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title: "Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale"
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provisions: 12
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# Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina le modalità di trasmissione, per via elettronica, tra
una parte o un terzo legittimato e un’autorità fiscale (di seguito autorità) nell’ambito di un
procedimento retto dalla legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), dalla legge federale sull’imposta
federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), dalla legge federale sull’imposta preventiva del 13
ottobre 1965 (LIP) e dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno
1959 (LTEO).
2Il presente regolamento è applicabile, nelle forme descritte in seguito, a tutte le procedure delle
leggi menzionate dal capoverso 1 ad eccezione delle procedure riferite all’imposta sulle successioni
e donazioni (art. 141 segg. LT) e delle procedure di ricorso cui agli articoli 227 e seguenti LT, 140 e
seguenti LIFD, 54 e seguenti LIP e 31 e seguenti LTEO.
3Le procedure elettroniche comunali sono rette dal diritto del relativo Comune. In assenza di una
specifica regolamentazione si applicano le presenti normative cantonali.

## Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura {#art_2}

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione conformemente all’articolo 3
dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali
nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 (OCE-PCPE).
Capitolo secondo
Comunicazione elettronica di dati con l’autorità fiscale
Proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale
(art. 192 cpv. 1 in relazione con l’art. 198 cpv. 2 e 2bis LT)
Art. 2a1 La prima richiesta di proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale è da
inoltrare in formato elettronico. Eventuali successive proroghe sono concesse solo in casi
eccezionali, se motivate e debitamente comprovate, previa richiesta in forma cartacea.

## Art. 3 Trasmissione elettronica tramite appositi applicativi {#art_3}

1Per la trasmissione elettronica dei dati ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 lettera d,
198 capoversi 2 e 2bis LT (art. 100 cpv. 1 lett. c e 124 LIFD), si considerano autentici, integri e
confermati i dati trasmessi all’autorità con l’applicativo informatico del relativo periodo fiscale, a
mezzo del codice personale.
2I programmi menzionati al capoverso 1 sono scaricabili dal sito internet della Divisione delle
contribuzioni. Il codice personale è trasmesso dall’autorità competente.
3Per la trasmissione elettronica dei dati in ambito di esenzioni ai sensi degli articoli 65 e 154 LT, si
considerano autentici, integri e confermati i dati trasmessi all’autorità tramite portale.2
Comunicazione elettronica tramite piattaforme di trasmissione riconosciute

## Art. 4 {#art_4}

1Per la trasmissione di dati e documenti per le procedure menzionate dall’articolo 1
capoverso 2 possono essere utilizzate unicamente le piattaforme di trasmissione riconosciute
conformemente all’articolo 2 unitamente a una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla
firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle). Restano riservate le procedure indicate dall’articolo 3.
1 Art. introdotto dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 261.
2 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 307.
640.130
2Se manca la firma elettronica, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte
può ritrasmettere gli atti scritti muniti della firma elettronica qualificata oppure inviarli per posta firmati
a mano.
3I metodi ammessi per la trasmissione elettronica di dati e documenti all’autorità sono pubblicati nel
sito internet della Divisione delle contribuzioni.

## Art. 5 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica {#art_5}

La Divisione delle contribuzioni pubblica nel suo sito internet:
a) gli indirizzi elettronici;
b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione di dati e documenti per via elettronica all’autorità e
viceversa; resta riservato l’articolo 9;
c) i canali di comunicazione autorizzati;
d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
e) i singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
f) l’indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono
essere utilizzati per la verifica della firma elettronica dell’autorità.

## Art. 6 Formato {#art_6}

1I contribuenti e/o i terzi legittimati trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato
autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate
conformemente all’articolo 5.
2Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede un breve termine per:
a) ritrasmettere l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o
b) trasmettere in forma cartacea tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso.
3Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità
provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di
comunicazione autorizzati.

## Art. 7 Termini {#art_7}

1Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di
trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento
dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento
determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l’invio è scaricato dal destinatario.

## Art. 8 Certificato {#art_8}

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura
nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato
regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio.
Capitolo terzo
Notifica di atti procedurali da parte di un’autorità fiscale

## Art. 9 Condizioni {#art_9}

1Gli atti procedurali possono essere inviati per via elettronica alle parti registrate in una
piattaforma di trasmissione ai sensi dell’articolo 2.
2Chi intende ricevere decisioni, altri atti procedurali o comunicazioni per via elettronica deve
registrarsi in un elenco presso la Divisione delle contribuzioni. Il consenso può essere dato per un
procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.
3Il consenso può essere revocato in forma scritta in qualsiasi momento.

## Art. 10 Modalità {#art_10}

1Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse di regola in formato PDF/A, gli allegati in formato
PDF.
3Le decisioni possono essere provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle).
Restano riservate le decisioni senza firma ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulle deleghe di
competenze.
Momento della notificazione
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## Art. 11 {#art_11}

Se l’autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta elettronica
del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione
riconosciuta, il momento determinante per la notificazione è quello in cui la piattaforma di
trasmissione rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto da parte dell’autorità
(ricevuta di consegna).

## Art. 12 Entrata in vigore {#art_12}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2023, 322.
