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title: "Regolamento sulla gestione delle acque"
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# Regolamento sulla gestione delle acque

## Art. 1 (art. 1 LGA) {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla gestione delle acque
del 21 gennaio 2025 (LGA).
2Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Autorità competenti

## Art. 2 a) Consiglio di Stato {#art_2}

Il Consiglio di Stato esercita in generale la vigilanza superiore sull’applicazione della
legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di gestione delle acque e
ordina inoltre i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo
della forza idrica.

## Art. 3 b) Dipartimento del territorio {#art_3}

Il Dipartimento del territorio (DT) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal
presente regolamento.

## Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1 {#art_4}

1La Divisione dell’ambiente (DA) è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 2 LGA, ad eccezione degli ambiti espressamente
attribuiti alla Divisione delle risorse e all’Ufficio dell’energia.
2La Divisione delle costruzioni (DC) è competente per la concessione di sussidi ai sensi dell’articolo
76 LGA sino a 500'000 franchi.2

## Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo {#art_5}

1La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) svolge i compiti
attribuitele dal presente regolamento, prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza
ad altre autorità e inoltre:
a) costituisce il servizio di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 49 della legge federale sulla
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
b) esercita la polizia delle acque e il servizio incidenti (servizio avarie ai sensi dell’articolo 49
LPAc);
c) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come
pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2
lettera e LGA;
d) garantisce la promozione, la consulenza, l’esame e l’approvazione ed esercita la sorveglianza
dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS), dei piani generali dell’acquedotto (PGA) e
dei piani cantonali dell’approvvigionamento idrico (PCAI);
e) sorveglia e verifica periodicamente il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque
(IDA), autorizza lo scarico di acque industriali e artigianali, controlla i sistemi di smaltimento
degli scarichi industriali mediante prelievi e analisi e controlla le acque di scarico;
1 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
f) autorizza l’abbassamento e gli scavi in falda;
g) autorizza i sondaggi, le trivellazioni e gli scavi nelle zone in cui sono presenti acque sotterranee;
h) garantisce il monitoraggio delle qualità delle acque superficiali e sotterranee.
2Il Nucleo operativo incidenti (NOI) è istituito in seno alla SPAAS, che coadiuva nei compiti di
servizio incidenti (avarie), e fornisce consulenza specialistica in tale ambito agli enti di primo
intervento.

## Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua {#art_6}

1L’Ufficio dei corsi d’acqua (di seguito UCA):3
a) promuove i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua in base ai concetti di gestione del rischio;
b) vigila sugli interventi sui corsi d’acqua e all’interno dello spazio riservato alle acque;
c) esegue la regolazione del Lago di Lugano e provvede alla manutenzione dello sbarramento di
regolazione;4
d) garantisce il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e, più ingenerale, delle risorse
idriche cantonali, tramite la rete idrometeorologica cantonale;
e) sorveglia gli impianti di accumulazione di competenza cantonale.
2L’UCA, quale servizio tecnico, si occupa di sorvegliare gli impianti di accumulazione di competenza
dei Cantoni e di promuovere i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua.

## Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia {#art_7}

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) esegue i compiti e adotta le decisioni
affidatigli dal presente regolamento.

## Art. 8 g) Divisone delle risorse {#art_8}

La Divisione delle risorse (DR) è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4, sezione 4 LGA, da 10'000 a 100'000 franchi.

## Art. 9 h) Ufficio dell’energia {#art_9}

L’Ufficio dell’energia (UEn) svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento e inoltre:
a) vigila al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni per l’utilizzo
della forza idrica, tra cui l’applicazione dei deflussi minimi;
b) prende nell’ambito della gestione della forza idrica le decisioni non altrimenti attribuite per
competenza ad altre autorità;
c) persegue e giudica le contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4 sezione 4 LGA, fino a
10'000 franchi.

## Art. 10 Corpo d’acqua {#art_10}

Si definisce corpo d’acqua un elemento distinto e significativo di acque superficiali (lago,
fiume, torrente, canale o bacino artificiale) o sotterranee (acquifero), oppure una parte di esso.
Capitolo secondo
Strumenti di gestione delle acque
Piano cantonale della gestione delle acque

## Art. 11 (art. 4 LGA) {#art_11}

Il piano cantonale della gestione delle acque (PCGA):
a) fissa gli obiettivi e le priorità della gestione delle acque a livello cantonale e di bacino idrografico
a medio e lungo termine, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e l’uso parsimonioso
delle risorse;
b) definisce un piano d’azione comprendente le misure volte a raggiungere gli obiettivi e le autorità
tenute ad attuarle.

## Art. 12 {#art_12}

1Il PCGA è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.
2Il PCGA è adottato dal Consiglio di Stato.

## Art. 13 c) effetti {#art_13}

Il PCGA ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
3 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
4 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## Art. 14 d) verifica e modifica {#art_14}

Il PCGA è sottoposto a verifica e aggiornamento di regola ogni quindici anni, mediante
la procedura di adozione.
Catasto delle acque e inventario dei prelievi
(art. 5 LGA)

## Art. 15 a) catasto delle acque {#art_15}

1Il catasto delle acque è allestito e tenuto a giorno dall’UCA, in collaborazione con
l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI).
2Esso è costituito da un catalogo corredato da una rappresentazione cartografica georeferenziata
(geodato digitale).

