Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura
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Change 1
Art. 13 (art. 12 legge)
Le categorie di protezione sono definite come segue. I. Riserva naturale 1La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto nella sua integrità. 2Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso, o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati. 3La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio. II. Zona di protezione della natura 1La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro specificità e particolarità. 2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione. 3Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti. III. Zona di protezione del paesaggio 1La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti nel loro complesso. 2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio, garantito. 3Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e forestali. IV. Parco naturale Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche. V. Monumento naturale 1Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente. 2Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi intervento suscettibile di modificarne l’aspetto. 3Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del monumento. Strumenti del Cantone a) pianificazione del territorio
Art. 13 (art. 12 legge)
Le categorie di protezione sono definite come segue. I. Riserva naturale 1La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto nella sua integrità. 2Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso, o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati. 3La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio. II. Zona di protezione della natura 1La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro specificità e particolarità. 2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione. 3Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti. III. Zona di protezione del paesaggio 1La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti nel loro complesso. 2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio, garantito. 3Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e forestali. IV. Parco naturale Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche. V. Monumento naturale 1Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente. 2Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi intervento suscettibile di modificarne l’aspetto. 3Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del monumento. Strumenti del Cantone a) pianificazione del territorio
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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