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title: "Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto"
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# Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

## Art. 2 Autorità {#art_2}

1L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall’autorità regionale di
protezione.
2L’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure,
in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

## Art. 3 Competenze {#art_3}

Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero
(CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

## Art. 4 Ufficio delle curatele5 {#art_4}

Il Consiglio di Stato organizza l’Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

## Art. 5 Informazione e segnalazioni {#art_5}

1Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici
dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di
protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per
l’adozione di eventuali misure di protezione.7
2Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.
CAPITOLO II
Organizzazione delle Autorità regionali di protezione8
Autorità regionali di protezione

## Art. 6 a) Costituzione9 {#art_6}

1Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori
giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire
1 Titolo modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013,
127.
2 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
3 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
4 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
5 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
6 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
7 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
8 Titolo modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
9 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
213.100
l’occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al
Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori.10
2L’autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti
con i terzi per quanto riguarda l’applicazione della presente legge e del diritto di protezione del
minore e dell’adulto in genere.11

## Art. 7 b) Composizione {#art_7}

1L’autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un
delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se
assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.
2Per ogni membro è designato un supplente.
3Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti
finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

## Art. 8 c) Nomine {#art_8}

1Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal
Municipio del comune sede (art. 15).
2La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al
Consiglio di Stato.
3Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell’autorità
regionale di protezione ed un supplente.
4Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell’autorità regionale
di protezione.14
5Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali.
L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.
6I membri e il segretario sono rieleggibili.

## Art. 9 Requisiti dei membri dell’autorità regionale di protezione15 {#art_9}

1Il presidente dell’autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo
grado di occupazione non potrà essere inferiore all’80%. La funzione è incompatibile con quella di
patrocinatore in procedure nell’ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere
una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.17
2I membri dell’autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi
per i curatori.
3I membri dell’autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione ed aggiornamento organizzati dall’autorità di vigilanza.

## Art. 10 Funzionamento dell’autorità regionale di protezione18 {#art_10}

1L’autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure
cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un
membro si completa con un supplente.19
2Di ogni seduta è tenuto verbale.

## Art. 11 Delegato comunale {#art_11}

Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti
attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente
residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell’autorità, cura i contatti
con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.
10 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
11 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
12 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
13 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
14 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
15 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
16 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
17 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
18 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
19 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
20 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
213.100

## Art. 12 Segreto d’ufficio {#art_12}

1I membri dell’autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al
segreto d’ufficio.21
2Possono essere svincolati dal segreto d’ufficio con il consenso dell’autorità di vigilanza.

## Art. 13 d) Compiti del presidente {#art_13}

Le competenze del presidente sono:
a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell’autorità regionale di
protezione;
b) convocare e dirigere le sedute dell’autorità regionale di protezione;
c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

## Art. 14 e) Segreteria {#art_14}

1La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.
2Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

## Art. 15 Ruolo del comune sede {#art_15}

1Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature
necessarie al funzionamento dell’autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.
2Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al
funzionamento dell’autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio,
l’offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell’esecuzione
delle misure di protezione.
Spese di funzionamento

## Art. 16 a) Cantone {#art_16}

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione
con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

## Art. 17 b) Ripartizione tra comuni {#art_17}

1I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.
2I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate
dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.25
3Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale
sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.
4Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell’accordo convenzionale e la sua modifica sono decise
in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

## Art. 18 Indennità per i membri {#art_18}

1Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il
regolamento.
2Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

## Art. 19 Costi della misura di protezione26 {#art_19}

1I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
2Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi
sono anticipati dall’autorità regionale di protezione.
3Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono
essere recuperati:
a) presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
21 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
22 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
23 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
24 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2009,
130.
25 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
26 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
27 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
213.100
c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di
decesso dell’interessato.