## Art. 16 b) inventario dei prelievi {#art_16}

1L’inventario dei prelievi è allestito e tenuto a giorno dall’UEn, in collaborazione con
l’UPAAI.
2Esso elenca i prelievi che eccedono l’uso comune relativi ai corpi d’acqua e alle sorgenti, le quantità
di acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica.
Piano dei settori di protezione delle acque

## Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA) {#art_17}

Il piano dei settori di protezione delle acque (PSP) indica i settori Ao e Au di protezione
delle acque superficiali e sotterranee utilizzabili e i loro rispettivi settori d’alimentazione, nonché i
settori Zo e Zu.

## Art. 18 {#art_18}

1Il PSP è allestito in formato di geodato digitale dall’UPAAI, sentiti i municipi, gli enti
pubblici e le associazioni interessate.
2Esso è adottato in formato di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

## Art. 19 c) effetti {#art_19}

Il PSP ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

## Art. 20 d) modifica {#art_20}

Il PSP può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano di protezione delle acque sotterranee

## Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA) {#art_21}

1Il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano delle zone di protezione S1, S2 e S3 o eventualmente Sm, Sh in formato di geodato
digitale secondo le direttive federali;
c) norme di applicazione;
d) catasto dei pericoli (piano dei conflitti) relativi alle attività e agli impianti all’interno delle zone di
protezione;
e) piano di risanamento e gestione dei conflitti esistenti.

## Art. 22 {#art_22}

1Il PPAS è allestito dal proprietario delle captazioni d’interesse pubblico e sottoposto per
verifica tecnica all’UPAAI.
2Il PPAS è adottato in forma di geodato digitale dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il Comune
lo notifica mediante il portale cantonale di pubblicazione ai proprietari interessati, i quali possono
presentare ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
3Il Consiglio di Stato approva il PPAS in formato digitale e decide i ricorsi.

## Art. 23 c) effetti {#art_23}

1Il PPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
2Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, può conferire ai proprietari delle captazioni il
diritto di espropriazione dei diritti reali necessari. In tal caso è applicabile la legge di espropriazione
dell’8 marzo 1971.

## Art. 24 d) verifica e modifica {#art_24}

1Il proprietario sottopone il PPAS a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee

## Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA) {#art_25}

Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee (PAPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano in forma di geodato digitale che delimita le zone di protezione S2 e S3 (dimensionate per
l’emungimento potenziale massimo espresso in l/min) e indica l’ubicazione di massima del
futuro punto di prelievo;
c) norme di applicazione.

## Art. 26 {#art_26}

1Il PAPAS è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici
e gli altri interessati.
2Mediante il portale cantonale di pubblicazione esso è notificato ai proprietari interessati, i quali
possono presentare opposizione al Consiglio di Stato entro trenta giorni.
3Il Consiglio di Stato adotta il PAPAS in forma di geodato digitale.

## Art. 27 c) effetti {#art_27}

Il PAPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

## Art. 28 d) verifica e modifica {#art_28}

1Il PAPAS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

## Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA) {#art_29}

Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (PSTAG) si
compone di due piani in forma di geodato digitale che delimitano le aree in cui le captazioni a uso
termico e rispettivamente le sonde geotermiche sono potenzialmente permesse, previa
autorizzazione o concessione.

## Art. 30 {#art_30}

Il PSTAG è allestito dal DT. Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di
Stato.

## Art. 31 c) effetti {#art_31}

Il PSTAG ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

## Art. 32 d) verifica e modifica {#art_32}

1Il PSTAG è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano regionale di smaltimento delle acque

## Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA) {#art_33}

1Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) coordina e ottimizza i provvedimenti
di protezione delle acque.
2Esso indica in particolare:
a) le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni allacciate;
b) le acque superficiali si prestano all’immissione di acque di scarico, specie in caso di
precipitazioni;
c) le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che richiedono esigenze più severe
relative all’immissione nel ricettore naturale.

## Art. 34 {#art_34}

1Il PRS è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
2Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

## Art. 35 c) effetti {#art_35}

Il PRS è vincolante per le autorità.

## Art. 36 d) verifica e modifica {#art_36}

1Il PRS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano generale di smaltimento delle acque

## Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA) {#art_37}

1Il PGS si compone dei seguenti documenti:
a) i piani delle zone e le misure secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione delle acque
del 28 ottobre 1998 (OPAc);
b) il piano di attuazione e di finanziamento.
2Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

## Art. 38 b) procedura ordinaria {#art_38}

Il PGS è pubblicato e adottato in forma di geodato digitale.

## Art. 39 c) procedura semplificata {#art_39}

1Sono soggette alla procedura semplificata le modifiche di secondaria importanza,
ovvero modifiche che non alterano in modo sostanziale il concetto di smaltimento e non comportano
un aumento importante dei costi.
2Il Municipio allestisce la modifica di secondaria importanza e la sottopone all’UPAAI per preavviso
tecnico.
3La modifica è adottata e pubblicata in formato di geodato digitale dal Municipio per trenta giorni,
previo avviso all’albo comunale. Nel termine di pubblicazione ogni cittadino del Comune e ogni altra
persone o ente che dimostra un interesse legittimo può presentare osservazioni.
4Il DT approva la modifica in formato di geodato digitale; essa entra in vigore con l’approvazione.

## Art. 40 d) verifica e modifiche {#art_40}

1Il PGS è sottoposto a verifiche di regola ogni quindici anni.
2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione.

## Art. 41 e) intervento sostitutivo {#art_41}

1In caso di inadempienza da parte del Comune, il Consiglio di Stato lo diffida,
avvertendolo che in caso d’ulteriore inosservanza interverrà a titolo sostitutivo a sue spese.
2Il Consiglio di Stato allestisce il PGS sostitutivo secondo la procedura dell’articolo 8 LGA e lo
sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine; trascorso questo termine
il Consiglio di Stato adotta il PGS sostitutivo.
Piano cantonale dell’approvvigionamento idrico

## Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA) {#art_42}

Il PCAI è costituito da un piano e un relativo rapporto.

