---
title: "Legge sugli assegni di famiglia"
id: edac8322-6c2d-4809-885b-4ca8216a45d7
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "856.100"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/332
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/edac8322-6c2d-4809-885b-4ca8216a45d7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20580/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9bee318a2e7893592939a00c9469b8d40729825cda0ad2d95d7d78847bab492d
provisions: 71
---

# Legge sugli assegni di famiglia

## Art. 1 A. Campo di applicazione materiale {#art_1}

La legge disciplina:
a) le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari
relative all’assegno per figli e all’assegno di formazione;
b) …;3
c) il diritto all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia;4
d) il diritto all’assegno parentale.5

## Art. 2 B. Campo di applicazione personale {#art_2}

1Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si
applica:
a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà
all’obbligo contributivo;
b) alle persone senza attività lucrativa;
c) ai lavoratori indipendenti.6
2Il Titolo III della legge si applica:
a) ai lavoratori salariati;
b) ai lavoratori indipendenti;
c) alle persone senza attività lucrativa.
TITOLO II
Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam:
assegno per figli e assegno di formazione
Capitolo primo
1 Ingresso modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
2 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
3 Lett. abrogata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77.
4 Lett. modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
5 Lett. introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
6 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
Disposizioni generali

## Art. 3 A. Importo {#art_3}

Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi
minimi previsti dalla LAFam.

## Art. 4 B. Prestazioni familiari facoltative {#art_4}

1Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge:
a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti
dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni
familiari;
b) le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla
Cassa di compensazione per gli assegni familiari.
2Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la
determinazione dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per figli e dell’assegno di
formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari
della legge.
Capitolo secondo
Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti7

## Art. 5 A. Condizioni del diritto8 {#art_5}

Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di
professioni non agricole e per i lavoratori indipendenti sono disciplinate dalla legislazione federale
sugli assegni familiari.
B. Procedura

## Art. 6 I. Datori di lavoro {#art_6}

1Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari
presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.
2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:
a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.
3La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.
4Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.
II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo

## Art. 7 {#art_7}

1Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo inoltra una richiesta
alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.
2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:
a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.
III. Lavoratori indipendenti
Art. 7a10 1Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli
assegni familiari presso la quale è affiliato.
2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:
a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.
7 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
8 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435.
9 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1; precedente modifica: BU 2010,
47.
10 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

## Art. 8 C. Casse di compensazione per gli assegni familiari {#art_8}

Sono organi d’esecuzione della legge:
a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono
amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non
sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del
riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

## Art. 9 D. Cassa cantonale {#art_9}

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di
diritto pubblico, con sede a Bellinzona.
2Conformemente all’art. 63 cpv. 4 LAVS, l’amministrazione della Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
E. Compiti delle Casse

## Art. 10 I. In generale {#art_10}

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:
a) procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;
b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
c) procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni
familiari anticipati dai datori di lavoro ai loro salariati, rispettivamente procedono alle necessarie
compensazioni fra i contributi dovuti e gli assegni familiari che spettano di diritto ai lavoratori
indipendenti;11
d) vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati;
e) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;
f) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;
g) gestiscono le procedure ricorsuali;
h) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

## Art. 11 II. Dati statistici {#art_11}

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica
che indica separatamente:
a) il numero dei propri affiliati (datori di lavoro, salariati il cui datore di lavoro non sottostà
all’obbligo contributivo e lavoratori indipendenti);12
b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
d) la massa salariale o reddituale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile;13
e) il totale dei contributi riscossi nell’anno civile;
f) il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile;
g) il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile;
h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
j) il totale delle spese amministrative sostenute;
k) l’ammontare della riserva di fluttuazione.

## Art. 12 III. Cassa cantonale {#art_12}

1Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge,
alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie
affiliazioni e di quelle comunicatele dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di
compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell’assoggettamento:
a) dei datori di lavoro;
b) dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;
c) dei lavoratori indipendenti.14
11 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
12 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
13 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
14 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama
l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla
procedura.
3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle
Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l’ordinamento degli assegni familiari.
4Per l’esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente
al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
F. Affiliazione

## Art. 13 I. In generale {#art_13}

1Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:
a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale
sull’AVS;
b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo conformemente alla
legislazione federale sull’AVS;
c) i lavoratori indipendenti.15
2Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la legislazione federale
sull’AVS.

