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title: "Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato"
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provisions: 46
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# Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Questa legge disciplina, nell’ambito della pianificazione cantonale, la gestione
finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il
controlling e l’analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti.3
2La legge si applica all’Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non
è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

## Art. 2 Principi {#art_2}

La gestione finanziaria è retta dai principi:
a) della legalità;
b) dell’equilibrio finanziario;
c) della parsimonia;
d) dell’economicità;
e) della causalità;
f) della compensazione dei vantaggi;
g) del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento.4

## Art. 3 Principio della legalità {#art_3}

1Le spese necessitano di una base legale.
2Una base legale sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la
conseguenza immediata o prevedibile:
a) di leggi e decreti legislativi cantonali;
b) dell’applicazione di norme imperative del diritto federale;
c) di sentenze giudiziarie.
3In particolare, sono considerate conseguenze prevedibili di una legge o un decreto legislativo
l’acquisizione e la sostituzione dei mezzi materiali e del personale necessario alla relativa attività
amministrativa corrente, mentre sono esclusi i nuovi investimenti.

## Art. 4 Principio dell’equilibrio finanziario {#art_4}

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.

## Art. 5 Principio della parsimonia {#art_5}

1Prima di procedere a una spesa devono essere esaminate la sua necessità e la
sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.
2Le spese devono essere effettuate nell’ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in
particolare dalle linee direttive.
3Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall’art. 42 della
Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.5
1 Titolo modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU
2004, 251.
2 Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
3 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
4 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
5 Cpv. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
4Immediatamente dopo il voto finale su un atto del Parlamento che comporta una spesa unica
superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni,
viene messa in votazione dal Parlamento la referendabilità obbligatoria della spesa, la quale è data
con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 dei suoi membri.6

## Art. 6 Principio dell’economicità {#art_6}

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi
prefissati nel modo più economico.

## Art. 7 Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi {#art_7}

1I beneficiari di prestazioni particolari da parte dello Stato devono di regola sopportarne
i costi ragionevolmente esigibili (tenuto conto degli obiettivi della legge e della loro situazione sociale
ed economica).
2Per particolari vantaggi economici derivanti dall’emanazione di norme legali o dall’utilizzazione di
strutture pubbliche devono essere prelevati contributi.
3La legislazione speciale fissa le modalità e l’importanza di questi contributi, che non devono però
superare i costi effettivi.
Principio del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento

## Art. 8 {#art_8}

1Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per
l’ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle
entrate di conto economico e di investimento.
2Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell’art. 13 della presente legge.
Capitolo II8
Principi e struttura dei conti

## Art. 9 Principi di presentazione dei conti {#art_9}

1La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria,
patrimoniale e reddituale dell’Amministrazione cantonale.
2In particolare deve permettere di:
a) …;
b) calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni;
c) eseguire analisi macroeconomiche che mettano in evidenza l’effetto delle entrate e delle spese
correnti e di investimento dello Stato sull’economia del Cantone.
3A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica,
il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.
4La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi:
a) principio dell’universalità: si devono contabilizzare tutte le entrate, le uscite e gli ammortamenti;
b) principio dell’integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi;
c) principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate
secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere
comprensibili;
d) principio dell’annualità: il periodo contabile è l’anno civile;
e) …;
f) principio della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di
regola, contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate;
g) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere
utilizzato che per l’obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l’utilizzazione
del credito è limitata sia all’importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) che al
periodo di preventivo (specialità temporale);
h) principio della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e
con dati di altri enti pubblici;
i) principio della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della
permanenza delle attività svolte dallo Stato;
6 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2021; in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 41.
7 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
8 Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
9 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
l) principio della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida
e completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro
materialità;
m) principio del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti
devono, se possibile, restare invariati nel lungo periodo.
Principi di tenuta dei conti
Art. 9a10 La tenuta dei conti è retta dai seguenti principi:
a) principio dell’unità e della completezza: è tenuta un’unica contabilità generale per
l’Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;
b) principio della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere
effettuate in conformità con le direttive;
c) principio della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere
aggiornati regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate
per ordine cronologico;
d) principio della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e
comprensibile. Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili
devono essere attestate da pezze giustificative.

