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title: "Legge sugli aiuti allo studio"
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# Legge sugli aiuti allo studio

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1Il Cantone favorisce l’accesso alla formazione scolastica e professionale
postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualificazione professionali tramite gli aiuti allo
studio.
2Essi contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle
condizioni particolari previste dalla presente legge.
3Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella
dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni
provenienti da terzi, è insufficiente.

## Art. 2 Definizioni relative ai sostegni allo studio {#art_2}

1I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per
formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti
di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.
2È borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a
tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l’obbligo scolastico.
3È prestito di studio l’aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una
borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.

## Art. 3 Definizioni relative ai sostegni della formazione professionale {#art_3}

1I sostegni della formazione professionale sono costituiti dagli assegni di tirocinio e dagli
assegni di riqualificazione per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole e aziende
ticinesi.
2È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio
professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale
di formazione pratica, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
3È assegno di riqualificazione il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno
conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica, oppure a
persone non qualificate con un’esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo
tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

## Art. 4 Definizioni relative agli altri aiuti particolari {#art_4}

1È aiuto sociale speciale il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole
dell’obbligo private parificate all’allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell’obbligo
pubblica per comprovati motivi sociali.
2È assegno per sportivi d’élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di
talento che per l’esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori
Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.
3È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la
frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull’orientamento scolastico e
professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, se il richiedente già
possiede una prima qualifica professionale.
4È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito o l’assegno che può essere concesso per
l’apprendimento di una lingua seconda.1
5È assegno di formazione terziaria sociosanitaria il contributo che può essere concesso per la
frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche.2

## Art. 5 Beneficiari {#art_5}

1Possono beneficiare degli aiuti allo studio, a condizione che il domicilio determinante si
trovi nel Cantone Ticino:
a) le persone di cittadinanza svizzera non domiciliate all’estero;
b) le persone attinenti del Ticino i cui genitori vivono all’estero o le persone attinenti del Ticino che
vivono all’estero senza i loro genitori, per formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di
domicilio all’estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;
c) le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all’istruzione sono parificate alle
persone di cittadinanza svizzera in virtù di trattati internazionali, in particolare i cittadini dei
Paesi dell’Unione europea (UE) e i cittadini dei Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio (AELS);
d) le persone di cittadinanza straniera al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora annuale
da almeno cinque anni;
e) i rifugiati o gli apolidi riconosciuti e residenti.
2Le persone straniere al beneficio di permessi di soggiorno esclusivamente per motivi di formazione
non hanno diritto agli aiuti allo studio.
3Il regolamento definisce i dettagli relativi al domicilio determinante ai sensi della presente legge.
Capitolo secondo
Calcolo e criteri determinanti

## Art. 6 Calcolo dell’aiuto {#art_6}

1L’aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di
partecipazione personale, dei genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner
convivente, ritenuto un massimo annuo di 20'000 franchi.3
2Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo è aumentato di 4'000 franchi.
3L’aiuto è versato solo se risulta di almeno 250 franchi.4

## Art. 7 Costi di formazione {#art_7}

I costi di formazione sono costituiti dai seguenti parametri:
a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento, per il richiedente che durante la
formazione vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento;
b) supplemento d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento, se il richiedente è
coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che
durante la formazione vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento;
c) spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;
d) pranzo fuori casa, secondo modalità definite dal regolamento;
e) spese di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici;
f) tassa scolastica, con un importo massimo definito dal regolamento per studi all’estero;
g) libri e materiale scolastico, secondo modalità definite dal regolamento.

## Art. 8 Quota di partecipazione {#art_8}

1Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro
dell’unità di riferimento che vive nell’abitazione familiare, ovvero:
a) il minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;
b) un supplemento d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento;
c) la spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento.
2Dell’ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota
considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli
secondo i seguenti parametri progressivi:
a) tra il 20% e il 40% sui primi 30'000 franchi;
b) tra il 40% e il 60% sui successivi 50'000 franchi;
1 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.
2 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
3 Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 311.
4 Cpv. modificato dalla L 15.4.2024; in vigore dal 21.6.2024 - BU 2024, 143.
c) tra il 60% e l’80% sul rimanente.
3Il regolamento determina la percentuale dell’importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive
con il richiedente può destinare ad esso.

