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title: "Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica"
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provisions: 8
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# Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di
statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:
a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;
b) l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;
c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche;
d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.

## Art. 2 Tasse {#art_2}

1Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:
a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio;
b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;
c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su
base oraria secondo i seguenti parametri:
– personale amministrativo: fr. 55.-
– personale scientifico: fr. 100.-
2Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.

## Art. 3 Spese {#art_3}

Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui
all’art. 1 secondo i seguenti criteri:
a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per
pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va
aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c).
b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di
telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.

## Art. 4 Incasso, fatturazione e preventivo {#art_4}

1L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
2In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
3L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica,
allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
4In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.

## Art. 5 Esenzione e riduzione delle tasse e spese {#art_5}

Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi
di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.

## Art. 6 Citazione della fonte {#art_6}

Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro
utilizzazione.
Abrogazione
175.110

## Art. 7 {#art_7}

Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1°
aprile 1998 è abrogato.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi ed entra in vigore immediatamente1
Pubblicato nel BU 2018, 85.
Allegato
Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese
1. Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS)
La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita.
2. Tempo di lavoro esente da pagamento
Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all’art. 1 del presente
regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti.
3. Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura
statistica
L’Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su
supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per
esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o
collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati).
L’Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a
pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es.
partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori
e enti.
4. Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti
Percentuale di riduzione sulle
tasse da riscuotere
Tipo di prestazione
Gruppi di utenti Pubblicazioni
su carta
Elaborazione di
risultati statistici
Analisi speciali,
ricerche
Perizie e consulenza
approfondita
Autorità
Cantonali ticinesi
Consiglio di Stato 100 100 100 100
Gran Consiglio 50 100 100 100
Municipi ticinesi 50 100 0 0
Federali, di altri cantoni e comuni 50 0 0 0
Unità amministrative
Cantonali e comunali ticinesi 50 100 0 0
Federali e di altri cantoni e comuni
Uffici di statistica 100 0 0 0
Altri 50 0 0 0
Altri
Scuole, docenti e allievi di tutti i
gradi
50 100 0 0
Pensionati e beneficiari di rendita
(AVS ecc.)
50 0 0 0
Organi di informazione e
giornalisti
50 100 0 0
Biblioteche/Centri di
documentazione
100 0 0 0
Librerie 25 0 0 0
1 Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.
