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title: "5.4 Regolamento per la concessione di borse di studio \"Città di Lugano\" del 12 novembre 2001"
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# 5.4 Regolamento per la concessione di borse di studio "Città di Lugano" del 12 novembre 2001

## Art. 1 Norme generali {#art_1}

Campo di applicazione
presente Regolamento disciplina la concessione di sussidi (borse di
studio) a studenti di università o di istituti equivalenti, svizzeri o stranieri,
come pure a studenti di cicli di studio a tempo pieno della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o di istituti
analoghi con sede in Svizzera.
Il sussidio è pure assegnato per studi o corsi di perfezionamento postuniversitari come pure per corsi di post-formazione o post-diploma
nell'ambito della SUP.

## Art. 2 {#art_2}

Studi e lavori di dottorato
Possono essere concessi sussidi per studi nell'ambito di dottorati relativi ai
campi di applicazione e agli scopi indicati all'art. 1.

## Art. 3 {#art_3}

Rapporto con i sussidi cantonali
11 sussidio comunale è di regola complementare a quelli erogati dallo
Stato o da privati nei settori di formazione indicati all'art. 1.
2 Sono possibili sussidi autonomi, da intendersi quale misura aggiuntiva
comunale.

## Art. 4 {#art_4}

Rapporti con altri sussidi
Non vengono assegnati sussidi se il richiedente beneficia di borse di studio
assegnate dal Municipio di Lugano nell'ambito di fondi o legati da esso
amministrati.
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CAPITOLO 2

## Art. 5 Finanziamento, importo del sussidio e condizioni {#art_5}

Finanziamento
11 Consiglio comunale stabilisce annualmente, nell'ambito del preventivo,
l'importo a disposizione del Municipio per l'erogazione dei sussidi.

## Art. 6 {#art_6}

Importo e parametri
L'importo del sussidio comunale è di CHF 2'000.-- annui; lo stesso è
ridotto a CHF 1 '000.-- annui se il richiedente frequenta la SUPSI
nell'ambito dei cicli principali di studio aventi sede in Ticino.
2 Limporto di CHF 2'000.- è assegnato anche per i corsi di
perfezionamento post-universitari, post-formazione e post-diploma (art. 1
c
p
v
.
)
.

## Art. 7 {#art_7}

Domicilio
Il richiedente deve essere domiciliato a Lugano al momento dell'esame
della domanda da parte del Municipio. Nel caso di trasferimento di
domicilio durante l'anno scolastico, il sussidio assegnato viene versato in
misura del 50% se il trasferimento avviene durante il primo semestre; se lo
stesso ha luogo a secondo semestre già iniziato, il sussidio viene versato
integralmente.
11 Municipio può pure destinare un importo complessivo massimo di CHF
10'000.-- a studenti ticinesi non domiciliati a Lugano per studi di carattere
post-universitario o di specializzazione che seguono presso istituti ticinesi,
se essi sono meritevoli per le loro doti e per l'impegno profuso in uno
specifico studio.

## Art. 8 {#art_8}

Durata del sussidio
11 sussidio è concesso per la normale durata del ciclo di studi necessario
per l'ottenimento della licenza universitaria o della licenza SUP. In casi
eccezionali esso può essere concesso per un ulteriore anno.
Il sussidio è concesso per un massimo di tre anni per il conseguimento del
dottorato (art. 2) e per i corsi di cui all'art. 1 cpv. 2.

## Art. 9 {#art_9}

Condizioni particolari
1 Gli studi e i corsi di post-formazione universitaria sono sussidiati
unicamente se in stretta relazione con il diploma conseguito.
Il beneficiario del sussidio può svolgere un'attività professionale
unicamente:
nel caso di attuazione dei corsi di post-formazione o post-diploma
presso le scuole universitarie professionali;
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1- Città di Lugano Regolamento 5.4
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se la stessa ha prevalente funzione di ricerca o di perfezionamento
scientifico.
Il sussidio non viene corrisposto se l'attività professionale è pari o
superiore al 50%.
Il reddito imponibile del richiedente non deve superare quello fissato
annualmente dal Municipio.
CAPITOLO 3

## Art. 10 Modalità {#art_10}

Concorso
L'assegnazione dei sussidi avviene sulla base di un concorso aperto dal
Municipio.

## Art. 11 {#art_11}

Assegnazione diretta
11 sussidio di cui all'art. 7 cpv. 2 è assegnato direttamente dal Municipio
sulla base di una richiesta motivata formulata dalla direzione
dell'Università della Svizzera italiana o dalla direzione della SUPSI.
Devono in particolare essere comprovate le doti e le capacità del
candidato, nonché le finalità dello studio o dell'approfondimento.
2 11 MunicipiO può richiedere la documentazione comprovante le finalità
dello studio e le condizioni economiche del richiedente. Se lo ritiene
necessario può anche richiedere uno specifico parere di carattere
scientifico.

## Art. 12 {#art_12}

Limiti di reddito
1 Il MunicipiO fissa annualmente i limiti di reddito in base alle notifiche di
tassazione dei genitori del richiedente o del richiedente stesso.
2 Pri sussidi di cui all'art. 9 il Municipio richiede la situazione fiscale e
salariale del richiedente.

## Art. 13 {#art_13}

Prova dello studio
11 sussidio viene di regola versato nei mesi di marzo / aprile dell'anno
successivo all'assegnazione. Ciò avviene sulla base:
della comprovata frequenza del 1 ° semestre di studi;
della documentata iscrizione e del pagamento della relativa tassa;
del comprovato pagamento della tassa per il secondo semestre.
2 Pri sussidi di cui all'art. 8 il Municipio può stabilire altri periodi di
versamento, ritenuto che la frequenza della formazione post-universitaria
o post-diploma deve essere provata.
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CAPITOLO 4

## Art. 14 Disposizioni di applicazione e finali {#art_14}

Disposizioni di applicazione
L'applicazione del presente Regolamento compete al Municipio, che emana
le disposizioni esecutive necessarie.

## Art. 15 {#art_15}

Entrata in vigore
1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione
degli enti locali.
2 Con riserva della citata approvazione e nel caso di adozione da parte del
Consiglio comunale entro il 15 novembre 2001, il concorso di cui all'art.
10 viene attuato per la prima volta entro la fine del mese di novembre
2001 per l'anno scolastico 2001 /2002.
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
On. Gianrico Corti A. Zoppi, lic. oec HSG On. Luciano Fornara
On. Graziella Martinaglia
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2001.
Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 17
dicembre 2001.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7140 del 16
gennaio 2002.
E I
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