## Art. 20 Anticipi {#art_20}

L’autorità regionale di protezione può chiedere l’anticipo delle spese al terzo istante, se
la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.
CAPITOLO III
Procedura davanti all’Autorità amministrativa
Norme comuni

## Art. 21 Principio {#art_21}

Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili
mediante una decisione dell’autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.

## Art. 22 Attivazione dell’autorità {#art_22}

1L’autorità adotta d’ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.
2…30

## Art. 23 Diritto di essere sentito {#art_23}

1Il diritto di essere sentito è garantito.
2…31
3L’autorità può prescindere dall’audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.
4Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.
5Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti
interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia
cessato il motivo dell’impedimento.

## Art. 24 Esclusione delle ferie giudiziarie {#art_24}

Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono ferie.

## Art. 25 Comparsa delle parti {#art_25}

1Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.
2L’autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

## Art. 26 {#art_26}

…33

## Art. 27 Assunzione delle prove {#art_27}

L’assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell’autorità.

## Art. 28 Discussione finale {#art_28}

Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data
facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.
Tasse di giustizia e spese

## Art. 29 a) Tasse {#art_29}

1Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti
tasse:
a) per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–;
b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.
28 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
29 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2013,
127.
30 Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
31 Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
32 Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013,
127.
33 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
34 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
213.100
b) Spese
2Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi
sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre
2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

## Art. 30 Ripetibili {#art_30}

L’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per
ripetibili.

## Art. 31 Esclusione e ricusazione {#art_31}

1Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione
previsti dal CPC.
2In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in
assenza del membro interessato. L’autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente
del membro ricusato o astenuto.
3Ove sia ricusata l’intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l’autorità
regionale di protezione viciniore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del
Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell’intero
Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006.36
4La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.37

## Art. 32 Competenza per l’adozione di misure d’urgenza {#art_32}

1In caso di urgenza, quando l’autorità regionale di protezione competente non può
decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio
designato dal Consiglio di Stato.
2L’autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto
possibile.
Misure di protezione per minorenni

## Art. 33 Istanza {#art_33}

Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione il minorenne capace di
discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le
persone che ne hanno la custodia.

## Art. 34 Forma {#art_34}

L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità di protezione con allegati i
documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

## Art. 35 {#art_35}

…40

## Art. 36 Privazione della libertà a scopo di assistenza {#art_36}

1In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per
analogia gli art. 426 e seguenti CC.
2Il giudice ai sensi dell’art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge
sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.
Misure per maggiorenni
Istanza
35 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
36 Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
37 Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
38 Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013,
127.
39 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
40 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
41 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
213.100

## Art. 37 {#art_37}

Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona
maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i
nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

## Art. 38 Forma {#art_38}

L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con
allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

## Art. 39 Intimazione {#art_39}

1L’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato.44
2Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato
il diritto di essere sentito personalmente.

## Art. 40 {#art_40}

…45

## Art. 41 Privazione della libertà a scopo di assistenza {#art_41}

In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l’interessato può adire la
commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica.
Art. 42-47…46
Art. 48…47
Norme diverse
Compenso dei curatori48
Art. 4949 I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione
patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto
previsto all’art. 404 CC.
Responsabilità50
Art. 5051 Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC.
Provvedimenti disciplinari
Art. 5152 1L’autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di
protezione e dei loro membri, l’autorità di protezione nei confronti dei curatori.
2Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.53
2bisA complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di
vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione.54
3Il denunciante non è parte.
4Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
42 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007,
580.
43 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
44 Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
45 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
46 Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2013, 127.
47 Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010,
324.
48 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
49 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
50 Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
51 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
52 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
53 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
54 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.
213.100
Norme transitorie
Procedure pendenti
Art. 5255 Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge vengono
evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni.
Verifica periodica della legge
Art. 52a56 Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge
e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un
rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle
autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.
Entrata in vigore
Art. 53 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio
federale,57 la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.58
Pubblicata nel BU 2000, 361.
55 Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
56 Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
57 Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.
58 Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.