## Art. 43 {#art_43}

1Il PCAI è allestito dal DT per l’intero territorio cantonale o per singoli comprensori, sentiti
i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
2Il PCAI è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato; esso entra immediatamente
in vigore.

## Art. 44 c) impianti di interesse generale {#art_44}

1Sono impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico gli impianti,
i manufatti e le condotte necessari alla produzione e al trasporto di acqua potabile fino alla rete di
distribuzione, segnatamente:
a) captazioni e sorgenti;
b) pozzi;
c) stazioni di pompaggio e sovrappressione;
d) impianti di trattamento;
e) serbatoi e relative riserve antincendio;
f) condotte di adduzione e di collegamento sovracomunale;
g) camere di rottura e di ripartizione;
h) infrastrutture di telegestione.
2La rete di distribuzione, gli allacciamenti privati, i contatori per l’acqua presso le utenze e gli idranti
sono esclusi.
3La ridondanza delle condotte di collegamento sovracomunale non è considerata ai fini dei sussidi.

## Art. 45 c) modifiche {#art_45}

1Il PCAI viene periodicamente aggiornato, di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
3Modifiche di secondaria importanza o dovute a interventi urgenti sono adottate dal Consiglio di
Stato senza consultazione.
4Sono modifiche di secondaria importanza quelle che non modificano in modo sostanziale il
funzionamento della rete, il sistema di approvvigionamento idrico o la modalità di distribuzione, in
particolare:
a) l’adeguamento alle normative di opere di interesse generale e sovracomunale;
b) modifiche dell'ubicazione di opere o del tracciato di condotte di interesse generale già previste
a PCAI.
Piano generale dell’acquedotto

## Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA) {#art_46}

1Il PGA è costituito da:
a) un piano e uno schema idraulico;
b) un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico.
2Il PGA è coordinato con il PCAI.
3Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

## Art. 47 {#art_47}

Per la procedura fanno stato per analogia l’articolo 8 capoverso 3 LGA e gli articoli 38 e
39 RGA.

## Art. 48 c) verifica e modifiche {#art_48}

1Il PGA è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione
Piano delle rivitalizzazioni
(art. 10 cpv. 1 LGA)

## Art. 49 a) procedura {#art_49}

Il piano delle rivitalizzazioni è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i comuni,
gli enti pubblici e gli altri interessati.

## Art. 50 b) effetti {#art_50}

Il piano delle rivitalizzazioni ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

## Art. 51 c) modifica {#art_51}

Il piano delle rivitalizzazioni può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano dei risanamenti
(art. 10 cpv. 2 LGA)
a) procedura
5 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## Art. 52 {#art_52}

Il piano dei risanamenti è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti l’UEn e i
proprietari delle opere e degli impianti oggetto di risanamento.

## Art. 53 b) effetti {#art_53}

Il piano dei risanamenti ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

## Art. 54 c) modifica {#art_54}

Il piano dei risanamenti può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Capitolo terzo
Qualità delle acque
Sezione 1
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

## Art. 55 Approvazione dei progetti {#art_55}

L’approvazione è rilasciata nell’ambito della procedura di domanda di costruzione ai
sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) o di altre procedure speciali.
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

## Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA) {#art_56}

1Detentore di edifici e impianti è il proprietario, superficiario, affittuario o qualsiasi altra
persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto
sull’edificio o impianto.
2Con impianti pubblici sono intesi tutti gli impianti destinati a uno scopo di interesse pubblico.
Sezione 2
Impianti di smaltimento delle acque di scarico
Obbligo di allacciamento

## Art. 57 (art. 19 e 20 LGA) {#art_57}

1L’obbligo di allacciamento è deciso dal Municipio all’interno della zona edificabile e
dall’UPAAI all’esterno della zona edificabile.
2Il progetto di allacciamento è preventivamente approvato dall’autorità competente giusta il
precedente capoverso.
Sezione 3
Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico
Contributi di costruzione
(art. 22 LGA)

## Art. 58 a) comprensorio {#art_58}

1Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi di costruzione.
2Gli edifici per i quali è esigibile l’allacciamento alle canalizzazioni ai sensi della legislazione federale
sono equiparati a quelli all’interno del perimetro.

## Art. 59 b) contributi definitivi {#art_59}

…6

## Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti {#art_60}

Ai fini dell’adeguamento in base agli abitanti equivalenti si considera in particolare
l’intensità dell’uso e il grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.

## Art. 61 d) prospetto dei contributi {#art_61}

1Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi.
2Il prospetto dei contributi deve contenere in particolare:
a) il comprensorio d’imposizione;
b) l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;
c) gli importi dei singoli contributi;
d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo/preconsuntivo, se si
tratta di contributi definitivi;
6 Art. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
e) il tasso d’interesse;
f) i termini di pagamento;
g) il termine di reclamo al Municipio.
3Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi
successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

## Art. 62 e) pubblicazione del prospetto {#art_62}

1Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la cancelleria comunale,
previo avviso nel Foglio ufficiale.
2Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo
interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.