## Art. 10 Bilancio patrimoniale {#art_10}

1Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il
capitale proprio.
2Il bilancio patrimoniale è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura
annuale dei conti.
3Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

## Art. 11 Attivi {#art_11}

1Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.
2Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici
e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti
attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.
3I beni amministrativi servono direttamente all’esecuzione di un compito pubblico. Si tratta in
particolare degli investimenti e dei contributi per investimenti.
4...

## Art. 12 Passivi {#art_12}

1I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.
2Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli
impegni per finanziamenti speciali.
3Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall’eccedenza attiva o
passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.

## Art. 13 Finanziamenti speciali {#art_13}

1I finanziamenti speciali sono vincolati per legge all’adempimento di un compito pubblico.
2I versamenti nei finanziamenti speciali non possono eccedere le relative entrate vincolate o gli
importi preventivati.
3Anticipi a finanziamenti speciali sono permessi unicamente nel caso in cui le relative entrate
vincolate non coprono temporaneamente le uscite.
4Sugli anticipi e gli impegni nei confronti dei finanziamenti speciali non sono calcolati gli interessi.
5Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più
essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del
conto annuale.14
Impegni condizionali15
10 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
11 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
13 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
14 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU
2004, 251.
15 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

## Art. 14 {#art_14}

1L’assunzione di impegni mediante fideiussioni o altre garanzie deve essere autorizzata
da leggi o decreti legislativi.
2…16
Art. 14a ...17

## Art. 15 Valutazione degli attivi {#art_15}

1Gli attivi sono registrati nel bilancio:
a) al valore venale per i beni patrimoniali;
b) al valore d’acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi
ammortamenti.
2Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.
3I beni amministrativi che non sono più necessari all’esecuzione di compiti pubblici vengono trasferiti
contabilmente nei beni patrimoniali.
4L’alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi
giustificati da provata utilità pubblica.
5I prestiti e le partecipazioni vanno di regola valutati secondo criteri commerciali.
Valutazione dei passivi
Art. 15a19 1Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.
2Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato
e per i quali l’importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili.

## Art. 16 {#art_16}

…20

## Art. 17 Conto economico {#art_17}

1Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi
modificano il capitale proprio.
2Il conto economico presenta:
a) il risultato dell’attività ordinaria;
b) il risultato dell’attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi;
c) il risultato totale che modifica il capitale proprio.
3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti,
influenzati o controllati e qualora non facciano parte dell’attività operativa.

## Art. 18 Ammortamenti {#art_18}

1Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro
durata d’utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.
2Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a
preventivo ammortamenti straordinari.
3Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti
nel regolamento.
4L’eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione
economica generale.

## Art. 19 Contabilizzazioni interne {#art_19}

1Le contabilizzazioni interne sono accrediti e addebiti tra due servizi amministrativi.
2Si deve procedere a contabilizzazioni interne in particolare se queste sono necessarie per una
fatturazione più precisa delle prestazioni a terzi o ai finanziamenti speciali, per assicurare
un’economica esecuzione dei compiti pubblici o per confrontare i costi tra diverse unità
amministrative.
3Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolazione di costi, sono eseguite
unicamente nell’ambito della contabilità analitica.23
16 Cpv. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
17 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
18 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
19 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
20 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
21 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
22 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
23 Cpv. introdotto dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

## Art. 20 Conto degli investimenti {#art_20}

1Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di
importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.
2Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto, l’autofinanziamento e l’avanzo
o il disavanzo totale.
3Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano
essere previste, influenzate o controllate e qualora non facciano parte dell’attività operativa.25
Conto dei flussi di mezzi liquidi
Art. 20a26 1Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l’origine e l’utilizzo dei fondi.
2Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra:
a) la variazione della liquidità proveniente da attività operative;
b) la variazione della liquidità proveniente da attività d’investimento (saldo del conto degli
investimenti);
c) la variazione della liquidità proveniente da attività di finanziamento.
Allegato
Art. 20b27 L’allegato ai conti annuali:
a) indica le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe;
b) offre una visione d’insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e
di valutazione del conto annuale;
c) contiene lo stato del capitale proprio;
d) contiene il dettaglio degli accantonamenti;
e) contiene il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;
f) contiene il dettaglio delle immobilizzazioni;
g) fornisce delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei
ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello
stato dei rischi finanziari.

## Art. 21 Contabilità analitica {#art_21}

1Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all’esterno
e per l’ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a
titolo complementare.
2Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto
dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente.

