Legge sull’avvocatura
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 35 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare: 1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 951.100 – le condizioni dell’affidamento delle difese e dei patrocini d’ufficio ai praticanti (art. 18 cpv. 2); – le norme che disciplinano l’alunnato giudiziario; – le indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina; – la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 32); – la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d’ufficio e per la fissazione delle ripetibili. 2La Commissione per l’avvocatura, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le norme per la tenuta del registro cantonale, dell’albo degli avvocati e dell’elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, della prova attitudinale, del colloquio di verifica e il regolamento della Commissione di disciplina. 3L’Ordine degli avvocati può emanare delle norme deontologiche; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione. Capitolo nono Disposizioni transitorie e finali
Art. 35 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare: 1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 951.100 – le condizioni dell’affidamento delle difese e dei patrocini d’ufficio ai praticanti (art. 18 cpv. 2); – le norme che disciplinano l’alunnato giudiziario; – le indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina; – la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 32); – la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d’ufficio e per la fissazione delle ripetibili. 2La Commissione per l’avvocatura, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le norme per la tenuta del registro cantonale, dell’albo degli avvocati e dell’elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, della prova attitudinale, del colloquio di verifica e il regolamento della Commissione di disciplina. 3L’Ordine degli avvocati può emanare delle norme deontologiche; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione. Capitolo nono Disposizioni transitorie e finali
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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