## Art. 63 f) reclamo {#art_63}

1Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al
Municipio.
2Il reclamo può essere diretto:
a) contro il principio dell’assoggettamento;
b) contro l’ammontare del contributo;
c) contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
3Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere
chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni
altro interessato.
Sussidi cantonali
(art. 31 LGA)

## Art. 64 a) spese sussidiabili {#art_64}

1Il Cantone sussidia i costi per l’allestimento dei PGS, ossia:
a) catasto allacciamenti privati;
b) catasto impianti pubblici;
c) allestimento banca dati;
d) onorari per prestazioni previste dal capitolato d’oneri approvato dall’UPAAI del DT;
e) ispezioni con telecamera delle canalizzazioni;
f) prestazioni di terzi necessarie per l’esecuzione di misurazioni di acque chiare, di prove
d’infiltrazione ecc.
2Non sono sussidiabili le spese per:
a) rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidio;
b) progetti approvati dopo dell’esecuzione delle opere;
c) sorpassi o prestazioni non contemplate che non siano stati tempestivamente annunciati
all’UPAAI del DT;
d) allacciamenti privati;
e) migliorie della pavimentazione.

## Art. 65 b) ammontare {#art_65}

1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei
comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore);
– 20% (zona inferiore).
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore);
– 40% (zona inferiore).
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% all’80%.
2L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui
sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.7
3La decisione di sussidio è adottata da:
- SPAAS fino a 30'000 franchi;
- DA fino a 100'000 franchi;
- Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.8
7 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
8 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti {#art_66}

1Sono soggetti alla tassa per l’utilizzo degli impianti i proprietari e i beneficiari di diritti di
superficie dei fondi inclusi nelle zone allacciate alle canalizzazioni pubbliche definite dal PGS.
2La tassa è composta da una tassa base e da una tassa variabile:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di
stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali
la tipologia dell’utenza in base agli abitanti equivalenti;
b) la tassa variabile copre almeno il 20% dei costi complessivi degli impianti ed è calcolata in
funzione del consumo d’acqua della proprietà allacciata e può tenere conto del carico
inquinante in base agli abitanti equivalenti.
3Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo di smaltimento;
c) ammortamenti;
d) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
e) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
f) altri costi indipendenti dalla qualità di acqua smaltita.
4La DA può emanare linee guida sul prelievo delle tasse di utilizzo degli impianti.
Capitolo quarto
Utilizzo delle acque
Sezione 1
Norme generali
Riduzione temporanea della quantità di acqua autorizzata o concessionata

## Art. 67 {#art_67}

1La quantità di acqua autorizzata o concessionata può essere ridotta fino a un massimo
del 50% in periodi di grave penuria d’acqua o in casi di emergenza.
2Sono considerati casi di emergenza, in particolare:
a) situazioni di grave penuria in acqua potabile;
b) contaminazione di captazioni d’acqua a scopo potabile;
c) siccità prolungata.
3La decisione di riduzione temporanea di quantità di acqua è adottata dal DT, sentiti i servizi
interessati.
Sezione 2
Approvvigionamento idrico
Autorizzazione o concessione per approvvigionamento idrico
(art. 37 LGA)

## Art. 68 a) domanda {#art_68}

1La domanda deve esporre: il motivo, lo scopo, la modalità di prelievo dell’acqua, il
quantitativo di acqua captata e i tempi di captazione.
2La domanda deve essere corredata da un rapporto tecnico conforme alle linee guida emanate dalla
DA.
3La domanda e gli allegati, firmati dal richiedente e dal proprietario del fondo, devono essere
presentati alla SPAAS.

## Art. 69 {#art_69}

1La SPAAS pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo
avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale.
2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
3L’autorizzazione è decisa dalla SPAAS, la concessione dalla DA.

## Art. 70 c) rinnovo e modifica {#art_70}

Per il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione e della concessione valgono le stesse
condizioni previste per il rilascio.
Autorizzazione d’emergenza

## Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA) {#art_71}

In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, guasti agli impianti e simili),
la DA può autorizzare captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto per la durata
massima di due mesi.
Prelievi di acque pubbliche

## Art. 72 (art. 38 LGA) {#art_72}

Per il rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 38 LGA si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.

## Art. 73 Tasse {#art_73}

1La tassa cantonale per l’utilizzo di acqua potabile a scopi commerciali (art. 39 cpv. 1
LGA) ammonta a:
a) 1 franco al metro cubo, nel caso di bevande;
b) 0.5 franchi al metro cubo, nel caso di altri usi.
2La tassa comunale è composta da una tassa base e da una tassa sul consumo:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi;
b) la tassa sul consumo copre almeno il 20% dei costi complessivi e può essere differenziata in
forma crescente se l’uso è comune, accresciuto o privativo.
3Per differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo si intende:
a) l’uso a copertura dei bisogni primari (uso comune) della popolazione, quando l’acqua è
destinata a scopi alimentari e sanitari;
b) l’uso accresciuto, quando i quantitativi di acqua utilizzati superano ampiamente quelli necessari
per un uso comune;
c) l’uso commerciale (privativo), quando l’acqua è destinata alla fabbricazione di prodotti o a offrire
servizi a pagamento.
4Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo e di approvvigionamento;
c) ammortamenti;
d) costi delle analisi dell'acqua;
e) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
f) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
g) altri costi indipendenti dalla quantità di acqua fornita.
5L’accordo del Cantone, ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 LGA, è conferito dalla DA.
6La DA può emanare linee guida.
Impianti per l’approvvigionamento idrico

## Art. 74 (art. 41 LGA) {#art_74}

Le prescrizioni tecniche ai sensi dell’articolo 41 LGA sono emanate dalla DA, sulla base
dello stato dell’arte definito dalle associazioni di categoria.

