---
title: "Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione"
id: fbe058d6-2540-4837-adcc-0483cc470573
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "550.400"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/730
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/fbe058d6-2540-4837-adcc-0483cc470573
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20652/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a387c87027bf8dea2748485fdb67cc56210404192f187eadf53492c9a1f635e6
provisions: 35
---

# Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina le prestazioni di compiti di sicurezza e di investigazione
effettuate da privati o imprese che esercitano nel Cantone, su incarico di privati, riservato l’art. 3.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

1Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla
presente legge le seguenti attività:
a) sorveglianza e controlli;
b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale;
c) protezione di persone o beni;
d) trasporti securizzati di persone, beni o valori;
e) investigazione;
f) gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video.
2Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di:
a) gestione di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video;
b) servizio cassa e controllo biglietti;
c) circolazione stradale di minima importanza;
d) assistenza al pubblico o alla clientela.
3Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente
legge.
4Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono
riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA).

## Art. 3 Delega di compiti di sicurezza di minima importanza {#art_3}

Il Consiglio di Stato determina i compiti di sicurezza di minima importanza che l’ente
pubblico può delegare a privati, autorizzati ai sensi della presente legge.

## Art. 4 Delega dei compiti di controllo {#art_4}

1Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:
a) alle polizie comunali;
b) alla commissione paritetica.
2I compiti di controllo demandati alla commissione paritetica sono definiti dalla delega conferita dal
Servizio.
3I compiti di controllo demandati alle polizie comunali sono definiti dal regolamento della legge sulla
collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012.
Capitolo secondo
Banca dati
Banca dati

## Art. 5 a) disposizioni generali {#art_5}

1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati cantonale delle persone che richiedono
l’autorizzazione ad esercitare attività di sicurezza e investigazioni.
2Il Dipartimento è competente per la gestione della banca dati relativa alle attività private di sicurezza
e/o di investigazione e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.
550.400
3Lo scopo della banca dati è il controllo dell’adempimento dei requisiti della presente legge da parte
delle persone e delle società che operano nel settore della sicurezza e dell’investigazione privata,
al fine di garantire la sicurezza pubblica.
4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali di cui al cpv. 3,
inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla formazione ricevuta, alle
sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari e alle condizioni finanziarie.
5I dati trattati possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma
al massimo fino a dopo 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione.
6Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni cantonali in
materia di protezione dei dati.

## Art. 6 b) disposizioni esecutive {#art_6}

1Il Consiglio di Stato disciplina i particolari relativi alla banca dati, segnatamente:
a) designa l’organo responsabile per il trattamento dei dati;
b) le categorie di dati personali elaborati;
c) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia
dei destinatari;
d) l’archiviazione e la distruzione dei dati.
2L’organo responsabile per la banca dati relativa alle attività private di sicurezza e investigazione è
il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della polizia cantonale. Gli altri servizi della polizia
cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario
per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile.
Capitolo terzo
Autorizzazioni
Sezione 1
In generale

## Art. 7 Obbligo d’autorizzazione {#art_7}

1Le attività di sicurezza e di investigazione di cui all’art. 2 cpv. 1, svolte da persone
giuridiche o persone fisiche nel Cantone Ticino, sono soggette a preventiva autorizzazione.
2Soggiace all’obbligo di autorizzazione anche chi, a livello operativo, impartisce ordini o gestisce
l’organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione sottoposte ad
autorizzazione.

## Art. 8 Tipi di autorizzazioni {#art_8}

1Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni:
a) agenzia di sicurezza e/o investigazione;
b) direzione di un’agenzia;
c) agenti di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un’agenzia;
d) esercizio di attività svolte a titolo indipendente.
2L’impiego di cani di intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto
unicamente ad una notifica preventiva.

## Art. 9 Funzione del rappresentante responsabile {#art_9}

1Il rappresentante responsabile è la persona fisica di riferimento nei confronti
dell’autorità, alla quale è rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. b).
2Ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile,
formato ai sensi degli art. 17 e 20 del regolamento.
3Egli può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale
attiva nel campo delle attività di sicurezza e/o di investigazione, salvo eccezioni pronunciate
dall’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4Gli obblighi specifici che spettano al rappresentante responsabile sono definiti nel regolamento.

## Art. 10 Personale di altri Cantoni {#art_10}

1Le persone giuridiche e fisiche provenienti da un altro Cantone che intendono esercitare
sul territorio cantonale attività di cui all’art. 2 cpv. 1 devono notificarsi al Dipartimento.
2A coloro che provengono da un Cantone in cui non è richiesta nessuna autorizzazione possono
essere imposti oneri o condizioni supplementari.
3Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995
(LMI).
550.400
Sezione 2
Presupposti per l’autorizzazione

## Art. 11 Agenzia {#art_11}

Un’agenzia può ottenere un’autorizzazione d’esercizio se:
a) dispone di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime
sono fissate nel regolamento;
b) è iscritta a registro di commercio cantonale;
c) dispone di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una
succursale in Ticino;
d) ha designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di
rappresentare la società.