## Art. 14 II. Cassa cantonale {#art_14}

Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari:
a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone;
b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone;
c) i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e i lavoratori
indipendenti che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di
compensazione per gli assegni familiari.16

## Art. 15 G. Cambiamento di Cassa {#art_15}

1Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un’altra è
ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l’affiliazione.
2Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione
federale sull’AVS.
H. Controversie sull’affiliazione e sul cambiamento di Cassa

## Art. 16 I. Consiglio di Stato {#art_16}

1Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.
2La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso
riguardante l’affiliazione:
a) dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate;
b) dalle persone interessate.
3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

## Art. 17 II. Tribunale cantonale amministrativo17 {#art_17}

1Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
2Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

## Art. 18 I. Primo annuncio {#art_18}

1La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari
amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si
annuncia entro il 31 agosto.
2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.
15 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
16 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
17 Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
18 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

## Art. 19 II. Annuncio in caso di fusione {#art_19}

1In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli
assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua
l’attività si annuncia entro il 31 agosto.
2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

## Art. 20 III. Ammissione all’esercizio nel Cantone {#art_20}

1La decisione di ammissione all’esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione
del Consiglio di Stato.
2L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.
J. Revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio

## Art. 21 I. Decisione {#art_21}

1Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l’ammissione all’esercizio ad una Cassa
professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito
alle istruzioni impartitele.
2La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all’esercizio è formalizzata
tramite risoluzione.
3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:
a) l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi
affiliati;
b) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari.
4Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio, la Cassa
può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.19

## Art. 22 II. Affiliazione {#art_22}

1Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli
assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio
vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2L’affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento
cantonale o di ammissione all’esercizio.

## Art. 23 III. Riserva di fluttuazione {#art_23}

1La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di
compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o
l’ammissione all’esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di
revoca del riconoscimento o di ammissione all’esercizio. Qualora l’importo effettivo della riserva
dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute
solidalmente al versamento della differenza.
3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del
versamento.
K. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone

## Art. 24 I. Comunicazione e decisione {#art_24}

1La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari
comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell’attività nel Cantone
entro il 31 agosto.
2Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell’attività tramite
risoluzione.
3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:
a) lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell’attività nel Cantone;
b) l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi
affiliati;
c) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari.
19 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
4Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività, la Cassa può interporre ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa.20
5Lo scioglimento o la cessazione dell’attività hanno effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

## Art. 25 II. Affiliazione {#art_25}

Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli
assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d’ufficio alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

## Art. 26 III. Riserva di fluttuazione {#art_26}

1La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di
compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è
versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di
scioglimento o di cessazione dell’attività nel Cantone. Qualora l’importo effettivo della riserva
dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute
solidalmente al versamento della differenza.
3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del
versamento.
L. Fusione

## Art. 27 I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG {#art_27}

1Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari
che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una
richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.
2Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad
esercitare nel Cantone.
3Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali
di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del
riconoscimento cantonale.
4Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

## Art. 28 II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG {#art_28}

1Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari
che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.
2Sull’annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad
esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.
3L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

## Art. 29 M. Controllo dei datori di lavoro {#art_29}

1I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.
2Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.
3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
N. Finanziamento

## Art. 30 I. Contributi degli affiliati {#art_30}

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro
oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.
2Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente
sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.21
3Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l’alimentazione della riserva di fluttuazione.
20 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
21 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
4La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive
diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente.22

## Art. 31 II. Organi competenti {#art_31}

La percentuale del contributo è determinata:
a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli
organi che gli statuti definiscono competenti;
b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.
O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari
I. Principio
Art. 31a23 È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per
gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.
II. Competenza
Art. 31b24 1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse,
al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge.
2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto
che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione.
3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione
degli oneri.
Capitolo terzo
Persone senza attività lucrativa

## Art. 32 A. Condizioni del diritto {#art_32}

1Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone
senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
2In deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni
familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di
vecchiaia dell’AVS.

## Art. 33 B. Procedura {#art_33}

1La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.
2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:
a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull’importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.

