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title: "Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni"
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# Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

## Art. 1 (art. 151 cpv. 1 LOC) {#art_1}

Ricavi e spese necessitano di una base legale.
Equilibrio finanziario

## Art. 2 (art. 151 cpv. 1 e 159 cpv. 3 LOC) {#art_2}

II conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può
contenere un disavanzo di bilancio per più di quattro anni.
Parsimonia

## Art. 3 (art. 151 cpv. 1 LOC) {#art_3}

Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità
dei costi diretti e indiretti che ne derivano.
Economicità

## Art. 4 (art. 151 cpv. 1 LOC) {#art_4}

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo
nel modo più economico.
Causalità e compensazione dei vantaggi

## Art. 5 (art. 151 cpv. 1 LOC) {#art_5}

I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama
il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.
Divieto del vincolo delle entrate

## Art. 6 (art. 151 cpv. 1 LOC) {#art_6}

Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono
essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate
disposizioni di legge speciale.
Principi contabili, manuale

## Art. 7 (art. 151 cpv. 2 LOC) {#art_7}

1La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione
finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.
2La presentazione dei conti è basata sui principi dell’iscrizione al valore lordo, della delimitazione
temporale dell’esercizio, dell’importanza, della chiarezza, dell’attendibilità, della comparabilità e
della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.
3Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e
ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.
4La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di
dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.
5Il manuale è vincolante per i comuni.
Piano finanziario
1 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

## Art. 8 (art. 152 LOC) {#art_8}

1Il piano finanziario deve dare indicazioni sull’evoluzione del conto economico, degli
investimenti e del bilancio.
2Il piano finanziario si deve estendere come minimo per quattro anni oltre quello in cui viene
approvato.2
Capitolo secondo
Struttura del modello contabile
Piano dei conti

## Art. 9 (art. 153 LOC) {#art_9}

1Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in
bilancio, conto economico e conto degli investimenti.
2Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.
3I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria
struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere
alla suddivisione funzionale.
4Deroghe all’utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi
speciali.
Conto degli investimenti - Limite di attivazione

## Art. 10 (art. 157 cpv. 1 LOC) {#art_10}

1Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed
attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti:
Abitanti del comune Limite di attivazione
fino a 1’000 fr. 25’000.–
1’001 - 5’000 fr. 50’000.–
5’001 - 10’000 fr. 75’000.–
oltre 10’000 fr. 100’000.–
2Per importi inferiori l’attivazione è facoltativa.
3I limiti del capoverso 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali)
che vanno sempre attivati.

## Art. 11 Finanziamenti speciali {#art_11}

Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari
all’adempimento di un determinato compito pubblico.

## Art. 12 Legati e lasciti {#art_12}

1La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui
amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.
2Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un
rendiconto.
3Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni
non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo
dell’intenzione originale, oppure lo scioglimento. In tal caso la decisione può avvenire in sede di
approvazione dei conti consuntivi.3
Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

## Art. 13 (art. 160 LOC) {#art_13}

1I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono
finanziarsi integralmente tramite le tasse d’uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del
capitale proprio.
2Tutti i costi ed i ricavi dei servizi del capoverso 1 sono iscritti in uno specifico centro costo;
l’eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale
proprio.
3Tali servizi devono rispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 2. I relativi
fondi non possono essere negativi per più di quattro anni.
2 Cpv. introdotto dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
3 Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
4 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 37.
4Eccezioni al principio dell’autofinanziamento del capoverso 1 sono regolati nel manuale.
5Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale finanziati tramite tasse causali
da gestire tramite fondi del capitale proprio, fissandone le regole, in particolare eventuali deroghe al
principio di causalità.
Contabilità dei cespiti. Inventario

## Art. 14 (art. 161 LOC) {#art_14}

1Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali
sono registrati nella contabilità dei cespiti; l’obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel
conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all’articolo 10.
2La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il
municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune.
Capitolo terzo
Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti
Valutazione periodica dei beni patrimoniali

## Art. 15 (art.164 cpv. 1 LOC) {#art_15}

1I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto
indicato dal manuale.
2I beni patrimoniali materiali sono rivalutati almeno ogni quattro anni secondo il valore venale. È
ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.5
3Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.
Valutazione delle partecipazioni amministrative

## Art. 16 (art.164 cpv. 2 LOC) {#art_16}

Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e
ammortizzate conformemente all’articolo 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate
quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.
Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi

## Art. 17 (art. 165 cpv. 1 LOC) {#art_17}

1I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di
utilizzo.
2L’ammortamento si effettua la prima volta nell’anno seguente a quello dell’inizio del loro utilizzo. Il
municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei
parametri dell’allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga
agli stessi.6
3Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.
4I tassi del capoverso 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati
fino ad ammortamento completo. È riservato l’articolo 165 capoverso 3 LOC (ammortamenti non
pianificati).
5Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti.
Se necessario l’opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.
6Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando
i parametri dell’allegato 2.7
7Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell’elettricità, del gas o di altri
servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento
delle rispettive organizzazioni settoriali.
Divieto di speculazione

