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title: "Legge cantonale sulla protezione della natura"
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# Legge cantonale sulla protezione della natura

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione
delle componenti naturali del paesaggio.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

1Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio
cantonale.
2Sono componenti naturali:
a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;
b) i biotopi e i geotopi;
c) la flora, i funghi e la fauna;
d) le rocce, i minerali e i fossili.

## Art. 3 Principi {#art_3}

1Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.
2Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.
TITOLO II
Misure di promozione

## Art. 4 Ricerca e informazione {#art_4}

II Consiglio di Stato promuove l’informazione sulle componenti naturali e la ricerca in
particolare tramite il Museo di storia naturale.

## Art. 5 Consulenza {#art_5}

II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano
fruire di un’adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l’elaborazione di supporti
operativi.

## Art. 6 Valorizzazione e recupero {#art_6}

1II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.
2Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in
particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.
Rapporto sulla natura
Art. 7 1ll Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle
componenti naturali.
2ll rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie
all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati.
3Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.
TITOLO III
Misure di protezione
Capitolo 1
480.100
Oggetti e principi della protezione

## Art. 8 Oggetti particolarmente degni di protezione {#art_8}

Sono considerati particolarmente degni di protezione:
a) i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali
emergenti;
b) i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica;
c) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico;
d) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d’interesse scientifico;
e) le rocce e i minerali rari o d’interesse scientifico;
f) i fossili.

## Art. 9 Provvedimenti generali {#art_9}

1Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi
opera l’intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione
possibile.
2Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere
garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole
ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.
3Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di
adeguate garanzie.
Capitolo 2
Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi
Sezione 1
Classificazione e inventari

## Art. 10 Classificazione {#art_10}

I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati
in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.

## Art. 11 Inventari {#art_11}

1Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.
2Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di
protezione.
3Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.
4Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.
Sezione 2
Istituzione della protezione

## Art. 12 Categorie di protezione {#art_12}

1Sono stabilite le seguenti categorie di protezione:
a) riserva naturale;
b) zona di protezione della natura;
c) zona di protezione del paesaggio;
d) parco naturale;
e) monumento naturale.
2Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.

## Art. 13 Strumenti del Cantone {#art_13}

1Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei
comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale.
2Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi
d’importanza nazionale e cantonale.
Decreto di protezione
a) contenuti
Art. 14 1ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di
protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale.
2ll decreto di protezione contiene:
480.100
a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;
b) i motivi della protezione;
c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.

## Art. 15 b) procedura {#art_15}

1Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei
comuni interessati per un periodo di 30 giorni.
2Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.
3Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.
Strumenti del comune
Art. 16 1ll Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali,
degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.
2Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.
Sezione 3
Gestione dei biotopi

## Art. 17 Accordi con proprietari fondiari e gestori {#art_17}

1Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d’importanza nazionale e
cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale.
2La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.
3Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi
finanziari.
Capitolo 3
Protezione di flora, funghi e fauna

## Art. 18 Protezione generale delle specie {#art_18}

1L’estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la
conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.
2La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è
consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.
3La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in
libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
4Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.

## Art. 19 Specie protette {#art_19}

1Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie
protette.
2Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle
specie protette. È altresì vietato compromettere l’habitat di specie protette o arrecare loro
pregiudizio.
3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.

## Art. 20 Vegetazione delle rive {#art_20}

1La vegetazione delle rive è protetta.
2Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d’acqua
deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.
3Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

## Art. 21 Bandite di raccolta {#art_21}

Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato
può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.
Capitolo 4
Protezione di rocce, minerali e fossili
Protezione di rocce, minerali e fossili
480.100

## Art. 22 {#art_22}

1Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche
va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse,
nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.
2Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può
concedere deroghe per scopi scientifici.

## Art. 23 Autorizzazioni {#art_23}

La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono
soggette ad autorizzazione da parte dei Consiglio di Stato; quest’ultima si distingue in scientifica,
dilettantistica e commerciale.

## Art. 24 Tasse {#art_24}

1La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono
esenti da tassa.
2L’autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un
massimo di fr. 500.--.
3L’autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un
massimo di fr. 20’000.--.