## Art. 12 Rappresentante responsabile {#art_12}

Può ottenere un’autorizzazione a dirigere un’impresa o una succursale chi:
a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente
dell’Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno
2 anni;
b) svolge l’attività professionale nell’impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di
commercio;
c) ha l’esercizio dei diritti civili;
d) è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile;
e) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso
del certificato che lo abilita all’esercizio della professione;
f) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14.

## Art. 13 Agente di sicurezza o investigatore privato {#art_13}

1Può ottenere un’autorizzazione ad esercitare l’attività di agente di sicurezza o di
investigatore privato, dipendente o indipendente, chi:
a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente
dell’Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio;
b) ha l’esercizio dei diritti civili;
c) è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile;
d) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso
del certificato che lo abilita all’esercizio della professione;
e) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14.
2Chi esercita a titolo indipendente, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, deve disporre di
un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel
regolamento.
3All’agente di sicurezza o all’investigatore privato dipendente che si trova in stato di insolvenza
comprovato da attestati di carenza beni può essere rilasciata un’autorizzazione della durata
massima di un anno. L’eventuale rinnovo è subordinato alla diminuzione della situazione debitoria
almeno del 10%.1
4Nel caso in cui questa percentuale non sia raggiunta, il Dipartimento può eccezionalmente
rinnovare l’autorizzazione per la durata di un anno se vi sono validi e comprovati motivi.2

## Art. 14 Rifiuto dell’autorizzazione {#art_14}

1L’autorizzazione è rifiutata a chi:
a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini
o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non
sia cancellata;
b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi;
c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato
precauzionale;
d) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue
attività.
1 Cpv. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145.
2 Cpv. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145.
3 Art. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145.
550.400
2L’autorizzazione è inoltre rifiutata al rappresentante responsabile, all’agente di sicurezza
indipendente e all’investigatore privato indipendente che sono falliti o si trovano in stato di insolvenza
comprovato da attestati di carenza beni.

## Art. 15 Procedura di rilascio {#art_15}

1L’autorizzazione è rilasciata, su istanza, dal Dipartimento competente.
2Per il rilascio dell’autorizzazione è riscossa una tassa.
3Il Dipartimento può sospendere la procedura di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione qualora a
nome del richiedente risultino ancora pendenti delle fatture inerenti la presente legge.

## Art. 16 Durata e validità {#art_16}

1L’autorizzazione è valida 3 anni e non è trasferibile.
2Su richiesta può essere rinnovata purché i presupposti per il rilascio siano adempiuti e non vi siano
motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 14.
3Il Dipartimento competente può rilasciare delle autorizzazioni di durata inferiore a 3 anni.
Sezione 3
Revoca ed estinzione dell’autorizzazione

## Art. 17 Estinzione {#art_17}

L’autorizzazione si estingue:
a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
b) con la rinuncia del titolare;
c) con la revoca definitiva.

## Art. 18 Revoca {#art_18}

1Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque:
a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione;
b) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento
o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
c) in qualità di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a), b) e d), non sia in
regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento
degli oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di
malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici
obblighi nell’ambito del settore economico della ditta;
d) in qualità di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), non applichi una
comprovata parità salariale fra uomo e donna.
2Il Dipartimento può inoltre revocare l’autorizzazione all’impresa di sicurezza e/o di investigazione
qualora uno o più dipendenti violino gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamento
applicabili.
3Il Dipartimento comunica ai terzi interessati la decisione di revoca.
Capitolo quarto
Obblighi dei titolari di un’autorizzazione

## Art. 19 Doveri in relazione alle autorità {#art_19}

1Il titolare di un’autorizzazione deve:
a) annunciare alla polizia cantonale la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente
importanti qualora il suo intervento si riveli necessario;
b) informare su richiesta la polizia sulle misure di intervento adottate o previste;
c) evitare di ostacolare le azioni della polizia, di enti di primo soccorso o di altre autorità; essi sono
tenuti a collaborare con le autorità di polizia;
d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate in relazione alle attività della polizia;
e) trasmettere alla polizia cantonale qualunque oggetto e/o informazione che potrebbe avere
rilevanza penale;
f) identificarsi per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora
richiesto.
2Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell’esercizio delle funzioni dell’autorità
giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato,
che l’investigatore privato interrompa la sua indagine.
550.400

## Art. 20 Rapporto con terzi {#art_20}

1La facoltà di intervento su terze persone è riservata esclusivamente agli agenti di
sicurezza autorizzati ai sensi della legge.
2L’agente o l’investigatore privato, su richiesta, deve definire la sua identità e precisare alla persona
in questione che ha facoltà di opporre un rifiuto, in particolar modo alle misure di controllo d’identità
e di perquisizione personale.
3A chiunque non sia in possesso della necessaria autorizzazione è fatto divieto di adottare un
comportamento atto ad indurre terze persone a credere che egli stia esercitando delle attività
soggette ad autorizzazione. In caso di dubbio decide il Servizio.

