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title: "Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli"
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provisions: 7
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# Regolamento sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’impiego da parte della polizia cantonale di strumenti
di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe di veicoli, come pure l’utilizzo delle relative
registrazioni.

## Art. 2 Campo d’applicazione e principi {#art_2}

1Le registrazioni possono essere effettuate unicamente allo scopo di confrontare le
targhe dei veicoli con quelle registrate in banche dati, nell’ambito di operazioni di ricerca,
segnatamente di un veicolo rubato, di un veicolo usato per commettere un atto illecito o del veicolo
di una persona scomparsa.
2L’impiego degli strumenti di lettura automatica e di riconoscimento dei veicoli deve essere idoneo
e proporzionato per raggiungere lo scopo perseguito, oltre che riconoscibile mediante misure
adeguate.

## Art. 3 Apparecchi autorizzati e tipo d’impiego {#art_3}

Gli apparecchi per la lettura automatica e di riconoscimento delle targhe possono
essere fissi o mobili.

## Art. 4 Competenza in materia di impiego {#art_4}

L’ufficiale responsabile ordina l’impiego e le relative modalità.

## Art. 5 Conservazione e distruzione delle registrazioni {#art_5}

1Le registrazioni sono conservate dalla polizia cantonale, la quale prende le misure di
sicurezza adeguate e necessarie per impedire la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione
illecita delle stesse.
2Le registrazioni conservate quale mezzo di prova in vista di una procedura penale, civile e
amministrativa ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia sono distrutte al più tardi con la
scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.
Trasmissione delle registrazioni

## Art. 6 alle autorità competenti {#art_6}

La trasmissione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla
polizia può avvenire spontaneamente o su loro richiesta motivata.

## Art. 7 Entrata in vigore {#art_7}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2011, 439.
1 Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 439.
