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title: "Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino"
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provisions: 14
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# Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

La Convenzione disciplina in particolare:
a) la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione
degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro
dell’UE;
c) l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
d) i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione,
nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo
di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di
associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla
Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

## Art. 2 Collaborazione {#art_2}

1La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel
quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni
contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione
dell’acquis di Schengen e di Dublino.
2La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano
adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati
dall’AAS e dall’AAD.
3Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi
interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.
4Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.
Sezione 2
Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione

## Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni {#art_3}

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni
designano il rispettivo ufficio di contatto.

## Art. 4 Trasmissione delle informazioni {#art_4}

1Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di
contatto.
2La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla
Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.
3Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato
alle informazioni e ai dati.

## Art. 5 Coordinamento {#art_5}

1Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima
di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.
2Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per
l’aspetto temporale.
120.500
Sezione 3
Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino
Contributo dei Cantoni nei comitati misti e

## Art. 6 nei gruppi di lavoro dell’UE {#art_6}

1I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati
misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro
interessi essenziali.
2Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori
e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.
3Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro
dell’UE.
4Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da
un rappresentante della Confederazione.

## Art. 7 Notifica {#art_7}

La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le
notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve
riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.

## Art. 8 Procedura d’adozione {#art_8}

1La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE
come anche ai termini necessari.
2Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE
riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere
giusta l’articolo 5 capoverso 1.

## Art. 9 Trasposizione {#art_9}

1La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o
provvedimenti.
2Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di
trasposizione.
Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

## Art. 10 Rapporto {#art_10}

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi
dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e
l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei
tribunali.

## Art. 11 Assunzione dei costi {#art_11}

1La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la
trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi
per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
2I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui
all’articolo 4 capoverso 3.
Sezione 5
Risoluzione dei conflitti

## Art. 12 Composizione di controversie {#art_12}

1Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC»)
risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.
2Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo
dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.
Sezione 6
Disposizioni finali
120.500

## Art. 13 Denuncia {#art_13}

1La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di
sei mesi.
2La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

## Art. 14 Entrata in vigore {#art_14}

1La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.
2La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.
3Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore1 della presente Convenzione dopo
aver udito la CdC.
Pubblicata nel BU 2008, 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008, 653.
1 Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.
