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title: "Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti"
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# Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente Regolamento disciplina la prescrizione, somministrazione e consegna di
stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti.

## Art. 2 Sostanze {#art_2}

Per le terapie sostitutive sono ammessi gli stupefacenti la cui efficacia è stata
dimostrata scientificamente.

## Art. 3 Finalità terapeutiche {#art_3}

1La finalità terapeutica è, a breve-medio termine, la riduzione del danno e la
stabilizzazione fisica, psichica e sociale del tossicodipendente, a lungo termine l'astinenza.
2In particolare la terapia si prefigge di:
– migliorare i comportamenti igienico-alimentari;
– responsabilizzare la persona tossicodipendente sul suo stato di salute;
– evitare la propagazione delle malattie trasmissibili;
– favorire il reinserimento professionale;
– impedire l'esclusione e lo stato di abbandono sociale;
– ostacolare il mercato nero, ridurre criminalità e prostituzione.
Autorizzazione speciale

## Art. 4 a) prescrizione {#art_4}

1Possono prescrivere terapie sostitutive con gli stupefacenti a persone
tossicodipendenti i firmatari del contratto terapeutico di cui all’art. 11 ed adattarne il dosaggio i
medici autorizzati all'esercizio della professione e in possesso dell’autorizzazione speciale del
Medico cantonale.
2I medici attivi presso i servizi dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ed i medici delle
strutture carcerarie sono autorizzati d’ufficio e sottostanno ai medesimi doveri e requisiti di qualità.
3I medici autorizzati rispettano i requisiti di qualità (art. 8) e le disposizioni emanate dal Medico
cantonale.

## Art. 5 b) somministrazione {#art_5}

1In presenza di una prescrizione ai sensi dell’art. 4 sono autorizzati a somministrare
stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti i medici autorizzati alla
prescrizione e i farmacisti.
2All’interno di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicodipendenti la
somministrazione di stupefacenti per la terapia sostitutiva è autorizzata se l’istituzione dispone di
un’autorizzazione dell’Ufficio di sanità per procurarsi e detenere stupefacenti ai sensi dell’art. 14
LST. La somministrazione può in tal caso essere delegata dal responsabile ai sensi dell’art. 9 LST
ad un infermiere in possesso del libero esercizio.
3I dettagli della somministrazione sono disciplinati mediante Direttive del Medico cantonale.
822.310

## Art. 6 c) consegna {#art_6}

1Allorquando la persona tossicodipendente ha raggiunto l’equilibrio clinico il farmaco
sostitutivo può anche essere consegnato al paziente in terapia sostitutiva.
2Al riguardo fanno stato le Direttive del Medico cantonale.

## Art. 7 Medico cantonale {#art_7}

1L’autorizzazione speciale è rilasciata dal Medico cantonale, previo rispetto dei requisiti
di qualità (art. 8).
2Il Medico cantonale vigila sull'esecuzione del presente Regolamento e può emettere apposite
Direttive e specifiche Raccomandazioni.
3Egli organizza e gestisce un Registro cantonale dei pazienti che seguono una terapia sostitutiva.

## Art. 8 Requisiti di qualità {#art_8}

Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione speciale sono subordinati al rispetto dei
seguenti requisiti:
a) partecipazione al corso introduttivo del Medico cantonale;
b) frequenza di almeno un corso di aggiornamento all’anno sulle dipendenze;
c) utilizzo dei moduli ufficiali, in particolare del contratto terapeutico per la gestione delle cure;
d) adesione ai progetti di valutazione scientifica delle terapie;
e) collaborazione con i farmacisti e i Centri interdisciplinari di riferimento;
f) assenza di ragioni di revoca (art. 9).

