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title: "Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali"
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provisions: 8
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# Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di
pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Raccolta delle leggi

## Art. 2 a) contenuto (art. 4 LPU) {#art_2}

1La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure
generali e concreti.
2La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare
interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse
per il pubblico.

## Art. 3 b) correzioni formali (art. 5 LPU) {#art_3}

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha
approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

## Art. 4 Forma della pubblicazione (art. 10 LPU) {#art_4}

Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono
pubblicati in forma elettronica.

## Art. 5 Protezione dei dati (art. 12 LPU) {#art_5}

1La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del
motore di ricerca di quest’ultimo.
2In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile
solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
3Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

## Art. 6 Sicurezza dei dati {#art_6}

Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare
l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

## Art. 7 Abrogazione {#art_7}

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi
vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1º giugno 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 140.
1 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017,
334.
2 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
3 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
