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title: "2.2.4 Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della sosta e dell'accesso al nucleo del quartiere di Gandria del 20 ottobre 2016"
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# 2.2.4 Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della sosta e dell'accesso al nucleo del quartiere di Gandria del 20 ottobre 2016

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Oggetto
11 Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale del quartiere di
Gandria, nonché di promuovere azioni intese a evitare il degrado ambientale,
emana le presenti norme per consentire Puso appropriato della zona di
accesso al ricordato nucleo.

## Art. 2 {#art_2}

Basi legali
Basi legali della presente Ordinanza sono:
a. la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
b. l'Ordinanza sulle norme de[[a circolazione stradale del 13 novembre 1962
(ONC);
c. l'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr);
d. la Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
e. il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA).

## Art. 3 {#art_3}

Destinazione
1 Nella zona oltre la barriera è istituita una zona 30 km/h". La circolazione
e la sosta dei veicoli a motore è regolamentata ai capitoli Il e [[[ della
presente Ordinanza.
2 L'accesso alla zona, rispettivamente il parcheggio al suo interno,
indipendentemente dall'orario, sono regolamentati mediante
autorizzazione.
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CAPITOLO 11

## Art. 4 Circolazione veicolare {#art_4}

Orari di fornitura
I servizi di fornitura sono concessi nei giorni feriali, dalle ore 08:00 alle
12:00.
Durante tali orari i fornitori e i commercianti possono esclusivamente
eseguire operazioni di carico e scarico di merce (art. 5), per il tempo
strettamente necessario a tale scopo.

## Art. 5 {#art_5}

Operazioni di carico e scarico
Per carico scarico si intendono le operazioni di carico e scarico di merce
che per volume, peso o quantità necessitano dellmpiego di un veicolo a
motore, nonché il deposito della stessa (non riordino o messa a punto)
all'interno degli stabili.
2 Le operazioni di carico e scarico devono limitarsi al tempo strettamente
necessario a tale scopo, devono essere svolte nelle aree appositamente
demarcate e non devono ostacolare il transito di pedoni, di mezzi simili a
veicoli e di altri veicoli. Il conducente deve poter essere raggiungibile in
ogni momento nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento del
SUO veicolo.

## Art. 6 {#art_6}

Principi per il rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni per accedere alla zona sono rilasciate conformemente
all'art. 7 della presente Ordinanza.
2 Il umero massimo delle autorizzazioni rilasciate è limitato alle reali
capacità di sosta e di transito della zona, tenuto conto di un equo
rapporto tra gli aventi diritto.

## Art. 7 {#art_7}

Tipologie di autorizzazioni
]] Comando di Polizia rilascia le seguenti autorizzazioni:
AUTORIZZAZIONE di tipo A
È un'autorizzazione annuale che consente di transitare allinterno della zona
ai detentori di veicoli a motore che dispongono di un'area privata adibita a
parcheggio.
AUTORIZZAZIONE di tipo B
È un'autorizzazione annuale che consente di effettuare operazioni di carico e
scarico presso l'abitazione sita all'interno della zona a cittadini con residenza
primaria o secondaria che non dispongono di un parcheggio privato presso
la stessa.
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AUTORIZZAZIONE di tipo C
È un'autorizzazione annuale che consente di accedere alla zona negli orari di
cui all'art. 4 cpv. 1, per effettuare operazioni di carico e scarico (art. 5) ai fini
della fornitura ai commerci ivi locati così come per effettuare servizi di
manutenzione e riparazione all'interno della zona nucleo.
AUTORIZZAZIONE di tipo D
È un'autorizzazione che viene rilasciata per:
a. i veicoli del servizio pronto intervento (Polizia, Servizio sanitario e
Pompieri);
b. i veicoli dell'Amministrazione cittadina o di suoi funzionari (veicoli privati)
designati dalle rispettive Direzioni;
c. i veicoli di servizio delle aziende partecipate;
d. i taxi a beneficio di una concessione di tipo A;
e. i conducenti diversamente abili con importanti difficoltà motorie i quali
necessitano del supporto di mezzi ausilari per spostarsi, che utilizzano
frequentemente la zona;
f. i conducenti di veicoli privati, limitatamente al trasporto di persone con
comprovate difficoltà motorie che utilizzano frequentemente la zona.
g. il personale ecclesiastico (ad es. parroco) che svolge le funzioni religiose
nella locale chiesa.
AUTORIZZAZIONE di tipo E
È un'autorizzazione limitata nel tempo per l'adempimento di particolari
necessità (ad esempio: traslochi, forniture eccezionali, ecc.) che non rientrano
ne[[e tipologie di autorizzazione sopra elencate.

