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title: "2.3.2 Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 20 aprile 2023"
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# 2.3.2 Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 20 aprile 2023

## Art. 1 {#art_1}

Oggetto e campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale
concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di
Lugano.

## Art. 2 {#art_2}

Scopo
1 La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare e
migliorare il traffico, proteggere la collettività e gli utenti della strada,
nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro
persone e beni.
2 La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale (quali
autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc.) ha lo scopo di garantire la
sicurezza, il decoro e l'igiene di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta
protezione, di preservare l'integrità degli immobili di proprietà o in
gestione all'amministrazione comunale da attività illecite e di
microcriminalità e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro
destinazione.

## Art. 3 {#art_3}

Principi
1 È esclusa la videosorveglianza di aree private.
2 La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel
rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata
(art. 179 quater Codice penale svizzero).
3 Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione,
l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
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Città di Lugano
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## Art. 4 Ordinanza 2.3.2 {#art_4}

Impiego
1 Il Municipio decide l’impiego e la posa di apparecchi di videosorveglianza
nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, nonché gli
organi comunali competenti per l’elaborazione dei dati, conformemente
allo scopo sancito all'art. 2 della presente Ordinanza.
2 La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo
caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è
limitata alla manifestazione, all'evento o alla situazione che si intende
monitorare.
3 La posa di apparecchi di videosorveglianza di tipo fisso è decisa dal
Municipio mentre la videosorveglianza mobile è ordinata dal Comando di
Polizia, previa informazione al Capodicastero.

## Art. 5 {#art_5}

Informazione
1 Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente
segnalate al pubblico mediante un'informazione ben visibile e chiara, deve
riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
2 In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

## Art. 6 {#art_6}

Autorizzazioni
1 L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato
dagli organi comunali competenti, previa specifica formazione sui doveri,
diritti e responsabilità.
2 L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso alle Direzioni degli
organi comunali competenti.
3 In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia
comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di
videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a
personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia
comunale.

## Art. 7 {#art_7}

Protezione dei dati
Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle
attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di
terzi non autorizzati.

## Art. 8 {#art_8}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt.
208 e seguenti LOC ed abroga quella del 28 novembre 2007.
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Città di Lugano
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Ordinanza 2.3.2
Per il Municipio
Il Sindaco
Michele Foletti
Il Segretario
Robert Bregy
Risoluzione municipale del 20 aprile 2023.
Pubblicata agli albi comunali dal 24 aprile al 24 maggio 2023.
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