## Art. 21a {#art_21a}

…29
Capitolo III
Crediti

## Art. 22 Credito di impegno {#art_22}

1Il credito d’impegno autorizza l’assunzione di impegni finanziari fino all’importo di spesa
stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un
esercizio annuale.30
1bisL’istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali
entrate per contributi.31
2Il credito d’impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e
investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l’art. 14).
3Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.
4La richiesta di crediti d’impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da
un messaggio esplicativo.
24 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
25 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
26 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
27 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
28 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
29 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
30 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
31 Cpv. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
5Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d’impegno devono essere sottoposte
preventivamente all’istanza che l’ha concesso.
6Un credito d’impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della
relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito
era stato concesso da quest’ultimo.
7Un credito d’impegno decade automaticamente se la realizzazione dell’opera non è iniziata entro
5 anni dalla sua approvazione.
8Il conto relativo ad un credito d’impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l’ultimazione
dell’opera.

## Art. 23 Crediti d’opera {#art_23}

Un credito d’impegno destinato a una singola opera è detto credito d’opera.

## Art. 24 Credito-quadro {#art_24}

1Un credito d’impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più
interventi è detto credito quadro.
2…
3Con la decisione su un credito quadro va stabilita l’istanza competente per la sua suddivisione in
singoli crediti d’impegno.

## Art. 25 Credito aggiuntivo {#art_25}

1Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d’impegno.
2Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il
10% del credito originario e superiore a 100 000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente
chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo
utile.
3Se un credito d’impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti
unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un
abbassamento dell’indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.
4La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.

## Art. 26 Procedura d’urgenza {#art_26}

1In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può disporre degli anticipi finanziari necessari,
informando immediatamente il Gran Consiglio.
2Per urgenza va inteso un evento imprevedibile che richiede la realizzazione immediata di un’opera
per evitare che un ritardo provochi spese o danni ancora più elevati.
3Entro tre mesi il Consiglio di Stato presenta il messaggio esponendo i motivi per i quali si è adottata
la procedura d’urgenza.

## Art. 27 Credito di preventivo {#art_27}

1Mediante il credito di preventivo, il Gran Consiglio autorizza il Consiglio di Stato a
procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell’importo fissato.
2I crediti di preventivo decadono con chiusura del periodo annuale per il quale furono concessi.
Limiti di competenza
Art. 27a34 1Salvo eccezioni previste dalla legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino
a 500’000 franchi e ricorrente fino a 125’000 franchi sono di competenza del Consiglio di Stato.
2I limiti di cui al cpv. 1 si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella
misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi.

## Art. 28 Nuove spese in preventivo {#art_28}

1Per spese prevedibili per le quali al momento della decisione sul preventivo manca la
necessaria base legale, i crediti devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino a
quando la relativa base legale entra in vigore.
2…35
32 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
33 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
34 Art. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
35 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12; precedente modifica: BU 2004,
3…36

## Art. 29 Sorpasso di crediti di preventivo {#art_29}

1Il sorpasso di crediti di preventivo è consentito unicamente per le spese che:
- sono la conseguenza necessaria di norme legali;
- rappresentano lo spostamento temporale di investimenti per i quali esistono i crediti d’impegno;
- sono coperte da un ricavo corrispondente nello stesso periodo annuo;
- sono compensate da risparmi in voci di spesa simili.
2Di questi sorpassi si deve riferire al Gran Consiglio in sede di consuntivo.

## Art. 29a {#art_29a}

…37
Capitolo IV38
Piano finanziario e conto annuale

## Art. 30 Piano finanziario {#art_30}

1Il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un piano finanziario, secondo la legge
sulla pianificazione cantonale.
2Il piano finanziario deve fornire una visione su:
a) spese e ricavi del conto economico;39
b) uscite ed entrate del conto degli investimenti;
c) conseguente fabbisogno finanziario e indicazioni circa il suo finanziamento;40
d) evoluzione del patrimonio e dei debiti;
e) ripercussioni finanziarie degli interventi indicati nelle Linee direttive.
3Il Consiglio di Stato sottopone il piano finanziario e le relative modifiche al Gran Consiglio secondo
la procedura prevista dalla legge sulla pianificazione cantonale.41