## Art. 8 {#art_8}

Esenzione
Non necessitano per contro di alcuna autorizzazione:
a. i medici in visita d'urgenza;
b. i conducenti diversamente abili con importanti difficoltà motorie i quali
necessitano del supporto di mezzi ausiliari per spostarsi;
c. i conducenti di veicoli privati e i taxisti, limitatamente al trasporto di
persone con comprovate difficoltà motorie;
d. i taxisti per il trasporto di clienti di alberghi siti allinterno della zona,
limitatamente all'arrivo o alla partenza;
e. i clienti di alberghi e i conduttori (inquilini) di camere ed appartamenti di
vacanza nella zona, all'arrivo o alla partenza, limitatamente al tempo
necessario per il carico/scarico o per accedere con il proprio veicolo al
posteggio privato degli stessi.
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## Art. 9 y {#art_9}

Barriera e badge
1 L'accesso alla zona è gestito mediante barriera; i beneficiari delle
autorizzazioni giusta l'art. 7 della presente Ordinanza ricevono uno o più
badge per l'attivazione a distanza della stessa mentre quelli esentati
giusta l'art. 8 possono accedervi di principio mediante chiamata/richiesta
presso apposita colonnina.
2 l badge nonè trasferibile a terzi e deve essere fissato sul parabrezza; le
modalità di fissaggio sono descritte nel materiale informativo messo a
disposizione dalla Polizia.
3 Ad eccezione dei beneficiari delle autorizzazioni D let. a) e b) e
rispettivamente delle autorizzaioni E, il costo del badge ammonta a CHF
20.--. Nel caso in cui venga rilasciata una sola autorizzazione per più
veicoli, il costo del badge ammonta a CHF 30.-- a partire da[ secondo. In
caso di sostituzione del badge è dovuto un importo di CHF 20.--.
CAPITOLO Ili

## Art. 10 Agevolazioni di parcheggio {#art_10}

Diritto
1 Hanno diritto allottenimento dellautorizzazione di parcheggio nelle aree
appositamente demarcate a questo scopo dopo la barriera 0, in via
subordinata, nellarea prospiciente la strada cantonale, soltanto coloro
che risultano legalmente annunciati nell'area quali residenti, e più
precisamente i cittadini con residenza primaria, per un massimo di
unagevolazione per veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome.
2 Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di parcheggio nell'area
prospiciente la strada cantonale:
a. i cittadini con residenza secondaria, per un massimo di un'agevolazione
di parcheggio per nucleo familiare;
b. i proprietari e i dipendenti delle attività economiche site nel quartiere
di Gandria, per un massimo di un'agevolazione di parcheggio per
veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome o il nome della
ditta;
c. i turisti che pernottano presso gli alberghi siti nel quartiere di Gandria;
d. i cittadini con residenza primaria per i veicoli in eccesso a quanto
previsto dal cpv. 1;
e. in via eccezionale, e tenuto conto del fatto che è data priorità ai
residenti della zona del nucleo, possono venir rilasciate autorizzazioni
anche ad altri interessati, esercitanti un' attività nella zona, oppure
residenti ne[[e immediate vicinanze della stessa, quando [e particolari
circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del
richiedente.
Disposizioni comuni
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## Art. 11 y {#art_11}

Contrassegno
1 Lautorizzazione consiste in un contrassegno, sul quale figurano i[/i
numero/i di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui esso è
stato rilasciato.
2 11 Contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro i]
parabrezza.
3 La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento,
danneggiamento, ecc., è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e
ammonta a CHF 10.--.
È assolutamente vietata qualsiasi forma di duplicazione del contrassegno.

