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title: "Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale"
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# Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1I Cantoni concordatari si propongono:
a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti
contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di
costruzione e d’esercizio;
b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su
questioni di carattere tecnico;
c) di promuovere l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
2I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

1Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di
persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati:
a) gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
b) gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche),
purchè non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.
2Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti
dell’ordinanza d’esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev’essere
annunciata all’autorità cantonale competente.
3Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.
Capitolo II
Costruzione ed esercizio degl’impianti

## Art. 3 Autorizzazione {#art_3}

1Per la costruzione e l’esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta
l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’impianto
tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.
2L’autorizzazione di costruire o di esercitare l’impianto non comporta per il Cantone responsabilità
di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente
all’esercente.

## Art. 4 Diritto di espropriazione {#art_4}

I Cantoni possono conferire al titolare dell’autorizzazione il diritto d’espropriazione
conformemente alla legislazione cantonale.

## Art. 5 Requisiti per l’autorizzazione {#art_5}

1I Cantoni rilasciano l’autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo
aver costatato che il progetto o l’impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle
disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state
conchiuse le assicurazioni prescritte, e se:
1 Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
2 Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
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a) l’impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli
della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della
protezione della natura e del paesaggio;
b) l’impianto non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto
appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale nè per le sciovie o le
funivie sottoposte a sovranità cantonale;
c) l’impianto risponde ad una necessità;
d) ne è garantita la sicurezza d’esercizio;
e) l’autorizzazione d’esercizio è limitata a 20 anni.3
2Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’impianti pronti per
l’esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del
presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia
in merito.

## Art. 6 Manutenzione e controllo {#art_6}

1L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.
2I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni
secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono
verbalizzati e comunicati al Cantone.
3Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare
i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza
delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del
controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto
conformemente all’articolo 12 capoverso 2.

## Art. 7 Sanzioni {#art_7}

1In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle
prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini
delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o
definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni
dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.
2Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è
di spettanza dei Cantoni.
3È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.
Capitolo III
Organizzazione

## Art. 8 Organi {#art_8}

1Gli organi del concordato sono la Conferenza, l’Ufficio direttivo e i revisori dei conti.
2I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva.

## Art. 9 Conferenza {#art_9}

1La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni
Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza
possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.
2In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
3La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:
1. l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle
sciovie sottoposte al concordato;
2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del
concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e
prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
3. la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un
periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle
costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;
4. la nomina di due revisori dei conti;
5. la designazione dell’organo tecnico di controllo;
3 Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
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6. l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei
contributi cantonali;
7. la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni
concordate.
4La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni
tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno
1/4 dei Cantoni concordatari.
5Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri
oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.

## Art. 10 Ufficio direttivo {#art_10}

1L’Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro
del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce
consultiva alle sedute dell’Ufficio direttivo.
2L’Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri
organi.
In particolare gli spetta:
1. di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;
2. di sorvegliare l’attività del Servizio tecnico di controllo;
3. di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;
4. compilare il rendiconto annuale;
5. redigere il verbale delle sedute della Conferenza.
3La Conferenza può delegare altri compiti all’Ufficio direttivo.
4L’Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e
fornire ogni schiarimento richiesto circa l’attività svolta.

## Art. 11 Revisori dei conti {#art_11}

I due revisori dei conti verificano annualmente la contabilità dell’Ufficio direttivo e ne
riferiscono alla Conferenza.

## Art. 12 Servizio tecnico di controllo {#art_12}

1Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:
1. preavviso sui progetti;
2. collaudo degl’impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento
dell’entrata in vigore del concordato;
3. controllo periodico e straordinario degl’impianti, nonchè inchieste di carattere tecnico in caso
d’infortunio, di perturbazione e di pericoli inerenti all’esercizio;
4. rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli
eseguiti;
5. preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elaborazione di
proposte relative all’introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all’attenuazione delle
disposizioni in vigore;
6. elaborazione dei rapporti occorrenti all’Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale
e il calcolo delle tasse.
2In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente
l’esercizio dell’impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il
Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell’esercizio
è di competenza dell’autorità cantonale interessata.
3La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le
competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l’esame di questioni speciali, il Servizio tecnico
di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

## Art. 13 Finanziamento {#art_13}

1I fondi necessari per l’esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai
proprietari d’impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.
2Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari
d’impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all’importanza dell’impianto.
3Sarà stabilita una tariffa.
4I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all’importanza degl’impianti esistenti sul
loro territorio.
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## Art. 14 Sede {#art_14}

Il concordato ha sede presso il Segretariato.

## Art. 15 Accessione e recessione {#art_15}

1L’adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno
un impianto contemplato dal concordato.
2I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un
anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato.
Capitolo IV
Disposizioni finali

## Art. 16 Impianti esistenti {#art_16}

1Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni
dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni
del presente concordato e del regolamento.
2Dopo l’entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’impianti esistenti
un’autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita
una sicurezza sufficiente.
3Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.

## Art. 17 Rapporto con altre fonti di diritto {#art_17}

1Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive dei Cantoni e,
ove occorra, dell’INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni.
2Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie
ad esso.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.4
Pubblicato nel BU 1955, 110.
4 Aderiscono al Concordato i seguenti Cantoni: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo,
Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Ticino,
Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.
Adesione del Cantone Ticino con DL 23.6.1955 - BU 1955, 110.
