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Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 3 Ufficio della natura e del paesaggio

1L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN. 2In particolare, esso: a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili; b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento (art. 4 legge); c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge); d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge; e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge); f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale; g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione; h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

Your change, as a redline

Art. 3 Ufficio della natura e del paesaggio

1L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN. 2In particolare, esso: a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili; b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento (art. 4 legge); c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge); d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge; e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge); f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale; g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione; h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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