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title: "Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali"
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# Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

## Art. 1 a) Dipartimento {#art_1}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della
legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.2
2…3

## Art. 2 b) Ufficio del veterinario cantonale4 {#art_2}

1L’Ufficio del veterinario cantonale è incaricato dell’esecuzione della legislazione
federale e cantonale sulla protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa
contenute.5
2Nell’adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.

## Art. 3 c) Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali {#art_3}

1La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (di seguito CCEA) è
l’organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali (art. 149 OPAn).7
2Essa è composta da cinque a sette membri di cui un rappresentante degli ordini dei medici, dei
farmacisti e dei veterinari del Cantone Ticino, da un rappresentante delle società per la protezione
degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante dell’industria farmaceutica.8
3La CCEA svolge i compiti stabiliti nel capitolo quarto del presente regolamento.
4I membri della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza
nello svolgimento della loro attività ufficiale.

## Art. 4 d) Municipi {#art_4}

I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’art. 5 della legge cantonale sulla protezione
degli animali (detta in seguito legge).

## Art. 5 e) Controllori delle carni {#art_5}

I controllori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli.
Essi controllano in particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli
automezzi, la detenzione nei parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stato di salute
ante mortem, lo stordimento e il dissanguamento.
Ufficio della caccia e della pesca
1 Ingresso modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
2 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000,
99.
3 Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
4 Nota marginale modificata dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
5 Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
6 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
7 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
9 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
482.110

## Art. 6 {#art_6}

L’Ufficio della caccia e della pesca applica le disposizioni concernenti l’addestramento
dei cani da caccia (art. 75 OPAn).
Capitolo secondo
…11
Art. 7-10 …12
Capitolo terzo
Custodia, commercio e pubblicità con animali (art. 85 segg. OPAn)13

## Art. 11 Disposizioni generali {#art_11}

La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione
federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni
di detenzione degli animali in conformità dell’art. 7 della legge.
Detenzione di animali selvatici

## Art. 12 (art. 85-96 OPAn) {#art_12}

1La detenzione di animali selvatici a titolo professionale come pure la tenuta non
professionale di animali selvatici soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario
cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
2Le domande concernenti l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate,
tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale, che rilascia l’autorizzazione
conformemente agli articoli 94-96 OPAn.
3I mutamenti importanti del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno
segnalate all’Ufficio del veterinario cantonale. Se necessario quest’ultimo rilascia le relative
autorizzazioni (art. 107 OPAn).
4L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art.
214 OPAn).
Commercio e pubblicità con animali

## Art. 13 (art. 103-111 e 214 OPAn) {#art_13}

1Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali
vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale (art. 104 OPAn).
2L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 214
OPAn).
Capitolo quarto
Esperimenti su animali (art. 112-149 OPAn)16

## Art. 14 Annuncio e richiesta {#art_14}

1Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la
documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn.
2L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’art. 139
cpv. 4 OPAn.

## Art. 15 Procedura di autorizzazione {#art_15}

Il Dipartimento esamina le richieste, decide sulla scorta della proposta della commissione
e rilascia l’autorizzazione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della
commissione (art. 139 cpv. 4 OPAn).
10 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
11 Capitolo abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
12 Art. abrogati dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
13 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
14 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
15 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
16 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
17 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
18 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
482.110

## Art. 16 Compiti della CCEA {#art_16}

1La CCEA svolge le mansioni previste dall’art. 34 cpv. 2 della LPAn. In particolare
esamina le domande e formula una proposta scritta al Dipartimento.
2…20
Capitolo quinto
Registro di controllo (art. 30, 93 cpv. 1, 108 e 143 OPAn)21

## Art. 17 Contenuto del registro e conservazione {#art_17}

1Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per
il commercio e la pubblicità con animali, per le borse di settore e le esposizioni, per l’allevamento
professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici oppure per l’esecuzione di
esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi.
2L’Ufficio del veterinario cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati oltre ai dati richiesti
dall’OPAn.
3Il registro dei controlli deve essere conservato almeno tre anni dopo la morte o la cessione degli
animali in esso registrati.
Capitolo sesto
Competizioni sportive

## Art. 18 Controlli antidoping {#art_18}

L’Ufficio del veterinario cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive
ad eseguire controlli anti-doping sugli animali (art. 16 cpv. 3 OPAn).
Capitolo settimo
Società per la protezione degli animali

## Art. 19 Riconoscimento {#art_19}

1Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti
requisiti:
a) possiedono uno statuto adottato dall’assemblea e conforme alle disposizioni vigenti in materia
di protezione degli animali;
b) hanno svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali durante un periodo minimo
di due anni;
c) operano tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di animali. In casi particolari,
l’Ufficio del veterinario cantonale può concedere deroghe per un periodo limitato;24
d) hanno la propria sede nel Cantone.
2Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai
documenti comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.
3Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate
delle società già riconosciute.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali

## Art. 20 Approvazione ed entrata in vigore {#art_20}

Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale25, entra in
vigore26 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
19 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
20 Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
21 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
22 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
23 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
24 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
25 Approvazione federale: 15 agosto 1987.
26 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 259.
482.110
Pubblicato nel BU 1987, 259.
