Propose a change

Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 10 (art. 8 legge, art. 18 cpv. 1bis LPN, art. 14 OPN)

Sono particolarmente degni di protezione: a) i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto; b) gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità, valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio; c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art. 14 cpv. 3 OPN; d) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica; e) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti); f) le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico; g) tutti i fossili. Provvedimenti generali

Your change, as a redline

Art. 10 (art. 8 legge, art. 18 cpv. 1bis LPN, art. 14 OPN)

Sono particolarmente degni di protezione: a) i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto; b) gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità, valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio; c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art. 14 cpv. 3 OPN; d) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica; e) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti); f) le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico; g) tutti i fossili. Provvedimenti generali

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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