Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura
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Change 1
Art. 1 Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
1Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento. 2Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare: a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge); b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30 cpv. 2 legge); c) esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge). 3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide: a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge); b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge); c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.
Art. 1 Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
1Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento. 2Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare: a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge); b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30 cpv. 2 legge); c) esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge). 3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide: a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge); b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge); c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.
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Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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