## Art. 18 (art. 168 LOC) {#art_18}

1I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.
2Per speculazione secondo l’articolo 168 LOC si intende l’impiego dei beni comunali in operazioni
prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al
conseguimento di un lucro nell’ambito dell’economia di mercato.
5 Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
6 Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
7 Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
Capitolo quarto
Preventivo
Allestimento

## Art. 19 (art. 169 cpv. 1 LOC) {#art_19}

1II preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è
accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.
2Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del
consuntivo all’articolo 22, limitatamente alle lettere a–d, opportunamente adattate.8
3Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora
votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base
legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base
legale entra in vigore.
Previsione di spesa globale

## Art. 20 (art. 172 LOC) {#art_20}

1II regolamento comunale stabilisce:
a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell’articolo 172 LOC;
b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l’elenco dei servizi riferiti al piano
dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della
previsione di spesa globale.
2I servizi secondo la lettera b del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia
con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate
possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di
regolamento comunale.
Capitolo quinto
Consuntivo
Allestimento

## Art. 21 (art. 173 LOC) {#art_21}

1Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è
accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze
rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole
voci.
2Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con
particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell’anno in esame.9
Documentazione da allegare

## Art. 22 (art. 173 cpv. 2 LOC) {#art_22}

1Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:
a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di
finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all’articolo 156
capoverso 2 LOC;
b) il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico
ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo
dell’anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico,
del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b;
d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali
fino all’ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b;
e) la tabella riassuntiva dei cespiti;10
f) la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora
da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;
g) la tabella dei debiti;
h) la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
i) l’elenco degli impegni eventuali;
j) la tabella delle partecipazioni;
8 Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.
9 Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
10 Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.
k) …;11
l) il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no.
100);
m) la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;
n) ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;
o) un’analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari:
– tasso di indebitamento netto
– grado di autofinanziamento
– quota delle spese per interessi
– debito pubblico netto I pro capite
– quota degli investimenti
– quota di capitale proprio;
p) eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del
patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario
non attivati, ecc.).
2Il regolamento comunale può prevedere altri allegati.
Capitolo sesto
Crediti di investimento
Messaggi relativi a investimenti rilevanti

## Art. 23 (art. 174 cpv. 4 LOC) {#art_23}

1Sono rilevanti ai sensi dell’articolo 174 capoverso 4 LOC gli investimenti che
comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a
1’000’000 franchi.
2Il messaggio deve come minimo indicare gli interessi e gli ammortamenti derivanti dall’investimento
così come prevedibili spese e ricavi che l’opera dovesse generare.12

## Art. 24 Progetti e preventivi definitivi {#art_24}

Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera g) della
legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

## Art. 25 Termine di decadenza dei crediti {#art_25}

Il termine dell’articolo 13 capoverso 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia
l’utilizzazione del credito.
Credito quadro

## Art. 26 (art. 175 LOC) {#art_26}

1Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un
programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la
manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di
impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure
programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione
di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.
2La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:
a) del progetto e del preventivo di massima dell’opera nel suo complesso e delle singole parti
d’opera, riservato il capoverso 3;
b) per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di
ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
c) dell’ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell’intero programma;
d) dei prevedibili tempi di attuazione dell’intero programma e del termine entro cui il credito decade
se non utilizzato.
3Il consiglio comunale in sede d’approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri
della lettera a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità,
acqua, gas o calore.
Progetti e preventivi di massima
11 Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
12 Cpv. introdotto dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.
13 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32.

## Art. 27 {#art_27}

Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 lettera a),
progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).
Sorpasso di credito e del limite di delega

## Art. 28 (art. 13 cpv. 2 e 176 LOC) {#art_28}

1Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l’importo lordo globale del credito
sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche
quando il credito o l’opera sono suddivisi in più parti.
2In caso di superamento dei limiti di delega secondo l’articolo 13 capoverso 2 LOC, il legislativo va
coinvolto secondo le regole dell’articolo 176 capoversi 2 e 3 LOC.
Capitolo settimo
Moltiplicatori d’imposta14
Disavanzo di bilancio

## Art. 29 (art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC) {#art_29}

1In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell’approvazione del prossimo
preventivo, i moltiplicatori d’imposta devono essere fissati in modo che il preventivo stesso preveda
un risultato totale d’esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare
l’ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.15
2L’anno successivo l’ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo
dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.
3Per il calcolo dei capoversi 1 e 2 fa stato l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; i
moltiplicatori sono arrotondati al punto intero.16
Giustificazione delle proposte di modifica

## Art. 30 (art. 177 cpv. 3 LOC) {#art_30}

I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a
emendamenti ai moltiplicatori rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell’articolo
177 capoverso 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d’esercizio.
Capitolo ottavo
Controllo finanziario
Compiti della commissione della gestione

## Art. 31 (art. 179 e 181 LOC) {#art_31}

La commissione della gestione, in particolare:
a) prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché
siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad
ulteriori controlli oppure richiedere all’organo di controllo esterno, per il tramite del municipio,
informazioni o verifiche supplementari;
b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell’ottica della verifica dell’opportunità delle spese e
dell’attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell’articolo 151 LOC;
c) analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;
d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi
dell’articolo 174 capoverso 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi
dell’articolo 181 capoverso 3 lettera b LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati
in parallelo ad altre commissioni.
Rapporto dell’organo di controllo esterno