## Art. 9 Reddito disponibile di riferimento {#art_9}

1Il reddito disponibile di riferimento (RD) è calcolato sull’unità di riferimento (UR),
composta del richiedente, dei suoi genitori e dei suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima
formazione.
2Il RD è costituito dai seguenti elementi:
a) RL, reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria del
21 giugno 1994 - in seguito: LT);
b) qSOST, quota parte sostanza pari a 1/15 della sostanza netta secondo LT;
c) PMR, premio medio di riferimento dell’anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio
di infortunio incluso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 al netto della riduzione dei premi;
d) CS, Contributi sociali obbligatori secondo LT;
e) ALIM, Pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniuge secondo LT;
f) SPPROF, Spese professionali per salariati secondo LT per un importo massimo annuo per UR
secondo modalità definite dal regolamento;
g) SPINT, Spese per interessi passivi privati e aziendali secondo LT per un importo massimo
annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento.
3Esso è stabilito come segue:
RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]
4Di principio il RD è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato. Il regolamento ne fissa le norme e le modalità di accertamento al di fuori o in assenza dei
dati relativi al periodo fiscale determinante.
5Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato
i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo.

## Art. 10 Calcolo provvisorio e trasformazione {#art_10}

1Quando non è ancora disponibile una tassazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 che tenga
conto della nuova situazione socioeconomica, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla
base dei redditi effettivi accertati secondo modalità definite dal regolamento.
2Con il calcolo definitivo, la parte eccedente il dovuto del contributo calcolato provvisoriamente sarà
trasformata in prestito di studio o ne sarà chiesto in rimborso.
3Contributi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d’ufficio in prestiti di studio,
qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo
sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione utilizzata.

## Art. 11 Indipendenza economica dai genitori {#art_11}

1L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:
a) ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla
Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;
b) ha lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione,
conseguendo un salario netto mensile secondo modalità definite dal regolamento;
c) ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente alla richiesta di aiuto allo studio 25 anni
d’età.
2Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei
genitori non inclusa nel calcolo è di 200'000 franchi.
3Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o
persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

## Art. 12 Casi particolari {#art_12}

1In deroga all’art. 6, in caso di richiedenti coniugati, vincolati da un’unione domestica
registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure
richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell’aiuto può essere effettuato secondo i criteri
previsti per l’assegno di riqualificazione professionale.
2In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito
netto annuo secondo modalità definite dal regolamento.
Capitolo terzo
Sostegni allo studio
Sezione 1

## Art. 13 In generale {#art_13}

1I sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di
studio; di regola, non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Per le
formazioni terziarie essi sono prorogati fino a due semestri oltre la durata minima degli studi. Il
regolamento può prevedere eccezioni.
2Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla
formazione o, se la formazione è all’estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per
una formazione equivalente.
3Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il
sostegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola
interessata.
4La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che
rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un’autorità statale del Paese in cui operano, dalla
Confederazione o dai Cantoni.
5Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all’estero il sostegno allo studio viene
commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che
comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.
Sezione 2
Borse di studio

## Art. 14 Limiti {#art_14}

1Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell’anno civile
d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto
o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.5
2Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master sono convertite in prestiti almeno in

## Art. 15 misura di un quarto ma fino a un massimo di un terzo. 6 {#art_15}

Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede 6'000
franchi annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.
Sezione 3
Prestiti di studio

## Art. 16 In generale {#art_16}

1Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.
2Il prestito di studio è concesso per:
a) il prolungamento del ciclo minimo di studio;
b) un secondo ciclo di studio;
c) la preparazione di un dottorato;
d) i corsi postuniversitari;
e) integrare o supplire la borsa di studio;
f) i richiedenti che iniziano la formazione dopo il cinquantacinquesimo anno d’età.7
3Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica
personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile.
4Il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non può superare i costi di
formazione riconosciuti ai sensi della presente legge e la tassa scolastica eccedente l’importo
massimo riconosciuto per studi all’estero meno l’eventuale importo a disposizione della famiglia per
il finanziamento dell’istruzione dei figli. Il regolamento può prevedere eccezioni.
Condizioni
5 Cpv. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.
6 Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2019, 311.
7 Lett. modificata dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

## Art. 17 {#art_17}

1Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista
per l’intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare
una formazione di pari grado una sola volta.
2Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di 1'000 franchi annuali fino ad un massimo
di 50'000 franchi per l’assolvimento dell’intera formazione. Di regola l’importo annuo non supera i
10'000 franchi.
3Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per
una nuova formazione.
4Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in
borsa di studio ai sensi della presente legge, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di
studio.
5Il prestito di studio è subordinato all’impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai
genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente negli
altri casi, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

## Art. 18 Restituzione {#art_18}

1A contare dalla conclusione o dall’interruzione degli studi, di regola entro un anno,
sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l’importo da restituire ed i termini di
restituzione.
2A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi ed entro
sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, la restituzione deve concludersi.
3A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi:
a) i primi due anni sono esenti da interesse;
b) dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull’importo ancora scoperto al tasso d’interesse
di ritardo per l’ammontare delle imposte ancora scoperte definito dal Consiglio di Stato.8
4Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un’interruzione degli studi.
5Il reddito percepito durante la formazione può comportare l’inizio del rimborso del prestito di studio.
6Nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di
studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso
originariamente definito.
Capitolo quarto
Sostegni della formazione professionale
Sezione 1
In generale

## Art. 19 Limite d’età {#art_19}

I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel
corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora
compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.
Sezione 2

## Art. 20 Assegno di tirocinio {#art_20}

1L’assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio
nel Cantone Ticino.
2Eccezionalmente può essere concesso, in giustificate circostanze, per un tirocinio fuori Cantone.