## Art. 34 C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari {#art_34}

L’ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato
dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

## Art. 35 I. In generale {#art_35}

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:
a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività
lucrativa;
b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
c) …;26
d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;
e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;
f) gestisce le procedure ricorsuali;
22 Cpv. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
23 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
24 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
25 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
26 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
g) determina l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

## Art. 36 II. Dati statistici {#art_36}

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una
statistica che indica separatamente:
a) il numero dei propri affiliati;
b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
d) il totale dei contributi riscossi nell’anno civile;
e) il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile;
f) il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile;
g) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
i) il totale delle spese amministrative sostenute;
j) …27

## Art. 37 III. Controllo dell’assoggettamento e informazione {#art_37}

1Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo
dell’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.
2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama
l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla
procedura.
3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative
proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione
nell’ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

## Art. 38 E. Affiliazione {#art_38}

Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale
sull’AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

## Art. 39 F. Finanziamento {#art_39}

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura
degli oneri tramite:
a) un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività
lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS;
b) la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a).
2Sono considerati oneri ai sensi della legge:
a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione.
Art. 40-41 …29
Capitolo quarto
Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati, sui lavoratori indipendenti e sulle
persone senza attività lucrativa30

## Art. 42 A. Vigilanza del Cantone {#art_42}

1Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari:
a) in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di
irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta
applicazione della legge;
b) in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.
2Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il
Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.
B. Revisione
I. Oggetto ed estensione
27 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
28 Art. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
29 Art. abrogati dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
30 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

## Art. 43 {#art_43}

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione
periodica una volta all’anno.
La revisione avviene nel corso dell’anno d’esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e
tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle
disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.
2La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest’ultima e dal
medesimo organo di revisione.
3Il Consiglio di Stato può, all’occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di
revisione riconosciuto.
4Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

## Art. 44 II. Organo e rapporto {#art_44}

1L’organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri
compiti per conto dell’associazione fondatrice.
2L’organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine
stabilito nel regolamento.

## Art. 45 {#art_45}

1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al
Dipartimento della sanità e della socialità:
a) il rapporto di gestione;
b) i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente;
c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone
senza attività lucrativa) della legge.
2Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Capitolo quinto
Assistenza amministrativa in materia fiscale31
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 45a32 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su
supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Art. 45b-45g …33
TITOLO III
Prestazioni familiari cantonali
Capitolo primo
Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della
legislazione federale sull’AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

## Art. 46 {#art_46}

Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
Capitolo secondo
Assegno integrativo

## Art. 47 A. Condizioni {#art_47}

1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
31 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2010, 435.
32 Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedenti modifiche: BU
2010, 435; BU 2014, 77.
33 Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010,
435.
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone
da almeno cinque anni se cittadino straniero.34
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere
stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).35
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento
per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non
può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.36
4...37

## Art. 48 B. Estinzione del diritto38 {#art_48}

L’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

## Art. 49 C. Importo massimo dell’assegno {#art_49}

1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…40
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.41

## Art. 50 D. Ricerca di un’occupazione più redditizia {#art_50}

Il titolare del diritto ed i membri dell’unità di riferimento di cui alla Laps devono informare
la Cassa sull’esito delle ricerche di un’occupazione più redditizia.
Capitolo terzo
Assegno di prima infanzia
A. Condizioni

## Art. 51 I. Famiglia monoparentale {#art_51}

1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone
da almeno cinque anni se cittadino straniero;42
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci
anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine
d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).43
2Se il genitore esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto
pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più
recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.44
34 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
35 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
36 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
37 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
38 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
39 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
40 Cpv. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
41 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
42 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
43 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
44 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
3...45

## Art. 52 II. Famiglia biparentale {#art_52}

1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre
o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;46
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere
stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).47
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da
lui esigibile.48
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi
della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere
inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.49

## Art. 53 B. Estinzione del diritto {#art_53}

L’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l’ultimo figlio inizia
l’obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.

## Art. 54 C. Importo massimo dell’assegno {#art_54}

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps
corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.
Capitolo quarto
…52
Art. 55-59 …53
Capitolo quinto
Disposizioni comuni

## Art. 60 A. Titolare del diritto {#art_60}

1Titolare del diritto all’assegno è il genitore.
2È considerato genitore:
a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo.
3Il genitore ha diritto all’assegno solo se risiede legalmente in Ticino.54

## Art. 61 B. Riconoscimento in assegno ed estinzione del diritto {#art_61}

1L’assegno è riconosciuto:
45 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
46 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,
66.
47 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
48 Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
49 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
50 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273; precedenti modifiche: BU 2012,
101; BU 2016, 444.
51 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273.
52 Capitolo abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
53 Art. abrogati dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
54 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;
b) per il figlio accolto in vista di adozione.
2Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:
a) del vincolo di filiazione;
b) di decesso del figlio;
c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.
3Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

## Art. 62 C. Impiego conforme {#art_62}

1Il pagamento dell’assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.
2Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.
3Questa disposizione non si applica all’assegno di prima infanzia.