## Art. 9 Ammonimento e revoca dell’autorizzazione speciale {#art_9}

1L’ammonimento e la revoca dell’autorizzazione speciale compete al Dipartimento della
sanità e della socialità.
2Costituiscono in particolare motivo di ammonimento e revoca dell’autorizzazione la violazione dei
requisiti di qualità, l’inosservanza delle Direttive del Medico cantonale, l'esistenza di procedimenti
penali relativi alla legge sugli stupefacenti e ogni comportamento lesivo degli obblighi e della
deontologia professionale.
3Costituiscono ragione di revoca la gravità e la reiterazione dei motivi di ammonimento.
4In caso di revoca dell’autorizzazione speciale, il Medico cantonale informa i pazienti in terapia
presso il medico autorizzato sanzionato e li invita a rivolgersi ad altri medici autorizzati.

## Art. 10 Ricorso {#art_10}

Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Medico cantonale e contro la revoca
dell’autorizzazione da parte del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso, entro
quindici giorni, al Consiglio di Stato secondo l’art. 43 LCStup.
Capitolo secondo
Gestione delle cure

## Art. 11 Contratto terapeutico {#art_11}

1Il contratto terapeutico è lo strumento di gestione delle cure, sottoscritto dal paziente,
dal medico autorizzato e da colui che somministra lo stupefacente. Tutti i contraenti s’impegnano a
rispettarlo.
2La sottoscrizione del contratto è un requisito essenziale per l’inizio della cura sostitutiva. Il Medico
cantonale definisce le eccezioni.
3In caso di prescrizione di sostanze psicotrope off label ogni medico curante ha la facoltà di
verificare presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale se un paziente
ha stipulato un contratto terapeutico.

## Art. 12 Inizio del contratto terapeutico {#art_12}

1Prima di iniziare una terapia sostitutiva il medico con autorizzazione speciale verifica
presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale che il paziente non sia
già in cura.
2In seguito, entro 3 giorni dall’inizio della terapia, trasmette una copia firmata del contratto
terapeutico al Medico cantonale.
3Nei successivi 3 giorni il Medico cantonale, ove non sussistano i presupposti, può ordinare
l’interruzione della cura e le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.
Fine del contratto terapeutico
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## Art. 13 {#art_13}

1La fine del contratto terapeutico si realizza alternativamente quando:
a) i contraenti decidono di sciogliere il contratto terapeutico;
b) il medico autorizzato e il farmacista perdono ogni contatto con il paziente per almeno quattro
settimane;
c) il medico autorizzato, il farmacista o l’operatore sanitario contraenti cedono la loro attività
professionale.
2Il medico autorizzato e/o l’operatore sanitario che somministra o consegna il farmaco segnalano
tempestivamente la conclusione del contratto terapeutico al Medico cantonale.

## Art. 14 Valutazione scientifica {#art_14}

1Al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive, il Medico cantonale può
organizzare progetti di valutazione scientifica.
2Egli può valersi della collaborazione di esperti nei limiti del preventivo a disposizione.
3Il medico con autorizzazione speciale, il farmacista e gli altri operatori coinvolti, attraverso il
contratto terapeutico, forniscono al conduttore del progetto i dati richiesti per la valutazione.
4I pazienti sono informati su natura e finalità del progetto, nonché sui suoi risultati.

## Art. 15 Formazione e aggiornamento {#art_15}

1Il Medico cantonale organizza o sostiene corsi di formazione e aggiornamento per
medici, farmacisti e altri operatori socio-sanitari coinvolti nelle terapie sostitutive.
2Egli si avvale, in tal caso, della collaborazione dei Centri interdisciplinari di riferimento, nonché
degli Ordini e delle Associazioni professionali.
Capitolo terzo
Disposizioni finali

## Art. 16 Norma abrogativa e entrata in vigore {#art_16}

1Il Regolamento concernente il trattamento ambulatoriale di tossicomani con metadone
del 7 ottobre 1992 è abrogato.
2Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed
entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2011, 216.
1 Entrata in vigore: 8 aprile 2011 - BU 2011, 216.