## Art. 31 Preventivo {#art_31}

1Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell’Amministrazione e il piano
dei conti allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
2Il preventivo è elaborato tenendo conto del piano finanziario, e deve essere accompagnato da un
adeguato commento e da riassunti statistici.
3Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 30 settembre e approvato prima
dell’inizio del periodo contabile.
4Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad
eseguire le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali. Di principio,
il Consiglio di Stato è autorizzato ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva dei crediti
concessi nel preventivo dell’anno precedente. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel
regolamento.
5Il preventivo è stabilito secondo i principi descritti all’art. 9 cpv. 4.
Vincolo di bilancio: preventivo
Art. 31a43 1Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.
2Tenuto conto della situazione economica, il preventivo del conto di gestione corrente può
presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al 4% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti
interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.
3Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per
raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura
sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.
Deroga: condizioni
36 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
37 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
38 Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
39 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
40 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
41 Cpv. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
42 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
43 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
Art. 31b44 1In caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite di cui all’art.
31a cpv. 2 può essere aumentato fino al 5%.
2L’aumento del limite di cui al cpv. 1 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri
del Gran Consiglio.
3Per grave crisi economica, si intende una situazione nella quale le previsioni del PIL nazionale
allestite dalla SECO per l’anno di riferimento del preventivo indicano una riduzione reale del PIL di
almeno lo 0.5% rispetto all’anno precedente.
4Per bisogni finanziari eccezionali, si intende una situazione nella quale il preventivo prevede delle
spese di carattere eccezionale il cui costo netto totale eccede l’1% dei ricavi correnti, dedotti gli
accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.
5L’art. 31a cpv. 3 si applica per analogia con riferimento al nuovo limite approvato dal Gran
Consiglio.
6La deroga può essere applicata per al massimo due anni consecutivi, ritenuto il protrarsi delle
condizioni di cui ai capoversi 3 e 4.
Compensazione dei risultati di esercizio a consuntivo
Art. 31c45 1I disavanzi e gli avanzi del conto di gestione corrente sono addebitati, rispettivamente
accreditati, a un conto di compensazione tenuto in modo distinto dal conto amministrativo.
2I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati entro quattro anni.
Piano di riequilibrio finanziario
Art. 31d46 1Nel caso di un disavanzo del conto di compensazione che eccede il 9% dei ricavi
correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da
riversare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario che
permetta di riequilibrare il conto entro un periodo di quattro anni.
2Il piano di riequilibrio può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di
aumento dei ricavi.
3Il Gran Consiglio può decidere misure alternative rispetto a quelle proposte dal Consiglio di Stato,
a condizione che l’equilibrio del conto di compensazione possa comunque essere garantito secondo
quanto previsto dal cpv. 1.
Votazione popolare su singole misure di risanamento
Art. 31e47 1Se nell’ambito dell’esercizio del diritto di referendum una o più misure di riequilibrio
adottate in virtù dell’art. 31d sono rifiutate in votazione popolare, il Consiglio di Stato presenta al
Gran Consiglio delle nuove misure di pari effetto finanziario che permettono di ottemperare
all’esigenza di cui all’art. 31d.
2La presentazione di queste misure deve avvenire entro sei mesi dallo scrutinio.
3Il Gran Consiglio delibera tempestivamente sulle proposte del Consiglio di Stato; l’art. 31d cpv. 3
si applica per analogia.
Riduzione e aumento del coefficiente di imposta
Art. 31f48 1Il Parlamento può decidere una riduzione o un aumento del coefficiente di imposta.
2Il Parlamento può decidere una riduzione del coefficiente di imposta soltanto se:
a) il preventivo, dopo la riduzione del coefficiente di imposta, presenta un disavanzo di esercizio
non superiore ai limiti previsti dall’articolo 31a cpv. 2;
b) il conto di compensazione presenta un saldo almeno in equilibrio.
3Il Parlamento può decidere un aumento del coefficiente di imposta se approvato dalla maggioranza
qualificata di almeno 2/3 dei votanti.