## Art. 63 D. Periodo di carenza e sua interruzione55 {#art_63}

1Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato
domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta.56
2La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici
mesi consecutivi.
3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al
periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

## Art. 64 E. Esclusione dal diritto {#art_64}

Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in
Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26
giugno 1998 sull’asilo (LAsi).

## Art. 65 F. Decadenza del diritto corrente {#art_65}

1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici
mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità
di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato
o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento
dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

## Art. 66 G. Computo di una pensione alimentare {#art_66}

1Se la madre ha rinunciato ad introdurre l’azione di accertamento della paternità senza
giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la
competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell’assegno
è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.57
2L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il primo ed il
secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.58

## Art. 67 H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione {#art_67}

In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il
partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

## Art. 68 I. Pagamento dell’assegno {#art_68}

L’assegno è versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.

## Art. 69 J. Assegno e contributo di mantenimento {#art_69}

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza
o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.
55 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
56 Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
57 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
58 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2018, 215.

## Art. 70 K. Prescrizione {#art_70}

I termini di prescrizione previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle
prestazioni familiari cantonali.
L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Art. 70a59 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione
periodica una volta all’anno. La revisione deve avvenire nel corso dell’anno d’esercizio.
2La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione
interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è
adattata al movimento degli affari della Cassa.
3La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata
simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

## Art. 71 M. Comunicazione di dati {#art_71}

1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento
del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica
spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni
integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.
2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica
spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale
mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere
che compongono l’unità di riferimento.
3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi.
Capitolo sesto
Assegno parentale61
A. Aventi diritto
I. Condizioni generali
Art. 71a62 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un
rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata
rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del
figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo
provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno
1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure
dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
II. Condizioni economiche
Art. 71b63 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e
finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione,
sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è
costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le
indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
59 Art. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
60 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
61 Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
62 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere
400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella
accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla
restituzione.
B. Importo
Art. 71c64 1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi.
2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a
casa.
C. Concorso di diritti
Art. 71d65 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della
legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.
2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso
è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre.
D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno
Art. 71e66 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.
2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.
3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto
mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.
E. Prescrizione
Art. 71f67 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un
anno dopo l’accoglimento a casa del minore.
F. Rapporto con altre prestazioni cantonali
Art. 71g68 L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.
Capitolo settimo
Assistenza amministrativa in materia fiscale69
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 71h70 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su
supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Capitolo ottavo
Aspetti organizzativi71

## Art. 72 Organo d’esecuzione {#art_72}

1L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.
2Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:
a) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo;
b) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia;
64 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
65 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
66 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
67 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
68 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
69 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
70 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
71 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;72
d) il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente,
delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro
non sottostà all’obbligo contributivo.

## Art. 73 A. Assegno integrativo {#art_73}

1L’assegno integrativo è finanziato:
a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività
lucrativa indipendente;
b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di
lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;
c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro;
d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
e) in via sussidiaria, dal Cantone.
2I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È
applicabile la legislazione federale sull’AVS.
3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative
proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

## Art. 74 B. Assegno di prima infanzia {#art_74}

1L’assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative
proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
Capitolo nono
Finanziamento73
C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

## Art. 75 {#art_75}

1Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui
salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:
a) l’assegno parentale;
b) le misure di sostegno alle famiglie;
c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.
2Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo
0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È applicabile la legislazione
federale sull’AVS.
D. Fondo di compensazione

## Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75 {#art_76}

1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di
compensazione.76
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di
compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia)
della legge.77
3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari.
II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie
Art. 76a78 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di
politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle
Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.
72 Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.
73 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
74 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.
75 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
76 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
77 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
78 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il
contributo prelevato ai sensi della legge.
3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari.
4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione
l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per
le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il
finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.
TITOLO IV
Disposizione abrogativa e finale

## Art. 77 A. Disposizione abrogativa {#art_77}

La legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 è abrogata.

## Art. 78 B. Entrata in vigore {#art_78}

1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2La legge è portata a conoscenza dell’autorità federale.
3Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.
Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 201779
Le disposizioni di cui alla modifica del 12 dicembre 2017 si applicano nei casi in cui la nascita oppure
l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore della modifica
stessa.
Pubblicata nel BU 2009, 59.
79 Disposizione transitoria introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
