---
title: "Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio"
id: f697a2a9-1161-4995-84d5-ce54a9cfbd73
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "178.300"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/140
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/f697a2a9-1161-4995-84d5-ce54a9cfbd73
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21934/de
read_on: 2026-10-23
sha256: d28441426cfc30f1209b8b6dcd41d8a50c6bc876207eaa4340290e29654212e1
provisions: 14
---

# Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

1La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei
procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
2Sono riservate le leggi speciali.
Assistenza giudiziaria
1. Principio

## Art. 2 {#art_2}

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.
2. Estensione

## Art. 3 {#art_3}

1L’assistenza giudiziaria si estende:
- all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all’ammissione al gratuito patrocinio.
2L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i
presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.
3. Prestazioni riconosciute

## Art. 4 {#art_4}

Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una
ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse,
in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
4. Dovere di informazione e svincolo dal segreto d’ufficio

## Art. 5 {#art_5}

1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio
l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
2Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto
d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.
5. Rifusione

## Art. 6 {#art_6}

1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli
importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo
permette.
2La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione
di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.
Patrocinio d’ufficio
1. Principio

## Art. 7 {#art_7}

Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non
essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.
2. Garanzia

## Art. 8 {#art_8}

1L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata
dal Consiglio di Stato.
178.300
2La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura
investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.
3. Rinvio

## Art. 9 {#art_9}

Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.

## Art. 10 Competenza {#art_10}

1L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore
d’ufficio è quella del merito.
2È allestito, annualmente, un elenco che indichi:
a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il
difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio;
b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale
opera;
c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle
assistenze giudiziarie.1
3L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative.2

## Art. 11 Regolamento {#art_11}

Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli
importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.

## Art. 12 Rimedi giuridici {#art_12}

1Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili
davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità
concedente.
2Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.

## Art. 13 Applicazione per analogia del CPC {#art_13}

Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per
analogia le norme del Codice di procedura civile (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e
patrocinatore d’ufficio.

## Art. 14 Entrata in vigore {#art_14}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 263.
1 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
2 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