## Art. 21 Primo intervento {#art_21}

1Nell’esercizio delle loro attività, gli agenti di sicurezza, gli investigatori come pure i
dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.
2Essi non possono ricorrere all’esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il
principio della proporzionalità:
a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente alle disposizioni del Codice
penale svizzero;
b) esercizio del diritto di domicilio;
c) arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 218 del Codice di procedura penale;
d) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti
personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni;
e) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.

## Art. 22 Perquisizione personale {#art_22}

1Gli agenti di sicurezza autorizzati che hanno seguito la formazione specifica possono
perquisire persone che si presentano ai controlli d’ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi
presidiati a questo scopo dagli agenti.
2Le perquisizioni, volte in particolare all’accertamento del porto abusivo di, armi, munizioni,
esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le
parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della
proporzionalità.
3Gli oggetti di cui al capoverso 2 sono immediatamente trattenuti dal personale delle agenzie private
di sicurezza.
4La polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.

## Art. 23 Armi ed equipaggiamento {#art_23}

1Il Consiglio di Stato stabilisce le attività per le quali può essere richiesto il permesso di
porto d’armi nonché le prescrizioni in materia di armi e equipaggiamento.
2Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle armi.
Capitolo quinto
Aspetto esteriore

## Art. 24 Tessera di legittimazione {#art_24}

1Oltre all’autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale.
2Scaduta l’autorizzazione i titolari sono obbligati a restituire la tessera all’autorità competente.
3Gli agenti di sicurezza, nell’esercizio della loro attività, sono obbligati ad avere sempre con sé la
tessera ufficiale e a portarla in maniera visibile.
4Non soggiacciono all’obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli
investigatori, in civile, qualora svolgono attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta
di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.

## Art. 25 Tessera di riconoscimento {#art_25}

Le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una
tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un
investigatore stia esercitando.

## Art. 26 Uniformi, emblemi e veicoli {#art_26}

1L’immagine delle imprese di sicurezza e/o investigazione e l’aspetto dei loro agenti
dev’essere chiaramente distinguibile rispetto alle autorità e istituzioni statali. In particolare:
550.400
a) le uniformi, gli stemmi, gli emblemi, le tessere di riconoscimento e i veicoli delle imprese di
sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia;
b) le imprese di sicurezza e/o investigazione e i loro impiegati devono astenersi dall’uso, per
designarsi, del termine «polizia» o di qualunque derivato da questo sostantivo.
2Il preventivo preavviso del Dipartimento è d’obbligo e vincolante.
Capitolo sesto
Sanzioni e procedura di ricorso

## Art. 27 Punibilità {#art_27}

Sono punibili ai sensi della presente legge:
a) il rappresentante responsabile ai sensi dell’art. 9;
b) gli agenti di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti;
c) coloro che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività
che soggiacciono alla presente legge;
d) coloro che impiegano personale per esercitare attività che soggiacciono alla presente legge
senza che questi siano in possesso della necessaria autorizzazione.4

## Art. 28 Contravvenzioni {#art_28}

1È punibile con una multa di almeno 50 franchi fino ad un massimo di 20’000 franchi
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del
regolamento.5
2L’importo minimo per chi esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono
un’autorizzazione conformemente alla presente legge è fissato a 500 franchi.
3L’importo minimo per il rappresentante responsabile che contravviene ai suoi obblighi è fissato a
2’000 franchi.
4Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero relative alle contravvenzioni.
5Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.

## Art. 29 Competenza {#art_29}

Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## Art. 30 Ricorso {#art_30}

1Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è
ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3I ricorsi di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.
Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie

## Art. 31 Competenze del Consiglio di Stato {#art_31}

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:
a) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per l’applicazione della presente
legge;
b) individuare eventuali definizioni delle attività di sicurezza e di investigazione;
c) regolamentare le modalità d’impiego di dispositivi di segnalazione, segnatamente di quelli
installati su autoveicoli;
d) approvare l’uso delle uniformi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio
dell’autorizzazione;
e) stabilire eventuali limitazioni in ambito di pubblicità;
f) determinare le tasse relative all’autorizzazione;
g) regolamentare ulteriori prescrizioni relative alla tessera di legittimazione e di riconoscimento,
segnatamente il contenuto;
h) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per stabilire i requisiti minimi di
formazione scolastica e professionale;
4 Lett. introdotta dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145.
5 Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145.
550.400
i) prevedere eventuali eccezioni temporanee all’obbligo di formazione per il rappresentante
responsabile;
l) emanare ulteriori norme concernenti la formazione professionale, di base e continua.

## Art. 32 Obbligo di notifica da parte delle autorità {#art_32}

1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di
polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e
motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per
l’applicazione della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad
un intervento da parte del Dipartimento.
3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in
giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

## Art. 33 Validità delle autorizzazioni in vigore {#art_33}

Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge restano valide
alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.

## Art. 34 Abrogazione {#art_34}

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell’8 novembre 1976 è
abrogata.

## Art. 35 Entrata in vigore {#art_35}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore6.
Pubblicata nel BU 2021, 33.
6 Entrata in vigore: 1° giugno 2021 - BU 2021, 33.