## Art. 12 {#art_12}

Effetti
1 Lautorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo
nelle aree appositamente demarcate a questo scopo a valle della barriera
0, in via subordinata, nell'area prospiciente la strada cantonale, senza
limitazione di tempo.
2 L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo di
parcheggio, bensì a usufruire di quelli liberi allinterno dellarea di
parcheggio assegnata.

## Art. 13 CAPITOLO VI {#art_13}

Procedura
Le domande per lottenimento delle autorizzazioni devono venir inotrate al
Comando della Polizia della Città di Lugano, utilizzando gli appositi formulari
ottenibili presso i suoi uffici o sul sito internet della Città (www.lugano.ch).

## Art. 14 {#art_14}

Validità e rinnovo
1 In generale, le autorizzazioni hanno validità annuale (anno civile). Per il
rinnovo delle autorizzazioni annuali dovrà essere compilato entro il 30
settembre l'apposito formulario di autocertificazione. Dopo le verifiche
dei dati, la Polizia provvede, tramite il servizio esazione, alla fatturazione.
A pagamento avvenuto, il contrassegno di parcheggio viene trasmesso al
richiedente, mentre il badge viene attivato per lanno corrispondente.
2 I casi particolari (cantieri, lavori, ecc.) e quando le circostanze lo
giustificano, esse possono essere rilasciate per periodi più brevi. In questi
casi la tassa viene calcolata pro rata temporis.
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## Art. 15 y {#art_15}

Tasse
a) Autorizzazioni di accesso alla zona
Le tasse sono fissate in:
Autorizzazione A: CHF 30.-- allanno
Autorizzazione B:
Autorizzazione C:
Autorizzazione D:
Autorizzazione E:
CHF 30.-- all'anno
CHF 120.-- allanno
gratuito
CHF 30.-- al giorno
2 Coloro che sono già in possesso di una o più autorizzazioni del tipo C per
la zona pedonale del Centro ai sensi dell'OM concernente la
regolamentazione della zona pedonale nel centro di Lugano del 23
novembre 2017, sono esonerati da ulteriori tasse.
3 Le tasse di cui al cpv. 1 devono essere pagate anticipatamente per l'intero
periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la disattivazione del
badge.
b) Autorizzazioni di parcheggio
4 Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate come
segue:
a. Autorizzazioni annuali:
CHF 50.- mensili per i cittadini con residenza primaria a partire dal
secondo veicolo leggero intestato sotto proprio nome.
b. Autorizzazioni stagionali:
CHF 70.-- mensili per i cittadini con residenza secondaria, i proprietari e i
dipendenti delle attività economiche site nel quartiere di Gandria. Resta
riservata l'entrata in vigore della tassa cantonale di collegamento che
dovrà venir sommata alla presente tassa.
c. Autorizzazioni provvisorie:
CHF 40.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato;
CHF 10.-- per autorizzazioni giornaliere.
5 Le tasse di cui al cpv. 4 devono essere pagate anticipatamente per l'intero
periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la mancata
erogazione del permesso.
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www.lugano.ch
CAPITOLO IV

## Art. 16 Disposizioni finali {#art_16}

Contravvenzioni
1 Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona sono punite dagli organi di
polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la
multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di abuso nelluso dei
badge, rispettivamente dei permessi di parcheggio.
3 Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art.
145 segg. LOC.

## Art. 17 {#art_17}

Revoca
Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi di interesse
pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della
tassa corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.
Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o
rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui siano state fornite
informazioni inveritiere, oppure se siano stati commessi degli abusi da
parte dellavente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della
tassa.

## Art. 18 {#art_18}

Contenzioso
Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al
Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo nei modi e nei termini di legge.

## Art. 19 {#art_19}

Abrogazione e entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.
2 11 Municipio definisce lentrata in vigore della presente Ordinanza dopo la
scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi giusta
art. 208 LOC.
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Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario a.i.:
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 20 ottobre 2016
Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso tra il 10 novembre e il 12
dicembre 2016.
In vigore dal 1° gennaio 2020 (risoluzione municipale del 6 giugno 2019).
