Legge sull’avvocatura
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3 Ordine degli avvocati
1L’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, della quale possono far parte gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS; possono essere membri dell’ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale. 2L’Ordine degli avvocati promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per: – discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia; – preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia; – organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti; – garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera); – formulare le proposte di nomina degli avvocati nelle commissioni; – emanare norme deontologiche. 3L’Ordine degli avvocati è l’organismo competente a ricorrere ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 LLCA. Commissione per l’avvocatura
Art. 3 Ordine degli avvocati
1L’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, della quale possono far parte gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS; possono essere membri dell’ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale. 2L’Ordine degli avvocati promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per: – discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia; – preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia; – organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti; – garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera); – formulare le proposte di nomina degli avvocati nelle commissioni; – emanare norme deontologiche. 3L’Ordine degli avvocati è l’organismo competente a ricorrere ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 LLCA. Commissione per l’avvocatura
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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