## Art. 32 Conto annuale {#art_32}

1Il conto annuale comprende i seguenti elementi:
a) il bilancio patrimoniale;
b) il conto economico;
c) il conto degli investimenti;
d) il conto dei flussi di mezzi liquidi;
e) l’allegato.
44 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
45 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
46 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
47 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
48 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
49 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
2Il conto annuale deve essere completato con:
a) la spiegazione delle differenze significative con il preventivo;
b) l’elenco dei crediti d’impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili;
c) la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.
3Il conto economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del
preventivo.
4Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell’esercizio precedente devono essere
presentati al Gran Consiglio per confronto.
5Il conto annuale e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile
dell’anno successivo.
Indicatori finanziari
Art. 32a50 Per una valutazione della situazione finanziaria devono essere presi in considerazione e
presentati nell’allegato gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione
contabile intercantonale.
Consolidamento
Art. 32b51 1Le seguenti istituzioni fanno parte del perimetro di consolidamento:
a) Gran Consiglio;
b) Consiglio di Stato;
c) Organizzazioni giudiziarie;
d) Amministrazione cantonale;
e) Commissioni statali.
2Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle
garanzie dell’allegato, le principali istituzioni indipendenti o le altre autorità e organizzazioni che
posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) l’organizzazione appartiene allo Stato;
b) lo Stato detiene una partecipazione rilevante dell’organizzazione;
c) lo Stato contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d’esercizio
dell’organizzazione;
d) lo Stato è in grado di influenzare in modo determinante l’attività dell’organizzazione;
e) lo Stato ha degli impegni nei confronti dell’organizzazione.
Art. 32c52 1Il Governo definisce degli obiettivi politici, strategici e operativi per ogni unità
amministrativa, integrandoli nella pianificazione finanziaria e nel preventivo.
2Il Governo attua un controllo di gestione nell’ambito del conto annuale valutando il raggiungimento
degli obiettivi posti.
3Il controllo di gestione avviene tramite indicatori.
4Le modalità di attuazione del controllo di gestione sono definite nel regolamento.
Capitolo V
Organi e competenze

## Art. 33 Consiglio di Stato {#art_33}

Il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti competenze:
a) l’elaborazione del progetto di preventivo e del conto annuale da trasmettere al Gran Consiglio;53
b) l’elaborazione e l’aggiornamento annuale del piano finanziario;
c) l’assunzione di impegni per l’esecuzione delle spese incluse nel preventivo, se non vi è una
delega particolare ai dipartimenti;
d) la concessione di sorpassi di credito entro i limiti dell’art. 29 di questa legge;
e) l’acquisizione, l’alienazione e la gestione di beni immobili che non sono destinati durevolmente
all’adempimento di compiti pubblici (beni patrimoniali);54
f) il cambiamento di destinazione di beni amministrativi, in quanto ciò non implichi investimento
in opere edili;
g) il trasferimento nei beni patrimoniali di beni amministrativi mobili non più necessari;
h) …;55
50 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
51 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
52 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
53 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
54 Lett. modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
55 Lett. abrogata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
i) l’abbandono di crediti inesigibili o in manifesta sproporzione con i costi di esazione, se non vi è
una delega esplicita ai dipartimenti.
l) …;56
m) la stipulazione di contratti di prestazione annuali o su più periodi con la Confederazione,
riservate le competenze definite da leggi speciali. Esso può delegare questa competenza ai
Dipartimenti competenti.57

## Art. 34 Dipartimento delle finanze e dell’economia {#art_34}

Al Dipartimento delle finanze e dell’economia sono affidati i seguenti compiti:
a) l’organizzazione di tutto il sistema contabile, degli inventari e dell’archiviazione dei documenti
contabili che devono essere comunque conservati per almeno 10 anni in originale oppure, ove
la forza legale sia garantita, in copia o su altri supporti d’informazione;
b) la formulazione di progetti di regolamenti di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla
richiesta di crediti;
c) l’emanazione di direttive sulla gestione finanziaria;
d) la preparazione del progetto di piano finanziario, di preventivo e di conto annuale all’attenzione
del Consiglio di Stato;59
e) l’esame periodico, all’indirizzo del Consiglio di Stato, dell’evoluzione delle spese e delle
entrate;60
f) la presa di posizione sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e
di risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo;
g) la tenuta della contabilità;
h) …;
i) l’acquisizione di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine;
l) la gestione della tesoreria, in particolare la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni
favorevoli dei beni patrimoniali mobili;
m) …;61
n) l’autorizzazione ad altri servizi di tenere contabilità separate e ausiliarie, sentito il Controllo
cantonale delle finanze;
o) la consulenza agli altri dipartimenti in materia finanziaria;
p) la gestione e l’organizzazione delle attività di controlling nonché la gestione dei dati, le
informazioni finanziarie e l’analisi critica della spesa;
q) la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica, ai sensi dell’art. 21
della presente legge;62
r) la definizione delle direttive d’introduzione, l’implementazione e la gestione della contabilità
analitica presso i servizi dell’Amministrazione che ne fanno richiesta, nel rispetto delle esigenze
contabili del Cantone e delle direttive emanate.

