rispettano le disposizioni
della convenzione sottoscritta, il Dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario
adeguamento.
18 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
19 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
2In casi gravi di mancato adempimento e in tutti i casi in cui, malgrado diffida, il mancato
adempimento persista, il Dipartimento può disdire la convenzione.

## Art. 39 Finanziamento delle misure {#art_39}

Il finanziamento delle misure di base o supplementari è a carico del Cantone ed è
regolamentato tramite la concessione di una garanzia rilasciata preventivamente dalla SPS.
Finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole

## Art. 40 speciali private {#art_40}

1Il finanziamento delle spese d’esercizio nonché l’acquisto di arredamento, attrezzature
e simili delle scuole speciali private avviene in collaborazione con i servizi del Dipartimento della
sanità e della socialità che si occupano della stipulazione formale dei contratti di prestazione.
2Per analogia le modalità e le procedure per la determinazione del contributo globale sono stabilite
dagli art. 13 e 13a della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo
1979 e dal relativo regolamento di applicazione.

## Art. 41 Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private {#art_41}

1La modalità e le procedure per il finanziamento degli investimenti sono stabilite dagli
articoli 22-27 del regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del
19 giugno 2012. Resta riservato l’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello
Stato del 20 gennaio 1986.21
2I due dipartimenti si accordano sull’attribuzione dei compiti previsti al cpv. 1 come pure sulla
ripartizione dei costi di propria competenza.
Capitolo settimo
Disposizioni finali

## Art. 42 Abrogazione {#art_42}

Il regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012 è abrogato.

## Art. 43 Entrata in vigore {#art_43}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° agosto 2017.
Pubblicato nel BU 2017, 166.
20 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
21 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.