## Art. 32 (art. 179 cpv. 2 LOC) {#art_32}

Il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di allegare ai conti comunali e delle
aziende il rapporto dell’organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della
protezione dei dati.
Capitolo nono
14 Capitolo modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.
15 Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.
16 Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.
17 Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.
Aziende comunali
Contabilità

## Art. 33 (art. 192e LOC) {#art_33}

1La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella
del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di
riferimento valide per i comuni, se applicabili.
2Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti
dall’azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.
3In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell’azienda può prevedere la tenuta di una contabilità
aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È
tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.

## Art. 34 Piano finanziario {#art_34}

Il regolamento delle aziende può stabilire l’obbligatorietà del piano finanziario e le regole
per la sua presentazione.
Rapporti con il comune - Tasso d’interesse

## Art. 35 (art. 192e cpv. 2 LOC) {#art_35}

Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell’azienda nei confronti del comune è calcolato
un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.
Rapporti con il comune - Deroghe al principio di causalità

## Art. 36 (art. 192e cpv. 3 LOC) {#art_36}

1Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite
azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una
legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell’azienda.
2Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se
cumulativamente:
– il regolamento dell’azienda lo prevede;
– il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi
allibrati a bilancio;
– una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.
Sono riservate disposizioni di legge speciale.
3Il bilancio non può presentare un’eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

## Art. 37 Ammortamenti {#art_37}

Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall’articolo 17, in
particolare dei capoversi 6 e 7.
Capitolo decimo
Vigilanza

## Art. 38 Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali {#art_38}

1Dopo la crescita in giudicato, l‘amministrazione comunale invia senza indugio alla
Sezione degli enti locali i seguenti documenti, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto
della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:
a) preventivo;
b) consuntivo;
c) rapporto completo dell’organo di controllo esterno;
d) piano finanziario e suoi aggiornamenti.
2Al fine di permettere l’elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, l‘amministrazione
comunale invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali.
Capitolo undicesimo
Disposizioni finali
Introduzione a tappe del nuovo modello contabile
(art. 215 LOC)
18 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 37.

## Art. 39 {#art_39}

1Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall’anno 2020. A tale
scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.
2Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono
applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 capoverso 1 e 173 capoverso 2 LOC. Rimangono
applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del
10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione
finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni
ticinesi del 1989.

## Art. 40 Abrogazione {#art_40}

Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987
è abrogato.

## Art. 41 Entrata in vigore {#art_41}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° luglio 2019.
Pubblicato nel BU 2019, 172.
Allegato 119
Tassi di ammortamento su beni amministrativi
(art. 17 cpv. 2)
Investimento Tasso di
ammortamento
minimo
Tasso di
ammortamento
massimo
Durata di
utilizzo
equivalente
(anni)
a) terreni 0% 2% 50 e oltre
b) strade e piazze
- nuove strade o lavori equivalenti 2,5% 3% 33 - 40
- manutenzioni straordinarie 5% 6,5% 15 - 20
c) sistemazione corsi d’acqua e laghi
- manufatti in beton o pietra 2% 2,5% 40 - 50
- manufatti in legno o altri elementi naturali 4% 5% 20 - 25
d) altre opere del genio civile
(valutazione caso per caso) 2% 5% 20 - 50
e) depurazione acque:
- canalizzazioni 2% 2,5% 40 - 50
- IDA, opere del genio 2% 3% 33 - 50
- IDA, impianti elettromeccanici 5% 6% 17 - 20
- IDA, apparecchi di comando e automazione 20% 25% 4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe 2% 50
g) costruzioni edili 2,5% 3% 33 - 40
h) boschi e lavori forestali
- nuove piantagioni o manufatti 2% 2,5% 40 - 50
- lavori di selvicoltura 5% 6,5% 15 - 20
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature 10% 20% 5 - 10
l) veicoli speciali 6,5% 20% 5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW) 20% 25% 4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.) 10% 10
o) altri investimenti secondo la durata di utilizzo
p) prestiti e partecipazioni secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)
19 Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
q) contributi per investimenti di terzi secondo la durata di utilizzo del bene finanziato
Allegato 220
Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell’approvvigionamento idrico
(art. 17 cpv. 6)
Tasso di
ammortamento
Durata di
utilizzo (anni)
a) manufatti: sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi,
stazioni di pompaggio, camere di rottura e di
distribuzione, condotte
2,5% 40
b) armature idrauliche: serbatoi, stazioni di pompaggio,
camere di rottura e di distribuzione
5% 20
c) istallazioni di trattamento e disinfezione dell’acqua 5% 20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di
comando e di regolazione
6,5% 15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione 20% 5
f) terreni non edificati 1% 100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature 12,5% 8
h) studi e progetti generali (PGA) 20% 5
i) concessioni e diritti secondo la loro durata
l) altre spese attivate secondo la loro durata
m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza azzeramento immediato
del valore residuo
20 Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
