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title: "Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana"
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# Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana

## Art. 1 {#art_1}

Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per
l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.

## Art. 2 {#art_2}

È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la
partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

## Art. 3 {#art_3}

1Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri
dell’orchestra.
2Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

## Art. 4 {#art_4}

Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di
eventuali deficit.

## Art. 5 {#art_5}

Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo
dell’attività o di eventuali deficit.

## Art. 6 {#art_6}

La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport.

## Art. 7 {#art_7}

La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta
cantonale e comunale.

## Art. 8 {#art_8}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.5
Pubblicato nel BU 1990, 395
1 Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
2 Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.
3 Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005,
57.
4 Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
5 Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.
