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title: "Decreto esecutivo concernente i criteri salariali"
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provisions: 4
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# Decreto esecutivo concernente i criteri salariali

## Art. 1 {#art_1}

La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si
applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

## Art. 2 {#art_2}

1L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della
LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per
gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità
salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali
assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel
commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, il salario orario di base al di sopra del quale
almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole
secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di
azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri
dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario
minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità
retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;
– 3.6% per 9 giorni festivi.
2I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1 qualora si rivelino
essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.

## Art. 3 {#art_3}

1Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su
base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale
equivalente a tempo pieno.5
2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn
il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.6
3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende

## Art. 4 fino all’anno in cui avviene la liquidazione.7 {#art_4}

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 2016, 83.
1 Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
2 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
3 Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019,
251; BU 2020, 248.
4 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
5 Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44.
6 Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
7 Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
8 Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
9 Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.
