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title: "1.2.13 Ordinanza municipale per il personale sull'orario flessibile del 17 marzo 2022"
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# 1.2.13 Ordinanza municipale per il personale sull'orario flessibile del 17 marzo 2022

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Nozione e campo di applicazione
1 L'orario flessibile è volto a permettere ai collaboratori
dell'Amministrazione comunale, nel rispetto della presente Ordinanza, di
gestire in modo individuale l'inizio e la fine del proprio orario di lavoro
giornaliero.
2 La presente Ordinanza non è applicabile al personale che lavora a turni e
ai docenti. Negli altri casi i direttori di divisione definiscono a chi torna
applicabile la presente Ordinanza.
3 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.

## Art. 2 {#art_2}

Responsabilità
1 Nella scelta degli orari e degli eventuali recuperi, ai collaboratori è
richiesta una particolare attenzione. Il carico di lavoro del momento e le
esigenze di servizio vanno sempre considerati in modo coscienzioso.
2 In virtù dell'art. 25 cvp. 1 ROCCL il collaboratore deve dedicare alla
propria funzione tutto il tempo stabilito dalle disposizioni di servizio; egli è
inoltre tenuto ad agire in conformità alle disposizioni e agli interessi del
Comune.
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## Art. 3 Ordinanza 1.2.13 {#art_3}

Durata del lavoro
1 La durata del lavoro per i collaboratori occupati a tempo pieno è di 40 ore
settimanali, pause comprese, dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica
sono considerati giorni di riposo. È riservato quanto previsto all'art. 17
cpv. 2 e 3 ROCCL.
2 Per le persone occupate a tempo parziale la durata del lavoro si riduce
proporzionalmente secondo il grado di occupazione.
CAPITOLO II

## Art. 4 Fasce orarie {#art_4}

Limiti di orario 1
1 I limiti di orario si estendono dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle
20.00. Gli stessi definiscono i limiti per l'inizio e la fine del lavoro.
2 In casi particolari e per necessità professionali, sono possibili eccezioni,
previo l’accordo del Direttore di divisione e della Divisione risorse umane.
3 Le ore di lavoro prestate al di fuori di tali limiti di orario non vengono
rilevate nel saldo della fascia flessibile e vengono considerate prestazioni
straordinarie se sono adempiute le condizioni dell'art. 18 ROCCL.

## Art. 5 {#art_5}

Fascia oraria di presenza obbligatoria 2
1 La fascia oraria di presenza obbligatoria comprende i blocchi dalle ore
08:30 alle 11:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00.
2 Durante questi blocchi, tutti i collaboratori che praticano l'orario flessibile
prestano la propria attività. L'eventuale permesso di assentarsi deve
essere richiesto e rilasciato dal diretto superiore.
3 I direttori di divisione, in accordo con la Divisione risorse umane e
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono modificare le fasce
orarie di presenza obbligatoria individuali o collettive, sia per ragioni
professionali sia per favorire una miglior conciliabilità tra vita e lavoro.

## Art. 6 {#art_6}

Fascia oraria flessibile
1 La fascia oraria flessibile è il tempo al di fuori della fascia oraria di
presenza obbligatoria e compreso nei limiti d'orario, e meglio:
Inizio del lavoro:
07:00 – 08:30
Pausa di mezzogiorno:
11:30 – 14:00
Fine del lavoro:
16:00 – 20:00
2 I servizi possono lavorare a ranghi ridotti ma devono sempre garantire
l'operatività.
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## Art. 7 Ordinanza 1.2.13 {#art_7}

Giornata lavorativa 3
1 La giornata lavorativa si compone della fascia di presenza obbligatoria e
della fascia oraria flessibile e può raggiungere al massimo le 9 ore
giornaliere.
2 Le ore di lavoro che superano le 9 ore giornaliere possono essere
considerate prestazioni straordinarie se sono adempiute le condizioni
dell'art. 18 ROCCL.

## Art. 8 {#art_8}

Pause
Le pause, una al mattino e l'altra al pomeriggio, hanno una durata massima
di 15 minuti e servono a interrompere il lavoro; esse non devono quindi
essere usufruite subito dopo l'inizio o subito prima della fine del lavoro.

## Art. 9 {#art_9}

Pausa di mezzogiorno
1 La pausa di mezzogiorno è obbligatoria e la sua durata può essere scelta
individualmente all'interno della fascia flessibile tra le ore 11:30 e le 14:00.
2 Essa dura 30 minuti al minimo e viene così computata anche per una
durata effettiva inferiore.
CAPITOLO III

## Art. 10 Saldi dell'orario flessibile e recupero delle ore {#art_10}

Norme comuni 4
1 Il saldo dell'orario flessibile consiste nella differenza tra la durata del
lavoro giornaliero (8 ore per un grado di occupazione al 1 00%) e il tempo
di lavoro effettivamente computato.
2 Gli appositi apparecchi elettronici per il rilevamento delle presenze o
strumenti alternativi rilevano i saldi orari.
3 Tutti i superiori sono tenuti a controllare, a scadenze regolari, i saldi orari
dei propri collaboratori.

## Art. 11 {#art_11}

Saldo positivo 5
1 Il saldo positivo al 30 aprile di ogni anno non può superare le 40 ore. Le
ore in eccesso sono automaticamente riportate a 40 ore. Esse decadono
pertanto senza alcuna forma di compensazione.
2 Il collaboratore può recuperare il saldo positivo mediante assenze durante
la fascia oraria flessibile, oppure, previo preavviso del superiore diretto,
tramite giornate intere o mezze giornate per un massimo di 96 ore
all'anno.
3 Il saldo positivo deve essere in attivo almeno per il corrispondente delle
ore che si intendono recuperare.
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## Art. 12 Ordinanza 1.2.13 {#art_12}

Saldo negativo
Il limite del saldo negativo non può superare le 20 ore al 30 aprile di ogni
anno. Saldi negativi superiori alle 20 ore sono considerati assenze arbitrarie
con conseguente riduzione proporzionale dello stipendio e delle vacanze
giusta l'art. 20 ROCCL.