## Art. 75 Sussidi {#art_75}

1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei
comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore)
– 20% (zona inferiore)
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore)
– 40% (zona inferiore)
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% al 60%.
2Sono sussidiabili unicamente le opere di interesse generale definite giusta l’articolo 41 e i relativi
costi di progettazione. La DA può emanare linee guida sulle opere e i costi sussidiabili.
3Sono erogati sussidi in funzione di un onere finanziario manifestamente sproporzionato (art. 42
cpv. 1 LGA) se il costo complessivo medio a carico di un’economia domestica per
l’approvvigionamento in acqua potabile è uguale o superiore a 470 franchi annui.
4L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui
sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.
5La decisione di sussidio è adottata da:
- SPAAS fino a 30'000 franchi;
- DA fino a 100'000 franchi;
- Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.9
Sezione 3
Sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Autorizzazione o concessione per sfruttamento termico e geotermia
(art. 43 LGA)

## Art. 76 a) competenza {#art_76}

Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.

## Art. 77 b) durata {#art_77}

1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
2La durata massima delle concessioni è di venti anni; possono essere rinnovate.

## Art. 78 c) condizioni {#art_78}

1Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee è autorizzato solo a partire da 15 kW
di potenza estratta.
2I punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque
sotterranee a scopo termico devono rispettare le seguenti condizioni:
a) una perizia idrogeologica deve dimostrare che l’impianto non interferisca con quelli esistenti;
b) la distanza tra due sonde geotermiche deve essere di almeno 5 m;
c) per i prelievi ad uso termico, la restituzione non deve modificare la temperatura della falda in
misura superiore a 3 °C oltre un raggio di 100 m dal punto di resa.

## Art. 79 d) tasse {#art_79}

1Per lo sfruttamento della geotermia è prelevata una tassa una tantum in base alla
potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 900 per impianti dai 5 a 10 kW estratti;
b) fr. 1’200 per impianti dai 11 a 20 kW estratti;
c) fr. 1’500 per impianti dai 21 a 30 kW estratti:
d) fr. 1’800 per impianti dai 31 a 40 kW estratti;
e) fr. 2’100 per impianti dai 41 a 50 kW estratti;
f) fr. 2’400 per impianti dai 51 a 60 kW estratti;
g) fr. 2’700 per impianti dai 61 a 70 kW estratti;
h) fr. 3’000 per impianti dai 71 a 80 kW estratti;
i) fr. 3’300 per impianti dai 81 a 90 kW estratti;
J) fr. 3’600 per impianti dai 91 a 100 kW estratti;
k) fr. 4’200 per impianti dai 100 a 125 kW estratti;
l) fr. 4’900 per impianti dai 126 a 150 kW estratti;
m) fr. 6’200 per impianti dai 151 a 200 kW estratti;
n) fr. 7’500 per impianti oltre i 201 kW estratti.11
2Per lo sfruttamento delle acque a scopo termico è prelevata una tassa una tantum in base alla
potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 2’000 per impianti dai 5 ai 20 kW estratti;
b) fr. 3’000 per impianti dai 21 ai 30 kW estratti;
c) fr. 4’000 per impianti dai 31 ai 40 kW estratti;
d) fr. 5’000 per impianti dai 41 ai 50 kW estratti
e) fr. 7’500 per impianti dai 51 ai 75 kW estratti;
f) fr. 10’000 per impianti dai 76 ai 100 kW estratti;
g) fr. 15’000 per impianti dai 101 ai 150 kW estratti;
h) fr. 20’000 per impianti dai 151 ai 200 kW estratti;
i) fr. 25’000 per impianti oltre i 201 kW estratti.12
3Sono esenti da tassa le reti di teleriscaldamento.
Sezione 4
Utilizzo della forza idrica
9 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
10 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
11 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
12 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Concessione per utilizzo della forza idrica
(art. 51 LGA)

## Art. 80 a) domanda {#art_80}

1La domanda deve contenere:
a) le generalità dell’istante;
b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere
progettate;
c) un profilo longitudinale;
d) la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;
e) la quantità di acqua da derivare;
f) una descrizione degli impianti:
– presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota,
– sbarramento e relative quote,
– opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di
scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata,
– centrale,
– impianti di pompaggio,
– curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti
d’acqua,
– curva delle portate utilizzabili,
– volume di accumulazione,
– caduta lorda,
– caduta netta,
– capacità di produzione,
– opere di restituzione al corso d’acqua;
g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
h) un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi e discontinui, ai sensi della
legislazione federale;
i) indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica;
j) eventualmente un rapporto geologico.
2La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UEn.
3L’UEn può concedere delle deroghe al capoverso 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni
per impianti esistenti.

## Art. 81 {#art_81}

1L’UEn pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo
avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. La domanda è inoltre notificata agli eventuali
beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.
2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
3La concessione per impianti con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW è decisa dal Consiglio
di Stato.

## Art. 82 c) responsabilità e obblighi {#art_82}

1I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato
idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni
causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.
2Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente
pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.
3Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare
in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.
4Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le
informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia
prodotta.
5Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli
eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
6Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a
fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il
buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno.
7L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal
beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione.
8L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime
delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale
delle opere.
d) durata
Art. 82a13 La durata massima delle concessioni per l’utilizzo della forza idrica rilasciate per impianti
con una potenza lorda media inferiore a 50 kW è di venti anni.