## Art. 21 {#art_21}

1L’assegno di tirocinio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo
secondo.
2Il salario netto del richiedente che eccede 6'000 franchi annui viene computato quale suo contributo
ai costi dello studio.
Sezione 3
Assegno di riqualificazione professionale
8 Lett. modificata dalla L 13.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 - BU 2019, 36.
9 Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

## Art. 22 {#art_22}

1L’assegno di riqualificazione è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato
almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell’inizio della nuova formazione.
2Quattro anni d’attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato
federale di capacità.

## Art. 23 {#art_23}

1L’assegno di riqualificazione può essere concesso sino alla copertura dei costi generali
e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal
capitolo secondo:
a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;
b) spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;
c) assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;
d) spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner
convivente, secondo modalità definite dal regolamento;
e) contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli;
f) spese di formazione del richiedente;
g) salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
h) salario netto del richiedente;
i) eventuali alimenti percepiti;
l) altre entrate percepite.
2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner
convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.
Capitolo quinto
Altri aiuti particolari
Sezione 1

## Art. 24 Aiuto sociale speciale {#art_24}

1L’aiuto sociale speciale è concesso annualmente alla famiglia per consentire la
frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole dell’obbligo private parificate nel Cantone in seguito
a comprovate necessità di ordine sociale.
2Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste al Dipartimento competente, cui spetta
la decisione.

## Art. 25 {#art_25}

1L’aiuto sociale speciale viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al
capitolo secondo.
2L’aiuto sociale speciale non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe
previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15
settembre 2003 o dall’assicurazione invalidità.
Sezione 2

## Art. 26 Assegno per sportivi d’élite o talenti artistici {#art_26}

1L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici può essere concesso annualmente per
studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono
essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d’élite, di un’attestazione rilasciata
dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d’élite.
2Il Dipartimento competente definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d’élite e di talento
artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

## Art. 27 {#art_27}

1L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici viene concesso secondo i parametri ed i
criteri previsti al capitolo secondo.
2Il salario netto del richiedente che eccede 6'000 franchi annui viene computato quale suo contributo
ai costi dello studio.
Sezione 3

## Art. 28 Aiuto al perfezionamento professionale {#art_28}

1L’aiuto al perfezionamento professionale può essere concesso per una qualifica
supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si
conclude con l’ottenimento di un certificato d’esame.
2L’aiuto è concesso una volta per l’intero programma di formazione e versato in una o più rate,
secondo la durata.
3L’aiuto è concesso, di regola, anno per anno. Nel caso in cui la formazione si estende su più anni
la decisione è resa in forma provvisoria, secondo modalità definite dal regolamento.

## Art. 29 {#art_29}

1L’importo massimo dell’aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in
ogni caso 16'000 franchi.
2Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale
definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell’economia domestica.
3Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner
convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.
Sezione 4

## Art. 30 Aiuto al perfezionamento linguistico {#art_30}

1Il soggiorno linguistico, di regola per l’apprendimento della lingua inglese, francese o
tedesca, può essere finanziato con la concessione di un prestito al richiedente che è in possesso di
un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una
professione se:
a) è svolto all’estero;
b) è di almeno 12 settimane e al massimo 36 settimane;
c) è di tipo intensivo, con almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni
settimanali di 60 minuti;
d) a fine soggiorno il richiedente presenta l’attestato di partecipazione e il certificato d’esame
conseguito;
e) non è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati
ecc.).
2In deroga al cpv. 1, per gli studenti in formazione può essere concesso un prestito per il soggiorno
linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale
a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella
pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.
3In deroga al cpv. 1, i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d’iniziare gli studi
postobbligatori possono seguire soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua
tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare
unicamente l’attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare
anche il certificato d’esame conseguito.
4È inoltre possibile richiedere un prestito per l’assolvimento di uno stage professionale all’estero se
è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico
deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48
settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l’attestato di partecipazione al soggiorno,
allo stage ed il certificato d’esame conseguito.
5La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del
prestito.

