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title: "Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili"
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provisions: 7
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# Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili

## Art. 1 {#art_1}

1È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla
proprietà privata.
2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione

## Art. 2 o non più conformi alle norme in materia di circolazione.2 {#art_2}

1Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve:
a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione
dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure
b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal
ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo
immediato di inquinamento.3
2Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui
al cpv. 1 lett. a.4
3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza
indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.

## Art. 3 {#art_3}

…5

## Art. 4 {#art_4}

1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area
di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati
su fondi di sua proprietà.
3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha
proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo
detentore del veicolo.7
5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di
dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto

## Art. 5 comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.8 {#art_5}

…9
1 Titolo modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
2 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
3 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996,
69.
4 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
5 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996,
69.
6 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
7 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
8 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
9 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
832.200

## Art. 6 {#art_6}

1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.
20.000.--.
2La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
3L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.

## Art. 8 Art. 7 ...11 {#art_8}

Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1969, 57.
10 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
11 Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
12 Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.
