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title: "Regolamento sul coordinamento delle procedure"
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provisions: 5
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# Regolamento sul coordinamento delle procedure

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento delle
procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).

## Art. 2 Competenze {#art_2}

1Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.
2L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando
la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la
procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.
4La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del
Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.

## Art. 3 Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze {#art_3}

L’Ufficio giuridico allestisce per il Dipartimento del territorio le istruzioni all’autorità
direttrice di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b Lcoord.

## Art. 4 Coordinamento preventivo {#art_4}

Tutti i servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale informano la
Sezione dello sviluppo territoriale sui singoli progetti che intendono realizzare, già nella fase
preliminare.

## Art. 5 Entrata in vigore {#art_5}

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente1.
Pubblicato nel BU 2023, 387.
1 Entrata in vigore: 15 dicembre 2023 - BU 2023, 387.