## Art. 25 Ricerca e raccolta {#art_25}

1La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e
senza creare pericolo.
2Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti.
3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.

## Art. 26 Consenso del proprietario {#art_26}

1Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.
2II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un
compenso.
3Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.

## Art. 27 Obbligo di informazione {#art_27}

I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.

## Art. 28 Proprietà {#art_28}

1Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di
proprietà del Cantone.
2Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche.
3Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate
dall’articolo 724 cpv. 3 CCS.

## Art. 29 Bandite di ricerca e raccolta {#art_29}

Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire
bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative e finanziarie
Capitolo 1
Organizzazione, vigilanza e competenze
Consiglio di Stato
Art. 30 1ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.
2Esso stabilisce in particolare le modalità dell’attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi
cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.
3Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare
nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. II relativo Regolamento
stabilisce i dettagli.

## Art. 31 Comuni, patriziati e regioni {#art_31}

1I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare
segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.
480.100
2I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura.
3Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei loro
programmi di sviluppo.

## Art. 32 Associazioni {#art_32}

Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni
che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla
realizzazione degli obiettivi di questa legge.
Capitolo 2
Disposizioni finanziarie
Finanziamento
a) in generale
Art. 33 1ll Cantone e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di
salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché
provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.
2Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e
del paesaggio.
3I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e
alla loro capacità finanziaria.

## Art. 34 b) Cantone {#art_34}

1Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza nazionale e
cantonale.
2Per gli oggetti d’importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a
contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa
globale.

## Art. 35 c) Comuni {#art_35}

1I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale.
2Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole
capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%.

## Art. 36 Condizioni del sussidio cantonale {#art_36}

1Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a
garantire la protezione o la gestione dell’oggetto.
2Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994
sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale.
3Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla
protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2.
TITOLO V
Misure provvisionali ed espropriazione

## Art. 37 Misure provvisionali {#art_37}

1Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il
Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.
2Possono essere ordinati in particolare:
a) il divieto di modificare o distruggere l’oggetto;
b) l’immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;
c) l’adozione immediata di misure idonee a contenere il danno.
3La decisione è comunicata all’autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni
interessati.

## Art. 38 Convalida {#art_38}

1Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi
effetti per la durata di 6 mesi.
2Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura
resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.
480.100

## Art. 39 Espropriazione {#art_39}

II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della
protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di
espropriazione dell’8 marzo 1971.
TITOLO VI
Inosservanza della legge e rimedi giuridici
Capitolo 1
Inosservanza della legge

## Art. 40 Contravvenzioni {#art_40}

1Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a
decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--.
2Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo
fr. 10’000.--.

## Art. 41 Procedure {#art_41}

1I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura
e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite a norma dell’articolo 24a della Legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento
competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.1

## Art. 42 Confisca {#art_42}

Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e
24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono
soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero.

## Art. 43 Obbligo di ripristino {#art_43}

1Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la
situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a
favore di misure di valorizzazione ecologica.
2Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni,
sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.

## Art. 44 Esecuzione coattiva e sostitutiva {#art_44}

1L’autorità competente può imporre coattivamente l’esecuzione, entro un congruo
termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.
2L’ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’art. 292 del Codice penale
svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese
anticipate è istituita, a carico del fondo sul quale l’esecuzione sostitutiva è stata ordinata,
un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.3
3Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce,
il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.
Capitolo 2
Rimedi giuridici
Ricorsi

## Art. 45 a) istanze ricorsuali {#art_45}

1Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.4
3Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. II
ricorso non ha effetto sospensivo.
1 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
2 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
3 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
4 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU
2006, 234.
480.100

## Art. 46 b) legittimazione {#art_46}

1Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
2ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.
3Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv.
1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei
mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.
4Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di
dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.5
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 47 Regolamenti {#art_47}

1Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.
2Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in
applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

## Art. 48 Norma transitoria {#art_48}

1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in
applicazione del diritto anteriore.
2Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi
dell’articolo 14 di questa legge.
3Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani
regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

## Art. 49 Entrata in vigore {#art_49}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo
allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.6
Pubblicato nel BU 2002, 61.
5 Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.
6 Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.