## Art. 35 Dipartimenti {#art_35}

1I Dipartimenti sono responsabili:
a) di formulare le richieste di credito da inserire nel Piano finanziario e nel preventivo, e le richieste
di credito quadro e d’impegno;
b) di formulare le richieste di trasferimento di crediti nei limiti fissati dell’art. 29 della presente
legge;
c) d’eseguire il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare
la loro adeguatezza e opportunità;
d) di utilizzare parsimoniosamente ed economicamente crediti e valori loro affidati;
e) di far valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi;
f) di tenere il controllo dei crediti quadro, d’impegno e di preventivo, nonché gli altri libri ed
inventari loro prescritti;
g) di formulare le proposte di pagamento corredate da una decisione formale e relativa
documentazione;63
56 Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
57 Lett. introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
58 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
59 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
60 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
61 Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
62 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
63 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
h) di gestire le partecipazioni amministrative nei settori di loro competenza, sentito il Dipartimento
delle finanze e dell’economia.64
2Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di una richiesta formale
effettuata dall’istanza competente.65
3Le funzioni di chi è competente ad ordinare una spesa e di chi è incaricato di liquidarla sono di
regola sottoposte alla separazione personale.
4Una proroga della riscossione di un credito può essere concessa unicamente se questo non viene
ulteriormente messo in pericolo. Se possibile deve essere richiesta un’adeguata garanzia.
Capitolo VI66
Controllo cantonale delle finanze

## Art. 36 Statuto {#art_36}

1Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo amministrativo superiore del Cantone in
materia di controllo della gestione finanziaria:
a) del Gran Consiglio;
b) del Consiglio di Stato;
c) dell’Amministrazione cantonale;
d) dei tribunali cantonali;
e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce
autonomia;
f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa
finanziariamente o concede aiuti finanziari.
2Il controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato
stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia,
è attribuito amministrativamente.
Competenze
Art. 36a68 1Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in
materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.
2Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio
per l’esercizio dell’alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa
informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.
3Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del
Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:
a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;
b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.69
4Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o
senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a
mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede
aiuti finanziari, il controllo è limitato all’utilizzazione corretta dell’aiuto.
5I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle
competenze e delle risorse a disposizione e dell’attività regolare annuale pianificata.
6Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle
finanze può chiedere l’aiuto di esperti.
7Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con
consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.
8Il regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il
preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.
9Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi,
le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze
del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.
64 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
65 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
66 Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
67 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
68 Art. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
69 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.
10Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d’attività e il
rapporto dell’attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione
della gestione del Gran Consiglio.70

## Art. 37 Principi {#art_37}

Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi
contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

## Art. 38 {#art_38}

…72

## Art. 39 Compiti {#art_39}

1Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:
a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei
conti;
b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;
c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;
d) l’esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di
revisione e di controllo interni;
e) …;
f) la partecipazione all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei
pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;
g) l’esame dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia
delle misure di controllo interno;
h) la verifica del controllo interno;74
i) l’esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito
del controllo interno e della gestione finanziaria;
l) la verifica dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi
dell’Amministrazione.75
2Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o
finanziaria.

## Art. 40 Obbligo d’informazione {#art_40}

1Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato
e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.
1bisRiservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato
divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione.
La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale svizzero.77
2Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro
collaborazione e mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e
gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all’esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non
possono invocare l’obbligo del segreto d’ufficio.
3Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo
al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

## Art. 41 Rapporti di revisione {#art_41}

1Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.
2Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere
posizione scritta entro due mesi.
3In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione
contestati.
70 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.
71 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
72 Art. abrogato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
73 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
74 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
75 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
76 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
77 Cpv. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
78 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
4Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento
competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del
Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle
finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il
Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la
Sottocommissione delle finanze.
5Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un’azione punibile amministrativamente o
penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente
all’organo responsabile dell’ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il
Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione
e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.
Capitolo VII
Norme transitorie e finali

## Art. 42 Abrogazioni {#art_42}

La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato
del 7 luglio 1975.

## Art. 43 {#art_43}

…79

## Art. 44 Entrata in vigore e pubblicazione {#art_44}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data e le modalità dell’entrata in vigore.80
Pubblicata nel BU 1986, 225.
79 Art. abrogato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
80 Entrata in vigore: 1° gennaio 1987 - BU 1986, 225.