## Art. 83 Modifiche della concessione {#art_83}

1Le modifiche della concessione sono notificate al Gran Consiglio, tramite l’Ufficio
presidenziale.
2Di principio sono essenziali solo le modifiche che comportano un aumento del prelievo d’acqua
rispetto alla concessione.
3Non sono essenziali le modifiche che riguardano, in particolare:
a) interventi volti a spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale;
b) variazione dell’invaso utile nei bacini di accumulo;
c) variazione delle caratteristiche costruttive delle opere di captazione, ritenzione e restituzione
delle acque (ad es. quote, coordinate ecc.);
d) ampliamento e realizzazione di nuovi impianti tra la quota di captazione e quella di restituzione
delle acque, previste dalla concessione.
Sezione 5
Altri utilizzi

## Art. 84 Competenza {#art_84}

1Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.
2Le autorizzazioni e le concessioni per il pompaggio di accumulo di energia sono di competenza del
Consiglio di Stato; l’UEn esercita i compiti attribuiti dagli articoli 68 capoverso 3 e 69 capoverso 1
alla DA rispettivamente alla SPAAS.
3In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, incendi e simili), la DA può autorizzare
captazioni provvisorie per la durata massima di due mesi.

## Art. 85 Durata {#art_85}

1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
2La durata massima delle concessioni per altri utilizzi è di venti anni, ad eccezione di quelle per il
pompaggio per l’accumulo di energia la cui durata è di quaranta anni; possono essere rinnovate.

## Art. 86 Tasse {#art_86}

1Le autorizzazioni e concessioni per altri prelievi da acque di superficie sono soggette
alle seguenti tasse annuali:
a) pompaggio per l’accumulo di energia: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30 l/s;
b) a scopo industriale, artigianale, di cantiere, per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di
macchine: fino a 5 l/s fr. 200, per ogni litro in più fr. 40.- l/s;
c) allevamenti piscicoli: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) irrigazione (giardini, ecc.): fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) innevamento artificiale: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
e) altri usi: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s
2Prelievi da acque sotterranee non destinati all’uso potabile pubblico, agricolo o termico sono
soggetti ad una tassa annuale di fr. 150 fino a 5 l/s e di fr. 30.- l/s per ogni litro in più.14
3In caso di utilizzi misti si applica la tassa più elevata.
Capitolo quinto
Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli
Sezione 1
Norme generali
Principi di intervento
13 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
14 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## Art. 87 {#art_87}

Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli naturali che l’acqua può
generare sono attuate conformemente alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del
21 giugno 1991 (LSCA), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
e alla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat).
Proprietari rivieraschi

## Art. 88 (art. 64 LGA) {#art_88}

Sono proprietari rivieraschi i proprietari di fondi prossimi ad un corpo d’acqua.
Sezione 2
Spazio riservato alle acque
Grandi corsi d’acqua

## Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA) {#art_89}

1Sono grandi corsi d’acqua:
a) Ticino, nella tratta da Bedretto, All’Acqua (46°29’12”N 8°28’38”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’22”N 8°51’23”E);
b) Moesa, nella tratta da Lumino, confine con Canton Grigioni (46°13’52”N 9°04’50”E) a Arbedo-
Castione, confluenza con fiume Ticino (46°13’07”N 9°02’20”E);
c) Brenno, nella tratta da Blenio, Vacarescio (46°35’01”N 8°56’19”E) a Pollegio, confluenza con il
fiume Ticino (41°21’23”N 8°57’14”E);
d) Verzasca, nella tratta da Verzasca, Cabiói (46°22’46”N 8°47’37”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’50”N 8°51’11”E);
e) Maggia, nella tratta da Lavizzara, Ròit (46°27’13”N 8°39’39”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’03”N 8°48’10”E);
f) Melezza, nella tratta da Intragna, In di Piázz (46°10’27”N 8°41’41”E) a Losone, confluenza con
fiume Maggia (46°10’50”N 8°45’30”E);
g) Tresa nella tratta da Ponte Tresa, dogana (45°58’02”N 8°51’32”E) a Fornasette (45°59’21”N
8°47’09”E);
h) Magliasina, nella tratta da Alto Malcantone, Bugiascio (46°03’41”N 8°52’54”E) a Caslano, foce
nel Ceresio (45°58’20”N 8°53’35”E);
i) Vedeggio, nella tratta da Isone, In Verù (46°08’00”N 8°59’56”E) ad Agno, foce nel Ceresio
(45°59’42”N 8°57’43”E);
j) Cassarate nella tratta da Lugano-Bogno, Mardei (46°05’12”N 9°04’08”E)
k) Laveggio, nella tratta da Stabio, monticello (45°51’26”N 8°55’44”E) a Riva San Vitale, foce nel
Ceresio (45°54’17”N 8°58’35”E).
2Per giustificati motivi l’UCA può concedere delle deroghe al divieto di accesso allo spazio riservato
alle acque (art. 65 cpv. 3 LGA).
Sezione 3
Manutenzione e sistemazioni
Manutenzione ordinaria e straordinaria

## Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA) {#art_90}

1La manutenzione ordinaria persegue lo scopo di garantire nel tempo la sicurezza
idraulica e la corretta cura e gestione degli aspetti ecologici dei corpi d’acqua. Essa comprende in
particolare:
a) la gestione corrente della vegetazione ripuale;
b) gli sgomberi ordinari di materiale da camere e bacini di ritenuta.
2La manutenzione straordinaria persegue lo scopo di preservare l’efficienza delle sistemazioni
compromesse a seguito dell’usura o dopo eventi straordinari. Essa comprende interventi puntuali e
limitati nel tempo, in particolare:
a) il ripristino e la riparazione di opere danneggiate;
b) gli sgomberi di camere con volume di materiale superiore a 2’000 mc e gli sgomberi straordinari
di camere a seguito di eventi eccezionali.
c) gli sgomberi da alvei e foci se necessari per motivi di sicurezza, a condizione che non
influenzino negativamente il bilancio di materiale detritico.
3La manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita dai comuni, dai consorzi e dai proprietari
rivieraschi.
4Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all’approvazione del DT. È riservata la
domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
Piano di manutenzione

## Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA) {#art_91}

1Il piano di manutenzione si compone di:
a) rete dei corpi d’acqua nel comprensorio di riferimento;
b) catasto delle opere;
c) programma degli interventi ricorrenti.
2Il piano elenca le opere e i corpi d’acqua suddivisi in tratte unitarie in funzione degli interventi di
manutenzione.
3Il programma degli interventi si riferisce alle opere e alle tratte elencate nel catasto e definisce gli
interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto prevedibile, di manutenzione straordinaria,
indicandone tipologia e frequenza.
4Il piano di manutenzione è aggiornato regolarmente, di regola ogni quindici anni.
5La DC può emanare delle linee guida.15

## Art. 92 {#art_92}

1Il piano di manutenzione è allestito a seconda dei casi dal Municipio o dalla Delegazione
consortile ed è trasmesso per conoscenza all’UCA.
2Nella misura in cui si riferisce a grandi corsi d’acqua, il piano di manutenzione è soggetto
all’approvazione della DC.

## Art. 93 c) effetti {#art_93}

Il piano di manutenzione vincola le autorità.
Sistemazioni
(art. 67 cpv. 1 LGA)

## Art. 94 a) principio {#art_94}

Le sistemazioni perseguono il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per le
persone, le infrastrutture e i beni importanti sul territorio in caso di piene, la rivitalizzazione con il
ripristino e il miglioramento della morfologia naturale dei corpi d’acqua come pure la funzione fruitiva
a beneficio della popolazione nello spazio di pertinenza delle acque.

## Art. 95 b) rivitalizzazioni {#art_95}

Sono interventi di rivitalizzazione in particolare:
a) le misure tecniche sui corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale e finalizzate a
strutturare alveo e rive per riattivare i processi naturali, la dinamica e la concessione degli
ecosistemi all’interno dello spazio riservato alle acque;
b) la messa a cielo aperto e la riqualifica ambientale di corsi d’acqua artificiali sotterranei;
c) interventi volti a favorire la fruibilità delle rive.

## Art. 96 c) protezione contro le piene {#art_96}

Sono interventi di protezione contro le piene le misure tecniche e di gestione come pure
i sistemi di allarme che permettono di prevenire gli effetti pregiudizievoli di esondazione e di
erosione, il trasporto solido di massa nei corsi d’acqua e il ruscellamento superficiale.

## Art. 97 d) interventi combinati {#art_97}

Gli interventi di rivitalizzazione e gli interventi di protezione contro le piene possono
essere combinati fra loro in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi.
Sezione 4
Estrazioni e immissioni di materiali
Obbligo di autorizzazione e di concessione per interventi nei corpi d’acqua

## Art. 98 (art. 70 LGA)16 {#art_98}

1Sono soggetti ad autorizzazione:
a) le immissioni di materiale fino a un volume massimo di 20'000 m3; oppure
b) gli sgomberi urgenti limitati nel tempo (inferiori a un anno) e con un quantitativo di materiale
alluvionale massimo pari a 20'000 m3.
15 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
16 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2Sono soggette a concessione le estrazioni di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non
inquinato:17
a) superiori a 20'000 m3,
b) effettuate per un periodo di tempo (continuato) superiore a un anno, oppure
c) effettuate a scopi commerciali.
3L’autorizzazione ha una durata massima di un anno e la concessione di quindici anni, a partire
dall’inizio dei lavori.
4È riservata inoltre la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE).
Autorizzazione

## Art. 99 a) domanda {#art_99}

La richiesta di estrazione di materiali inerti da corpi d’acqua o di immissione di materiali
di scavo non inquinato in corpi d’acqua deve contenere le seguenti informazioni:
a) la natura dell’intervento (estrazione/immissione);
b) il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’intervento;
c) il luogo d’intervento, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;
d) le caratteristiche e la destinazione del materiale da estrarre rispettivamente le caratteristiche e
la provenienza del materiale da depositare;
e) i mezzi previsti per la realizzazione degli interventi;
f) gli effetti sull’ambiente, le verifiche effettuate in merito alle condizioni di sicurezza e al bilancio
del materiale detritico.

## Art. 100 {#art_100}

1La domanda per l’estrazione di inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di
materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata all’UCA.
2La domanda per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è presentata alla SPAAS.
3L’UCA, rispettivamente la SPAAS, pubblicano la domanda per trenta giorni presso la cancelleria
comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.
4Nel termine di pubblicazione possono fare opposizione al rilascio dell’autorizzazione:
a) ogni persona o ente particolarmente toccato dalla concessione che abbia un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;
b) le organizzazioni ai sensi degli articoli 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e 55 della legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
c) le organizzazioni giusta l’articolo 89 LGA.
5L’opposizione è ricevibile solo se indica i motivi del contrasto con diritto applicabile.
6La domanda per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di
materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è sottoposta al preavviso vincolante della SPAAS.
La DC evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione.
7La DA evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione per l’immissione di materiale
di scavo non inquinato nei laghi.
Procedura semplificata

## Art. 101 (art. 72 LGA) {#art_101}

Per la domanda in via semplificata di applicano gli articoli 99 e 100 cpv. 1, 2, 6 e 7; si
omette la pubblicazione.

