---
title: "Regolamento d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi"
id: f427f40b-c2ca-4484-836e-bd064202ea1f
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "701.410"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/405
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f427f40b-c2ca-4484-836e-bd064202ea1f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20826/de
read_on: 2026-10-23
sha256: b7dda66e3a40c0a240c8a35ca2f868c0bd701dcbf1af107101d05cc2409bc8c6
provisions: 7
---

# Regolamento d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi

## Art. 1 {#art_1}

L’applicazione della legge sulla protezione delle rive dei laghi è affidata al Dipartimento
del territorio.
Art. 2-9 ...3

## Art. 10 LRL Art. 7-2 {#art_10}

Non sono considerate strade nell’ambito della legge quelle attualmente destinate al solo
transito pedonale.
Il ciglio stradale dal quale vengono misurate le distanze previste dalla legge è quello verso lago. Non
entrano in considerazione le strade di semplice accesso al lago o comunque quelle che non corrono
parallelamente o quasi rispetto alla riva.

## Art. 11 LRL {#art_11}

Art. 114 L’altezza delle costruzioni e l’indice d’occupazione sono stabiliti secondo le norme della
legge edilizia.

## Art. 12 {#art_12}

…5

## Art. 13 LRL Art. 12 {#art_13}

Il proprietario è tenuto a notificare l’ultimazione della costruzione al Dipartimento del
territorio che provvede agli opportuni controlli e alla menzione di cui all’art. 12 della legge.

## Art. 14 LRL Art. 19 {#art_14}

L’ufficiale dei registri deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi parcellamento nella zona di
applicazione della legge del 20 novembre 1961, se il piano non è stato approvato dal Dipartimento
del territorio. Quest’ultimo provvede, se del caso, a chiedere la menzione di assoggettamento alla
legge.
Art. 15-16 ...8
1 Titolo modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
2 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
3 Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
4 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU
1974, 90.
5 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974,
90.
6 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
7 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
8 Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
701.410
Art. 179 La legge del 20 novembre 1961 deroga ai regolamenti edilizi ed ai piani regolatori
comunali previgenti alla sua entrata in vigore, riservate eventuali disposizioni più restrittive previste
agli stessi.

## Art. 18 {#art_18}

Il presente decreto abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile.
Entra in vigore10 con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi.
Pubblicato nel BU 1962, 156.
9 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
10 Entrata in vigore: 14 agosto 1962 - BU 1962, 156.