## Art. 13 {#art_13}

Assenze
1 Una giornata di assenza è conteggiata con 8 ore.
La mezza giornata di assenza è conteggiata con 4 ore.
2 L'assenza autorizzata di ordine medico-sanitario durante la fascia di
presenza obbligatoria è di regola conteggiata quale tempo di lavoro. Se
possibile, la stessa deve essere effettuata durante la fascia oraria flessibile.
3 L'assenza autorizzata per motivi privati deve di regola avvenire durante la
fascia oraria flessibile. Nella fascia obbligatoria essa non è conteggiata
quale tempo di lavoro.

## Art. 14 {#art_14}

Saldo orario alla cessazione del rapporto di impiego
1 Se il saldo positivo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
per motivi non imputabili al collaboratore non può essere compensato
mediante il recupero delle ore, ha luogo un pagamento in denaro.
2 Un saldo negativo comporta una riduzione proporzionale dell'ultimo
stipendio.
3 Le modalità di compensazione dei saldi orari devono essere comunicate al
proprio responsabile al più presto e alla Divisione risorse umane entro il
giorno 1 0 dell'ultimo mese di lavoro.
CAPITOLO IV

## Art. 15 Sistema di rilevamento delle presenze {#art_15}

Principi
1 ll tempo di lavoro deve essere rilevato personalmente dal collaboratore
all'inizio e alla fine del lavoro, così come in caso di uscite giornaliere e di
assenze pianificate. Ciò avviene tramite gli appositi apparecchi elettronici
per il rilevamento delle presenze.
2 Laddove l'installazione dei citati apparecchi non è ragionevole viene
fornito uno strumento alternativo.
3 Dimenticanze o impossibilità di registrazione (inizio o fine del lavoro
presso altre sedi dell'Amministrazione comunale o presso terzi), ritardi
giustificati, eventuali anomalie e guasti dei sistemi, devono essere
tempestivamente segnalati al proprio direttore di divisione.
4 Al collaboratore è garantito l'accesso ai dati che lo riguardano.
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## Art. 16 Ordinanza 1.2.13 {#art_16}

Esonero 6

## Art. 17 Abrogato {#art_17}

Abusi
Sono considerati abusi, sanzionabili giusta l'art. 21:
a. i rilevamenti della presenza tramite e per conto di colleghi;
b. la ripetuta e ingiustificata mancata registrazione;
c. la registrazione dell'inizio del lavoro senza recarsi direttamente al lavoro;
d. il mancato rispetto della fascia di presenza obbligatoria, senza
giustificazione, né autorizzazione;
e. la manomissione intenzionale degli apparecchi elettronici o del
programma;
f. la registrazione intenzionalmente errata nel programma;
g. il ripetuto superamento negli anni del saldo negativo ai sensi dell'art. 12
della presente Ordinanza;
h. eventuali altri comportamenti in contrasto con le disposizioni della
presente Ordinanza.

## Art. 18 {#art_18}

Guasti e anomalie al sistema 7
In caso di anomalia dell'apparecchio elettronico o del programma di
registrazione, rimane l’obbligo di tenere traccia dell’orario di lavoro da parte
del collaboratore. Gli orari vanno vidimati dal superiore diretto e trasmessi
tempestivamente alla Divisione risorse umane.

## Art. 19 {#art_19}

Badge o tessera
1 Per il rilevamento delle ore tramite apparecchio, i collaboratori ricevono
un apposito badge o una tessera personale e non cedibile.
2 Il costo di sostituzione in caso di danneggiamento entro due anni dalla
consegna, perdita, furto o di mancata restituzione alla fine del rapporto di
lavoro, è a carico del collaboratore interessato e deducibile dalla prima
retribuzione utlile.
CAPITOLO V

## Art. 20 Disposizioni transitorie e finali {#art_20}

Controllo 8
Tutti i superiori sono tenuti a verificare che i propri collaboratori osservino le
disposizioni della presente Ordinanza.
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## Art. 21 Ordinanza 1.2.13 {#art_21}

Sanzioni
1 In caso di violazione o inosservanza della presente Ordinanza, il Municipio
può revocare temporaneamente al collaboratore responsabile del relativo
abuso la facoltà di usufruire dell'orario flessibile, per al massimo sei mesi.
In tal caso esso è tenuto a rispettare un orario fisso, secondo le
disposizioni del direttore di divisione.
2 Resta inoltre riservata la facoltà del Municipio di aprire un'inchiesta
disciplinare ai sensi dell'art. 32 ROCCL.

## Art. 22 {#art_22}

Riserva di legge
Per tutto quanto non espressamente regolamentato nella presente
Ordinanza si rimanda al ROCCL.

## Art. 23 {#art_23}

Abrogazioni
1 La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'orario flessbile,
del 28 ottobre 2021, ed entra in vigore alla scadenza del periodo di
esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.
2 Gli articoli 11 e 12 si applicano per i saldi positivi e negativi a far tempo
dal 1° gennaio 2022.
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 1 7 marzo 2022.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 24 marzo e il 9 maggio
2022.
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Ordinanza 1.2.13
1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
2 Cpv. 3 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
3 Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
4 Cpv. 3 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
5 Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024 (la modifica entra in vigore il 1° gennaio 2025).
6 Articolo abrogato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
7 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
8 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
Note
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