## Art. 31 Limite d’età {#art_31}

L’aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso
dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il
cinquantacinquesimo anno d’età.
10 Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

## Art. 32 {#art_32}

1L’importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale
unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso
equivalente.
2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner
convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto al capitolo secondo.
3Il prestito è concesso in ragione di un importo minimo di 1'000 franchi fino ad un massimo di 15'000
franchi per l’assolvimento di uno o più corsi linguistici.
4Il prestito concesso a un richiedente minorenne deve essere approvato dai genitori e comporta per
essi un impegno solidale di restituzione.
Scambio individuale di allievi
Art. 32a11 L’allievo che partecipa ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per
l’apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal servizio di cui all’art. 71 della legge della
scuola del 1° febbraio 1990 ha diritto alla copertura della metà dei costi di alloggio alle condizioni
definite dal regolamento.
Sezione 512
Assegno di formazione terziaria sociosanitaria
Art. 32b13 1L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria è concesso annualmente per
consentire la frequenza scolastica nelle scuole del settore sociosanitario e delle cure
infermieristiche.
2È applicabile per analogia l’art. 13.
3L’elenco delle formazioni riconosciute è stabilito dal Consiglio di Stato.
Limite d’età
Art. 32c14 L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso a richiedenti che
nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il
cinquantacinquesimo anno d’età.
Art. 32d15 1L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso sino alla
copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga
a quanto disposto dal capitolo secondo:
a) minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;
b) spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;
c) assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;
d) spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner
convivente, secondo modalità definite dal regolamento;
e) contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli;
f) spese di formazione del richiedente;
g) salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
h) salario netto del richiedente;
i) eventuali alimenti percepiti;
l) altre entrate percepite.
2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner
convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.
Capitolo sesto
Procedura
Dipartimento competente
11 Art. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.
12 Sezione introdotta dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
13 Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.
14 Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199; precedente modifica: BU 2022,
116.
15 Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

## Art. 33 {#art_33}

1Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo
studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso, competono al Dipartimento
designato dal Consiglio di Stato.
2Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento assiste le istanze competenti nell’esame
di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio.
3Le unità amministrative cantonali competenti, gli istituti e gli organi scolastici collaborano per
informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.

## Art. 34 Richiesta {#art_34}

1La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante un formulario secondo modalità
definite dal regolamento.
2La richiesta deve essere presentata prima dell’inizio della formazione per la quale è richiesto l’aiuto.
3Se la richiesta è presentata a formazione iniziata, l’aiuto sarà calcolato pro rata temporis dal primo
giorno del mese in cui è presentata. Le richieste presentate dopo la conclusione della formazione
non vengono prese in considerazione.
4Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre
dell’anno scolastico in corso.

## Art. 35 Accertamenti {#art_35}

1Alla richiesta devono essere allegate l’ultima tassazione fiscale del richiedente, di
entrambi i genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.
2Firmando il formulario di richiesta di aiuto allo studio, il richiedente, i suoi genitori, l’eventuale
coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale autorizzano l’autorità
competente ad assumere le informazioni necessarie presso l’autorità tributaria o altro ufficio
cantonale o comunale e presso l’istituto scolastico frequentato.
3Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione,
l’autorità competente assegna al richiedente un termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto.
Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti,
la richiesta viene respinta, salvo per quanto disposto dal cpv. 4.
4Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le
autorizzazioni chieste, l’Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all’autorità tributaria. Qualora
ciò fosse inattuabile o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere
presa sulla base dei soli dati disponibili.
5Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’autorità competente ogni cambiamento negli studi o
nella condizione economica.

## Art. 36 Assistenza amministrativa e procedura di richiamo {#art_36}

Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio,
comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di
richiamo, le informazioni necessarie per l’esame delle richieste inerenti agli aiuti di studio all’autorità
competente per l’esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

## Art. 37 Elaborazione dei dati {#art_37}

1La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative
definite in una specifica convenzione d’accesso ai dati fiscali.
2È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

## Art. 38 Diritto applicabile {#art_38}

1Le decisioni inerenti agli aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento
della decisione.
2A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno
1994.

## Art. 39 Rimedi di diritto {#art_39}

1Contro la decisione in prima istanza è dato reclamo all’autorità che l’ha emanata entro
un termine di 15 giorni.
2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 40 Riesame {#art_40}

Una decisione anteriore cresciuta in giudicato è sottoposta a riesame qualora il
richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in
precedenza.
Capitolo settimo
Disposizioni finali

## Art. 41 Disposizioni esecutive {#art_41}

Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della
presente legge.

## Art. 42 Disposizioni transitorie {#art_42}

Le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge e del suo
regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.

## Art. 43 Entrata in vigore {#art_43}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.16
Pubblicata nel BU 2015, 184.
16 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2015, 184.