## Art. 102 Concessione {#art_102}

1La domanda di concessione per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai
laghi e per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata alla DC.
2La domanda di concessione per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è
presentata alla DA.
3Si applicano per analogia gli articoli 99 e 100 cpv. 3, 4 e 5.
4Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi cantonali interessati, evade le opposizioni e decide sulla
domanda di concessione.
17 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
18 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
19 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
20 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
21 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

## Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi {#art_103}

1Unitamente alle richieste di autorizzazione o concessione ai sensi degli articoli 100 e
102, per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi deve essere richiesta una deroga
giusta l’art. 39 LPAc.
2La deroga può essere concessa alle seguenti condizioni:
a) miglioramento durevole e sostanziale della zona litorale;
b) riqualifica di un fondale compromesso;
c) bilancio ambientale sostenibile dei trasporti.

## Art. 104 Casi di esenzione {#art_104}

L’esenzione dal pagamento della tassa può essere concessa per estrazioni:
a) ad uso privato sino a 5 metri cubi;
b) relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei
comuni, dei patriziati e dei consorzi;
c) effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità oppure
sia restituito nuovamente al corso d’acqua.
Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione

## Art. 105 a) domanda {#art_105}

La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento dei bacini di
accumulazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) volume e caratteristiche fisiche e chimiche del materiale da estrarre;
b) modalità di estrazione;
c) vie di smaltimento del materiale estratto;
d) valutazione previsionale degli effetti ambientali dell’operazione;
e) piano di monitoraggio degli effetti.
b) procedura ordinaria
Art. 105a24 1La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento di bacini di
accumulazione con un volume complessivo maggiore di 20'000 m3 è presentata alla DA, che la
pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso sul Foglio ufficiale.
2Il Consiglio di Stato evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione. È applicabile
per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100 cpv. 4 e 5.
c) procedura semplificata
Art. 105b25 1Sono soggette alla procedura semplificata le domande di autorizzazione per lo
spurgo e lo svuotamento di bacini di accumulazione con un volume complessivo minore di 20'000
m3.
2La DA decide sulla domanda di autorizzazione; si omette la pubblicazione.
Sezione 5
Finanziamento degli interventi
Sussidi cantonali

## Art. 106 a) principi {#art_106}

1Per gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene come pure per gli
interventi combinati l’ammontare dei sussidi è stabilito in base:
a) alla qualità ed efficacia delle misure;
b) all’estensione territoriale delle misure;
c) ai vantaggi sociali e alla fruibilità.
2Non sono riconosciuti sussidi per le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di
un’autorizzazione o di una concessione.
3Il sussidio è concesso nel quadro delle seguenti percentuali, tenuto conto dei sussidi federali:
a) interventi di rivitalizzazione: sussidio cantonale 30% con sussidio federale complessivamente
fino a 95%;
22 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
23 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
24 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
25 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
b) interventi di protezione contro le piene: sussidio cantonale 25% con sussidio federale
complessivamente fino a 70%;
c) interventi combinati: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a
90%.
4I sussidi possono essere definiti in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo
consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale ed economica
del progetto.
5La concessione dei sussidi è subordinata alla condizione che i lavori siano gestiti e realizzati da
studi e imprese specializzate e referenziate.
6La DC può emanare delle linee guida.

## Art. 107 {#art_107}

1Le domande di sussidio sono presentate all’UCA con il progetto di sistemazione sulla
base delle linee guida elaborate della DC.
2Il sussidio è stabilito dal Consiglio di Stato.
Capitolo sesto
Esecuzione
Gestione dei dati personali

## Art. 108 (art. 85 LGA) {#art_108}

1Il sistema informatico cantonale degli impianti e delle attività ai sensi della LGA (SICIA)
raggruppa le banche dati che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi a:
a) autorizzazioni e concessioni;
b) caseifici;
c) distillerie e cantine vinicole;
d) distributori di carburante;
e) garage e carrozzerie;
f) impianti di pretrattamento mobili;
g) impianti di trattamento inerti e di betonaggio;
h) impianti per l’utilizzo delle acque sotterranee e della geotermia;
i) imprese di estrazione e lavorazione della pietra;
j) imprese di pittura;
k) industrie e artigianati beneficiari di un’autorizzazione allo scarico;
l) lavanderie;
m) piccoli impianti di depurazione privati;
n) piazze per la manipolazione di prodotti fitosanitari;
o) serbatoi contenenti liquidi nocivi;
p) studi odontoiatrici.
2La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi
informativi. Essa assolve in particolare i seguenti compiti:
a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel SICIA in maniera conforme
allo scopo stabilito della legge;
b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;
c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.
3Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti le autorità cantonali incaricate dell’applicazione
della presente legge.
4Negli altri casi, su richiesta scritta e motivata, la SPAAS può trasmettere i dati contenuti nel sistema
informatico ad altre autorità cantonali e comunali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, se
necessari all’esecuzione dei loro compiti legali, in modo sistematico, oppure in singoli casi, mediante
liste o su supporto elettronico, alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987 (LPDP) e previa stipulazione di una convenzione.
5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca,
pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
6Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive
interne emanate dal Consiglio di Stato.
Capitolo settimo
Disposizioni finali

## Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti {#art_109}

1L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e
controlli.
2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia
ambientale emanato dalla DA.

## Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi {#art_110}

L’abrogazione e la modifica di atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

## Art. 111 Entrata in vigore {#art_111}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 245.
